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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1116 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Di Pietra e Sammartano e
, CF/p.iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc dal proprio funzionario
OGGETTO: retribuzione professionale docenti definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere docente di scuola primaria e di aver prestato servizio, mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'a.s. 2019/2020, come da prospetto contenuto in ricorso.
- Che, durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 non ha percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
[...]
, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai Controparte_1 docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
Dolendosi della violazione dell'art. 6 del D.lgs 368/01 e dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, oltre che della clausola 4 dell'Acc. Quadro all. alla , ha Controparte_2 chiesto la condanna del resistente al pagamento di € 2.797,82 oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria. All'udienza del 3.12.2025 il petitum è stato ridotto a € 2.654,88.
Si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE
Il ricorso va accolto.
L'art. 7 del CCNL 2001, dispone: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, ha affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Infatti, i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, come chiarito dalla Corte nel detto pronunciamento, rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione. Non vi è quindi motivo di escludere l'applicazione dell'emolumento per i docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, ferma restando la necessità che la quantificazione della retribuzione professionale avvenga tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro nclusa nella base del calcolo del TFR dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico.
2 In assenza di specifiche contestazioni circa la quantificazione del credito così come operata in ricorso, e considerata, sia pure ad un esame sommario, la congruità della medesima, la domanda può essere accolta integralmente.
In conclusione, il ricorso va accolto e il resistente va condannato al CP_1 pagamento, nei confronti della odierna parte ricorrente di € 2.654,88 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente di € 2.654,88 lordi, oltre accessori;
- Condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 03/12/2025 Il giudice
UR RU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Di Pietra e Sammartano e
, CF/p.iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc dal proprio funzionario
OGGETTO: retribuzione professionale docenti definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere docente di scuola primaria e di aver prestato servizio, mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'a.s. 2019/2020, come da prospetto contenuto in ricorso.
- Che, durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 non ha percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
[...]
, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai Controparte_1 docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
Dolendosi della violazione dell'art. 6 del D.lgs 368/01 e dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, oltre che della clausola 4 dell'Acc. Quadro all. alla , ha Controparte_2 chiesto la condanna del resistente al pagamento di € 2.797,82 oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria. All'udienza del 3.12.2025 il petitum è stato ridotto a € 2.654,88.
Si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE
Il ricorso va accolto.
L'art. 7 del CCNL 2001, dispone: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, ha affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Infatti, i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, come chiarito dalla Corte nel detto pronunciamento, rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione. Non vi è quindi motivo di escludere l'applicazione dell'emolumento per i docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, ferma restando la necessità che la quantificazione della retribuzione professionale avvenga tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro nclusa nella base del calcolo del TFR dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico.
2 In assenza di specifiche contestazioni circa la quantificazione del credito così come operata in ricorso, e considerata, sia pure ad un esame sommario, la congruità della medesima, la domanda può essere accolta integralmente.
In conclusione, il ricorso va accolto e il resistente va condannato al CP_1 pagamento, nei confronti della odierna parte ricorrente di € 2.654,88 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente di € 2.654,88 lordi, oltre accessori;
- Condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 03/12/2025 Il giudice
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