Articolo 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 464
Articolo 2
Versione
1 settembre 1984
Art. 1. Obblighi di informazione nei confronti
del Servizio geologico

Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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