Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 12/12/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 77/A/2025 nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7019 del registro di segreteria, depositato in data 19/5/2025, promosso da
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;
contro
- GR EL AR, nata a [...] il [...],
rappresenta e difesa dall’avv. AN AZ, giusta procura in atti, con domicilio digitale ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it;
avverso la sentenza n. 77 del 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 14/3/2025.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 25/9/2025, il pubblico ministero dott.ssa AR Concetta Carlotti, vice procuratore generale, e l’avv.
AN AZ per GR EL AR.
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 3/11/2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, a seguito di apposita segnalazione, GR EL AR, responsabile pro tempore del Settore economico-finanziario del Comune di San Cipirello, per essere condannata al pagamento della somma di euro 186.571,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dalla predetta amministrazione per la perdita del gettito derivante da alcuni tributi comunali (tassa dei rifiuti, I.C.I./I.M.U. e T.O.S.A.P.), nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato.
Articolati i fatti di causa compendiati nell’atto di citazione, come emergenti dalla denuncia di danno prot. n. 13804 del 3/11/2021 del segretario comunale, posta in essere nell’ambito dell’attività di verifica svolta dopo l’avvio del periodo di gestione straordinaria di cui all’articolo 243 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, nonché dalle plurime relazioni della Guardia di finanza (prot. n. 0409140 del 13/7/2022, prot. n. 165170 del 16/3/2023 e prot. n. 615863 del 23/10/2023), alla quale erano state conferite apposite deleghe istruttorie.
1.1. La dott.ssa GR EL AR aveva ricoperto, dal 2002 al 2020, con eccezione di un periodo di tre mesi decorrente dal febbraio 2020, il ruolo di responsabile del Settore economicofinanziario, con qualifica dirigenziale, esercitando i poteri previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall’articolo 35 dello Statuto comunale, con “integrale personalizzazione ed avocazione a sé della gestione dei tributi”.
Alla stessa era contestata, dopo la ricostruzione della normativa di riferimento, una duplice condotta che aveva comportato l’incapacità per l’ente comunale di recuperare i tributi di propria spettanza:
- la totale pretermissione di qualsivoglia tempestivo atto di gestione dei tributi, nonché il tardivo invio degli avvisi di accertamento e l’utilizzo di modalità di richieste di pagamento illegittime;
- la cattiva gestione dell’Ufficio per l’omessa adozione di atti organizzativi e di disposizioni di servizio, con incidenza negativa anche sulle risorse umane a disposizione, nonché la mancata richiesta di adeguate dotazioni strumentali ed operative.
1.2. Il pubblico ministero, dopo avere tratteggiato la normativa di riferimento con riguardo ai tributi non riscossi, contestava le seguenti poste di danno:
- la somma di euro 61.793,00 per la tassa sui rifiuti
(TA.R.S.U./T.A.R.E.S.), di cui euro 10.458,00 per l’anno 2013 relativamente a n. 21 avvisi di accertamento “non notificati” e di cui euro 51.335,00 per l’anno 2014 relativamente a n. 86 avvisi di accertamento “non o intempestivamente notificati”;
- la somma di euro 58.950,00 per l’I.C.I./I.M.U. relativa agli anni dal 2003 al 2011 dovuta dall’Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.),
non essendo stato rinvenuto alcun atto di accertamento e di riscossione, il cui danno era quantificato, induttivamente, moltiplicando l’introito del 2002 (euro 6.550,00), ultima annualità per cui esistevano atti di accertamento, per le nove annualità contestate;
- la somma di euro 65.828,00 per la T.O.S.A.P., relativa agli anni dal 2007 al 2013, non essendo stato rivenuto in detto arco temporale l’adozione di alcun atto di accertamento e di riscossione, il cui danno era quantificato, induttivamente, moltiplicando l’introito del 2014 (euro 9.404,00), annualità per cui esistevano atti di accertamento e di recupero, per le sette annualità contestate.
1.3. Per i fatti sopra descritti la convenuta subiva il procedimento disciplinare, conclusosi con il provvedimento prot. n. 15714 dell’1/9/2021 e l’irrogazione della sanzione della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi cinque”, non avversato in sede giudiziaria.
1.4. Sotto il profilo soggettivo, l’organo requirente contestava il dolo, avendo avuto la convenuta “coscienza e consapevolezza nella causazione del danno contestato”, stante la “sprezzante ed integrale violazione dei principi, delle norme e dei provvedimenti organizzativi ed amministrativi che regolavano doveri ed obblighi funzionali incombenti sulla Responsabile dell’Ufficio tributi”.
In subordine, contestava la colpa grave, “frutto di negligenza, superficialità, imprudenza ed imperizia di grado elevatissimo e inescusabili”.
1.5. L’organo requirente, inoltre, riteneva che vi fosse stato l’occultamento doloso del danno poiché quest’ultimo era “conseguenza di comportamenti (massimamente: l’omissione di qualsiasi attività di gestione e controllo; la carente, se non inesistente, predisposizione di archivi, banche dati, sistemi informatici di supporto alla gestione dei tributi; la condizione caotica in cui è stato custodito il luogo di lavoro;
l’assenza di comunicazioni formulate periodicamente all’Amministrazione in carica per aggiornare circa eventuali difficoltà di gestione o riscossione dei tributi o, eventualmente, di organizzazione dell’Ufficio e la gestione autocratica ed individualizzata dell’Ufficio, che aveva sostanzialmente sottratto l’operatività ai diversi funzionari addetti; il riottoso e lacunoso riscontro alle richieste informative della Commissione straordinaria, chiaramente mirante ad ulteriormente dissimulare la propria inerzia e le conseguenti responsabilità) risultati preordinati ad occultare - o, quantomeno, a renderne estremamente difficoltosa l’individuazione - le condotte causative e, soprattutto, il rilevante detrimento patrimoniale causato all’erario, la cui effettiva consistenza è stata appurata solo a seguito di complesse e corpose attività istruttorie”.
L’attore pubblico, inoltre, riteneva che la condotta di GR fosse censurabile anche sotto il profilo dell’obbligo di denunzia del danno, previsto dall’articolo 52 del codice di giustizia contabile, per non avere segnalato “i fatti potenzialmente generatori di responsabilità erariali, particolarmente in relazione alla definitiva perdita di crediti all’erario comunale in conseguenza della disfunzione dell’ufficio a cui era preposta”.
Anche per tale aspetto, riteneva che non si fosse verificata la prescrizione.
1.6. In ultimo, il pubblico ministero confutava analiticamente le deduzioni difensive pervenute dall’interessata.
2. La locale Sezione territoriale di primo grado, dopo avere adottato l’ordinanza a verbale del 17/4/2024 che onerava il Comune di San Cipirello a produrre specifica documentazione in ordine ai fatti di causa, emetteva la sentenza n. 77 del 2025, precisando che la fattispecie contestata rientrava nel danno da mancata entrata, con attualizzazione dello stesso al momento della prescrizione dei singoli tributi.
2.1. Preliminarmente, sosteneva che non vi fosse alcun occultamento doloso del danno poiché il prospettato disordine organizzativo dell’Ufficio tributi era imputabile a gravi disfunzioni della piattaforma informatica fornita da una società privata e alla carenza di personale, circostanze ripetutamente segnalate dall’interessata al gestore informatico e alla Giunta; il controlli interni, inoltre, non avevano fatto emergere artifici o stratagemmi posti in essere dalla convenuta al fine di nascondere le criticità dell’Ufficio e quest’ultima non si era sottratta alle richieste di informazioni e chiarimenti formulate dalla Commissione straordinaria, nonostante fosse cessata dalle funzioni di responsabile del predetto Ufficio, tanto da chiedere l’invio di documentazione alla nuova responsabile.
2.2. Ciò posto, con riferimento all’I.C.I. per gli anni dal 2003 al 2010, dovuta da I.A.C.P., riteneva l’azione di responsabilità prescritta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, poiché la perdita patrimoniale da mancata entrata era divenuta definitiva, ai sensi dell’articolo 1, commi 161 e 174, della legge 296 del 2006, entro il termine ultimo del 31/12/2015, per l’annualità 2010 (e a ritroso per le annualità precedenti), mentre l’invito a dedurre era stato notificato il 6/4/2023.
Con riferimento all’I.C.I. dovuta per l’anno 2011 dichiarava inammissibile l’atto di citazione poiché tale posta di danno non era contenuta nell’invito a dedurre.
2.3. I giudici di primo grado, poi, rigettavano la domanda attorea con riferimento alla posta di danno riguardante la tassa sui rifiuti per gli anni dal 2013 al 2014 per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.
2.3.1. Il collegio escludeva il dolo poiché la procura non aveva provato la volontà dell’evento dannoso - che sarebbe consistito nel minor gettito di entrate - in quanto la convenuta, “sia pure con una tempistica non pienamente efficiente”, aveva comunque emesso gli atti impositivi allo scopo di consentire l’esazione della tassa e si era adoperata, “anche se in modo imperfetto, per una certa funzionalità dell’ufficio”.
2.3.2. Escludeva, altresì, la colpa grave poiché la dott.ssa GR non era stata posta dall’amministrazione comunale nelle condizioni di operare in maniera efficiente; infatti, le disfunzioni organizzative, dovute alla carenza di personale, nonché quelle informatiche, dovute ai problemi di gestione del sistema, acutizzate nel 2018, con l’introduzione di una nuova piattaforma da parte di una società esterna, erano state prontamente comunicate sia a quest’ultima che all’amministrazione, come da apposite segnalazioni in atti ed elencate nella sentenza impugnata.
La gravità della colpa, poi, era esclusa anche sotto il versante del mancato rispetto del termine quinquennale di natura decadenziale per l’esercizio del potere impositivo, previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006; sul punto, era richiamata la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione che riteneva rispettato il predetto termine con la consegna dell’atto all’ufficiale notificatore, prescindendo dal momento in cui fosse stato recapitato al contribuente, nonché quella giurisprudenza che, ai fini dell’individuazione del dies a quo decadenziale, distingueva la totale omissione della denuncia di occupazione dell’immobile e la presentazione di una denuncia parziale; dava, altresì, atto della giurisprudenza di legittimità che, sempre ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine decadenziale, differenziava a seconda che l’occupazione dell’immobile avvenisse prima o dopo il 20 gennaio, con slittamento, in quest’ultimo caso, in avanti di un ulteriore anno.
All’uopo, i giudici evidenziavano che la convenuta aveva emesso centinaia di avvisi di accertamento T.A.R.I. per omesse denunce e per omessi versamenti per le annualità 2013 e 2014 entro il 31/12/2019, termine entro il quale erano stati consegnati all’ufficio postale per l’invio delle relative raccomandate, con la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, era stato rispettato il termine decadenziale di cui all’articolo 1, comma 161, della legge n.
296 del 2006.
I giudici di prime cure aggiungevano: “Va rimarcato che un funzionario diligente avrebbe provveduto all’adozione degli avvisi di accertamento qualche mese prima dello spirare del termine decadenziale, in modo tale da prevenire le problematiche connesse alla notificazione degli atti impositivi. Tuttavia, - in un contesto come quello sopra descritto, contraddistinto da una giurisprudenza non univoca e anche da un quadro organizzativo inefficiente (per cause prevalentemente non imputabili alla convenuta) - il fatto che la GR si sia conformata a un orientamento giurisprudenziale induce ad escludere i presupposti della gravità della colpa”.
2.4. Con riferimento alla T.O.S.A.P. per gli anni dal 2007 al 2012, era dichiarata la prescrizione dell’azione di responsabilità, tenuto conto che il tributo per l’anno 2012 si era prescritto entro il 31/12/2017, e a ritroso tutti gli altri, mentre l’invito a dedurre era stato notificato nel giugno 2023.
Con riferimento alla T.O.S.A.P. per l’anno 2013, respingeva la domanda poiché non era stata fornita la prova del danno; innanzitutto, la gestione del tributo non era stata informatizzata, con conseguente carenze organizzative imputabili al Comune; poi, la procura regionale non aveva dimostrato l’esistenza del presupposto impositivo, ovverosia, l’occupazione del suolo pubblico; in ultimo, per gli anni in contestazione era stato dimostrato che erano stati emessi i relativi avvisi, come provato anche dagli estratti conto del comune, e, pertanto, la convenuta non era rimasta inerte.
3. La procura regionale, con atto di appello depositato in data 19/5/2025, impugnava la predetta sentenza, di cui chiedeva la riforma, con la condanna di GR EL AR al pagamento della somma di euro 120.743,00.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione lamentava che l’invito a dedurre contenesse la contestazione riguardante l’I.C.I. per l’anno 2011, come emergeva dalla lettura dello stesso e dal criterio di quantificazione del danno, con la conseguenza che la pronuncia di inammissibilità sul punto era errata.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto non sussistente l’occultamento doloso del danno e, conseguentemente, dichiarato prescritte le poste di danno relative all’I.C.I. dal 2003 al 2010.
All’uopo, nel richiamare anche la giurisprudenza di questa Sezione di appello, sosteneva che “il mero silenzio serbato dalla dott.ssa GR sulla putativa (invero, e come contestato, effettiva)
perdita di numerosi e consistenti crediti vantati per imposte e tasse dal Comune di San Cipirello costituisce, nel caso di specie, evidente manifestazione dell’occultamento doloso dei plurimi danni causati all’Amministrazione danneggiata, non necessitandosi, come non correttamente opinato in sentenza, alcuna ultronea ovvero commissiva condotta”.
Aggiungeva che in ogni caso i controlli interni, come disciplinati negli articoli 147 e 147-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, “non erano finalizzati a verificare analiticamente l’assenza di decadenze o prescrizioni per specifici e singoli crediti”, così come l’inefficienza organizzativa non occultata dall’appellata all’amministrazione non aveva reso quest’ultima edotta del danno, di cui aveva avuto contezza solo al momento dei controlli svolti dalla Commissione straordinaria, insediatasi il 13/2/2020, da considerarsi quest’ultimo come il più risalente dies a quo”.
In altri termini, la condotta di occultamento del danno era evincibile: “dall’assenza di qualsiasi comunicazione diretta all’Amministrazione per argomentare circa la perdita definitiva dei crediti”; dall’assenza di comunicazioni volte ad aggiornare eventuali difficoltà di gestione e riscossione dei tributi; dalla totale assenza di atti di organizzazione dell’Ufficio, gestito in modo autocratico;
dall’inesistente o, comunque, carente ed inadeguata predisposizione e aggiornamento degli archivi e banche dati; dalla condizione caotica di gestione dell’Ufficio; dal riottoso e lacunoso riscontro delle richieste pervenute dalla Commissione straordinaria.
In ultimo, richiamando la sentenza n. 31 del 2023 di questa Sezione, riteneva che “la prescrizione dei diritti risarcitori evocati nel caso odierno […] non avrebbe potuto decorrere antecedentemente alla trasmissione, quantomeno, della prima relazione informativa prot. n.
0409140 del 13.7.2022 della GdF delegata […], nella quale, dopo un primo complesso ed articolato accesso istruttorio, sono emersi, neppure nella loro integrità e pienezza - vista la necessità di ulteriori due interventi istruttori della P.G. delegata (e ribadendo, sul punto, che tale disfunzione è stata determinata non certo da inadeguatezza dell’attività istruttoria ma dalla condizione di degrado della conservazione documentale nell’Ufficio Tributi diretto dall’odierna appellata) -, i caratteri essenziali della responsabilità erariale”.
3.3. Con il terzo motivo di appello, lamentava che la sentenza impugnata non aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo dell’illecito erariale, ovverosia il dolo o la colpa grave con riferimento alla mancata riscossione della tassa dei rifiuti per le annualità 2013 e 2014.
3.3.1. All’uopo, il pubblico ministero riteneva che la prova dell’elemento soggettivo del dolo, quale volontà dell’evento dannoso, fosse ravvisabile dalla denuncia di danno, dalle relazioni della Guardia di finanza, con riferimento anche agli esiti delle audizioni delle persone informate sui fatti, dalla relazione della nuova responsabile dell’Ufficio tributi, dalle relazioni di due dipendenti del medesimo Ufficio, dal provvedimento disciplinare non avversato in sede giudiziaria, dalla relazione della Commissione straordinaria che aveva accertato una cronica carenza di cassa imputabile alla mancata esazione dei tributi.
La lettura di tale materiale probatorio dimostrava che l’appellata avesse piena consapevolezza “di operare con modalità e procedimentalità inammissibili, sia per tempistica che in termini di organizzazione e procedimentalizzazione, la cui potenziale - e poi effettiva, come abbiamo appurato - dannosità per l’Ente era evidentemente accettata nel contegno di chi, come la dott.ssa GR, su tali - improprie - modalità operative aveva informato l’operato dell’Ufficio Tributi”.
3.3.2. L’attore pubblico parimenti si lamentava del capo della sentenza impugnata ove era stata esclusa la sussistenza della colpa grave, contestata nell’atto di citazione in via subordinata.
3.3.2.1. In particolare, le comunicazioni dell’appellata circa il cattivo funzionamento del sistema informatico, valorizzate dal giudice di prime cure per escludere la colpa grave, “risultavano conchiuse nel periodo successivo al 2018 […] a fronte di oltre un triennio antecedente entro cui la responsabile dell’Ufficio Tributi avrebbe dovuto ed agevolmente potuto attivarsi per operare tempestivamente quantomeno l’accertamento ed il recupero dell’evasione TARI/TARSU”; anzi da tali comunicazioni si evinceva che nonostante fosse a conoscenza delle problematiche informatiche sin dal mese di maggio 2019, aveva atteso la scadenza del quinquennio per effettuare le notifiche che, poi, non erano andate a buon fine.
Richiamava, altresì, le sentenze n. 77 del 2025 e n. 59 del 2024 di questa Sezione che escludevano il valore scriminante “a pretese e putative disfunzioni organizzative”.
Il pubblico ministero, poi, riteneva sussistente la colpa grave, anche per ulteriori ragioni:
- le comunicazioni valorizzate dal collegio di prime cure apparivano più
“come mere lagnanze prive di effettività ed efficacia, del tutto inadeguate a garantire l’approntamento di eventuali soluzioni alternative all’utilizzo degli strumenti informatici e d’archivio e, in generale, alla gestione degli incassi per tributi”;
- il lungo periodo, oltre un quinquennio, entro il quale era stata posta in essere la condotta contestata;
- gli esiti inefficaci della gestione dell’Ufficio, non avendo posto in essere una diversa organizzazione delle risorse umane e non avendo neanche approntato “eventuali strumenti alternativi ai mezzi di cui disponeva e che sarebbero risultati non efficienti”;
- “la condotta alternativa e corretta pretensibile” che imponeva di impedire decadenze attraverso l’adozione di soluzioni non complesse per consentire la corretta riscossione dei tributi.
3.3.2.2. Anche il contrasto giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata per escludere la colpa grave non era idoneo allo scopo poiché la dott.ssa GR aveva atteso l’ultimo giorno utile per effettuare le notifiche, approfittando della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario, anziché attivarsi in tempo per garantire l’effettività del recupero dei crediti tributari.
All’uopo, anche la giurisprudenza favorevole alla scissione degli effetti della notifica per gli atti tributari aveva precisato che, al fine di evitare la decadenza, la notifica avrebbe dovuto andare a buon fine, circostanza che non era avvenuta, sia per l’annualità 2013 che 2014, a causa di errori imputabili all’appellata che aveva predisposto gli avvisi di accertamento frettolosamente: gli indirizzi, infatti, erano risultati generici, inesistenti o i destinatari trasferiti, sconosciuti, irreperibili o le ditte cessate.
Inoltre, nel contegno della dott.ssa GR non era emersa mai alcuna “blanda contezza (quantomeno in termini dubitativi) di un orientamento giurisprudenziale cui aderire e che avrebbe reso putativamente legittimo il suo operato”.
3.3.3. In ultimo, il giudice di primo grado aveva soprasseduto a due ulteriori contestazioni, quella riguardante la violazione dell’articolo 52 del codice di giustizia contabile, “per aver omesso qualsivoglia denuncia rispetto ai fatti causativi di danno”, nonché quella della
“responsabilità ascrivibile alle disfunzioni operative dell’Ufficio Tributi”,
diretto dall’appellata che non aveva adottato provvedimenti per il suo efficace funzionamento.
3.4. La procura regionale, poi, riproponeva “le domande risarcitorie formulate nel giudizio di prime cure (salva la non riproposta domanda di risarcimento del danno da mancato gettito TOSAP) e, conseguentemente, trascriveva le “ragioni e le argomentazioni a sostegno non esaminate e/o, comunque ed ove anche implicitamente, rigettate”.
La mancata riproposizione della domanda in materia di T.O.S.A.P. non costituiva, per l’appellante, alcuna adesione, neanche implicita, o acquiescenza alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
3.5. In conclusione, l’attore pubblico chiedeva la condanna della dott.ssa GR al pagamento di euro 120.743,00, di cui euro 61.793 per la mancata riscossione della tassa dei rifiuti per gli anni 2013 e 2014, e di cui euro 58.950,00 per l’omessa riscossione di I.C.I./I.M.U.
a carico del contribuente I.A.C.P. per gli anni dal 2003 al 2011.
4. GR EL AR, avvalendosi del patrocinio dell’avv.
AN AZ, nella memoria di costituzione depositata in data 5/9/2025, confutando analiticamente i motivi di impugnazione contenuti nell’atto di appello, ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata; in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinato al Comune di San Cipirello il deposito della documentazione indicata nella memoria di costituzione, nonché che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno; chiedeva, altresì, prova testimoniale dei contribuenti rispetto ai quali non si sarebbero perfezionate le notifiche, su appositi capitoli che formulava.
4.1. La sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto inammissibile l’atto di citazione con riferimento al danno contestato per I.C.I./I.M.U. per l’anno 2011 poiché “la definizione dei periodi temporali”
nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione era divergente; in ogni caso, tale posta di danno era prescritta, come eccepito tempestivamente nel giudizio di primo grado.
4.2. Parimenti, i giudici di primo grado avevano correttamente escluso l’occultamento doloso, con conseguente dichiarazione di avvenuta prescrizione del danno per I.C.I./I.M.U. per gli anni dal 2003 al 2010.
Difformemente da quanto sostenuto dall’appellante, l’occultamento non poteva coincidere con la mera condotta produttiva del danno, anche se dolosa, essendo necessario “un elemento ulteriore e distino: una condotta specificamente finalizzata a impedire la scoperta del danno”, realizzando in tal modo una situazione di obiettiva inconoscibilità dello stesso.
Poi, l’occultamento del danno, per la giurisprudenza contabile, era ritenuto sussistente in presenza di dichiarazioni mendaci oppure nel caso di “silenzio qualificato” ove vi fosse un obbligo giuridico di informare, la cui violazione creava un impedimento oggettivo alla conoscibilità del danno, come per lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate da parte dei pubblici dipendenti; nel giudizio de quo, invece, vi era stato al più un “mero silenzio”.
Ne conseguiva che la mancata emissione degli avvisi di accertamento e il mero silenzio serbato su tale circostanza, cui non seguivano falsificazioni documentali, alterazione dei sistemi informativi, accordi collusivi con i contribuenti, non potevano di per sé integrare una forma di occultamento doloso del danno poiché non si era creata una situazione di oggettiva e insuperabile impossibilità di conoscenza per l’amministrazione, potendo quest’ultima, attraverso la consultazione dei sistemi informatici e con i controlli interni, intestati anche al segretario comunale e all’organo di revisione, verificare l’accaduto.
All’uopo, trascriveva il contenuto della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ove evidenziava: la costante disponibilità a fornire chiarimenti dopo la cessazione dal suo incarico, nonostante le difficoltà legate all’impossibilità di accedere al sistema informatico e ai documenti; l’adozione di plurimi atti organizzativi dell’Ufficio per il suo funzionamento; l’assenza di direttiva da parte della Giunta comunale alla quale spettava, come previsto dall’articolo 4 del regolamento generale delle entrate comunali, “decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi”; le carenti dotazioni informatiche dell’ufficio di cui era stata sempre resa edotta l’amministrazione, come da segnalazioni che menzionava; l’assenza di condotte di occultamento doloso; l’irrilevanza dell’esito del procedimento disciplinare.
4.3. L’appellata, infine, riteneva parimenti infondato il terzo motivo di impugnazione, circa la sussistenza del dolo o in subordine della cola grave nella sua condotta.
4.3.1. Innanzitutto, sosteneva che le affermazioni sulla inadeguata gestione dell’Ufficio tributi erano meramente labiali e smentite dalla documentazione prodotta, tanto che l’organo di revisione aveva addirittura definito “lusinghiera” l’attività di riscossione, sotto il profilo dei risultati ottenuti.
Si era adoperata, infatti, nonostante le difficoltà organizzative, dovute a carenza di personale e a problemi informatici, a predisporre gli avvisi di accertamento e a consegnarli, entro il termine decadenziale, all’ufficio postale per la notifica, proprio in virtù del principio di scissione degli effetti per il notificante e il destinatario dell’atto, principio sancito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004) e consacrato nella modifica dell’articolo 149 del codice di procedura civile per effetto dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza 1/1/2006; tale orientamento, non senza difficoltà, aveva trovato ingresso anche per gli atti tributari ad opera della giurisprudenza della Corte di cassazione ed era stato definitivamente consacrato nella sentenza n. 405 del 2021 delle sezioni unite; ne conseguiva l’irrilevanza della circostanza che “nessuno degli importi relativi agli avvisi per le annualità 2013 e 2014 sarebbe stato recuperato […] visto che l’attività di riscossione avrebbe dovuto essere realizzata” dal nuovo responsabile dell’Ufficio tributi.
4.3.2. L’appellata, poi, sosteneva che la contestazione della procura riguardante l’omessa notifica di avvisi di accertamento appariva, parimenti, infondata alla luce della documentazione prodotta in allegato alla memoria depositata dopo l’invito a dedurre “che contiene le bolgette e i riferimenti delle raccomandate di spedizione degli avvisi richiamati a pagina 60 dell’atto di appello, comunque estranei all’odierno giudizio”.
4.3.3. La doglianza, sempre contenuta nell’atto di appello, riguardante la mancata esternazione dell’adesione all’orientamento giurisprudenziale sulla scissione degli effetti della notifica per il notificante e il notificato appariva infondata poiché detta adesione non avrebbe potuto, certamente, essere contenuta negli avvisi di accertamento emessi, ma al più avrebbe dovuto essere fatta valere negli eventuali giudizi di opposizione.
4.3.4. Rispetto al rilievo riguardante la violazione dell’articolo 52 del codice di giustizia contabile, osservava che “l’obbligo di autodenuncia può al più profilarsi, sebbene in contrasto al principio del nemo tenetur se detergere (art. 24 Cost. e 6 CEDU), in presenza di una ipotesi di danno, circostanza che” non era stata ritenuta, neanche plausibilmente, sussistente.
4.3.4. In ultimo, riteneva che ai fini dell’occultamento doloso del danno non potesse essere riconosciuto valore probatorio alle dichiarazioni dei colleghi ostili o dei membri della Commissione straordinaria, “trattandosi di mere dichiarazioni estranee al processo, basate su mere opinioni e disancorate dai fatti”.
4.4. Per il resto, l’appellata trascriveva, per contraddire a tutte le domande riproposte dalla procura in questo giudizio, il contenuto della memoria di costituzione depositata nel processo di primo grado, al fine di dimostrare la correttezza della sentenza impugnata.
4.4.1. Con riferimento al danno relativo all’I.C.I.:
- eccepiva l’inammissibilità della citazione per l’annualità 2011, non contestata nell’invito a dedurre, nonché la prescrizione per le annualità dal 2003 al 2010;
- l’insussistenza del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994 poiché alla perdita di una entrata per il Comune di San Cipirello era seguito un vantaggio per lo I.A.C.P., connesso al mancato pagamento di un tributo;
- l’insussistenza di una condotta antigiuridica o negligente;
- l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. degli Istituti autonomi case popolari per il periodo dal 2008 al 2011, come previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 39, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- l’assenza di colpa grave;
- l’assenza di responsabilità anche per le vicende successive alla cessazione dell’incarico di responsabile dell’Ufficio tributi;
- l’inattendibilità del quantum determinato in modo induttivo.
4.4.2. Con riferimento alla tassa sui rifiuti:
- contestava gli avvisi di accertamento prodotti dalla procura regionale poiché non erano state depositate le copie degli avvisi a suo tempo elaborati, ma “documenti rielaborati ad hoc dall’Ufficio tributi ai fini dell’istruttoria erariale”;
- sosteneva la regolarità del procedimento di notifica degli avvisi di accertamento, sia sotto il profilo della tempestività dell’attività svolta, sia sotto quello del perfezionamento delle notifiche (la maggior parte delle notifiche effettuate si erano perfezionate, infatti, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito del plico presso l’ufficio postale), come da casistica che riportava;
- evidenziava la mancanza di colpa grave, tenuto conto dei problemi informatici degli applicativi e della carenza di personale, di cui l’amministrazione era stata sempre edotta;
- riteneva insussistente il danno e, in subordine, la prova di esso “in ragione del principio vigente in tema di tassa sui rifiuti di integrale copertura del costo del servizio”;
- contestava il quantum a fronte dell’esiguo numero di notificazioni non perfezionatesi, rispetto al totale degli avvisi emessi e notificati, nonché per il mancato deposito di copia integrale degli avvisi non notificati e della mancata dimostrazione delle superfici effettivamente occupate dai contribuenti; in ogni caso, l’importo avrebbe dovuto essere ridotto
“in ragione dell’abbattimento fisiologico derivante dalla riscossione […]
e della ragionevole previsione di reiterazione, anche per gli anni a venire, del regime di stralcio automatico delle cartelle inferiori a 1000 euro”; in ultimo, non vi era prova che il Comune avrebbe potuto recuperare coattivamente tutte le somme ingiunte.
5. All’udienza del 25/9/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.
Considerato in
DIRITTO
1. La Procura regionale, con atto di citazione depositato in data 3/11/2023, ha chiesto la condanna di GR AR EL, responsabile pro tempore del Settore economico-finanziario del Comune di San Cipirello, al pagamento della somma di euro 186.571,00, per la perdita del gettito derivante dall’omesso introito della tassa dei rifiuti, per gli anni 2013 e 2014 (euro 61.793,00),
delI’I.C.I./I.M.U. per gli anni dal 2003 al 2011 (euro 58.950,00) e della T.O.S.A.P. per gli anni dal 2007 al 2013 (euro 65.820,00).
La Sezione di primo grado, con la sentenza n. 77 del 2025, non ha accolto la domanda attorea: ha dichiarato prescritta l’azione di responsabilità con riferimento all’I.C.I. per le annualità dal 2003 al 2010 e inammissibile con riferimento all’annualità 2011; ha rigettato, per mancanza dell’elemento soggettivo, la richiesta di condanna per la tassa sui rifiuti; ha dichiarato prescritto il danno erariale con riferimento alla T.O.S.A.P. per gli anni dal 2007 al 2012 e rigettato la domanda per il 2013, per mancanza di prova.
La Procura regionale, con atto di appello depositato in data 19/5/2025, ha impugnato la predetta sentenza, limitatamente, ai danni derivanti dal mancato introito della tassa dei rifiuti e dell’I.C.I.,
chiedendo la condanna di GR AR EL al pagamento della somma, complessiva, di euro 120.743,00.
L’appellata, con memoria di costituzione depositata in data 5/9/2025, ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, previa riproposizione delle argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.
2. Preliminarmente, il collegio ritiene di esaminare il primo motivo di impugnazione con il quale l’attore pubblico ha sostenuto che l’invito a dedurre contenesse anche la contestazione riguardante l’I.C.I.
per l’anno 2011.
Dalla lettura dell’invito a dedurre emerge chiaramente che l’imposta non acquisita al patrimonio comunale, oggetto di addebito, riguarda gli anni dal 2003 al 2011 (cfr. pagina 28) e il danno è stato quantificato in euro 58.950,00 (cfr. pagina 34), con la conseguenza che, non ravvisandosi alcuna diversità con il contenuto dell’atto di citazione, la statuizione di inammissibilità della sentenza impugnata sul punto appare errata.
Ciò non comporta, però, per come meglio in prosieguo si esporrà, la condanna della convenuta per tale posta di danno.
3. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale l’organo requirente ha contestato la dichiarazione di prescrizione del danno erariale riguardante il mancato introito dell’I.C.I., per gli anni dal 2003 al 2010, sostenendo che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, vi fosse l’occultamento doloso del danno, non è fondato.
3.1. L’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, sancisce che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
Ai fini della decorrenza della prescrizione, dunque, non è sufficiente il compimento di una condotta contra ius, ma occorre anche un evento dannoso che deve possedere i requisiti della concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata; il momento della esteriorizzazione di tale danno costituisce, secondo anche quanto previsto dall’articolo 2935 del codice civile (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), il momento in cui inizia a decorrere il dies a quo.
Ovviamente sul decorso dell’ordinario termine di prescrizione non possono incidere impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto, tranne l’ipotesi in cui ricorra, ad opera del soggetto agente o di terzi, l’occultamento doloso del danno che ne impedisce la conoscibilità, utilizzando l’ordinaria diligenza, tanto da richiedere una specifica attività mirata al suo disvelamento; in tale ipotesi, il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal momento della conoscenza effettiva del danno e non della sua conoscibilità.
E’ stato, poi, ritenuto dalla giurisprudenza contabile che, in talune ipotesi, l’occultamento doloso non debba necessariamente implicare una condotta ulteriore e diversa da quella causativa del danno, come nel caso della produzione di un documento falso che è già espressione di occultamento della realtà e determina di per sé la permanenza degli effetti illeciti (ex multis questa Sezione n. 72 del 2025; Sezione terza n. 140 del 2025), oppure nell’ipotesi in cui il danneggiante abbia omesso il compimento di un atto dovuto ex lege, come la mancata richiesta all’amministrazione di appartenenza dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (ex plurimis Sezione seconda n. 215 del 2025; Sezione prima n. 78 del 2025).
Si tratta di ipotesi specifiche, ben individuate dalla giurisprudenza contabile, in cui le particolari modalità di commissione dell’illecito comportano anche un occultamento dello stesso, con impossibilità per l’amministrazione di venirne a conoscenza con l’ordinaria diligenza.
3.2. Orbene, nella fattispecie in esame la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dell’occultamento doloso del danno non essendo stati posti in essere da parte della dott.ssa GR comportamenti attivi od omissivi volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso.
3.2.1. Tale affermazione, pienamente condivisibile, trova riscontro negli atti di causa, dalla cui lettura non si evince in alcun modo che l’appellata abbia falsificato documenti, abbia posto in essere una condotta collusiva con la controparte o, comunque, volta a mascherare il danno, rendendolo non conoscibile, secondo l’ordinaria diligenza, oppure abbia omesso di chiedere autorizzazioni doverose ex lege.
In altri termini, non si condivide quanto sostenuto dall’appellante, secondo cui il mero silenzio serbato dalla dott.ssa GR sulla perdita dei crediti dell’amministrazione costituisce
“evidente manifestazione dell’occultamento doloso dei plurimi danni causati all’Amministrazione danneggiata”.
3.2.2. Né si ritiene pertinente il richiamo alla sentenza n. 38 del 2024 di questa Sezione, ove la fattispecie trattata riguarda il caso di un dipendente pubblico che, omettendo di chiedere la prescritta autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha svolto incarichi extra-istituzionali; parimenti, non conferente appare il richiamo alla sentenza n. 64 del 2024 sempre di questa Sezione, dalla cui lettura si evince che il danno è stato perpetrato attraverso la simulazione di contratti di lavoro al fine precipuo di comprovare, fittiziamente, il raggiungimento del requisito occupazionale previsto dal bando per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
3.2.3. Gli ulteriori elementi posti in luce dal pubblico ministero nell’atto di appello per sostenere la sussistenza dell’occultamento doloso del danno non colgono nel segno poiché non dimostrano né che vi sia stata una condotta di occultamento, né che il danno non fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza.
Il mero silenzio serbato dall’appellata non integra, come sopra esposto, una condotta di occultamento, né tantomeno una gestione autocratica dell’Ufficio, non avendo simulato alcunché; parimenti, risulta provato, come sostenuto nella sentenza impugnata ed emerge negli atti di causa, che la dott.ssa GR ha informato l’amministrazione delle difficoltà organizzative presenti in ufficio, comprese le disfunzioni del sistema informatico, né risulta che abbia in qualche modo ostacolato il lavoro della Commissione straordinaria, tenuto conto che dopo il suo insediamento, avvenuto il 13/2/2020, ha cessato definitivamente dall’incarico ricoperto.
3.2.4. In ultimo, non appare, parimenti, condivisibile il richiamo alla sentenza n. 31 del 2023 di questa Sezione poiché nella fattispecie in esame non emerge che fosse necessaria un’articolata attività di indagine per individuare il danno, come sostenuto dal pubblico ministero per avere conferito più deleghe istruttorie alla Guardia di finanza, sfociate nelle relazioni prot. n. 0409140 del 13/7/2022, prot. n.
165170 del 16/3/2023 e prot. n. 615863 del 23/10/2023.
Infatti, la denuncia di danno del 29/9/2021, acquisita al prot. n.
13804 del 3/11/2021, ha individuato in modo analitico le poste di illecito erariale e, per quanto interessa in questa sede, ha quantificato il danno da omessa riscossione dell’I.C.I. “per nove anni di imposta” in euro 59.831,55 che corrisponde, quasi alla lettera, a quanto contestato nell’atto di citazione (euro 58.950,00); la circostanza, dunque, che l’attore pubblico abbia approfondito la questione, ponendo in essere attività istruttoria, anche per confutare le deduzioni difensive pervenute dall’interessata, non denota né che il danno non fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza, né che fosse stato dolosamente occultato.
3.2.5. In ultimo, il pubblico ministro lamenta che il giudice di primo grado non si sarebbe espresso sulla violazione dell’articolo 52 del codice di giustizia contabile, rubricato “obbligo di denuncia di danno e obbligo di segnalazione”.
Innanzitutto, l’organo requirente ha contestato la violazione del citato articolo 52 del codice di giustizia contabile per corroborare la sussistenza dell’occultamento doloso del danno, tanto da richiamarlo nel motivo di impugnazione rubricato “II.5. L’elemento soggettivo del dolo. L’occultamento doloso del pregiudizio. La responsabilità per omessa denuncia ex art. 52”, senza individuare e contestare un’autonoma fattispecie di danno, del tutto differente quanto a presupposti, nesso causale ed elemento soggettivo, dalla condotta causativa dell’illecito; tanto è vero che nella citazione si legge: “Infine, deve pure rilevarsi che la condotta dell’odierna convenuta è censurabile anche sotto il profilo della violazione dell’obbligo di denuncia del danno: violando pacificamente il disposto dell’art. 52 del Codice di giustizia contabile, la Dott.ssa GR, nella propria qualifica di Responsabile con funzioni dirigenziali e quindi soggetto apicale dell’Area 3-“Tributi e Patrimonio”, ha ingiustificatamente omesso di provvedere a tempestivamente segnalare i fatti potenzialmente generatori di responsabilità erariali, particolarmente in relazione alla definitiva perdita di crediti all’erario comunale in conseguenza della disfunzione dell’Ufficio cui era preposta, ed anche ove ciò avesse integrato la segnalazione di condotte a sé ascrivibili; pure sotto questo profilo, emerge una censurabile condotta riconducibile all’odierna convenuta, proditoriamente occultativa, scientemente lesiva ed, in generale, causativa del pregiudizio erariale integralmente contestato già con l’originario atto di invito a dedurre ed odiernamente nel prosieguo analiticamente determinato, qualificato e quantificato.
Appare, quindi, plausibile che il giudice di primo grado, escluso l’occultamento doloso del danno, nonché l’elemento soggettivo dell’illecito, sotto forma del dolo e della colpa grave, abbia ritenuto di non soffermarsi ulteriormente su tale aspetto, ritenendolo assorbito.
In ogni caso, anche a volere ritenere che il pubblico ministero avesse contestato la violazione del suddetto articolo 52 del codice di giustizia contabile non al fine di corroborare l’elemento soggettivo dell’illecito, ma quale autonoma fattispecie di danno, mancherebbero i presupposti per la sua applicazione; infatti, come sopra già esposto, il danno da omessa denuncia - pur nella identità soggettiva dell’autore -
è una ipotesi del tutto diversa da quella produttiva dello stesso, richiedendo che sia delineata la condotta, l’elemento soggettivo e il nesso causale, requisiti che non si rinvengono né nell’atto di citazione, né in quello di appello.
Infine, non può non richiamarsi un passaggio motivazionale della sentenza n. 2/2017/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte che ha ritenuto che l’obbligo di denuncia gravi anche sull’autore del danno:
“Infatti, come si è già evidenziato, egli [n.d.r. l’autore del danno]
risponde per due distinte violazioni dell’obbligo di servizio, legate causalmente la prima alla attualizzazione dell’evento di danno e la seconda alla omessa segnalazione dell’evento medesimo, che ha determinato la non recuperabilità di esso. Le due tipologie di illecito, pur nell’ipotesi di identità soggettiva, restano reciprocamente autonome ed alternative. I delineati elementi rendono però evidente come un agente non possa essere chiamato a rispondere contestualmente sia della causazione del danno e sia della sua omessa denuncia”.
Ebbene, anche a volere considerare superate le problematiche in precedenza esposte, la dott.ssa GR sarebbe stata chiamata a rispondere, contestualmente e non correttamente, del danno causato dalla mancata entrata dell’I.C.I. a cagione dell’omesso/tardivo invio degli avvisi di accertamento e, “nella denegata ipotesi in cui dovessero essere esaminate le eccezioni di prescrizione”, dell’omessa denuncia dello stesso.
3.3. Ciò posto, l’illecito erariale riguardante l’omesso introito dell’I.C.I./I.M.U. per gli anni dal 2003 al 2010 deve ritenersi prescritto, come sostenuto nella sentenza impugnata, poiché l’invito a dedurre è stato notificato alla dott.ssa GR in data 6/4/2023, oltre il quinquennio previsto dall’art. 1, comma 2, della legge m. 20 del 1994.
Parimenti prescritta deve ritenersi l’annualità 2011, come ritualmente eccepito dalla convenuta, per la quale il giudice di primo grado aveva pronunciato, erroneamente, l’inammissibilità della citazione per omessa corrispondenza con l’invito a dedurre.
4. Occorre adesso esaminare il terzo motivo di impugnazione, riguardante l’illecito connesso alla tassa sui rifiuti per gli anni 2013 e 2014, per il quale l’appellata è stata assolta nella sentenza impugnata per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.
4.1. Per quanto riguarda il suddetto danno, il pubblico ministero lo ha riquantificato, rispetto all’iniziale contestazione contenuta nell’invito a dedurre (emesso sulla base delle relazioni della Guardia di finanza prot. n. 0409140 del 13/7/2022 e prot. n. 165170 del 16/3/2023), in euro 61.793,00, (richiamando sul punto l’ulteriore relazione della predetta Guardia di finanza prot. n. 615863 del 23/10/2023), di cui:
- euro 10.458,00 per 21 avvisi del 17/12/2019, relativi all’anno 2013,
“che non sono mai stati effettivamente trasmessi ai destinatari (cfr. doc.
n. 42, all. 7). Le relative notifiche, peraltro, sono state pure tentante oltre i termini decadenziali, con conseguente definitiva perdita del credito ivi riportato […] (cfr. doc. n. 42, all.7)”, (cfr. atto di citazione pagine 101 - 105);
- euro 51.335,00 per 86 avvisi dell’11/12/2019, relativi all’anno 2014, per i quali “(cfr. doc. n. 46, all. 9) le relative notifiche non si sono perfezionate per i difetti che inficiavano l’identificazione dei destinatari
(irreperibilità, indirizzi insufficienti, etc …), ovvero sono state tentate oltre lo spirare del termine decadenziale, con conseguente perdita del pari credito erariale ivi riportato”, (cfr. atto di citazione pagina 105 -
106).
Orbene, dalla lettura degli allegati di cui sopra emerge quanto segue:
- per l’anno 2013 dei 21 avvisi contestati sono stati prodotti le ricevute di ritorno delle raccomandate relative a soli 12 avvisi, di cui 2 relate riguardano lo stesso avviso di accertamento (n. 272) e lo stesso contribuente (omissis);
- per l’anno 2012, degli 86 avvisi contestati, sono state prodotte le ricevute di ritorno relative a 85 avvisi, di cui 28 restituite al mittente per compiuta giacenza e, quindi, per come emerge dalla loro lettura, le notifiche sono regolari; dei restanti avvisi ne sono stati prodotti solo 43, mentre per gli altri vi è solo la ricevuta di ritorno della raccomandata;
per il contribuente omissis non è possibile comprendere se la notifica sia stata o meno regolare.
Per entrambe le annualità di cui sopra manca agli atti di causa un elenco con i nominativi dei contribuenti, tenuto conto che, essendo stata rimodulata la domanda giudiziaria rispetto a quanto inizialmente contenuto nell’invito a dedurre, non è possibile utilizzare gli elenchi
(allegati n. 3 e n. 4) alla relazione della Guardia di finanza prot. n.
165170 del 16/3/2023; tali elenchi, infatti, comprendono rispettivamente 44 nominativi per il 2013 e 169 per il 2014.
Tale mancanza non può essere supplita con la produzione documentale del Comune di San Cipirello, avvenuta il 26/9/2024 ed effettuata all’esito dell’ordinanza istruttoria a verbale del 17/4/2024 del collegio di prime cure; del resto, lo stesso pubblico ministero, nella memoria depositata in data 29/11/2024, ha dato atto che per l’anno 2013 gli avvisi prodotti dal Comune “non sono quelli considerati da questa Procura ai fini della determinazione e quantificazione del danno” e come tali inconferenti, mentre con riferimento all’anno 2014 ha sostenuto che la produzione corrobora la contestazione contenuta nell’atto di citazione e all’uopo ha rinviato alla documentazione della Guardia di finanza, “(cfr. doc. n. 46, all. 9)”, “in vero più completa”.
4.2. Puntualizzato quanto sopra, occorre scrutinare, preliminarmente, la contestazione riguardante l’elemento soggettivo del dolo, escluso dalla sentenza impugnata per non essere “stata dimostrata la volontà dell’evento dannoso, che sarebbe consistito nel minore gettito” di entrate per il Comune di San Cipirello, avendo la convenuta emesso gli atti impositivi ed essendosi “adoperata (anche se in modo imperfetto) per una certa funzionalità dell’ufficio”.
L’appellante ha dedotto che la prova dell’elemento soggettivo del dolo debba dedursi dagli atti di causa, analiticamente elencati nell’atto di impugnazione (le relazioni della Guardia di finanza, con allegate sommarie informazioni, il provvedimento disciplinare e la relazione della Commissione d’accesso) che dimostrerebbero una cattiva organizzazione dell’Ufficio, nonché una cronica carenza di cassa.
Il collegio ritiene, però, che il contenuto del fascicolo processuale non depone nel senso prospettato dal pubblico ministero, tenuto conto che, come rilevato dal giudice di primo grado, non vi è stata una omissione di atti finalizzata a procurare, consapevolmente, un nocumento all’ente comunale, ma la notifica di avvisi di accertamento a ridosso della scadenza del termine decadenziale, di cui solo alcuni, per come sopra esposto, non sono giunti nella sfera di conoscenza dei contribuenti per vizi attinenti alla notifica, risultando detti contribuenti sconosciuti, trasferirti, deceduti.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate da alcuni dipendenti dell’Ufficio tributi non possono assurge ad elemento di prova per l’interesse di questi ultimi ad evitare possibili conseguenze pregiudizievoli per se stessi.
Neanche la sanzione disciplinare subita dall’interessata, e non opposta in sede giudiziaria, può assurgere ad elemento di prova in questo giudizio, per l’autonomia tra l’illecito disciplinare e quello erariale che, tra l’altro, presentano differenti requisiti, anche se scaturiscono dagli stessi fatti.
In ultimo, anche la cronica carenza di cassa non assurge ad elemento probante considerato che la contestazione attorea riguarda un numero di avvisi limitato, per i quali vi sarebbe la prova della loro irregolare notifica, più precisamente 11 per il 2013 e 57 per il 2014, a fronte di un Comune con un bacino di utenza di migliaia di contribuenti;
in ogni caso, è necessario puntualizzare che l’attività coattiva di riscossione dei tributi, di cui è anche cenno nella relazione della Commissione d’accesso nominata al momento dello scioglimento del Consiglio comunale di San Cipirello (“limitato recupero frutto di evasione tributaria attraverso la riscossione”), non era di competenza dell’appellata e la stessa Commissione pone in evidenza carenze nell’esercizio “dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati”.
4.3. L’appellante ha lamentato che nella sentenza impugnata sia stata esclusa anche la colpa grave.
4.3.1. È notorio che per la sussistenza della colpa grave non sia sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui ha operato il dipendente o l’amministratore sia desumibile un quid pluris consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza. In altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza nella condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante. Trattasi, com’è noto, di un indirizzo che risponde, ictu oculi, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell’apparato amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiarne l’assunzione di scelte, paralizzando l’attività amministrativa.
Non vi è dubbio che la condotta dell’appellata sia stata caratterizzata da negligenza, avendo attivato il procedimento di notifica a ridosso della scadenza del termine decadenziale secondo quanto sancito dalla giurisprudenza maggioritaria sulla scissione degli effetti per il notificante e il notificato, nonché di quella che differenzia il dies a quo a seconda che l’occupazione abbia inizio prima o dopo il 20 gennaio; in altri termini, l’appellata ha sì attivato il procedimento di notifica entro il termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, ma, avendovi provveduto a ridosso, non ha consentito di ritentare le notifiche ove queste non sono andate a buon fine.
La condotta di cui sopra, come sostenuto nella sentenza impugnata, non ha raggiunto, però, ad avviso del collegio, quel grado di macroscopico disinteresse per integrare l’elemento soggettivo della colpa grave, tenuto anche conto del particolare contesto in cui ha operato la dott.ssa GR.
Tale contesto operativo è stato ben posto in luce nella sentenza appellata, cui per economia espositiva si rinvia (pagine da 26 a 32),
ove è stata data contezza delle segnalate ripetute disfunzioni del nuovo sistema informatico da parte della dott.ssa GR che hanno comportato molteplici interventi della società di gestione nel corso del tempo e, tra l’altro, non sempre risolutivi delle problematiche segnalate
(anomalie nella migrazione dal vecchio al nuovo sistema, bonifica dei dati, errori sulla banca dati anagrafe e nei codici fiscali); parimenti, risultano segnalate agli uffici competenti la carenza di personale adeguatamente formato, la richiesta di assegnazione di nuovo personale e la costituzione di un ufficio unico di accertamento; sul punto, non si condivide il pensiero attoreo volto a ridimensionare tali segnalazioni a “mere lagnanze prive di effettività ed efficacia”, non rientrando, tra l’altro, la risoluzione delle questioni attenzionate nelle sue competenze.
L’organo requirente, al fine della configurabilità della colpa grave, ha sostenuto che le problematiche informatiche erano sorte nel 2018, mentre la dott.ssa GR era rimasta inerte nel triennio antecedente, attendendo la scadenza del quinquennio per effettuare le notifiche; tale ricostruzione non appare condivisibile poiché, avendo l’ordinamento previsto un termine quinquennale per la notifica, non può ritenersi che la condotta dell’appellata, certamente poco accorta, possa qualificarsi come spregiudicata o gravemente negligente; né possono acquisire rilevanza le sentenze n. 77 del 2025 e n. 59 del 2024 di questa Sezione poiché il giudizio di rimproverabilità della condotta dell’agente deve essere condotto sulla base delle concrete circostanze di fatto in cui ha operato, non potendo ricorrere a categorie astratte o a principi giuridici enunciati in altre fattispecie.
Non si comprende, poi, come e quali “eventuali strumenti alternativi” avrebbe dovuto approntare l’appellata, tra l’altro neanche prospetti nell’atto di gravame, alle problematiche riguardanti il nuovo sistema informatico e la carenza di personale; parimenti, per quanto riguarda la contestazione di non avere posto in essere una “condotta alternativa e corretta pretensibile”.
In ultimo, la mancata esternazione dell’appellata all’orientamento della giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione che aveva già da tempo enunciato il principio della scissione temporale degli effetti della notifica anche agli atti tributari (ex multis n. 1647 del 2004, n. 9749 del 2018, n. 3091 del 2019), sulla base della risalente sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, non può essere sintomo di grave negligenza; tale esternazione, infatti, non avrebbe potuto esser contenuta nell’avviso di accertamento, ma palesata in sede giudiziaria.
5. In conclusione, l’appello della Procura regionale avverso la sentenza n. 77 del 2025 della locale Sezione di primo grado, con le precisazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del Comune di San Cipirello, amministrazione di appartenenza di GR AR EL, nei cui confronti è stato instaurato il rapporto di servizio, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- rigetta l’appello, con le precisazioni di cui in motivazione, della Procura regionale avverso la sentenza n. 77 del 2025 della locale Sezione di primo grado;
- liquida alla GR EL AR le spese di lite in euro 3.700,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico del Comune di San Cipirello;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Dott. Giuseppe Colavecchio Dott. Vincenzo Lo Presti F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 12/12/2025 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente
DECRETO
Il collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
dispone che a cura della segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 al fine di omettere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, le generalità dei terzi a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali.
Il Presidente Dott. Vincenzo Lo Presti F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi. Palermo, 12/12/2025 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente