Art. 3.
L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle societa' per azioni e in accomandita, per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, puo' essere esercitata entro un anno dalla data, in cui e' divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta> di negoziazione, dei valori sui
quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.
L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle societa' per azioni e in accomandita, per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, puo' essere esercitata entro un anno dalla data, in cui e' divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta> di negoziazione, dei valori sui
quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.