Articolo 30 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 29Articolo 31
Versione
27 luglio 1954
Art. 30.
Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risultera' dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sara' in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954