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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6009/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6009/2025 promossa con ricorso congiunto in data 19.9.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Debora Di Caprio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Biava che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Sarnico (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni della separazione: pagina 1 di 4 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i summenzionati coniugi, il Sig.
si obbliga a cedere e vendere al prezzo complessivo di euro € 92.493,35 la quota del 50 Parte_2
% del diritto di piena proprietà della casa coniugale, sita in Triuggio (MB), Via Don Minzoni n. 1, facente parte del complesso edilizio “Giardino dei Ciliegi”, completa di arredi e suppellettili, alla moglie , comproprietaria del restante 50 %, composta dai seguenti beni Parte_1 immobili:
• appartamento ad uso civile abitazione: Foglio 18, mappale 479 – subalterno 8, Via Don Minzoni n. 1, piano 1-2, Categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 94 (totale escluse aree scoperte mq 89), Rendita catastale Euro 525,49;
• box ad uso autorimessa privata posta al piano interrato: Foglio 18 – mappale 479 –subalterno 16, Via Don Minzoni n. 1 , piano S1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 29, superficie catastale totale mq. 32, Rendita catastale Euro 83,87.
3) Le parti convengono che il prezzo complessivo di € 92.493,35= sarà così corrisposto:
quanto ad € 66.493,355= mediante accollo, con decorrenza dall'1.03.2025, da parte della signora dell'intera rata mensile (e, pertanto, anche della quota parte di ½ dovuta dal marito) del Parte_1 mutuo fondiario di originari euro 146.000,00 stipulato dai coniugi in data 26.04.2022 con CP_1
per l'acquisto della casa famigliare con atto di Rep. N. 5168/4590 del Notaio
[...] [...]
ed estinzione da parte della stessa del 50 % del residuo dovuto alla banca mutuante di Per_1 pertinenza del signor con contestuale liberazione di quest'ultimo da ogni obbligazione Parte_2 sia nei confronti della moglie che nei confronti della Banca mutuante in relazione al citato contratto di mutuo;
quanto ad € 26.000,00= con corresponsione diretta al Sig. contestualmente alla Parte_2 stipula del contratto definitivo di compravendita avanti il notaio designato dalla signora Parte_1 mediante assegno circolare.
4) La Sig.ra si obbliga ad acquistare il suddetto immobile come sopra meglio Parte_1 identificato, al prezzo di cui sopra (€ 92.493,35), non appena riceverà l'assenso dell'erogazione del nuovo contratto di mutuo che andrà a stipulare e, in ogni caso anche a prescindere dall'erogazione di detto mutuo, entro e non oltre il termine essenziale nell'interesse del signor di 60 gg. Parte_2 dalla data di emissione della sentenza di separazione.
Il trasferimento definitivo dell'immobile avverrà a mezzo Notaio scelto dalla Sig.ra Parte_1
che ne sosterrà in via esclusiva il costo, sia in termini di onorari che di imposte e tasse;
il tutto
[...] con la precisazione che ad ogni effetto di legge – ed in particolare ai fini fiscali e tributari (con particolare riferimento alle esenzioni di cui all'art. 19 della legge 74/1987) – il trasferimento in oggetto dovrà intendersi avvenuto in ragione della separazione personale dei coniugi, rinvenendo la propria causa nella sistemazione dei rapporti economici nell'ambito della crisi coniugale.
5) I coniugi concordano che la Sig.ra continui ad abitare nella casa coniugale sino alla Parte_1 data del rogito accollandosi, con decorrenza dall'1.03.2025, integralmente il pagamento delle rate mensili del sopra menzionato mutuo fondiario nonché il pagamento delle spese condominiali ed utenze varie, manlevando integralmente il signor da ogni pretesa creditoria avanzata dalla Parte_2 pagina 2 di 4 Banca mutuante o dai suoi successori od aventi causa, avanzata dal Condominio e dai fornitori delle utenze.
6) Per l'effetto, la sig.ra garantisce e manleva il sig. da ogni Parte_1 Parte_2 richiesta economica che dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo il Condominio, i fornitori delle utenze e la banca erogatrice del citato mutuo per le causali sopra indicate e rinuncia ad ogni richiesta di ripetizione nei confronti del signor in merito alle rate di mutuo dalla stessa versate Pt_2 a far data dal marzo 2025 (compreso) sino alla sua estinzione, in merito al pagamento delle utenze tutte e alle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie dalla stessa versate.
7) Le parti concordano che il Sig. potrà asportare cucina, completa delle due sedie e Parte_2 frigorifero posta nell'autorimessa della casa famigliare, tavolo e 4 sedie richiudibili marca Foppa Predetti, Monitor PC Acer.
8) I coniugi confermano di essere economicamente indipendenti.
9) Essendo il trasferimento del bene immobile sopra indicato stato pattuito dai coniugi al fine di regolare i rapporti economici relativi al presente procedimento di separazione e, comunque, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti dichiarano di voler e chiedono di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) previste per tutti gli atti, i documenti e i trasferimenti relativi al procedimento di separazione personale tra coniugi e di scioglimento del matrimonio, in applicazione dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 e come chiarito dalla circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate 21.02.2014.
10) I coniugi dichiarano di aver regolato in precedenza i reciproci rapporti di credito e debito e che non sussistono fra loro altre questioni economiche da definire e risolvere ad esclusione del pattuito trasferimento della quota di ½ della piena proprietà del signor della casa famigliare al prezzo Pt_2 sopra indicato e pertanto dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo, ragione e causa, anche in relazione al rapporto di coniugio.
11) Si dà atto che le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c. e dichiarano di non volersi riconciliare, come da dichiarazioni sottoscritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Sarnico (BG) in data 9.9.2022 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso per l'udienza del 17.12.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarnico (BG) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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