Articolo 2 della Legge 7 giugno 1990, n. 145
Articolo 1Articolo 3
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14 giugno 1990
Art. 2. Campo di applicazione 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640 , come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150.
Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.
Entrata in vigore il 14 giugno 1990