Articolo 5 della Legge 7 marzo 1985, n. 99
Articolo 4
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13 aprile 1985
Art. 5. Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984 pari a lire 650 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, quanto a lire 10 miliardi, utilizzando l'accantonamento "difesa del suolo" e, quanto a lire 640 miliardi, utilizzando gli specifici accantonamenti; agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1985 e 1986, pari a lire 750 miliardi nel 1985 e lire 600 miliardi nel 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando gli specifici accantonamenti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 aprile 1985