Art. 30.
Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risultera' dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sara' in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.
Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risultera' dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sara' in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.