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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4509/2021
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4509/2021 promosso da
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili, , C.F. , e CP_1 C.F._1
, C.F. , in persona del curatore, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2 dall'AVV. BRISCHETTO SANTE, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._3 via Principe Amedeo 21, Acireale;
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. MERLINO FRANCO MARIA, C.F.
ed elettivamente domiciliato in Via Marchese di Sangiuliano n. 112, C.F._4
Acireale; convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – nullità per mancanza di forma scritta – ripetizione di indebito – prescrizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 31.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società – esperito senza esito positivo procedimento di Parte_1 mediazione – ha convenuto in giudizio deducendo di aver intrattenuto Controparte_2 con tale istituto (quale successore di , il rapporto di conto Controparte_3 corrente n. 475, assistito da apertura di credito, cui sarebbero stati applicati interessi ultralegali e capitalizzati, nonché “commissioni di massimo scoperto, di commissioni di istruttoria veloce, di commissioni di disponibilità creditizia, spese tenuta conto, costi”, in assenza di pattuizione in forma scritta (copie contratti mai consegnate malgrado richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b.). Parte attrice ha chiesto l'accertamento delle suddette violazioni e la condanna della banca alla restituzione dell'indebito maturato dall'inizio del rapporto alla data 01.01.2017, per un importo pari ad euro
37.048,01.
La società attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Ritenere e dichiarare che il ha violato, in riferimento al Controparte_2 rapporto di conto corrente di corrispondenza portante n°475, presso il (già Controparte_4
), l'art. 1284, III comma c..c., per mancata pattuizione per iscritto Controparte_3 del tasso ultra legale e l'art. 1283 c.c. per intervenuta applicazione della capitalizzazione trimestrale;
2. accertare e dichiarare nulla l'applicazione (la clausola) di interessi ultra legali per la mancanza di una pattuizione scritta, ovvero la nullità della clausola afferente la determinazione degli interessi su piazza, essendo questi ultimi indeterminati ed indeterminabili;
3. accertare e dichiarare nulla l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la previsione della c.m.s. e dei costi e spese illegittimamente addebitati sul conto intestato alla;
Parte_1
4. per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore dell'attore delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo dall'inizio alla data dell'01.01.2017, somme pari ad euro 37.048,01
(trentasettemilaquarantotto/01), così determinate con l'applicazione degli interessi al tasso legale, depurando i saldi da ogni capitalizzazione degli interessi, costo e spesa non prevista e senza imputazione delle rimesse a deconto degli interessi, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli addebiti non dovuti e indebitamente operati dalla convenuta e/o, in subordine, dal CP_3
01.01.2017, o comunque, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
5. comunque e in subordine, condannare il in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quelle maggiori o minori somme che risulteranno essere provate all'esito della disponenda CTU sulla base della documentazione versata in atti, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli addebiti non dovuti e indebitamente operati dalla Banca convenuta e/o, in subordine, dall'01.01.2017 o comunque, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo”.
Si è costituito in giudizio (successore di a sua Controparte_2 Controparte_5 volta successore di , deducendo ed eccependo quanto segue: Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza;
sussistenza di validi contratti che regolano il rapporto di conto corrente;
regolare invio di estratti conto contenenti le condizioni applicate;
valida pattuizione e applicazione della capitalizzazione;
validità delle c.m.s. e delle spese applicate;
assenza di prova circa l'affidamento del conto nel periodo 1995-2010; prescrizione di tutte le rimesse ultradecennali (anteriori al 29.01.2010), avendo le medesime tutte carattere solutorio;
prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c.; carattere esplorativo della c.t.u. richiesta da parte attrice.
L'istituto di credito ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare le domande avanzate da controparte, siccome infondate in fatto e in diritto;
2) ritenere infondata in fatto ed in diritto l'azione avversa, atteso che i saldi annotati nel conto corrente oggetto del presente giudizio, scaturiscono dalla corretta applicazione delle clausole contrattuali sottoscritte dalla , da ritenersi conformi alla normativa vigente;
CP_6
3) per l'effetto, voler rigettare l'azione di ripetizione di indebito avanzata da controparte;
4) in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme pagate dalla a titolo di CP_6 interessi, in quanto corrisposte in adempimento di un'obbligazione naturale e, comunque, non più dovute per l'avvenuta prescrizione decennale;
5) in via ancor più gradata, accertare la natura solutoria dei versamenti eseguiti da controparte sul conto dalla stessa intrattenuto, escludendone la ripetibilità per i versamenti effettuati antecedentemente il 29.01.2010;
6) in estremo subordine, dichiarare prescritto ex art. 2948 n. 4 cod. civ., l'eventuale diritto di controparte al pagamento di ipotetici interessi maturati a proprio credito in data antecedente il
29.01.2010”.
In data 29.12.2022 si è costituita, in sostituzione di parte attrice, la curatela del fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili e . CP_1 Parte_1
Con ordinanza del 05.06.2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, sottoponendo al c.t.u. il seguente quesito:
“Calcoli il c.t.u. il saldo del conto corrente intercorso tra le parti, con riferimento al periodo dal
09.03.1999 al 31.12.2016, applicando i seguenti criteri:
1) stante la totale mancanza di contratto, applicazione del tasso legale;
2) esame della documentazione prodotta:
Effettui il c.t.u. ogni conteggio osservando i seguenti criteri: a) se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
b) se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali, dato che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
c) nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, dato che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
3) prescrizione, in quanto eccepita:
a) preliminarmente ridetermi il c.t.u. il saldo 'reale' del conto applicando i criteri già indicati nel precedente capoverso;
b) svolta detta operazione – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – individui il c.t.u. le rimesse solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico, considerando tutte le rimesse quali solutorie alla luce della mancata pattuizione in forma scritta di apertura di credito;
c) detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che dà la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di espandere nuovamente il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso Cass. civ., Sez. un., n. 24418/10);
d) individuate le rimesse solutorie il c.t.u. procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
Tanto premesso, le domande attoree meritano parziale accoglimento.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza formulata da parte convenuta, in quanto sono chiaramente enucleati petitum e causa petendi, come comprovato dalla stessa circostanza per cui l'istituto che ha formulato l'eccezione è stato in grado di enucleare difese per oltre 20 pagine;
né può essere condivisa la doglianza di indeterminatezza sotto il profilo dell'individuazione delle voci illegittime, in quanto, una volta eccepita la nullità del contratto per assenza di forma scritta (fatto negativo), grava piuttosto sulla banca creditrice l'onere di provare l'esistenza di valide pattuizioni.
Tanto chiarito, al c.t.u. è stato richiesto di eseguire il conteggio del saldo del conto corrente intercorso tra le parti applicando il tasso legale, in quanto il contratto, in mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 t.u.b., deve ritenersi nullo;
la conseguenza della mancanza totale di contratto non è l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla norma richiamata, bensì l'applicazione del tasso legale di interesse ai sensi dell'art. 1284 c.c. (da ultima, Cass. civ., Sez. I, 20.03.2024, n.
7420).
Sul punto, non integrano il requisito della forma scritta i documenti di sintesi allegati quali doc. 4 da in quanto privi di sottoscrizione della società correntista e, dunque, Controparte_2 inidonei a comprovare un accordo. Similmente deve ritenersi per gli estratti conto trasmessi richiamati dalla banca convenuta, in quanto anch'essi non costituenti valida pattuizione;
sul punto, deve altresì ricordarsi che l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto – approvazione che potrebbe determinarsi anche in sede giudiziale, giacchè la produzione degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. civ., 28.07.2006, n.
17242) – riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte, Cass. civ., 17.11.2016, n. 23421 e
26.05.2011, n. 11626), ma non impedisce, in ogni caso, la formulazione di domanda di nullità relativamente alle pattuizioni che ne sono alla base. Né rileva, secondo quanto dedotto da parte convenuta in sede di osservazioni, che la società correntista abbia fruito di servizi (circostanza comunque indimostrata), in assenza di prova della pattuizione del corrispettivo.
Tanto chiarito, il lasso di tempo da prendere il considerazione per il riconteggio è quello compreso tra il 09.03.1999 al 31.12.2016, unico periodo rispetto al quale gli estratti conto si presentano continui.
Sul punto, va infatti applicata la regola secondo cui è onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità; l'eventuale mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, ex multis, a Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020,
n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, tra le tante, Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura (o sino al momento della domanda, in caso di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Al consulente è stato inoltre richiesto di eseguire i calcoli tenuto conto dell'eccezione di prescrizione formulata, epurando il saldo dalle rimesse prescritte, ovverosia le rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio.
Sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 24418/2000, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di addebiti operati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
Orbene sull'onere della prova sono successivamente recentemente intervenute le Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati confermati dalla giurisprudenza successiva: si cita, ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 2660/19, secondo cui “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
Non trova invece applicazione, a differenza di quanto eccepito dall'istituto convenuto, la prescrizione breve prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., che è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della disposizione, soltanto nell'ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia previsto – per legge o per contratto – che il creditore possa ottenere il pagamento a scadenza annuale (o inferiore), ipotesi che non si configura con riferimento al contratto di conto corrente bancario (nella giurisprudenza recente, sull'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale, ex multis, Cass. civ., Sez. I, nn. 10294/2023 e 9970/2023).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta sarebbe stato onere del correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti. Al contrario, si è in presenza di un conto corrente non assistito da pattuizione in forma scritta, dunque nessuna valida apertura di credito può essere ritenuta sussistente: di conseguenza, tutti i versamenti hanno natura solutoria e devono dunque essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. Sul punto, non può infatti ritenersi che la nullità dell'apertura di credito non sia stata eccepita, in quanto l'eccezione di nullità per mancanza di forma ex art. 117 t.u.b. deve ritenersi sollevata dal correntista, che ha contestato la complessiva mancanza di forma scritta con riferimento all'intero rapporto di conto corrente (Cass. civ., Sez. I, ord. 17982/2023); in ogni caso, anche a ritenersi diversamente, la parte correntista non avrebbe comunque provato l'importo del fido e, dunque, la natura solutoria di una parte dei versamenti.
Tanto chiarito, il c.t.u. – mediante una relazione che appare logicamente redatta sulla base del mandato conferito e della documentazione in atti, con chiara enunciazione dell'iter logico seguito – ha dunque rielaborato tutti i movimenti sul conto (tenuto conto del periodo sopra individuato con riferimento al quale gli estratti conto sono continui), riordinandoli per data valuta, al fine di eliminare l'incidenza delle eventuali partite antergate e postergate (non essendovi valide pattuizioni scritte sul tema); ha dunque proceduto a depurare il conto degli interessi addebitati trimestralmente
(al fine di ricalcolarli al tasso legale), nonché di tutte le spese, canoni e commissioni direttamente connesse con la gestione dello stesso, incluse le “commissioni su fido” e le “spese per pratiche fido”, non essendo stata pattuita per iscritto alcuna apertura di credito;
sul punto, deve infatti ribadirsi che l'eccezione di nullità deve ritenersi sollevata dal correntista, che ha contestato la complessiva mancanza di forma scritta.
All'esito delle suddette operazioni, il c.t.u. ha dunque riepilogato le competenze rimosse
(complessivi euro 41.139,12), individuando così un saldo astratto di euro 40.698,29 a favore del correntista. A questo punto, il consulente ha integrato il conto degli interessi ricalcolati al tasso legale e senza capitalizzazione: la rielaborazione effettuata ha evidenziato alla data del 31.12.2016 un saldo a favore della società correntista corrispondente al saldo reale del conto.
Eseguite tali operazioni, il c.t.u. ha proceduto a quantificare le rimesse solutorie, tenuto conto della circostanza per cui, come sopra chiarito, la mancanza di un contratto che dimostri l'esistenza di un affidamento ha reso superflua l'individuazione delle rimesse aventi natura di ripristino della provvista, dovendosi considerarle tutte di natura solutoria. Il loro termine prescrizionale è dunque stato fatto decorre dalla data della singola operazione, con la conseguenza che le competenze oggetto di richiesta di ripetizione d'indebito maturate in epoca precedente al decennio soon state considerate prescritte nei limiti di copertura delle rimesse solutorie accertate. Preso atto della data di deposito dell'istanza di mediazione (29.01.2020), ne consegue che la prescrizione copre tutti gli accrediti effettuati sul conto che, andando a ritroso, si riferiscono al periodo dal 29.01.2010 al 09.03.1999.
Dal conteggio così eseguito emerge che le competenze addebitate dalla banca sono state interamente assorbite dalle rimesse solutorie, con la conseguenza di rendere improponibile l'azione di ripetizione degli oneri illegittimamente addebitati. In particolare, nel periodo dal 09.03.1999 al
29.01.2010, a fronte di oneri per interessi e competenze per complessivi euro 37.161,33, le rimesse solutorie rilevate ammontano acomplessivi euro 2.081.983,90. Inoltre, secondo quanto emerge dal confronto tra il prospetto delle rimesse solutorie con quello delle competenze addebitate, il saldo delle prime è sempre stato maggiore rispetto alle seconde e, pertanto, nessun accredito ha costituito pagamento anticipato di interessi e competenze.
L'indebito prescritto è stato quindi determinato alla data del 29.01.2010 per differenza tra gli originali interessi e competenze addebitati dalla banca e pagati con le rimesse solutorie prescritte ed i corrispondenti interessi ricalcolati al tasso legale. Tenuto conto di interessi e competenze addebitati (euro 37.161,33), interessi debitori ricalcolati (euro 6.318,69) e interessi creditori ricalcolati (euro 135,73) si è individuato un indebito prescritto pari ad euro 30.978,37, che va a ridurre il saldo finale a credito del correntista sopra determinato.
Di conseguenza, a fronte di un credito accertato per rielaborazione del conto pari a euro
37.310,97 e di un indebito prescritto pari a -euro 30.978,37, il credito residuo per il correntista è pari ad euro 6.332,60
Per tutti i superiori motivi, va accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente intercorso tra le parti per mancanza di forma scritta e l'istituto convenuto va condannato (in parziale accoglimento della domanda di condanna) al pagamento a parte attrice, ovverosia alla curatela subentrata, di euro 6.332,60, oltre interessi, anch'essi al tasso legale, dalla data della domanda (29.10.2020, quale sopra individuata). Trattandosi di conto chiuso, può emettersi sentenza di condanna, configurandosi una ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia (da parametrarsi all'importo per cui la domanda è stata accolta), dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del
D.M. 55/2014. Essendo la procedura concorsuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato (come da decreto doc. 1 allegato alla costituzione del 29.12.2022), la condanna viene disposta a favore dell'Erario.
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 28.01.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4509/2021, così decide:
- dichiara nullo il contratto di conto corrente bancario n. 475 concluso tra Controparte_3
cui è succeduto e;
[...] Controparte_2 Parte_1
- condanna a corrispondere alla curatela del fallimento di Controparte_2 [...]
, nonché dei soci personalmente e , euro Parte_1 CP_1 Parte_1
6.332,60, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 29.10.2020;
- condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite della curatela Controparte_2 attrice, liquidate in euro 5.077,00;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 28.01.2024, definitivamente a carico di
Controparte_2
Catania, 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4509/2021 promosso da
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili, , C.F. , e CP_1 C.F._1
, C.F. , in persona del curatore, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2 dall'AVV. BRISCHETTO SANTE, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._3 via Principe Amedeo 21, Acireale;
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. MERLINO FRANCO MARIA, C.F.
ed elettivamente domiciliato in Via Marchese di Sangiuliano n. 112, C.F._4
Acireale; convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – nullità per mancanza di forma scritta – ripetizione di indebito – prescrizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 31.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società – esperito senza esito positivo procedimento di Parte_1 mediazione – ha convenuto in giudizio deducendo di aver intrattenuto Controparte_2 con tale istituto (quale successore di , il rapporto di conto Controparte_3 corrente n. 475, assistito da apertura di credito, cui sarebbero stati applicati interessi ultralegali e capitalizzati, nonché “commissioni di massimo scoperto, di commissioni di istruttoria veloce, di commissioni di disponibilità creditizia, spese tenuta conto, costi”, in assenza di pattuizione in forma scritta (copie contratti mai consegnate malgrado richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b.). Parte attrice ha chiesto l'accertamento delle suddette violazioni e la condanna della banca alla restituzione dell'indebito maturato dall'inizio del rapporto alla data 01.01.2017, per un importo pari ad euro
37.048,01.
La società attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Ritenere e dichiarare che il ha violato, in riferimento al Controparte_2 rapporto di conto corrente di corrispondenza portante n°475, presso il (già Controparte_4
), l'art. 1284, III comma c..c., per mancata pattuizione per iscritto Controparte_3 del tasso ultra legale e l'art. 1283 c.c. per intervenuta applicazione della capitalizzazione trimestrale;
2. accertare e dichiarare nulla l'applicazione (la clausola) di interessi ultra legali per la mancanza di una pattuizione scritta, ovvero la nullità della clausola afferente la determinazione degli interessi su piazza, essendo questi ultimi indeterminati ed indeterminabili;
3. accertare e dichiarare nulla l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la previsione della c.m.s. e dei costi e spese illegittimamente addebitati sul conto intestato alla;
Parte_1
4. per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore dell'attore delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo dall'inizio alla data dell'01.01.2017, somme pari ad euro 37.048,01
(trentasettemilaquarantotto/01), così determinate con l'applicazione degli interessi al tasso legale, depurando i saldi da ogni capitalizzazione degli interessi, costo e spesa non prevista e senza imputazione delle rimesse a deconto degli interessi, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli addebiti non dovuti e indebitamente operati dalla convenuta e/o, in subordine, dal CP_3
01.01.2017, o comunque, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
5. comunque e in subordine, condannare il in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quelle maggiori o minori somme che risulteranno essere provate all'esito della disponenda CTU sulla base della documentazione versata in atti, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli addebiti non dovuti e indebitamente operati dalla Banca convenuta e/o, in subordine, dall'01.01.2017 o comunque, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo”.
Si è costituito in giudizio (successore di a sua Controparte_2 Controparte_5 volta successore di , deducendo ed eccependo quanto segue: Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza;
sussistenza di validi contratti che regolano il rapporto di conto corrente;
regolare invio di estratti conto contenenti le condizioni applicate;
valida pattuizione e applicazione della capitalizzazione;
validità delle c.m.s. e delle spese applicate;
assenza di prova circa l'affidamento del conto nel periodo 1995-2010; prescrizione di tutte le rimesse ultradecennali (anteriori al 29.01.2010), avendo le medesime tutte carattere solutorio;
prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c.; carattere esplorativo della c.t.u. richiesta da parte attrice.
L'istituto di credito ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare le domande avanzate da controparte, siccome infondate in fatto e in diritto;
2) ritenere infondata in fatto ed in diritto l'azione avversa, atteso che i saldi annotati nel conto corrente oggetto del presente giudizio, scaturiscono dalla corretta applicazione delle clausole contrattuali sottoscritte dalla , da ritenersi conformi alla normativa vigente;
CP_6
3) per l'effetto, voler rigettare l'azione di ripetizione di indebito avanzata da controparte;
4) in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme pagate dalla a titolo di CP_6 interessi, in quanto corrisposte in adempimento di un'obbligazione naturale e, comunque, non più dovute per l'avvenuta prescrizione decennale;
5) in via ancor più gradata, accertare la natura solutoria dei versamenti eseguiti da controparte sul conto dalla stessa intrattenuto, escludendone la ripetibilità per i versamenti effettuati antecedentemente il 29.01.2010;
6) in estremo subordine, dichiarare prescritto ex art. 2948 n. 4 cod. civ., l'eventuale diritto di controparte al pagamento di ipotetici interessi maturati a proprio credito in data antecedente il
29.01.2010”.
In data 29.12.2022 si è costituita, in sostituzione di parte attrice, la curatela del fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili e . CP_1 Parte_1
Con ordinanza del 05.06.2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, sottoponendo al c.t.u. il seguente quesito:
“Calcoli il c.t.u. il saldo del conto corrente intercorso tra le parti, con riferimento al periodo dal
09.03.1999 al 31.12.2016, applicando i seguenti criteri:
1) stante la totale mancanza di contratto, applicazione del tasso legale;
2) esame della documentazione prodotta:
Effettui il c.t.u. ogni conteggio osservando i seguenti criteri: a) se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
b) se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali, dato che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
c) nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, dato che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
3) prescrizione, in quanto eccepita:
a) preliminarmente ridetermi il c.t.u. il saldo 'reale' del conto applicando i criteri già indicati nel precedente capoverso;
b) svolta detta operazione – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – individui il c.t.u. le rimesse solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico, considerando tutte le rimesse quali solutorie alla luce della mancata pattuizione in forma scritta di apertura di credito;
c) detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che dà la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di espandere nuovamente il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso Cass. civ., Sez. un., n. 24418/10);
d) individuate le rimesse solutorie il c.t.u. procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
Tanto premesso, le domande attoree meritano parziale accoglimento.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza formulata da parte convenuta, in quanto sono chiaramente enucleati petitum e causa petendi, come comprovato dalla stessa circostanza per cui l'istituto che ha formulato l'eccezione è stato in grado di enucleare difese per oltre 20 pagine;
né può essere condivisa la doglianza di indeterminatezza sotto il profilo dell'individuazione delle voci illegittime, in quanto, una volta eccepita la nullità del contratto per assenza di forma scritta (fatto negativo), grava piuttosto sulla banca creditrice l'onere di provare l'esistenza di valide pattuizioni.
Tanto chiarito, al c.t.u. è stato richiesto di eseguire il conteggio del saldo del conto corrente intercorso tra le parti applicando il tasso legale, in quanto il contratto, in mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 t.u.b., deve ritenersi nullo;
la conseguenza della mancanza totale di contratto non è l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla norma richiamata, bensì l'applicazione del tasso legale di interesse ai sensi dell'art. 1284 c.c. (da ultima, Cass. civ., Sez. I, 20.03.2024, n.
7420).
Sul punto, non integrano il requisito della forma scritta i documenti di sintesi allegati quali doc. 4 da in quanto privi di sottoscrizione della società correntista e, dunque, Controparte_2 inidonei a comprovare un accordo. Similmente deve ritenersi per gli estratti conto trasmessi richiamati dalla banca convenuta, in quanto anch'essi non costituenti valida pattuizione;
sul punto, deve altresì ricordarsi che l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto – approvazione che potrebbe determinarsi anche in sede giudiziale, giacchè la produzione degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. civ., 28.07.2006, n.
17242) – riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte, Cass. civ., 17.11.2016, n. 23421 e
26.05.2011, n. 11626), ma non impedisce, in ogni caso, la formulazione di domanda di nullità relativamente alle pattuizioni che ne sono alla base. Né rileva, secondo quanto dedotto da parte convenuta in sede di osservazioni, che la società correntista abbia fruito di servizi (circostanza comunque indimostrata), in assenza di prova della pattuizione del corrispettivo.
Tanto chiarito, il lasso di tempo da prendere il considerazione per il riconteggio è quello compreso tra il 09.03.1999 al 31.12.2016, unico periodo rispetto al quale gli estratti conto si presentano continui.
Sul punto, va infatti applicata la regola secondo cui è onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità; l'eventuale mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, ex multis, a Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020,
n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, tra le tante, Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura (o sino al momento della domanda, in caso di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Al consulente è stato inoltre richiesto di eseguire i calcoli tenuto conto dell'eccezione di prescrizione formulata, epurando il saldo dalle rimesse prescritte, ovverosia le rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio.
Sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 24418/2000, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di addebiti operati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
Orbene sull'onere della prova sono successivamente recentemente intervenute le Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati confermati dalla giurisprudenza successiva: si cita, ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 2660/19, secondo cui “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
Non trova invece applicazione, a differenza di quanto eccepito dall'istituto convenuto, la prescrizione breve prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., che è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della disposizione, soltanto nell'ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia previsto – per legge o per contratto – che il creditore possa ottenere il pagamento a scadenza annuale (o inferiore), ipotesi che non si configura con riferimento al contratto di conto corrente bancario (nella giurisprudenza recente, sull'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale, ex multis, Cass. civ., Sez. I, nn. 10294/2023 e 9970/2023).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta sarebbe stato onere del correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti. Al contrario, si è in presenza di un conto corrente non assistito da pattuizione in forma scritta, dunque nessuna valida apertura di credito può essere ritenuta sussistente: di conseguenza, tutti i versamenti hanno natura solutoria e devono dunque essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. Sul punto, non può infatti ritenersi che la nullità dell'apertura di credito non sia stata eccepita, in quanto l'eccezione di nullità per mancanza di forma ex art. 117 t.u.b. deve ritenersi sollevata dal correntista, che ha contestato la complessiva mancanza di forma scritta con riferimento all'intero rapporto di conto corrente (Cass. civ., Sez. I, ord. 17982/2023); in ogni caso, anche a ritenersi diversamente, la parte correntista non avrebbe comunque provato l'importo del fido e, dunque, la natura solutoria di una parte dei versamenti.
Tanto chiarito, il c.t.u. – mediante una relazione che appare logicamente redatta sulla base del mandato conferito e della documentazione in atti, con chiara enunciazione dell'iter logico seguito – ha dunque rielaborato tutti i movimenti sul conto (tenuto conto del periodo sopra individuato con riferimento al quale gli estratti conto sono continui), riordinandoli per data valuta, al fine di eliminare l'incidenza delle eventuali partite antergate e postergate (non essendovi valide pattuizioni scritte sul tema); ha dunque proceduto a depurare il conto degli interessi addebitati trimestralmente
(al fine di ricalcolarli al tasso legale), nonché di tutte le spese, canoni e commissioni direttamente connesse con la gestione dello stesso, incluse le “commissioni su fido” e le “spese per pratiche fido”, non essendo stata pattuita per iscritto alcuna apertura di credito;
sul punto, deve infatti ribadirsi che l'eccezione di nullità deve ritenersi sollevata dal correntista, che ha contestato la complessiva mancanza di forma scritta.
All'esito delle suddette operazioni, il c.t.u. ha dunque riepilogato le competenze rimosse
(complessivi euro 41.139,12), individuando così un saldo astratto di euro 40.698,29 a favore del correntista. A questo punto, il consulente ha integrato il conto degli interessi ricalcolati al tasso legale e senza capitalizzazione: la rielaborazione effettuata ha evidenziato alla data del 31.12.2016 un saldo a favore della società correntista corrispondente al saldo reale del conto.
Eseguite tali operazioni, il c.t.u. ha proceduto a quantificare le rimesse solutorie, tenuto conto della circostanza per cui, come sopra chiarito, la mancanza di un contratto che dimostri l'esistenza di un affidamento ha reso superflua l'individuazione delle rimesse aventi natura di ripristino della provvista, dovendosi considerarle tutte di natura solutoria. Il loro termine prescrizionale è dunque stato fatto decorre dalla data della singola operazione, con la conseguenza che le competenze oggetto di richiesta di ripetizione d'indebito maturate in epoca precedente al decennio soon state considerate prescritte nei limiti di copertura delle rimesse solutorie accertate. Preso atto della data di deposito dell'istanza di mediazione (29.01.2020), ne consegue che la prescrizione copre tutti gli accrediti effettuati sul conto che, andando a ritroso, si riferiscono al periodo dal 29.01.2010 al 09.03.1999.
Dal conteggio così eseguito emerge che le competenze addebitate dalla banca sono state interamente assorbite dalle rimesse solutorie, con la conseguenza di rendere improponibile l'azione di ripetizione degli oneri illegittimamente addebitati. In particolare, nel periodo dal 09.03.1999 al
29.01.2010, a fronte di oneri per interessi e competenze per complessivi euro 37.161,33, le rimesse solutorie rilevate ammontano acomplessivi euro 2.081.983,90. Inoltre, secondo quanto emerge dal confronto tra il prospetto delle rimesse solutorie con quello delle competenze addebitate, il saldo delle prime è sempre stato maggiore rispetto alle seconde e, pertanto, nessun accredito ha costituito pagamento anticipato di interessi e competenze.
L'indebito prescritto è stato quindi determinato alla data del 29.01.2010 per differenza tra gli originali interessi e competenze addebitati dalla banca e pagati con le rimesse solutorie prescritte ed i corrispondenti interessi ricalcolati al tasso legale. Tenuto conto di interessi e competenze addebitati (euro 37.161,33), interessi debitori ricalcolati (euro 6.318,69) e interessi creditori ricalcolati (euro 135,73) si è individuato un indebito prescritto pari ad euro 30.978,37, che va a ridurre il saldo finale a credito del correntista sopra determinato.
Di conseguenza, a fronte di un credito accertato per rielaborazione del conto pari a euro
37.310,97 e di un indebito prescritto pari a -euro 30.978,37, il credito residuo per il correntista è pari ad euro 6.332,60
Per tutti i superiori motivi, va accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente intercorso tra le parti per mancanza di forma scritta e l'istituto convenuto va condannato (in parziale accoglimento della domanda di condanna) al pagamento a parte attrice, ovverosia alla curatela subentrata, di euro 6.332,60, oltre interessi, anch'essi al tasso legale, dalla data della domanda (29.10.2020, quale sopra individuata). Trattandosi di conto chiuso, può emettersi sentenza di condanna, configurandosi una ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia (da parametrarsi all'importo per cui la domanda è stata accolta), dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del
D.M. 55/2014. Essendo la procedura concorsuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato (come da decreto doc. 1 allegato alla costituzione del 29.12.2022), la condanna viene disposta a favore dell'Erario.
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 28.01.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4509/2021, così decide:
- dichiara nullo il contratto di conto corrente bancario n. 475 concluso tra Controparte_3
cui è succeduto e;
[...] Controparte_2 Parte_1
- condanna a corrispondere alla curatela del fallimento di Controparte_2 [...]
, nonché dei soci personalmente e , euro Parte_1 CP_1 Parte_1
6.332,60, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 29.10.2020;
- condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite della curatela Controparte_2 attrice, liquidate in euro 5.077,00;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 28.01.2024, definitivamente a carico di
Controparte_2
Catania, 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone