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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 206 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 19 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Abbonizio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Di Marzio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 19 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_1 primo comma c.p.c. avverso l'atto di precetto, con il quale gli ha CP_1 intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 38.008,58, composto da €
28.000,00 per sorte capitale, € 5.770,61 per adeguamento ISTAT, € 3.906,97 per rivalutazione annuale ed € 331,00 per compensi e spese.
L'opponente ha dedotto, in primo luogo, che la non avrebbe avuto diritto CP_1 di procedere ad esecuzione forzata per una parte rilevante delle somme precettate, poiché i ratei dell'assegno di mantenimento costituiscono prestazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale. Ha richiamato l'art. 2948 n. 4 c.c. e la giurisprudenza citata nell'atto, sostenendo che ogni singolo rateo matura autonomamente e si prescrive dal momento in cui può essere fatto valere. Ha quindi affermato che tutte le rate eventualmente non corrisposte nel periodo dal 7 dicembre
2015 al 7 gennaio 2020, per un totale indicato in € 20.000,00, si sono prescritte e non sono più esigibili. Ha inoltre sottolineato che la non ha mai inviato diffide o atti CP_1 interruttivi della prescrizione, né ha intrapreso iniziative giudiziali prima della notifica del precetto.
Nel merito, il ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria Pt_1 azionata in via esecutiva, sostenendo di avere sempre provveduto a versare alla CP_1
€ 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli. Ha riferito di avere effettuato tali pagamenti dapprima in contanti fino al mese di agosto 2021 e, successivamente, mediante bonifico bancario da settembre 2021 a dicembre 2022, come risultante dagli estratti conto prodotti in giudizio. Ha precisato che, nel corso degli anni, la controparte non ha mai contestato l'asserito mancato pagamento, né ha promosso altre iniziative di recupero forzoso prima del precetto del febbraio 2025.
Alla luce delle esposte argomentazioni, il ha chiesto, in via preliminare, Pt_1 che fosse accertato e dichiarato che la non aveva diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei suoi confronti;
in via subordinata, che, nell'ipotesi di
2 riconoscimento di un credito residuo in favore della fosse rideterminato CP_1
l'importo effettivamente dovuto previa detrazione dei ratei prescritti e di quelli già corrisposti.
Costituendosi in giudizio, , in primo luogo, con riferimento CP_1 all'eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel periodo dicembre 2015 - gennaio
2020, per un totale di € 20.000,00, non ha contestato la fondatezza di tale eccezione di prescrizione. Ha tuttavia contestato in modo fermo quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento dei ratei non prescritti: ha affermato che non corrisponde al vero che il abbia sempre versato, in contanti o con altre Pt_1 modalità, l'importo mensile di € 400,00, evidenziando che la stessa non ha mai ricevuto alcuna somma e che, comunque, l'opponente non ha fornito alcuna prova scritta idonea a dimostrare i pagamenti che assume di avere effettuato.
Tutto ciò premesso, la ha concluso chiedendo che il Tribunale, CP_1 riconosciuta l'intervenuta prescrizione per la somma di € 20.000,00, condanni il al pagamento della somma residua di € 18.008,59 - somma composta da € Pt_1
8.000,00 per capitale, € 5.770,61 per adeguamento ISTAT, € 3.906,97 per rivalutazione annuale ed € 331,00 per spese relative all'atto di precetto.
Nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., l'attore ha preso atto del riconoscimento, da parte della della prescrizione dei ratei CP_1 dell'assegno di mantenimento maturati tra il dicembre 2015 e il gennaio 2020, per l'importo complessivo di € 20.000,00, e ha contestato l'esattezza del residuo credito indicato dalla controparte, ribadendo di avere corrisposto € 6.400,00 nel periodo settembre 2021 - dicembre 2022, come comprovato dagli estratti conto prodotti. Ha inoltre dedotto l'erroneità dei conteggi relativi alla rivalutazione ISTAT e agli interessi legali operati dalla convenuta, sostenendo che tali calcoli dovessero essere effettuati solo a decorrere dal febbraio 2020, con conseguente rideterminazione delle relative somme.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, la questione relativa alla prescrizione quinquennale delle rate dell'assegno di mantenimento per il periodo dicembre 2015 - gennaio 2020 non necessita di pronuncia, avendo la convenuta
3 espressamente riconosciuto tale circostanza sia nella comparsa di costituzione che nel verbale di udienza del 9 luglio 2025. Tale riconoscimento comporta l'estinzione del credito per € 20.000,00 corrispondenti a 50 mensilità da € 400,00 ciascuna.
Sui pagamenti effettuati nel periodo settembre 2021 - dicembre 2022, l'attore ha documentato mediante estratti conto bancari (si veda allegato n. 2) di aver effettuato bonifici in favore della convenuta per complessivi € 6.400,00 nel periodo settembre
2021 - dicembre 2022 (€ 400,00 mensili per 16 mesi). Tale documentazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale nel verbale di udienza ha espressamente riconosciuto che “la controparte ha depositato i bonifici da settembre
2021 a dicembre 2022”.
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova ex art. 2697
c.c., una volta che il debitore abbia fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento mediante bonifici bancari, come nel caso di specie, grava sul creditore l'onere di dimostrare che tali pagamenti debbano essere imputati a titolo diverso da quello per cui agisce. Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova che i bonifici documentati fossero da imputare a titolo diverso dal mantenimento dei figli.
Pertanto, deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento di € 6.400,00.
Alla luce di quanto sopra accertato, il credito originariamente intimato, relativo alle mensilità di mantenimento relative ai mesi dall'anno 2015 all'anno 2022, deve essere rideterminato come segue. Come detto sopra, la parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore opponente relativamente alle mensilità dal dicembre 2015 al gennaio 2020; l'attore opponente ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle mensilità relative al periodo settembre 2021 - dicembre
2022. Ne consegue che non risulta dimostrato il pagamento relativo alle mensilità da febbraio 2020 ad agosto 2021, per una somma complessiva di 7.600,00 € (€ 400,00 x
19 mensilità).
Come noto, il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. Ne consegue che
4 deve essere affermato il diritto della convenuta opposta a procedere in via esecutiva per la complessiva somma di € 7.600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ed interessi nella misura legale dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo.
In considerazione del non completo accoglimento delle posizioni di entrambe le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 afferma il diritto di a procedere in via esecutiva per la CP_1 complessiva somma di € 7.600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed interessi nella misura legale dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 27 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 206 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 19 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Abbonizio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Di Marzio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 19 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_1 primo comma c.p.c. avverso l'atto di precetto, con il quale gli ha CP_1 intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 38.008,58, composto da €
28.000,00 per sorte capitale, € 5.770,61 per adeguamento ISTAT, € 3.906,97 per rivalutazione annuale ed € 331,00 per compensi e spese.
L'opponente ha dedotto, in primo luogo, che la non avrebbe avuto diritto CP_1 di procedere ad esecuzione forzata per una parte rilevante delle somme precettate, poiché i ratei dell'assegno di mantenimento costituiscono prestazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale. Ha richiamato l'art. 2948 n. 4 c.c. e la giurisprudenza citata nell'atto, sostenendo che ogni singolo rateo matura autonomamente e si prescrive dal momento in cui può essere fatto valere. Ha quindi affermato che tutte le rate eventualmente non corrisposte nel periodo dal 7 dicembre
2015 al 7 gennaio 2020, per un totale indicato in € 20.000,00, si sono prescritte e non sono più esigibili. Ha inoltre sottolineato che la non ha mai inviato diffide o atti CP_1 interruttivi della prescrizione, né ha intrapreso iniziative giudiziali prima della notifica del precetto.
Nel merito, il ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria Pt_1 azionata in via esecutiva, sostenendo di avere sempre provveduto a versare alla CP_1
€ 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli. Ha riferito di avere effettuato tali pagamenti dapprima in contanti fino al mese di agosto 2021 e, successivamente, mediante bonifico bancario da settembre 2021 a dicembre 2022, come risultante dagli estratti conto prodotti in giudizio. Ha precisato che, nel corso degli anni, la controparte non ha mai contestato l'asserito mancato pagamento, né ha promosso altre iniziative di recupero forzoso prima del precetto del febbraio 2025.
Alla luce delle esposte argomentazioni, il ha chiesto, in via preliminare, Pt_1 che fosse accertato e dichiarato che la non aveva diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei suoi confronti;
in via subordinata, che, nell'ipotesi di
2 riconoscimento di un credito residuo in favore della fosse rideterminato CP_1
l'importo effettivamente dovuto previa detrazione dei ratei prescritti e di quelli già corrisposti.
Costituendosi in giudizio, , in primo luogo, con riferimento CP_1 all'eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel periodo dicembre 2015 - gennaio
2020, per un totale di € 20.000,00, non ha contestato la fondatezza di tale eccezione di prescrizione. Ha tuttavia contestato in modo fermo quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento dei ratei non prescritti: ha affermato che non corrisponde al vero che il abbia sempre versato, in contanti o con altre Pt_1 modalità, l'importo mensile di € 400,00, evidenziando che la stessa non ha mai ricevuto alcuna somma e che, comunque, l'opponente non ha fornito alcuna prova scritta idonea a dimostrare i pagamenti che assume di avere effettuato.
Tutto ciò premesso, la ha concluso chiedendo che il Tribunale, CP_1 riconosciuta l'intervenuta prescrizione per la somma di € 20.000,00, condanni il al pagamento della somma residua di € 18.008,59 - somma composta da € Pt_1
8.000,00 per capitale, € 5.770,61 per adeguamento ISTAT, € 3.906,97 per rivalutazione annuale ed € 331,00 per spese relative all'atto di precetto.
Nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., l'attore ha preso atto del riconoscimento, da parte della della prescrizione dei ratei CP_1 dell'assegno di mantenimento maturati tra il dicembre 2015 e il gennaio 2020, per l'importo complessivo di € 20.000,00, e ha contestato l'esattezza del residuo credito indicato dalla controparte, ribadendo di avere corrisposto € 6.400,00 nel periodo settembre 2021 - dicembre 2022, come comprovato dagli estratti conto prodotti. Ha inoltre dedotto l'erroneità dei conteggi relativi alla rivalutazione ISTAT e agli interessi legali operati dalla convenuta, sostenendo che tali calcoli dovessero essere effettuati solo a decorrere dal febbraio 2020, con conseguente rideterminazione delle relative somme.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, la questione relativa alla prescrizione quinquennale delle rate dell'assegno di mantenimento per il periodo dicembre 2015 - gennaio 2020 non necessita di pronuncia, avendo la convenuta
3 espressamente riconosciuto tale circostanza sia nella comparsa di costituzione che nel verbale di udienza del 9 luglio 2025. Tale riconoscimento comporta l'estinzione del credito per € 20.000,00 corrispondenti a 50 mensilità da € 400,00 ciascuna.
Sui pagamenti effettuati nel periodo settembre 2021 - dicembre 2022, l'attore ha documentato mediante estratti conto bancari (si veda allegato n. 2) di aver effettuato bonifici in favore della convenuta per complessivi € 6.400,00 nel periodo settembre
2021 - dicembre 2022 (€ 400,00 mensili per 16 mesi). Tale documentazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale nel verbale di udienza ha espressamente riconosciuto che “la controparte ha depositato i bonifici da settembre
2021 a dicembre 2022”.
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova ex art. 2697
c.c., una volta che il debitore abbia fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento mediante bonifici bancari, come nel caso di specie, grava sul creditore l'onere di dimostrare che tali pagamenti debbano essere imputati a titolo diverso da quello per cui agisce. Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova che i bonifici documentati fossero da imputare a titolo diverso dal mantenimento dei figli.
Pertanto, deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento di € 6.400,00.
Alla luce di quanto sopra accertato, il credito originariamente intimato, relativo alle mensilità di mantenimento relative ai mesi dall'anno 2015 all'anno 2022, deve essere rideterminato come segue. Come detto sopra, la parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore opponente relativamente alle mensilità dal dicembre 2015 al gennaio 2020; l'attore opponente ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle mensilità relative al periodo settembre 2021 - dicembre
2022. Ne consegue che non risulta dimostrato il pagamento relativo alle mensilità da febbraio 2020 ad agosto 2021, per una somma complessiva di 7.600,00 € (€ 400,00 x
19 mensilità).
Come noto, il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. Ne consegue che
4 deve essere affermato il diritto della convenuta opposta a procedere in via esecutiva per la complessiva somma di € 7.600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ed interessi nella misura legale dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo.
In considerazione del non completo accoglimento delle posizioni di entrambe le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 afferma il diritto di a procedere in via esecutiva per la CP_1 complessiva somma di € 7.600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed interessi nella misura legale dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 27 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5