Articolo 2 della Legge 14 agosto 1982, n. 598
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 settembre 1982
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Versione
20 aprile 1985
Art. 2. Imprese ammesse al contributo ((Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo))
Entrata in vigore il 20 aprile 1985