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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Monica VITALI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2385/23, est. Dott.ssa Francesca Saioni, decisa all'udienza collegiale del 4/4/24 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.11.1977, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe R. Sorrentino del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via C. Monteverdi n. 4a, presso lo studio del quale elegge domicilio in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. e P. Iva ), in persona della
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
[...]
con sede legale in , Piazza Tito Lucrezio Caro n. 1, elettivamente CP_2 CP_1 domiciliata in , Via Lorenzo Mascheroni n. 31, presso gli Avvocati prof. CP_1
Pietro Ichino e Sergio Passerini del Foro di , i quali la rappresentano e CP_1 difendono anche disgiuntamente tra loro in forza della procura depositata telematicamente in primo grado
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello: “Voglia la Corte di Appello di Milano, sez. di Lavoro, previo espletamento degli incombenti di rito, riformare integralmente la sentenza n. 2385/2023, resa dal Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro Dott.ssa Saioni Francesca, resa in data 29 giugno 2023, depositata il 24 luglio 2023 e non notificata, e per l'effetto,
“1) accertarsi e dichiararsi che a seguito dei contratti denominati “a progetto”, sottoscritti tra il ricorrente e la convenuta dal 21/07/2012 sino al 21/03/2021, sin dal primo contratto è insorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale “percussionista a suono determinato ed indeterminato”, per inesistenza del progetto, per assenza di causa tipica e della forma contrattuale ex lege, e/o, comunque, per l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, peraltro, con termine nullo, anche per il superamento del limite massimo di legge, tempo al tempo vigente, oltre che per nullità della causale;
2) di conseguenza condannarsi la convenuta alla riammissione in servizio, con CP_1 ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010;
3) accertarsi e dichiararsi che i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti sono privi del carattere di autonomia e/o occasionalità, ma dotati del carattere della subordinazione, e instaurando un rapporto di lavoro subordinato;
4) di conseguenza, accertarsi e dichiararsi che per ciascuno di essi, è insorto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per mancanza della causa tipica e frode di legge, in subordine per nullità dell'apposizione del termine e superamento del limite massimo di assunzioni a termine;
5) di conseguenza condannarsi la convenuta alla riammissione in servizio, con CP_1 ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010;
6) Condannarsi la convenuta alla refusione delle competenze e spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, ivi comprese quelle di eventuale CTU”. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio dei fogli firma, quanto al settore CP_1
“timpani/percussioni”, dalla prima assunzione del prof. sino ad oggi, in particolare per le Pt_1 produzioni indicate nei contratti con il prof. Pt_1
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio degli allegati ai contratti sottoscritti dal prof. dall'aprile 2021 in poi, fatta accezione dell'allegato 1B, a partire dal contratto datato Pt_1 05/07/2021; • - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio dei contratti di assunzione e/o ingaggio professionale dal 2003 ad oggi dei professori d'orchestra “percussionisti” e dei professori
“aggiunti” nelle altre file, in particolare dei proff. , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , , ; quanto alle
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
“percussioni” si richiedono, in particolare, i contratti (subordinati, professionali ed a progetto) dei professori: (a partire dal 2006); (a partire dal 2001 e sino al 2010); Tes_1 Parte_2
(a partire dal 2009); di e (sino al 2014); Parte_3 Org_1 Persona_1 CP_12 dal 2008 ad oggi;
; , , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, , , , , CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 nonché di , , , , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 c i i Controparte_9 CP_10 CP_11 confronti dei professori sopra indicati, ordinando alla convenuta l'indicazione dei recapiti ai fini delle notifiche;
nonché ordinarsi il deposito delle relative fatture, anche a mezzo di CTU di verifica contabile presso la - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio del libro CP_1 CP_1 matricola/libro unico del lavoro dal 1993 ad oggi;
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione della delibera o delle delibere di approvazione CP_1 della programmazione rela gioni riferite agli anni dal 2002 al 2022 ed i relativi programmi - ordinarsi alla convenuta l'esibizione per ogni spettacolo e per ogni CP_1 produzione, di cui è causa (per i singoli giorni, prove comprese) della documentazione relativa al settore timpani/percussioni, l'elenco dei professionisti che hanno effettivamente svolto la loro attività per ogni spettacolo;
ed ai fini della prova che i giorni non lavorati corrispondono alle pause dell'orchestra si chiede l'esibizione in giudizio dei fogli presenza dell'orchestra degli anni dal 2003 al 2022;
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione del libro matricola e/o libro unico del lavoro dal CP_1 2016 ad oggi;
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio i libri e le scritture contabili secondo CP_1 le modalità di conservazione di legge, anche n formato digitale come disposto (in formato digitale dal D.L. 34/2019; Ammettersi la prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli:
-omissis-
• Si indicano a testi, oltre ai professori citati nei singoli capitoli, i Professori: , Org_1 Tes_1
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_12 CP_13 CP_14
, , , , ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
, , , , , CP_20 CP_21 CP_22 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , , e si richiede l'emissione
[...] CP_7 Controparte_9 CP_10 CP_11
i fini delle notifiche.” CP_1
PER L'APPELLATA/APPPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione:
“Voglia il Collegio Ill.mo, sancita la decadenza di parte appellante da deduzioni, istanze ed eccezioni non formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: Nel merito Respingere l'appello avversario e tutte le domande proposte dal ricorrente prof. Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto. In parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare parte appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, oltre che del presente grado di giudizio. In via istruttoria Respingere le istanze istruttorie di parte appellante, perché inammissibili e irrilevanti. Ove il Collegio ritenga un'istruttoria indispensabile ai fini della decisione, si confermano le istanze istruttorie già formulate in primo grado si chiede di ammettere la appellata alla prova CP_1 per testi contraria delle circostanze dedotte da parte ricorrente eventualmente ritenute ammissibili e rilevanti, nonché alla prova per testi diretta delle circostanze di fatto riportate nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nella presente memoria, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, come capitolate e private di eventuali giudizi o valutazioni, premesso “vero che”. Si confermano come testimoni sia per la prova diretta, sia per la prova contraria, i seguenti: Per_2
, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 e Testimone_7 CP_6 presente memoria, con riserva di altri indicarne e di specificarne i recapiti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2385/23 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto dal professore di orchestra – che dal 2003 aveva reso la propria prestazione Parte_1 in veste di percussionista, negli spettacoli di volta in volta programmati secondo il cartellone, a favore della di Controparte_1
“ – ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria di CP_1 CP_1 nullità dei contratti denominati “a progetto” dal 21/07/12 al 21/03/21, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 21/7/12 quale “percussionista a suono determinato ed indeterminato” e previo accertamento della natura subordinata “dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti per mancanza della causa tipica e frode di legge o per nullità dell'apposizione del termine e superamento del limite massimo di assunzioni a termine”, la condanna della convenuta alla riammissione in servizio, con CP_1 ricostruzione della carriera in relazione all'anzianità di servizio in base ai periodi lavorati, oltre al versamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 della legge n.183/10. Il giudice di prime cure disattendeva l'assunto attoreo (secondo cui “le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto sono state abrogate dall'art.52 del D. Lgs. 81/2015, circostanza che ex se rende assolutamente nulli i contratti che citano espressamente la causa tipica del contratto a progetto e la relativa normativa, in particolare la deroga all'art. 69 del D.lgs. 276/2003, per assenza di causa tipica e per la stipula di una forma contrattuale, di natura speciale, assolutamente inesistente a partire dal 25/06/2015, quindi dal contratto del 30/06/2015”) per le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello di Milano in un caso analogo che richiamava ex art. 118 disp. att. c.p.c.: ”la Corte osserva che il contenuto altamente specialistico della prestazione, la breve durata dei singoli contratti, tutti puntualmente ancorati a specifici spettacoli, la libertà garantita ai professori di accettare alcuni incarichi e di rifiutarne altri, la possibilità di intervallare le prestazioni in favore della convenuta con le altre rese in favore di terzi, impongono di escludere che la fattispecie possa ricondursi al paradigma normativo di cui all'art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003 – riservato alle sole collaborazioni coordinate e continuative, in tesi di parte appellante nulle in difetto di specifico progetto – qui non ravvisabili, trattandosi invece di rapporti libero professionali, funzionali all'esecuzione di un'opera intellettuale, di volta in volta concordata, come tali tuttora soggetti alla disciplina dell'art. 2230 c.c. e seguenti (sent. n. 634/2015).” Anche per quanto concerneva le modalità esecutive della prestazione richiamava sempre la motivazione della sentenza citata: “..Ritiene la Corte, come già il primo giudice, che gli indicati elementi – quand'anche riscontrati da prove testimoniale – non siano idonei a sostenere, nella fattispecie, la pretesa subordinazione sicché non appare né utile né tanto meno indispensabile assumere la prova orale omessa dal Tribunale. Nella valutazione delle domande svolte in via principale dagli odierni appellanti, proprio in ragione dell'oggetto della prestazione concordata, connotata, da un lato, dall'elevato contenuto professionale richiesto al singolo e, dall'altro, dalla necessaria coralità della sua prestazione - in quanto destinata ad assumere valore e contenuto in rapporto agli altri componenti l'orchestra – la quasi totalità degli elementi fattuali – in tesi di parte appellante sintomatici della pretesa subordinazione – risulta, infatti, poco significativa se non addirittura irrilevante. Primo fra tutti l'obbligo di rispettare rigidamente gli orari, essendo lo stesso funzionale alla concreta operatività dell'orchestra – sia con riguardo alle prove che agli spettacoli;
lo stesso è a dirsi del controllo delle presenze e dell'obbligo di avvisare in caso di impedimento – in ciò traducendosi l'asserito obbligo di giustificare le assenze, come attestano i documenti prodotti dagli appellanti (cfr. mail in atti) – trattandosi di condotte, specularmente necessarie, onde assicurare la completa funzionalità dell'orchestra, poste a presidio della qualità stessa dello spettacolo, passibile di essere compromessa – con intuibili ricadute negative in termine di immagine e di pubblico – da improvvise defezioni che, proprio in ragione di ciò, la doveva essere in grado di CP_1 fronteggiare per tempo. Considerazioni non diverse valgono quanto alla dedotta soggezione alle direttive provenienti dal direttore proprio perché anch'esse funzionali alla realizzazione dell'opera garantita dal disciplinato apporto di ciascuno dei musicisti secondo i tempi ed i modi stabiliti dal responsabile del prodotto artistico. Analogamente dicasi quanto al luogo della prestazione, che è quello fissato per lo spettacolo secondo il calendario dei concerti fissato dalla . CP_1
Né dirimente – ai fini della qualificazione dei rapporti in termine di subordinazione – appare la variazione dell'oggetto della prestazione talora richiesta dalla in ragione a CP_1 sopravvenute esigenze dello spettacolo, sia per la natura occasionale delle stesse - per come attestata dagli stessi documenti prodotti dagli appellanti (cfr. sub docc.3 b e 4, fasc. appellanti) – sia perché, in ogni caso, non incidente sull'intrinseca qualità della prestazione offerta rappresentata, pur sempre, dall'esecuzione di un brano musicale. Quanto, infine, all'obbligo di studio esso – come correttamente osservato dall'appellata – lungi dal connotare come subordinata la prestazione appare piuttosto quale presupposto fondante la prestazione artistica che in tanto viene offerta ed accettata – anche in ragione di contratti successivi – in quanto qualitativamente apprezzata dal destinatario, qualità che solo un'applicazione individuale ed assidua, com'è notorio, può garantire. Orbene a fronte di detti elementi – del tutto compatibili con la natura autonoma dei rapporti e congruenti rispetto alle obbligazioni definite in contratto – nemmeno l'obbligo di rimanere a disposizione fra un concerto e l'altro – fra quelli previsti in contratto – appare elemento sufficiente per connotare come subordinata la prestazione, risolvendosi nella necessità di garantire la prestazione nella sua globalità per come individuata, di volta in volta, negli accordi inter partes: quindi le prove ed i concerti, secondo schemi orari definiti in linea di massima con cadenza settimanale, secondo quanto riconosciuto dagli stessi appellanti, e rispetto ai quali appare del tutto improprio sostenere l'esistenza dell'obbligo di rendere prestazioni straordinarie essendo, anche l'eventuale dilatazione dell'orario delle prove, funzionale al raggiungimento del miglior risultato della produzione artistica, remunerata secondo un importo variabile, di volta in volta concordato.….. Il vincolo da ciascuno assunto, anche in relazione alle prestazioni dedotte in contratto, era perciò rappresentato dalla sola necessità di garantire la propria opera professionale in relazioni a concerti già programmati e di volta in volta puntualmente definiti, secondo un impegno orario – per prove e concerti –già definito all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti in rapporto alla complessità dell'opera. In definitiva gli elementi dedotti e le prove offerte non paiono risolutive per raffermazione della natura subordinata dei rapporti dovendosi piuttosto concludere – in ragione di quanto già osservato – per la natura genuina dei contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati dalle parti, ciò anche in ragione – come già osservato dal primo giudice – della natura squisitamente intellettuale dell'opera prestata e della qualità dei contraenti, elementi che – in difetto di inequivoci indici di deviazione del rapporto dalle obbligazioni concordate – inducono a privilegiare, nella qualificazione, la volontà espressa nei contratti” (così CA MI n. 634/15, Pres. Sala, Pers Est. Luca). Precisato che la resistente aveva adeguatamente replicato ai rilievi CP_1 inerenti i rapporti negoziali dalla stessa instaurati con gli altri musicisti indicati dal ricorrente ( ed , , Testimone_5 CP_4 Tes_1 Parte_2 Org_
, , , e ), il Tribunale Parte_3 Persona_1 CP_21 CP_8 di Milano così concludeva: “Il prof. si era quindi contrattualmente impegnato a Pt_1 rendere un servizio a favore del Teatro, ed è evidente che una simile attività – per la sua stessa natura (si trattava di prestazioni artistiche di musicista) – non poteva non essere condizionata, in qualche modo, dalle esigenze del complesso orchestrale nel quale l'artista era necessariamente inserito. Ritenere diversamente significherebbe in sostanza affermare l'impossibilità giuridica dello svolgimento in forma autonoma di attività di questo genere all'interno di strutture organizzate. Un simile vincolo di coordinamento spazio-temporale dell'attività del lavoratore autonomo risulta riconosciuto da tempo pienamente compatibile con il carattere autonomo della prestazione, essendo null'altro che un'espressione dei diritti del creditore in qualunque rapporto obbligatorio. Le direttive che il prof. riceveva erano, dunque, le indicazioni artistiche che potevano Pt_1 provenire dai direttori d'orchestra, soggetti, a loro volta, nemmeno dipendenti della . CP_1
Del resto, le sintetiche deduzioni rinvenibili in ricorso circa il preteso assoggettamento del prof. a direttive, oltre a risultare generiche si palesano perfettamente compatibili con la natura Pt_1 autonoma del rapporto intercorso. Quanto agli orari di lavoro, il prof. doveva solo Pt_1 coordinare la propria prestazione con quella di numerosi altri artisti e collaboratori collettivamente impegnati nella produzione di un'opera determinata. Né si allega in causa che il prof. osse Pt_1 tenuto ad un rapporto di natura esclusiva con il Teatro, avendo anzi le parti espressamente concordato la possibilità, per il musicista, di rendere prestazioni anche presso soggetti esterni.” ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (pag. 4 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha deciso la controversia sulla base della pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 634/15 per travisamento dei fatti ed errato riferimento al precedente giurisprudenziale. Sostiene che non si tratta di un caso simile al presente, come si ricava dalla stessa motivazione della pronuncia richiamata là dove riassume lo svolgimento del processo: “Stante la qualità dei contraenti ed a fronte di regolari contratti di lavoro autonomo - la cui legittimità non era stata contestata e dei quali nemmeno era stata dedotta al natura simulata - sosteneva dovesse darsi prevalenza, a fini qualificatori, al criterio della volontà manifestata nei contratti, da vincersi solo in presenza di evidenze sicure atte a mostrare che il rapporto si era svolto in forme deviate rispetto alla previsione scritta - onere che gli attori non avevano assolto. Quanto poi alla domanda subordinata di accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico - con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 69 D.lgs. n. 276/2003 - affermava che gli attori avevano preteso di ricondurre alternativamente la medesima situazione fattuale a due distinte e tra loro incompatibili fattispecie giuridiche rimettendo inammissibilmente la scelta al giudicante. La sentenza aveva ad oggetto, diversamente dal caso di specie e per come si vorrebbe nella sentenza impugnata, solo contratti professionali che si voleva far rientrare in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico. Oggetto del ricorso, e oggi dell'appello, è la nullità di rapporti qualificati dalla intercorrenza fra le parti di collaborazione coordinata e continuativa, privi nel caso di specie di progetto specifico. Non si tratta quindi di casi del tutto analoghi visto che diversamente dalla situazione concreta delle sentenze richiamate dal Giudice di prime cure, i ricorrenti avevano dedotto che l'erronea supposizione concernente il contenuto altamente specialistico della prestazione resa dagli orchestrali, aveva prodotto inevitabili ricadute anche in ordine alla reiezione della domanda subordinata, ingiustamente respinta dalla Corte di merito. Esattamente il contrario del caso di specie, dove in presenza di contratti a progetto, si disconosce la possibilità di individuare un progetto specifico.” Pertanto - conclude sul punto l'appellante principale - “Non è certo la sentenza della Corte d'Appello richiamata nella decisione impugnata che può fornire una base adeguata e sufficiente per qualificare i contratti in questione come meri contratti professionali, riconducibili all'art. 2230 del codice civile. Non è, quindi, giustificato definire irrilevante e incongruente il richiamo, nel modulo contrattuale, a norme ormai da tempo abrogate, in quanto la sentenza non offre argomentazioni volte ad escludere la possibilità che la volontà manifestata nei contratti possa prevalere, non essendo presenti evidenze sicure che dimostrino che il rapporto non sia svolto in conformità con quanto previsto nella forma scritta”. Con il secondo motivo (pag. 8 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha richiamato la pronuncia della Corte di Appello n. 634/15 pure in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione per vizio di motivazione e per travisamento dei fatti. Sostiene che “Il richiamo alle modalità delle prestazioni imporrebbe, per il Giudice di prime cure, non solo di escludere che la fattispecie possa ricondursi al paradigma normativo di cui all'art. 69 del D.lgs. n. 276/2003, ma varrebbero inoltre ad escludere anche l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, il quale peraltro risulterebbe inapplicabile – oltre che per l'assenza di “continuatività” – anche in considerazione del fatto che le “modalità di esecuzione” della prestazione artistica di un professore d'orchestra come il prof. non potrebbe essere Pt_1 considerata “organizzata” dalla committente.” CP_1 Critica le affermazioni inerenti la specificità dell'oggetto, la brevità dei contratti, le modalità di svolgimento della prestazione, la proprietà degli strumenti utilizzati, le modifiche del programma, richiamando le questioni sulla nullità dei contratti a progetto e sulla natura subordinata dei rapporti dedotte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché la sentenza n. 1418/17 della Corte di Appello di Milano (Pres. Vitali, Est. , che ha riconosciuto la figura professionale del musicista Per_4
(quale viola di fila) caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione artistica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall'art. 2094 c.c. Con il terzo motivo (pag. 18 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano non si è pronunciato sull'eccezione di nullità dei contratti per l'inizio dell'attività senza la preventiva sottoscrizione del contratto di lavoro: “Il Giudice di prime cure ha omesso di motivare su quanto è stato rilevato nel ricorso di primo grado in merito al fatto che il prof. abbia inizia a svolgere le proprie prestazioni Pt_1 senza aver preventivamente sottoscritto alcun contratto, venendo aggiunta a mano una data anteriore a quella dell'effettiva sottoscrizione, come, per esempio emerge documentalmente, nei seguenti rapporti: prestazioni con inizio al 23/08/21 alle ore 13, contratto predisposto ed inviato solo nel pomeriggio alle 16:32 (Doc. 46); prestazioni iniziate al 26/10/21, contratto predisposto ed inviato solo il 2/11/21 (Doc. 47); contratto iniziato il 09/11/21 con contratto predisposto e trasmesso solo il 14/11 (Doc. 48); prestazioni iniziate al 30 novembre con contratto predisposto ed inviato solo al 2/12 (Doc. 49); prestazioni iniziate al 14/12/21, contratto predisposto ed inviato il 17/12 (Doc. 50); prestazioni iniziate al 14/03/22 con contratto predisposto ed inviato solo il successivo giorno 16 (Doc. 51); prestazioni iniziate al 29/03/22 con contratto predisposto ed inviato solo il successivo giorno 30 (Doc. 52), fatto questo è solo segno di disorganizzazione ma di assoluta irrilevanza della tipologia di contratto, essendo essenziale solo l'inserimento del lavoratore nell'organico orchestrale, per una esigenza che non può considerarsi transeunte, ma stabile;
ogni singolo rapporto aveva esecuzione come un rapporto di lavoro subordinato, senza il rispetto della sottoscrizione prima dell'inizio dell'esecuzione in violazione del consolidato principio secondo cui
“la posizione del termine al contratto di lavoro postula, appena di nullità un patto di forma scritta essenziale, che deve essere anteriore o quantomeno contestuale all'inizio il rapporto e che non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti o di un terzo, né da accordi verbali tra le parti, e che in difetto di valida apposizione del termine il contratto deve essere reputato a tempo indeterminato (vedi tra le tante, Cassazione nn. 11173/1993, 2211/1998 e 15494/2011.” Infine, con il quarto motivo (pag. 19 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha dato ingresso alla richiesta istruttoria per vizio di motivazione, insistendo per la ammissione delle prove dedotte. La Controparte_1 resiste in giudizio per la conferma della pronuncia gravata, replicando alle doglianze di controparte e contestando, come già fatto nella memoria ex art. 416 c.p.c., che la prestazione espletata da possa essere ricondotta Parte_1 all'art. 2094 c.c. anche per l'omessa allegazione e prova degli elementi realmente decisivi - e non sussidiari - ai fini dell'accertamento della pretesa subordinazione. Reitera la difesa svolta in primo grado per quanto attiene alla contestata applicabilità dell'art. 61 e seg. del D.L.vo n. 276/03 e dell'art. 2 del D.L.vo n. 81/15. Propone a sua volta appello incidentale avverso la regolamentazione delle spese di lite compensate per la “peculiarità della posizione del ricorrente” e della “ancora relativa novità della vicenda”: “Tuttavia, la posizione del ricorrente non era affatto peculiare o diversa da quella di molti altri musicisti professionisti che come lui ogni anno partecipano a concerti organizzati dall'Orchestra, né la questione presentava significativi aspetti di “assoluta novità” (art. 92, c. 2, c.p.c.), tali da giustificare la compensazione delle spese. In questa sede dovrà dunque chiedersi la liquidazione delle spese anche del primo grado di giudizio.” La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 4/4/24 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. - ingaggiato dalla Parte_1 [...]
di “ dal 28/3/03 al Controparte_1 CP_1 CP_1
29/3/22 quale percussionista in posizione di aggiunto con contratti di lavoro autonomo, seppur di diversa tipologia, per una durata variabile a seconda delle esigenze del cartellone (da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 13 giorni, con intervalli di settimane e in taluni casi anche di mesi, cfr. prospetto prodotto quale doc. 54 appellante) - ha impugnato “i contratti a progetto” sottoscritti dal
“21/07/2012 sino al 21/3/2021”, deducendone la nullità per svariati motivi (“per inesistenza del progetto, per assenza di causa tipica e della forma contrattuale ex lege, e/o, comunque, per l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, peraltro, con termine nullo, anche per il superamento del limite massimo di legge, tempo al tempo vigente, oltre che per nullità della causale”) e chiedendo che venisse dichiarata la sussistenza di un rapporto subordinato fin dal primo contratto quale “percussionista a suono determinato ed indeterminato”, con conseguente condanna della CP_1 convenuta “alla riammissione in servizio, con ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010” (cfr. conclusioni punti 1 e 2). Ha anche chiesto che venisse accertata la natura subordinata dei “rapporti di lavoro intercorsi tra le parti” per la “mancanza della causa tipica e frode di legge, in subordine per nullità dell'apposizione del termine e superamento del limite massimo di assunzioni a termine”, con conseguente condanna della convenuta “alla riammissione in CP_1 servizio, con ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010”. (cfr. conclusioni punti 3, 4 e 5). Non essendo mai stati sottoscritti tra le parti in causa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma - come risulta per tabulas - dapprima scritture private denominate “professionali” dallo stesso appellante principale, dal luglio 2017 contratti ex art. 61 e seguenti del D.L.vo n. 276/03 e dall'aprile del 2022 contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. - è inconferente la difesa articolata sulla nullità del termine, sul superamento del limite di assunzioni e sull'indeterminatezza e/o sull'insussistenza della causale apposta, stante la (pretesa) necessità di coprire vuoti di organico. Altresì irrilevanti sono le deduzioni dedicate ai rapporti negoziali degli altri musicisti dalla e di Controparte_1 CP_1 CP_1
“ , stabili o aggiunti che fossero, in quanto il sindacato da CP_1 compiere attiene alla validità dei contratti stipulati con l'odierno appellante principale e non con altri soggetti. Va, infine, precisato che il primo contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 61 e seguenti del D.L.vo n. 276/03 risulta essere quello del 21/8/12 per la realizzazione del programma musicale del 23/8/12 c/o l' di Org_2 CP_1
(doc. 27 appellante pag. 11), non esistendo, tra l'altro, un contratto, seppur diversamente denominato, che sia stato firmato il 21/7/12.
* Travisamento dei fatti in merito ai contratti a progetto ed errato riferimento a precedente giurisprudenziale (I motivo appello principale) La censura è priva di pregio. La fattispecie in esame e quella oggetto del giudizio definito con la pronuncia n. 634/15 di questa Corte territoriale non sono effettivamente del tutto sovrapponibili, poiché questa ultima concerneva contratti di lavoro autonomo risalenti agli anni 2006/2008 - e dunque antecedenti all'abrogazione di questa particolare forma di lavoro autonomo attuata dal D.L.vo n. 81/15, entrato in vigore il 25/6/15 - in relazione ai quali era stato chiesto in via principale l'accertamento della natura subordinata per le concrete modalità esecutive della prestazione ed in via gradata l'accertamento di una collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 69 D.L.vo n. 276/03. E' però vero che la pronuncia citata riguardava contratti autonomi di prestazione d'opera intellettuale conclusi per specifici programmi ivi indicati, comportanti l'obbligo di partecipazione alle prove nei luoghi e secondo le modalità stabilite dalla di “ Controparte_1 CP_1 CP_1
(e non dalla di , parte del giudizio
[...] CP_1 Controparte_23 CP_1 definito con la sentenza n. 1418/17 della Corte territoriale invocata dall'odierno appellato a sostegno del proprio assunto) e dunque contratti del tutto simili a quelli impugnati nel presente giudizio. Il Collegio ritiene, pertanto, in una con il giudice di prime cure, che possa operare nella fattispecie concreta il medesimo principio di diritto secondo cui “il potere – dovere spettante al decidente, di qualificazione di fatti e domande ex art. 112 c.p.c., consente, anche nel caso concreto, di ricondurre la presente fattispecie all'art. 2230 c.c., con conseguente irrilevanza dell'incongruente richiamo, nel modulo contrattuale, a norma ormai da tempo abrogata” anche alla luce della eccepita irrilevanza (cfr. memoria ex art. 416 c.p.c.) dell'art. 69 del D.L.vo n. 276/03, in quanto, “al di là di imprecisioni terminologiche o formali delle parti nella sottoscrizione dei contratti”, si tratta di singoli e distinti incarichi intervallati da periodi di tempo più o meno lunghi durate i quali non aveva alcun obbligo di restare a disposizione della Parte_1
(circostanza pacifica). CP_1
Va perciò confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha posto a fondamento del decisum le argomentazioni - sopra testualmente riportate - svolte dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia n. 634/15, confermata dalla Suprema Corte: “La Corte di merito ha infatti congruamente argomentato come dovesse escludersi la riconducibilità del rapporto allo schema normativo di cui all'art.69 d. Igs. n.276/2003, riservato alle collaborazioni coordinate e continuative nulle per carenza di specifico progetto, certamente non ravvisabili nella fattispecie, che risultava qualificata dalla intercorrenza fra le parti di rapporti libero professionali, funzionali all'esecuzione di un'opera intellettuale concordata di volta in volta, come tale soggetta alla disciplina di cui all'art.2230 c.c.” (così Cass. n. 8444/20).
*Vizio di motivazione per travisamento dei fatti in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni anche per i contratti che si volessero ritenere professionali (II motivo appello principale) *Vizio di motivazione per omessa ammissione di istanze istruttorie (IV motivo appello principale) Le doglianze - da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione - non colgono nel segno. Riguardo alle modalità esecutive della prestazione – che secondo l'assunto attoreo permetterebbero di ricondurre il caso in esame nella fattispecie dell'art. 2094 c.c. – l'odierno appellante principale ha formulato i seguenti capitoli:
“• 14) Vero che il prof. per ogni contratto, “professionale” e/o “a progetto” , come ogni “aggiunto”, Pt_1 era tenuto a rispettare l'orario di lavoro secondo gli ordini di servizio dell'Orchestra, anche quanto ai luoghi di svolgimento della prestazione, che erano quelli dell'orchestra; era, inoltre, sottoposto alle direttive dell'Ispettore d'orchestra, del Direttore Artistico e del Direttore d'Orchestra, inoltre era tenuto ad avvisare in caso di assenza ed indisponibilità, come per tutti gli altri aggiunti;
• 15) Vero che le modalità delle prestazioni del prof. come degli altri “aggiunti”, avvenivano come Pt_1 segue: Il prof. si doveva recare sul posto di lavoro agli orari e nel luogo indicati in una Parte_1 mail spedita dagli uffici della Doc. 81 che si rammostra al teste), in prossimità dell'inizio del contratto;
CP_1 per molti anni le mail venivano inviate dal Sig. e negli ultimi tempi dalla Sig.ra Testimone_3 [...] più di rado le mail venivano inviate dalla Sig.ra o dal Sig. talvolta Pt_4 Testimone_2 CP_24 dal Sig. . Una volta giunto sul posto di lavoro, gli veniva richiesto di firmare un foglio Persona_5 presenza (tante volte il foglio veniva messo a disposizione dei professori d'orchestra a prova già iniziata o addirittura terminata); il ricorrente, quindi, andava a posizionarsi sul palco dietro lo strumento assegnatogli in precedenza dalla prima parte, la Prof.ssa o dal primo percussionista, il Prof. . Testimone_5 Tes_1
Gli strumenti venivano piazzati sul palco dai tecnici di palco che a loro volta ricevevano indicazioni dal direttore oppure, molto spesso, dalla Prof.ssa che, di volta in volta, andava a dividere ed Testimone_5 assegnare le parti della sezione percussioni e si preoccupava di capire come meglio posizionare i vari strumenti per far sì che la sezione potesse essere tutta posizionata. All'inizio della prova il ricorrente, essendo un mero esecutore di partitura, altro non faceva che suonare la parte e lo strumento assegnatogli dalla Prof.ssa dal collega leggendo quanto riportato in partitura, seguendo le indicazioni Tes_5 Tes_1 del direttore e cercando di assecondare il gusto musicale della prima parte, ossia la timpanista già citata, la
Prof.ssa che divideva ed assegnava le parti e dava le direttive tecniche così comunicate via mail al Tes_5 ricorrente (Docc. 80 e 81);
• La prova era intervallata da pause uguali per tutti stabilite a priori dai vertici dell'orchestra e a fine prova, prima dell'uscita c'era un ennesimo foglio firma da autografare come all'entrata (invero, detto ultimo foglio non era sempre presente).
• In occasione dei concerti, le modalità erano le stesse e trattandosi di un'esecuzione dal vivo, il ricorrente si limitava a suonare quanto appreso durante i giorni di prova, cercando di assecondare in tutto e per tutto le volontà e le scelte artistiche del Direttore Musicale. La stessa cosa succedeva poi in occasione di registrazioni o di tournée.” Ad avviso del Collegio la prova testimoniale offerta da - e Parte_1 reiterata in questa sede - non è idonea a dimostrare la asserita etero-direzione e la asserita etero-organizzazione, non contenendo circostanze sintomatiche della subordinazione: l'orario da osservare era quello stabilito per le prove e per gli spettacoli, le direttive risultano prive di contenuto e dunque del tutto generiche, la necessità di seguire le scelte del direttore musicale era imposta dalla coralità della prestazione ed in caso di assenza e/o impedimento vi era unicamente l'obbligo di avvisare. Va perciò confermata, seppur con diversa motivazione, la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui ha escluso che la collaborazione intercorsa tra le parti in causa simulasse un rapporto di lavoro di natura subordinata. Per quanto concerne, invece, la fattispecie delineata dall'art. 2 del D.L.vo n. 81/15, è sufficiente osservare che tale norma non opera (vedi art. 2, comma 2, lett. d-bis) per le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle Fondazioni di cui al D.L.vo n. 367/96, decreto che ai sensi dell'art. 2, 1^ comma lettera b) è applicabile anche agli enti operanti nel settore della musica come la Controparte_1
di “ “.
[...] CP_1 CP_1
In ogni caso, pur volendosi argomentare diversamente, non è ravvisabile - come già messo in luce dal giudice a quo - la continuità richiesta dal disposto citato, visto che tra un contratto e l'altro a volte passavano anche diverse settimane.
*Omessa sulla nullità dei contratti per inizio dell'attività senza la preventiva sottoscrizione del contratto (III motivo appello principale) Il rilievo non è condivisibile. Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. la circostanza di avere in alcune occasioni svolto la prestazione prima di avere sottoscritto il relativo contratto è stata allegata (“per esempio, nei seguenti rapporti: prestazioni con inizio al 23/08/21 alle ore 13, contratto predisposto ed inviato solo nel pomeriggio alle 16:32 doc.46.pdf; prestazioni iniziate al 26/10/21, contratto predisposto ed inviato solo il 2/11/21 doc.47 contratto dal 26 ottobre 2021.pdf ; oppure il contratto iniziato il 09/11/21 con contratto predisposto e trasmesso solo il 14/11 doc.48 contratto dal 9 novembre 2021.pdf; prestazioni iniziate al 30 novembre con contratto predisposto ed inviato solo al 2/12 doc.49 contratto dal 30 novembre 2021.pdf; prestazioni iniziate al 14/12/21, contratto predisposto ed inviato il 17/12 doc.50 contratto dal 14 dicembre 2021….” così pag. 25) al solo fine di supportare la dedotta insussistenza della causale nell'ottica di coprire in modo stabile vuoti nella pianta organica della Orchestra (“fatto questo che non è solo segno di disorganizzazione ma di assoluta irrilevanza della tipologia di contratto, essendo essenziale solo l'inserimento del lavoratore nell'organico orchestrale, per una esigenza che non può considerarsi transeunte, ma stabile;
ogni singolo rapporto aveva esecuzione come un rapporto di lavoro subordinato”.) . Non è invece mai stata eccepita - come invece sembra ricavarsi dal gravame - la mancata sottoscrizione prima dell'inizio della prestazione quale ulteriore profilo di nullità per la carenza di forma scritta essenziale prevista per i contratti di lavoro subordinato part-time, cui si riferisce la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'odierno appellante principale. In ogni caso, come sopra evidenziato, trattasi di questione inerente i contratti di lavoro subordinato e non i contratti di lavoro autonomo.
*Appello incidentale La e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 si duole della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice a quo per “la peculiarità della posizione del ricorrente” e la “ancora relativa novità della vicenda”. Il motivo è infondato. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi sulle questioni trattate giustifica di per sé la compensazione delle spese del primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 CC. Per la stessa ragione anche le spese del presente grado vengono compensate. L'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 2385/23 del Tribunale di Milano. Compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, li 4/4/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Monica Vitali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Monica VITALI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2385/23, est. Dott.ssa Francesca Saioni, decisa all'udienza collegiale del 4/4/24 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.11.1977, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe R. Sorrentino del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via C. Monteverdi n. 4a, presso lo studio del quale elegge domicilio in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. e P. Iva ), in persona della
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
[...]
con sede legale in , Piazza Tito Lucrezio Caro n. 1, elettivamente CP_2 CP_1 domiciliata in , Via Lorenzo Mascheroni n. 31, presso gli Avvocati prof. CP_1
Pietro Ichino e Sergio Passerini del Foro di , i quali la rappresentano e CP_1 difendono anche disgiuntamente tra loro in forza della procura depositata telematicamente in primo grado
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello: “Voglia la Corte di Appello di Milano, sez. di Lavoro, previo espletamento degli incombenti di rito, riformare integralmente la sentenza n. 2385/2023, resa dal Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro Dott.ssa Saioni Francesca, resa in data 29 giugno 2023, depositata il 24 luglio 2023 e non notificata, e per l'effetto,
“1) accertarsi e dichiararsi che a seguito dei contratti denominati “a progetto”, sottoscritti tra il ricorrente e la convenuta dal 21/07/2012 sino al 21/03/2021, sin dal primo contratto è insorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale “percussionista a suono determinato ed indeterminato”, per inesistenza del progetto, per assenza di causa tipica e della forma contrattuale ex lege, e/o, comunque, per l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, peraltro, con termine nullo, anche per il superamento del limite massimo di legge, tempo al tempo vigente, oltre che per nullità della causale;
2) di conseguenza condannarsi la convenuta alla riammissione in servizio, con CP_1 ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010;
3) accertarsi e dichiararsi che i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti sono privi del carattere di autonomia e/o occasionalità, ma dotati del carattere della subordinazione, e instaurando un rapporto di lavoro subordinato;
4) di conseguenza, accertarsi e dichiararsi che per ciascuno di essi, è insorto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per mancanza della causa tipica e frode di legge, in subordine per nullità dell'apposizione del termine e superamento del limite massimo di assunzioni a termine;
5) di conseguenza condannarsi la convenuta alla riammissione in servizio, con CP_1 ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010;
6) Condannarsi la convenuta alla refusione delle competenze e spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, ivi comprese quelle di eventuale CTU”. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio dei fogli firma, quanto al settore CP_1
“timpani/percussioni”, dalla prima assunzione del prof. sino ad oggi, in particolare per le Pt_1 produzioni indicate nei contratti con il prof. Pt_1
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio degli allegati ai contratti sottoscritti dal prof. dall'aprile 2021 in poi, fatta accezione dell'allegato 1B, a partire dal contratto datato Pt_1 05/07/2021; • - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio dei contratti di assunzione e/o ingaggio professionale dal 2003 ad oggi dei professori d'orchestra “percussionisti” e dei professori
“aggiunti” nelle altre file, in particolare dei proff. , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , , ; quanto alle
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
“percussioni” si richiedono, in particolare, i contratti (subordinati, professionali ed a progetto) dei professori: (a partire dal 2006); (a partire dal 2001 e sino al 2010); Tes_1 Parte_2
(a partire dal 2009); di e (sino al 2014); Parte_3 Org_1 Persona_1 CP_12 dal 2008 ad oggi;
; , , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, , , , , CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 nonché di , , , , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 c i i Controparte_9 CP_10 CP_11 confronti dei professori sopra indicati, ordinando alla convenuta l'indicazione dei recapiti ai fini delle notifiche;
nonché ordinarsi il deposito delle relative fatture, anche a mezzo di CTU di verifica contabile presso la - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio del libro CP_1 CP_1 matricola/libro unico del lavoro dal 1993 ad oggi;
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione della delibera o delle delibere di approvazione CP_1 della programmazione rela gioni riferite agli anni dal 2002 al 2022 ed i relativi programmi - ordinarsi alla convenuta l'esibizione per ogni spettacolo e per ogni CP_1 produzione, di cui è causa (per i singoli giorni, prove comprese) della documentazione relativa al settore timpani/percussioni, l'elenco dei professionisti che hanno effettivamente svolto la loro attività per ogni spettacolo;
ed ai fini della prova che i giorni non lavorati corrispondono alle pause dell'orchestra si chiede l'esibizione in giudizio dei fogli presenza dell'orchestra degli anni dal 2003 al 2022;
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione del libro matricola e/o libro unico del lavoro dal CP_1 2016 ad oggi;
• - ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio i libri e le scritture contabili secondo CP_1 le modalità di conservazione di legge, anche n formato digitale come disposto (in formato digitale dal D.L. 34/2019; Ammettersi la prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli:
-omissis-
• Si indicano a testi, oltre ai professori citati nei singoli capitoli, i Professori: , Org_1 Tes_1
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_12 CP_13 CP_14
, , , , ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
, , , , , CP_20 CP_21 CP_22 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , , e si richiede l'emissione
[...] CP_7 Controparte_9 CP_10 CP_11
i fini delle notifiche.” CP_1
PER L'APPELLATA/APPPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione:
“Voglia il Collegio Ill.mo, sancita la decadenza di parte appellante da deduzioni, istanze ed eccezioni non formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: Nel merito Respingere l'appello avversario e tutte le domande proposte dal ricorrente prof. Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto. In parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare parte appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, oltre che del presente grado di giudizio. In via istruttoria Respingere le istanze istruttorie di parte appellante, perché inammissibili e irrilevanti. Ove il Collegio ritenga un'istruttoria indispensabile ai fini della decisione, si confermano le istanze istruttorie già formulate in primo grado si chiede di ammettere la appellata alla prova CP_1 per testi contraria delle circostanze dedotte da parte ricorrente eventualmente ritenute ammissibili e rilevanti, nonché alla prova per testi diretta delle circostanze di fatto riportate nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nella presente memoria, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, come capitolate e private di eventuali giudizi o valutazioni, premesso “vero che”. Si confermano come testimoni sia per la prova diretta, sia per la prova contraria, i seguenti: Per_2
, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 e Testimone_7 CP_6 presente memoria, con riserva di altri indicarne e di specificarne i recapiti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2385/23 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto dal professore di orchestra – che dal 2003 aveva reso la propria prestazione Parte_1 in veste di percussionista, negli spettacoli di volta in volta programmati secondo il cartellone, a favore della di Controparte_1
“ – ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria di CP_1 CP_1 nullità dei contratti denominati “a progetto” dal 21/07/12 al 21/03/21, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 21/7/12 quale “percussionista a suono determinato ed indeterminato” e previo accertamento della natura subordinata “dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti per mancanza della causa tipica e frode di legge o per nullità dell'apposizione del termine e superamento del limite massimo di assunzioni a termine”, la condanna della convenuta alla riammissione in servizio, con CP_1 ricostruzione della carriera in relazione all'anzianità di servizio in base ai periodi lavorati, oltre al versamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 della legge n.183/10. Il giudice di prime cure disattendeva l'assunto attoreo (secondo cui “le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto sono state abrogate dall'art.52 del D. Lgs. 81/2015, circostanza che ex se rende assolutamente nulli i contratti che citano espressamente la causa tipica del contratto a progetto e la relativa normativa, in particolare la deroga all'art. 69 del D.lgs. 276/2003, per assenza di causa tipica e per la stipula di una forma contrattuale, di natura speciale, assolutamente inesistente a partire dal 25/06/2015, quindi dal contratto del 30/06/2015”) per le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello di Milano in un caso analogo che richiamava ex art. 118 disp. att. c.p.c.: ”la Corte osserva che il contenuto altamente specialistico della prestazione, la breve durata dei singoli contratti, tutti puntualmente ancorati a specifici spettacoli, la libertà garantita ai professori di accettare alcuni incarichi e di rifiutarne altri, la possibilità di intervallare le prestazioni in favore della convenuta con le altre rese in favore di terzi, impongono di escludere che la fattispecie possa ricondursi al paradigma normativo di cui all'art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003 – riservato alle sole collaborazioni coordinate e continuative, in tesi di parte appellante nulle in difetto di specifico progetto – qui non ravvisabili, trattandosi invece di rapporti libero professionali, funzionali all'esecuzione di un'opera intellettuale, di volta in volta concordata, come tali tuttora soggetti alla disciplina dell'art. 2230 c.c. e seguenti (sent. n. 634/2015).” Anche per quanto concerneva le modalità esecutive della prestazione richiamava sempre la motivazione della sentenza citata: “..Ritiene la Corte, come già il primo giudice, che gli indicati elementi – quand'anche riscontrati da prove testimoniale – non siano idonei a sostenere, nella fattispecie, la pretesa subordinazione sicché non appare né utile né tanto meno indispensabile assumere la prova orale omessa dal Tribunale. Nella valutazione delle domande svolte in via principale dagli odierni appellanti, proprio in ragione dell'oggetto della prestazione concordata, connotata, da un lato, dall'elevato contenuto professionale richiesto al singolo e, dall'altro, dalla necessaria coralità della sua prestazione - in quanto destinata ad assumere valore e contenuto in rapporto agli altri componenti l'orchestra – la quasi totalità degli elementi fattuali – in tesi di parte appellante sintomatici della pretesa subordinazione – risulta, infatti, poco significativa se non addirittura irrilevante. Primo fra tutti l'obbligo di rispettare rigidamente gli orari, essendo lo stesso funzionale alla concreta operatività dell'orchestra – sia con riguardo alle prove che agli spettacoli;
lo stesso è a dirsi del controllo delle presenze e dell'obbligo di avvisare in caso di impedimento – in ciò traducendosi l'asserito obbligo di giustificare le assenze, come attestano i documenti prodotti dagli appellanti (cfr. mail in atti) – trattandosi di condotte, specularmente necessarie, onde assicurare la completa funzionalità dell'orchestra, poste a presidio della qualità stessa dello spettacolo, passibile di essere compromessa – con intuibili ricadute negative in termine di immagine e di pubblico – da improvvise defezioni che, proprio in ragione di ciò, la doveva essere in grado di CP_1 fronteggiare per tempo. Considerazioni non diverse valgono quanto alla dedotta soggezione alle direttive provenienti dal direttore proprio perché anch'esse funzionali alla realizzazione dell'opera garantita dal disciplinato apporto di ciascuno dei musicisti secondo i tempi ed i modi stabiliti dal responsabile del prodotto artistico. Analogamente dicasi quanto al luogo della prestazione, che è quello fissato per lo spettacolo secondo il calendario dei concerti fissato dalla . CP_1
Né dirimente – ai fini della qualificazione dei rapporti in termine di subordinazione – appare la variazione dell'oggetto della prestazione talora richiesta dalla in ragione a CP_1 sopravvenute esigenze dello spettacolo, sia per la natura occasionale delle stesse - per come attestata dagli stessi documenti prodotti dagli appellanti (cfr. sub docc.3 b e 4, fasc. appellanti) – sia perché, in ogni caso, non incidente sull'intrinseca qualità della prestazione offerta rappresentata, pur sempre, dall'esecuzione di un brano musicale. Quanto, infine, all'obbligo di studio esso – come correttamente osservato dall'appellata – lungi dal connotare come subordinata la prestazione appare piuttosto quale presupposto fondante la prestazione artistica che in tanto viene offerta ed accettata – anche in ragione di contratti successivi – in quanto qualitativamente apprezzata dal destinatario, qualità che solo un'applicazione individuale ed assidua, com'è notorio, può garantire. Orbene a fronte di detti elementi – del tutto compatibili con la natura autonoma dei rapporti e congruenti rispetto alle obbligazioni definite in contratto – nemmeno l'obbligo di rimanere a disposizione fra un concerto e l'altro – fra quelli previsti in contratto – appare elemento sufficiente per connotare come subordinata la prestazione, risolvendosi nella necessità di garantire la prestazione nella sua globalità per come individuata, di volta in volta, negli accordi inter partes: quindi le prove ed i concerti, secondo schemi orari definiti in linea di massima con cadenza settimanale, secondo quanto riconosciuto dagli stessi appellanti, e rispetto ai quali appare del tutto improprio sostenere l'esistenza dell'obbligo di rendere prestazioni straordinarie essendo, anche l'eventuale dilatazione dell'orario delle prove, funzionale al raggiungimento del miglior risultato della produzione artistica, remunerata secondo un importo variabile, di volta in volta concordato.….. Il vincolo da ciascuno assunto, anche in relazione alle prestazioni dedotte in contratto, era perciò rappresentato dalla sola necessità di garantire la propria opera professionale in relazioni a concerti già programmati e di volta in volta puntualmente definiti, secondo un impegno orario – per prove e concerti –già definito all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti in rapporto alla complessità dell'opera. In definitiva gli elementi dedotti e le prove offerte non paiono risolutive per raffermazione della natura subordinata dei rapporti dovendosi piuttosto concludere – in ragione di quanto già osservato – per la natura genuina dei contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati dalle parti, ciò anche in ragione – come già osservato dal primo giudice – della natura squisitamente intellettuale dell'opera prestata e della qualità dei contraenti, elementi che – in difetto di inequivoci indici di deviazione del rapporto dalle obbligazioni concordate – inducono a privilegiare, nella qualificazione, la volontà espressa nei contratti” (così CA MI n. 634/15, Pres. Sala, Pers Est. Luca). Precisato che la resistente aveva adeguatamente replicato ai rilievi CP_1 inerenti i rapporti negoziali dalla stessa instaurati con gli altri musicisti indicati dal ricorrente ( ed , , Testimone_5 CP_4 Tes_1 Parte_2 Org_
, , , e ), il Tribunale Parte_3 Persona_1 CP_21 CP_8 di Milano così concludeva: “Il prof. si era quindi contrattualmente impegnato a Pt_1 rendere un servizio a favore del Teatro, ed è evidente che una simile attività – per la sua stessa natura (si trattava di prestazioni artistiche di musicista) – non poteva non essere condizionata, in qualche modo, dalle esigenze del complesso orchestrale nel quale l'artista era necessariamente inserito. Ritenere diversamente significherebbe in sostanza affermare l'impossibilità giuridica dello svolgimento in forma autonoma di attività di questo genere all'interno di strutture organizzate. Un simile vincolo di coordinamento spazio-temporale dell'attività del lavoratore autonomo risulta riconosciuto da tempo pienamente compatibile con il carattere autonomo della prestazione, essendo null'altro che un'espressione dei diritti del creditore in qualunque rapporto obbligatorio. Le direttive che il prof. riceveva erano, dunque, le indicazioni artistiche che potevano Pt_1 provenire dai direttori d'orchestra, soggetti, a loro volta, nemmeno dipendenti della . CP_1
Del resto, le sintetiche deduzioni rinvenibili in ricorso circa il preteso assoggettamento del prof. a direttive, oltre a risultare generiche si palesano perfettamente compatibili con la natura Pt_1 autonoma del rapporto intercorso. Quanto agli orari di lavoro, il prof. doveva solo Pt_1 coordinare la propria prestazione con quella di numerosi altri artisti e collaboratori collettivamente impegnati nella produzione di un'opera determinata. Né si allega in causa che il prof. osse Pt_1 tenuto ad un rapporto di natura esclusiva con il Teatro, avendo anzi le parti espressamente concordato la possibilità, per il musicista, di rendere prestazioni anche presso soggetti esterni.” ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (pag. 4 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha deciso la controversia sulla base della pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 634/15 per travisamento dei fatti ed errato riferimento al precedente giurisprudenziale. Sostiene che non si tratta di un caso simile al presente, come si ricava dalla stessa motivazione della pronuncia richiamata là dove riassume lo svolgimento del processo: “Stante la qualità dei contraenti ed a fronte di regolari contratti di lavoro autonomo - la cui legittimità non era stata contestata e dei quali nemmeno era stata dedotta al natura simulata - sosteneva dovesse darsi prevalenza, a fini qualificatori, al criterio della volontà manifestata nei contratti, da vincersi solo in presenza di evidenze sicure atte a mostrare che il rapporto si era svolto in forme deviate rispetto alla previsione scritta - onere che gli attori non avevano assolto. Quanto poi alla domanda subordinata di accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico - con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 69 D.lgs. n. 276/2003 - affermava che gli attori avevano preteso di ricondurre alternativamente la medesima situazione fattuale a due distinte e tra loro incompatibili fattispecie giuridiche rimettendo inammissibilmente la scelta al giudicante. La sentenza aveva ad oggetto, diversamente dal caso di specie e per come si vorrebbe nella sentenza impugnata, solo contratti professionali che si voleva far rientrare in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico. Oggetto del ricorso, e oggi dell'appello, è la nullità di rapporti qualificati dalla intercorrenza fra le parti di collaborazione coordinata e continuativa, privi nel caso di specie di progetto specifico. Non si tratta quindi di casi del tutto analoghi visto che diversamente dalla situazione concreta delle sentenze richiamate dal Giudice di prime cure, i ricorrenti avevano dedotto che l'erronea supposizione concernente il contenuto altamente specialistico della prestazione resa dagli orchestrali, aveva prodotto inevitabili ricadute anche in ordine alla reiezione della domanda subordinata, ingiustamente respinta dalla Corte di merito. Esattamente il contrario del caso di specie, dove in presenza di contratti a progetto, si disconosce la possibilità di individuare un progetto specifico.” Pertanto - conclude sul punto l'appellante principale - “Non è certo la sentenza della Corte d'Appello richiamata nella decisione impugnata che può fornire una base adeguata e sufficiente per qualificare i contratti in questione come meri contratti professionali, riconducibili all'art. 2230 del codice civile. Non è, quindi, giustificato definire irrilevante e incongruente il richiamo, nel modulo contrattuale, a norme ormai da tempo abrogate, in quanto la sentenza non offre argomentazioni volte ad escludere la possibilità che la volontà manifestata nei contratti possa prevalere, non essendo presenti evidenze sicure che dimostrino che il rapporto non sia svolto in conformità con quanto previsto nella forma scritta”. Con il secondo motivo (pag. 8 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha richiamato la pronuncia della Corte di Appello n. 634/15 pure in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione per vizio di motivazione e per travisamento dei fatti. Sostiene che “Il richiamo alle modalità delle prestazioni imporrebbe, per il Giudice di prime cure, non solo di escludere che la fattispecie possa ricondursi al paradigma normativo di cui all'art. 69 del D.lgs. n. 276/2003, ma varrebbero inoltre ad escludere anche l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, il quale peraltro risulterebbe inapplicabile – oltre che per l'assenza di “continuatività” – anche in considerazione del fatto che le “modalità di esecuzione” della prestazione artistica di un professore d'orchestra come il prof. non potrebbe essere Pt_1 considerata “organizzata” dalla committente.” CP_1 Critica le affermazioni inerenti la specificità dell'oggetto, la brevità dei contratti, le modalità di svolgimento della prestazione, la proprietà degli strumenti utilizzati, le modifiche del programma, richiamando le questioni sulla nullità dei contratti a progetto e sulla natura subordinata dei rapporti dedotte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché la sentenza n. 1418/17 della Corte di Appello di Milano (Pres. Vitali, Est. , che ha riconosciuto la figura professionale del musicista Per_4
(quale viola di fila) caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione artistica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall'art. 2094 c.c. Con il terzo motivo (pag. 18 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano non si è pronunciato sull'eccezione di nullità dei contratti per l'inizio dell'attività senza la preventiva sottoscrizione del contratto di lavoro: “Il Giudice di prime cure ha omesso di motivare su quanto è stato rilevato nel ricorso di primo grado in merito al fatto che il prof. abbia inizia a svolgere le proprie prestazioni Pt_1 senza aver preventivamente sottoscritto alcun contratto, venendo aggiunta a mano una data anteriore a quella dell'effettiva sottoscrizione, come, per esempio emerge documentalmente, nei seguenti rapporti: prestazioni con inizio al 23/08/21 alle ore 13, contratto predisposto ed inviato solo nel pomeriggio alle 16:32 (Doc. 46); prestazioni iniziate al 26/10/21, contratto predisposto ed inviato solo il 2/11/21 (Doc. 47); contratto iniziato il 09/11/21 con contratto predisposto e trasmesso solo il 14/11 (Doc. 48); prestazioni iniziate al 30 novembre con contratto predisposto ed inviato solo al 2/12 (Doc. 49); prestazioni iniziate al 14/12/21, contratto predisposto ed inviato il 17/12 (Doc. 50); prestazioni iniziate al 14/03/22 con contratto predisposto ed inviato solo il successivo giorno 16 (Doc. 51); prestazioni iniziate al 29/03/22 con contratto predisposto ed inviato solo il successivo giorno 30 (Doc. 52), fatto questo è solo segno di disorganizzazione ma di assoluta irrilevanza della tipologia di contratto, essendo essenziale solo l'inserimento del lavoratore nell'organico orchestrale, per una esigenza che non può considerarsi transeunte, ma stabile;
ogni singolo rapporto aveva esecuzione come un rapporto di lavoro subordinato, senza il rispetto della sottoscrizione prima dell'inizio dell'esecuzione in violazione del consolidato principio secondo cui
“la posizione del termine al contratto di lavoro postula, appena di nullità un patto di forma scritta essenziale, che deve essere anteriore o quantomeno contestuale all'inizio il rapporto e che non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti o di un terzo, né da accordi verbali tra le parti, e che in difetto di valida apposizione del termine il contratto deve essere reputato a tempo indeterminato (vedi tra le tante, Cassazione nn. 11173/1993, 2211/1998 e 15494/2011.” Infine, con il quarto motivo (pag. 19 e seg.) impugna la sentenza n. 2385/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha dato ingresso alla richiesta istruttoria per vizio di motivazione, insistendo per la ammissione delle prove dedotte. La Controparte_1 resiste in giudizio per la conferma della pronuncia gravata, replicando alle doglianze di controparte e contestando, come già fatto nella memoria ex art. 416 c.p.c., che la prestazione espletata da possa essere ricondotta Parte_1 all'art. 2094 c.c. anche per l'omessa allegazione e prova degli elementi realmente decisivi - e non sussidiari - ai fini dell'accertamento della pretesa subordinazione. Reitera la difesa svolta in primo grado per quanto attiene alla contestata applicabilità dell'art. 61 e seg. del D.L.vo n. 276/03 e dell'art. 2 del D.L.vo n. 81/15. Propone a sua volta appello incidentale avverso la regolamentazione delle spese di lite compensate per la “peculiarità della posizione del ricorrente” e della “ancora relativa novità della vicenda”: “Tuttavia, la posizione del ricorrente non era affatto peculiare o diversa da quella di molti altri musicisti professionisti che come lui ogni anno partecipano a concerti organizzati dall'Orchestra, né la questione presentava significativi aspetti di “assoluta novità” (art. 92, c. 2, c.p.c.), tali da giustificare la compensazione delle spese. In questa sede dovrà dunque chiedersi la liquidazione delle spese anche del primo grado di giudizio.” La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 4/4/24 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. - ingaggiato dalla Parte_1 [...]
di “ dal 28/3/03 al Controparte_1 CP_1 CP_1
29/3/22 quale percussionista in posizione di aggiunto con contratti di lavoro autonomo, seppur di diversa tipologia, per una durata variabile a seconda delle esigenze del cartellone (da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 13 giorni, con intervalli di settimane e in taluni casi anche di mesi, cfr. prospetto prodotto quale doc. 54 appellante) - ha impugnato “i contratti a progetto” sottoscritti dal
“21/07/2012 sino al 21/3/2021”, deducendone la nullità per svariati motivi (“per inesistenza del progetto, per assenza di causa tipica e della forma contrattuale ex lege, e/o, comunque, per l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, peraltro, con termine nullo, anche per il superamento del limite massimo di legge, tempo al tempo vigente, oltre che per nullità della causale”) e chiedendo che venisse dichiarata la sussistenza di un rapporto subordinato fin dal primo contratto quale “percussionista a suono determinato ed indeterminato”, con conseguente condanna della CP_1 convenuta “alla riammissione in servizio, con ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010” (cfr. conclusioni punti 1 e 2). Ha anche chiesto che venisse accertata la natura subordinata dei “rapporti di lavoro intercorsi tra le parti” per la “mancanza della causa tipica e frode di legge, in subordine per nullità dell'apposizione del termine e superamento del limite massimo di assunzioni a termine”, con conseguente condanna della convenuta “alla riammissione in CP_1 servizio, con ricostruzione della carriera anche quanto all'anzianità di servizio considerati i periodi lavorati, oltre al versamento della indennità risarcitoria secondo l'art.32 della L.183/2010”. (cfr. conclusioni punti 3, 4 e 5). Non essendo mai stati sottoscritti tra le parti in causa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma - come risulta per tabulas - dapprima scritture private denominate “professionali” dallo stesso appellante principale, dal luglio 2017 contratti ex art. 61 e seguenti del D.L.vo n. 276/03 e dall'aprile del 2022 contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. - è inconferente la difesa articolata sulla nullità del termine, sul superamento del limite di assunzioni e sull'indeterminatezza e/o sull'insussistenza della causale apposta, stante la (pretesa) necessità di coprire vuoti di organico. Altresì irrilevanti sono le deduzioni dedicate ai rapporti negoziali degli altri musicisti dalla e di Controparte_1 CP_1 CP_1
“ , stabili o aggiunti che fossero, in quanto il sindacato da CP_1 compiere attiene alla validità dei contratti stipulati con l'odierno appellante principale e non con altri soggetti. Va, infine, precisato che il primo contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 61 e seguenti del D.L.vo n. 276/03 risulta essere quello del 21/8/12 per la realizzazione del programma musicale del 23/8/12 c/o l' di Org_2 CP_1
(doc. 27 appellante pag. 11), non esistendo, tra l'altro, un contratto, seppur diversamente denominato, che sia stato firmato il 21/7/12.
* Travisamento dei fatti in merito ai contratti a progetto ed errato riferimento a precedente giurisprudenziale (I motivo appello principale) La censura è priva di pregio. La fattispecie in esame e quella oggetto del giudizio definito con la pronuncia n. 634/15 di questa Corte territoriale non sono effettivamente del tutto sovrapponibili, poiché questa ultima concerneva contratti di lavoro autonomo risalenti agli anni 2006/2008 - e dunque antecedenti all'abrogazione di questa particolare forma di lavoro autonomo attuata dal D.L.vo n. 81/15, entrato in vigore il 25/6/15 - in relazione ai quali era stato chiesto in via principale l'accertamento della natura subordinata per le concrete modalità esecutive della prestazione ed in via gradata l'accertamento di una collaborazione coordinata e continuativa priva di un progetto specifico con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 69 D.L.vo n. 276/03. E' però vero che la pronuncia citata riguardava contratti autonomi di prestazione d'opera intellettuale conclusi per specifici programmi ivi indicati, comportanti l'obbligo di partecipazione alle prove nei luoghi e secondo le modalità stabilite dalla di “ Controparte_1 CP_1 CP_1
(e non dalla di , parte del giudizio
[...] CP_1 Controparte_23 CP_1 definito con la sentenza n. 1418/17 della Corte territoriale invocata dall'odierno appellato a sostegno del proprio assunto) e dunque contratti del tutto simili a quelli impugnati nel presente giudizio. Il Collegio ritiene, pertanto, in una con il giudice di prime cure, che possa operare nella fattispecie concreta il medesimo principio di diritto secondo cui “il potere – dovere spettante al decidente, di qualificazione di fatti e domande ex art. 112 c.p.c., consente, anche nel caso concreto, di ricondurre la presente fattispecie all'art. 2230 c.c., con conseguente irrilevanza dell'incongruente richiamo, nel modulo contrattuale, a norma ormai da tempo abrogata” anche alla luce della eccepita irrilevanza (cfr. memoria ex art. 416 c.p.c.) dell'art. 69 del D.L.vo n. 276/03, in quanto, “al di là di imprecisioni terminologiche o formali delle parti nella sottoscrizione dei contratti”, si tratta di singoli e distinti incarichi intervallati da periodi di tempo più o meno lunghi durate i quali non aveva alcun obbligo di restare a disposizione della Parte_1
(circostanza pacifica). CP_1
Va perciò confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha posto a fondamento del decisum le argomentazioni - sopra testualmente riportate - svolte dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia n. 634/15, confermata dalla Suprema Corte: “La Corte di merito ha infatti congruamente argomentato come dovesse escludersi la riconducibilità del rapporto allo schema normativo di cui all'art.69 d. Igs. n.276/2003, riservato alle collaborazioni coordinate e continuative nulle per carenza di specifico progetto, certamente non ravvisabili nella fattispecie, che risultava qualificata dalla intercorrenza fra le parti di rapporti libero professionali, funzionali all'esecuzione di un'opera intellettuale concordata di volta in volta, come tale soggetta alla disciplina di cui all'art.2230 c.c.” (così Cass. n. 8444/20).
*Vizio di motivazione per travisamento dei fatti in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni anche per i contratti che si volessero ritenere professionali (II motivo appello principale) *Vizio di motivazione per omessa ammissione di istanze istruttorie (IV motivo appello principale) Le doglianze - da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione - non colgono nel segno. Riguardo alle modalità esecutive della prestazione – che secondo l'assunto attoreo permetterebbero di ricondurre il caso in esame nella fattispecie dell'art. 2094 c.c. – l'odierno appellante principale ha formulato i seguenti capitoli:
“• 14) Vero che il prof. per ogni contratto, “professionale” e/o “a progetto” , come ogni “aggiunto”, Pt_1 era tenuto a rispettare l'orario di lavoro secondo gli ordini di servizio dell'Orchestra, anche quanto ai luoghi di svolgimento della prestazione, che erano quelli dell'orchestra; era, inoltre, sottoposto alle direttive dell'Ispettore d'orchestra, del Direttore Artistico e del Direttore d'Orchestra, inoltre era tenuto ad avvisare in caso di assenza ed indisponibilità, come per tutti gli altri aggiunti;
• 15) Vero che le modalità delle prestazioni del prof. come degli altri “aggiunti”, avvenivano come Pt_1 segue: Il prof. si doveva recare sul posto di lavoro agli orari e nel luogo indicati in una Parte_1 mail spedita dagli uffici della Doc. 81 che si rammostra al teste), in prossimità dell'inizio del contratto;
CP_1 per molti anni le mail venivano inviate dal Sig. e negli ultimi tempi dalla Sig.ra Testimone_3 [...] più di rado le mail venivano inviate dalla Sig.ra o dal Sig. talvolta Pt_4 Testimone_2 CP_24 dal Sig. . Una volta giunto sul posto di lavoro, gli veniva richiesto di firmare un foglio Persona_5 presenza (tante volte il foglio veniva messo a disposizione dei professori d'orchestra a prova già iniziata o addirittura terminata); il ricorrente, quindi, andava a posizionarsi sul palco dietro lo strumento assegnatogli in precedenza dalla prima parte, la Prof.ssa o dal primo percussionista, il Prof. . Testimone_5 Tes_1
Gli strumenti venivano piazzati sul palco dai tecnici di palco che a loro volta ricevevano indicazioni dal direttore oppure, molto spesso, dalla Prof.ssa che, di volta in volta, andava a dividere ed Testimone_5 assegnare le parti della sezione percussioni e si preoccupava di capire come meglio posizionare i vari strumenti per far sì che la sezione potesse essere tutta posizionata. All'inizio della prova il ricorrente, essendo un mero esecutore di partitura, altro non faceva che suonare la parte e lo strumento assegnatogli dalla Prof.ssa dal collega leggendo quanto riportato in partitura, seguendo le indicazioni Tes_5 Tes_1 del direttore e cercando di assecondare il gusto musicale della prima parte, ossia la timpanista già citata, la
Prof.ssa che divideva ed assegnava le parti e dava le direttive tecniche così comunicate via mail al Tes_5 ricorrente (Docc. 80 e 81);
• La prova era intervallata da pause uguali per tutti stabilite a priori dai vertici dell'orchestra e a fine prova, prima dell'uscita c'era un ennesimo foglio firma da autografare come all'entrata (invero, detto ultimo foglio non era sempre presente).
• In occasione dei concerti, le modalità erano le stesse e trattandosi di un'esecuzione dal vivo, il ricorrente si limitava a suonare quanto appreso durante i giorni di prova, cercando di assecondare in tutto e per tutto le volontà e le scelte artistiche del Direttore Musicale. La stessa cosa succedeva poi in occasione di registrazioni o di tournée.” Ad avviso del Collegio la prova testimoniale offerta da - e Parte_1 reiterata in questa sede - non è idonea a dimostrare la asserita etero-direzione e la asserita etero-organizzazione, non contenendo circostanze sintomatiche della subordinazione: l'orario da osservare era quello stabilito per le prove e per gli spettacoli, le direttive risultano prive di contenuto e dunque del tutto generiche, la necessità di seguire le scelte del direttore musicale era imposta dalla coralità della prestazione ed in caso di assenza e/o impedimento vi era unicamente l'obbligo di avvisare. Va perciò confermata, seppur con diversa motivazione, la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui ha escluso che la collaborazione intercorsa tra le parti in causa simulasse un rapporto di lavoro di natura subordinata. Per quanto concerne, invece, la fattispecie delineata dall'art. 2 del D.L.vo n. 81/15, è sufficiente osservare che tale norma non opera (vedi art. 2, comma 2, lett. d-bis) per le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle Fondazioni di cui al D.L.vo n. 367/96, decreto che ai sensi dell'art. 2, 1^ comma lettera b) è applicabile anche agli enti operanti nel settore della musica come la Controparte_1
di “ “.
[...] CP_1 CP_1
In ogni caso, pur volendosi argomentare diversamente, non è ravvisabile - come già messo in luce dal giudice a quo - la continuità richiesta dal disposto citato, visto che tra un contratto e l'altro a volte passavano anche diverse settimane.
*Omessa sulla nullità dei contratti per inizio dell'attività senza la preventiva sottoscrizione del contratto (III motivo appello principale) Il rilievo non è condivisibile. Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. la circostanza di avere in alcune occasioni svolto la prestazione prima di avere sottoscritto il relativo contratto è stata allegata (“per esempio, nei seguenti rapporti: prestazioni con inizio al 23/08/21 alle ore 13, contratto predisposto ed inviato solo nel pomeriggio alle 16:32 doc.46.pdf; prestazioni iniziate al 26/10/21, contratto predisposto ed inviato solo il 2/11/21 doc.47 contratto dal 26 ottobre 2021.pdf ; oppure il contratto iniziato il 09/11/21 con contratto predisposto e trasmesso solo il 14/11 doc.48 contratto dal 9 novembre 2021.pdf; prestazioni iniziate al 30 novembre con contratto predisposto ed inviato solo al 2/12 doc.49 contratto dal 30 novembre 2021.pdf; prestazioni iniziate al 14/12/21, contratto predisposto ed inviato il 17/12 doc.50 contratto dal 14 dicembre 2021….” così pag. 25) al solo fine di supportare la dedotta insussistenza della causale nell'ottica di coprire in modo stabile vuoti nella pianta organica della Orchestra (“fatto questo che non è solo segno di disorganizzazione ma di assoluta irrilevanza della tipologia di contratto, essendo essenziale solo l'inserimento del lavoratore nell'organico orchestrale, per una esigenza che non può considerarsi transeunte, ma stabile;
ogni singolo rapporto aveva esecuzione come un rapporto di lavoro subordinato”.) . Non è invece mai stata eccepita - come invece sembra ricavarsi dal gravame - la mancata sottoscrizione prima dell'inizio della prestazione quale ulteriore profilo di nullità per la carenza di forma scritta essenziale prevista per i contratti di lavoro subordinato part-time, cui si riferisce la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'odierno appellante principale. In ogni caso, come sopra evidenziato, trattasi di questione inerente i contratti di lavoro subordinato e non i contratti di lavoro autonomo.
*Appello incidentale La e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 si duole della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice a quo per “la peculiarità della posizione del ricorrente” e la “ancora relativa novità della vicenda”. Il motivo è infondato. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi sulle questioni trattate giustifica di per sé la compensazione delle spese del primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 CC. Per la stessa ragione anche le spese del presente grado vengono compensate. L'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 2385/23 del Tribunale di Milano. Compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, li 4/4/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Monica Vitali