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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5211 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: restituzione somme T R A
, rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 al ricorso dall'Avv. Sabato Tufano ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Pompei alla Via Piave, nr.12. -attore- E
, rapp.ta e difesa giusta procura apposta in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Pasqualina Dentino ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Pompei al Viale Mazzini n. 109
-convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato,
chiedeva accertarsi e dichiarare l'indebita Parte_1 percezione di somme da parte della convenuta con CP_1 conseguente condanna della stessa alla restit della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e competenze del giudizio. In particolare, il ricorrente premetteva di aver adito questo Tribunale al fine di sentire pronunciare la modifica delle condizioni del divorzio, di cui alla sentenza n. 833/2019 (R.G. n. 3087/2013), resa in data 02/04/2019, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1867/2020 del 27-05-2020. Aggiungeva che con decreto n. 2382/2023 del 14/7/2023 veniva disposta la revoca dell'assegno divorzile per euro 150,00 statuito in favore dell'ex coniuge. Chiedeva quindi la restituzione della somma pari ad euro 20.000,00, mancando il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo, a suo dire la Ascione autosufficiente economicamente dall'anno 2007.
1 Si costituiva la resistente eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la nullità della domanda, nel merito ne chiedeva il rigetto. Rinviata l'udienza per conclusioni, mutato il giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva rinviata per discussione orale. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Tanto premesso nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, con Decreto n. cronol. 2382/2023 del 14/07/2023 RG n. 1509/2022 venivano modificati i patti e le condizioni rese nel giudizio di divorzio, revocando l'assegno in favore del coniuge per “….un miglioramento della condizione economico reddituale della resistente, la quale, come provato per tabulas e, per vero, incontestato, ad oggi lavora, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze del , nel Controparte_2 mentre, nella sentenza di divor ieste modifiche, si dava atto, testualmente, che “l' non CP_1 percepisce alcun reddito e risulta allo stato disoccupata e gravata, anch'ella, del pagamento di un canone mensile di € 300,00 per l'occupazione dell'immobile ove vive, di proprietà della genitrice;
appare - quindi - di ragione fissare in € 150,00 l'importo dell'assegno mensile da porre a carico del ”. Pt_1
In particolare, il ricorrente chiedeva di ottenere la ripetizione della somma di euro 20.000,00, ossia di tutte le somme versate
2 a favore dell'ex coniuge a titolo di assegno divorzile asserendone la mancanza dei presupposti ab origine. Tanto premesso va evidenziato come dalla documentazione versata agli atti sia emersa la mancanza dei presupposti di tale assegno, in quanto dal certificato INPS presenti in atti, la resistente risulta titolare di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del dall'anno 2016, Controparte_2 mentre nella sentenza di divorzio emerge la circostanza per cui la stessa risulta essere disoccupata. Invero sulla base della prevalente giurisprudenza, cui questo Tribunale ritiene di aderire “ In caso di riforma del provvedimento che ha disposto l'assegno divorzile, ove sia revocata l'originaria statuizione per la mancanza ab origine dei presupposti di legge, il coniuge che ha versato il mantenimento ha diritto alla restituzione integrale delle somme versate e agli interessi maturati” e che inoltre “Non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto, lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, realizzando un arricchimento senza giusta causa.” (Suprema Corte sentenza n. 28646/2021 e da ultimo S.C. Sez. Unite 8/11/2022 N.32914). Si ritiene quindi nel caso di specie, di riconoscere la ripetizione della somma di euro 20.000,00 (tale somma richiesta nel ricorso), ancorando tale richiesta dall'anno 2016 al 2023 detraendo dalle somme versate euro 400,00 mensili per 84 mesi. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la resistente alla omma pari ad euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 in favore di , che liquida in euro 5.07,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre € 254,00 per spese vivie, e forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Sabato Tufano dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata 3 novembre 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Ambrosino Luigi
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5211 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: restituzione somme T R A
, rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 al ricorso dall'Avv. Sabato Tufano ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Pompei alla Via Piave, nr.12. -attore- E
, rapp.ta e difesa giusta procura apposta in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Pasqualina Dentino ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Pompei al Viale Mazzini n. 109
-convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato,
chiedeva accertarsi e dichiarare l'indebita Parte_1 percezione di somme da parte della convenuta con CP_1 conseguente condanna della stessa alla restit della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e competenze del giudizio. In particolare, il ricorrente premetteva di aver adito questo Tribunale al fine di sentire pronunciare la modifica delle condizioni del divorzio, di cui alla sentenza n. 833/2019 (R.G. n. 3087/2013), resa in data 02/04/2019, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1867/2020 del 27-05-2020. Aggiungeva che con decreto n. 2382/2023 del 14/7/2023 veniva disposta la revoca dell'assegno divorzile per euro 150,00 statuito in favore dell'ex coniuge. Chiedeva quindi la restituzione della somma pari ad euro 20.000,00, mancando il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo, a suo dire la Ascione autosufficiente economicamente dall'anno 2007.
1 Si costituiva la resistente eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la nullità della domanda, nel merito ne chiedeva il rigetto. Rinviata l'udienza per conclusioni, mutato il giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva rinviata per discussione orale. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Tanto premesso nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, con Decreto n. cronol. 2382/2023 del 14/07/2023 RG n. 1509/2022 venivano modificati i patti e le condizioni rese nel giudizio di divorzio, revocando l'assegno in favore del coniuge per “….un miglioramento della condizione economico reddituale della resistente, la quale, come provato per tabulas e, per vero, incontestato, ad oggi lavora, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze del , nel Controparte_2 mentre, nella sentenza di divor ieste modifiche, si dava atto, testualmente, che “l' non CP_1 percepisce alcun reddito e risulta allo stato disoccupata e gravata, anch'ella, del pagamento di un canone mensile di € 300,00 per l'occupazione dell'immobile ove vive, di proprietà della genitrice;
appare - quindi - di ragione fissare in € 150,00 l'importo dell'assegno mensile da porre a carico del ”. Pt_1
In particolare, il ricorrente chiedeva di ottenere la ripetizione della somma di euro 20.000,00, ossia di tutte le somme versate
2 a favore dell'ex coniuge a titolo di assegno divorzile asserendone la mancanza dei presupposti ab origine. Tanto premesso va evidenziato come dalla documentazione versata agli atti sia emersa la mancanza dei presupposti di tale assegno, in quanto dal certificato INPS presenti in atti, la resistente risulta titolare di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del dall'anno 2016, Controparte_2 mentre nella sentenza di divorzio emerge la circostanza per cui la stessa risulta essere disoccupata. Invero sulla base della prevalente giurisprudenza, cui questo Tribunale ritiene di aderire “ In caso di riforma del provvedimento che ha disposto l'assegno divorzile, ove sia revocata l'originaria statuizione per la mancanza ab origine dei presupposti di legge, il coniuge che ha versato il mantenimento ha diritto alla restituzione integrale delle somme versate e agli interessi maturati” e che inoltre “Non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto, lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, realizzando un arricchimento senza giusta causa.” (Suprema Corte sentenza n. 28646/2021 e da ultimo S.C. Sez. Unite 8/11/2022 N.32914). Si ritiene quindi nel caso di specie, di riconoscere la ripetizione della somma di euro 20.000,00 (tale somma richiesta nel ricorso), ancorando tale richiesta dall'anno 2016 al 2023 detraendo dalle somme versate euro 400,00 mensili per 84 mesi. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la resistente alla omma pari ad euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 in favore di , che liquida in euro 5.07,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre € 254,00 per spese vivie, e forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Sabato Tufano dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata 3 novembre 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Ambrosino Luigi
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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