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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice VI LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 704/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare La Porta;
C.F._1
-opponente;
contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già e per essa la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 [...]
(C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia- Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
-opposta;
avente a OGGETTO pagina 1 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia L'On.le Tribunale di Enna adito, contrariis reiectis, così statuire:In via
preliminare e pregiudiziale dire e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva del creditore-opposto;
Nel merito dire e dichiarare la nullità del contratto perché emesso in violazione della normativa del
codice al consumo e delle norme in materia di vendita di prodotti finanziari;
In via ancora più
subordinata revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando nullo il contratto di finanziamento perché
erogato in violazione delle norme in materia bancaria e con applicazione di tassi convenzionali
contrari alla legge;
In estremo subordine dire e dichiarare in ogni caso la estinzione del credito per
intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine di legge. Con vittoria di spese e compensi
di causa”.
Parte opposta: “● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte
il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi
di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. Pt_1
al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 10.554,76,
[...] Controparte_1
oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al
saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel
merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di
nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta,
della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al
saldo; ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte
opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di pagina 2 di 10 voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma
ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art.
117, co. 7, TUB”.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 159/2023 con cui il tribunale di Enna ha condannato Pt_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 10.554,76, oltre
[...] Controparte_1
interessi e spese del giudizio monitorio.
A sostegno del ricorso monitorio tre diversi rapporti contrattuali di natura bancaria Parte_2
(precisamente, un rapporto avente a oggetto una carta di credito, un rapporto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni di consumo e uno di conto corrente, di cui i primi stipulati con PA
s.p.a. e l'ultimo con e depositò estratti conto e salda conto finalizzati a provare il Controparte_3
quantum dovuto.
CP Qualificatasi quale cessionaria dei crediti derivanti dai contratti depositati, depositò altresì i documenti relativi alla cessione in proprio favore dei crediti in questione (evidenziandosi sin d'ora che
CP
deposita in questa sede l'atto di cessione tra PA S.p.A. e -v. doc. 5 allegato Controparte_4
alla comparsa di costituzione-, avendo depositato un atto diverso in sede monitoria).
Con l'opposizione in esame il eccepisce: i) la carenza di titolarità in capo all'opposta del Pt_1
credito scaturente dal contratto relativo alla carta di credito PA n° Codice 90022 e, comunque,
l'assenza di notifica dell'intervenuta cessione;
ii) la nullità del contratto di credito al consumo per violazione della disciplina legale e precisamente poiché “non vi è prova, in atti, del luogo della stipula
del contratto e della specifica informativa obbligatoria prevista dalla normativa prima di sottoscrivere
contratti di finanziamento” e la mancanza, in ogni caso, della prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
iii) la nullità delle clausole relative agli interessi in quanto usurari;
pagina 3 di 10 iv) l'applicazione di interessi anatocistici;
v) la prescrizione del credito nascente dal negozio di conto corrente in quanto la sottoscrizione dello stesso risale all'anno 1997.
CP
chiede il rigetto dell'opposizione denunciando l'infondatezza e la genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Prova del credito.
CP Anzitutto, va rilevato che condivisibilmente osserva come l'opponente non contesta “di aver
sottoscritto i contratti azionati;
di aver usufruito delle somme concesse in suo favore;
di aver
inadempiuto alle proprie obbligazioni”.
Del pari condivisibile è l'assunto per cui “ne consegue che il saldo riportato negli estratti conto deve
ritenersi ormai approvato e incontestabile” (arg. ex art. 115 c.p.c.).
In altri termini, è certa, in ragione della carenza di alcuna contestazione sul punto (e v. l'art. 115 c.p.c.)
l'esistenza dei rapporti negoziali, così come è certo il quantum del debito che, in relazione a tali negozi,
grava sull'opponente.
Come detto, infatti, le contestazioni riguardano esclusivamente la titolarità del credito in capo all'opposta relativamente al contratto avente a oggetto la carta di credito, la nullità del rapporto di finanziamento per mancata informativa precontrattuale obbligatoria, il carattere usurario o comunque sproporzionato degli interessi e la pratica anatocistica, la prescrizione del credito relativo al rapporto di conto corrente.
Le eccezioni in questione sono tutte prive di fondamento giuridico, oltre che estremamente generiche.
L'eccepita carenza di legittimazione relativa al contratto avente a oggetto la carta di credito (doc. 3
fasc. monitorio).
È infondata, anzitutto, l'eccezione di carenza, in capo all'opposta, di titolarità della posizione creditoria.
pagina 4 di 10 L'eccezione, si noti, riguarda unicamente il credito scaturente dal contratto relativo alla carta di credito
PA n° Codice 90022.
CP La documentazione in atti prova abbondantemente la titolarità del credito in questione in capo a .
Basti rilevare che l'opposta è in possesso: i) del titolo negoziale;
ii) dell'estratto conto su carta intestata all'originario creditore;
iii) della dichiarazione resa dall'originario creditore (PA) in ordine alla cessione del credito in questione a nonché della dichiarazione di quest'ultima -intanto fusasi CP_4
in Creditech S.p.A.- di avvenuta cessione in favore di Banca IFIS -cui è documentalmente subentrata
CP_ l'odierna opposta iv) di un atto di riconoscimento del debito relativo proprio a tale negozio avente a oggetto la carta di credito inviato dal debitore a (come detto dante causa, a seguito della CP_4
fusione con Creditech, di Banca IFIS, a sua volta dante causa dell'opposta).
Già tali elementi sarebbero sufficienti ai fini di cui all'art. 2729 c.c. per ritenere provata la titolarità
della posizione creditoria non potendosi spiegare altrimenti il possesso di tale documentazione.
A tali elementi si aggiunge, peraltro, la produzione del negozio di cessione, nonché dell'elenco dei crediti ceduti.
Si veda, in particolare, il negozio di cessione tra PA e nonché la dichiarazione di CP_4
(divenuta Creditech) di cessione in favore di Banca IFIS e la scrittura tra quest'ultima e CP_4
l'odierna opposta.
Nessuno di questi documenti, si noti, risulta oggetto di specifica contestazione, sì che non v'è ragione di non ritenerne la genuinità.
Ne segue l'infondatezza della prima eccezione sotto il profilo della titolarità del credito scaturente dal contratto avente a oggetto la carta di credito stipulato tra il e PA s.p.a. Pt_1
Infondata è poi l'eccezione sotto il profilo della mancata notifica della cessione al debitore ceduto.
Al di là della prova della notifica della cessione in un momento anteriore alla pendenza della lite, è del tutto evidente che, intanto il debitore può lamentare la mancata notifica della cessione, in quanto abbia pagina 5 di 10 pagato, prima della notifica stessa, al creditore cedente (arg. ex art. 1264 c.c.). Ma un tale pagamento non viene nemmeno dedotto dal il quale trascura il pacifico orientamento per cui la cessione Pt_1
ben può essere notificata direttamente con l'azione giudiziale.
L'eccezione di nullità del negozio di finanziamento (doc. 10 fasc. monitorio) nonché di mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Destituita di fondamento è l'eccepita nullità per mancata informativa precontrattuale e per mancata indicazione del luogo della stipula che, per quanto è dato comprendere, è riferita al negozio di finanziamento di cui al doc. 10.
Il negozio infatti si compone, incontestatamente, del fascicolo informativo contenente le informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Peraltro, come osserva l'opposta, in sede di sottoscrizione del contratto l'opponente sottoscrisse la seguente dichiarazione “… è stato consegnato prima della
firma di questo contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”,
comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in
materia di usura (Legge n. 108/1996)” e dichiarò “- di aver ritirato copia di questo contratto
interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base
sul Credito ai Consumatori” (v. pag. 4, doc. 10 fasc. monitorio).
La nullità negoziale, poi, non pare poter derivare dall'asserita mancata indicazione del luogo di stipula,
che, per il vero, risulta indicato in TE (v. ancora pg. 4 del doc. 10 fasc. monitorio).
Privo di rilievo è poi l'assunto relativo alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Secondo il pacifico orientamento della Corte regolatrice (v. ad es., Cass. 2011 n. 24330), infatti, “agli
effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione,
quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una
pagina 6 di 10 preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto
al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di
pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda
accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per
l'applicabilità della citata norma”.
Ebbene, nel caso di specie, essendo incontroverso che il non ha adempiuto ai tre negozi posti a Pt_1
base del provvedimento monitorio, non appare revocabile in dubbio la sussistenza del presupposto dell'insolvenza ex art. 1186 c.c. ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
Usura e anatocismo.
L'eccepito carattere usurario degli interessi appare configurare eccezione estremamente generica.
L'opponente così formula la propria doglianza: “il contratto di finanziamento deve essere dichiarato in
ogni caso nullo per aver applicato il creditore tassi di mora e di interessi convenzionali maggiori a
quelli consentiti dalla legge e dal contratto Infatti come si evince dalla lettura dei contratti prodotti da
controparte è stato applicato un TAEG (tasso di interesse effettivo) e un tasso Annuo Nominale di gran
lunga superiore a quello consentito dalla legge in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, e in
ogni caso a quello corrente, motivo per cui il giudicante dovrà dichiarare la nullità del contratto per
eccessiva onerosità del tasso di interesse applicato”.
Premesso che non si comprende se la doglianza riguarda il solo negozio di finanziamento per l'acquisto di beni ovvero tutti e tre i contratti posti a fondamento dell'azione del creditore, va osservato che secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità incombe su chi eccepisce l'applicazione di tassi usurari il preciso onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni di Banca d'Italia.
Più in particolare, riconosciuto che la clausola che prevedono tassi usurari può anche essere rilevata d'ufficio al pari di qualsiasi altra nullità negoziale, la rilevabilità d'ufficio presuppone pur sempre la pagina 7 di 10 tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti
(in tali termini è, tra le altre Trib. Roma 4065/2018 in Expartecreditoris;
v. anche per puntuali riferimenti, Trb. Catanzaro 679/2024, in Iusletter).
Della questione si è occupata la giurisprudenza di legittimità ribadendo (da ultimo anche a Sez. Un.,
con la sentenza 2020 n. 19597 resa in materia di usura e interessi moratori), che sussiste un onere di allegazione specifico in capo a chi afferma l'esistenza di clausole che prevedono l'applicazione di interessi usurari. Segnatamente, secondo il citato arresto della Corte regolatrice “il debitore (…) ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel decreto ministeriale”. Difatti, “per quanto la nullità di una pattuizione
contrattuale [quale quella che prevede tassi usurari] sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo
in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità
dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto” (così, in motivazione, Cass. 2020 n. 8883).
Nel caso di specie l'opponente, come visto, non formula alcuna precisa deduzione.
Peraltro, anche volendo opinare diversamente dagli orientamenti sopra citati e ammettendo un controllo maggiormente pregnante in via officiosa, non può che rilevarsi che i tassi pattuiti non risultano nemmeno eguagliare i tassi soglia relativi al tipo di operazione posta in essere.
Né vale il generico richiamo ai tassi attuali, secondo la figura della c.d. usura sopravvenuta, la quale non trova cittadinanza giuridica, avendo l'usura carattere genetico in quanto causa di nullità.
pagina 8 di 10 Semmai, l'eventuale superamento dei tassi soglia avvenuto in un tempo successivo alla stipula, per effetto della fluttuazione dell'interesse variabile e dei tassi soglia trimestralmente rilevati, può
comportare un'inesigibilità degli interessi superiori alle soglie in forza del dovere di buona fede.
Ma in tal caso alcun controllo officioso può invocarsi: non trattandosi di nullità nessun rilievo d'ufficio può compiere il giudice, incombendo esclusivamente sulla parte che la invoca l'onere di dimostrare la violazione del canone di buona fede consistente nella pretesa di interessi superiori alla soglia.
Considerazioni analoghe a quelle spese in tema di usura, poi, devono spendersi a proposito dell'altrettanto generica eccezione di applicazione di interessi anatocistici.
Segnatamente, non risulta in alcun modo provato che gli interessi maturati sul debito in un dato periodo venissero sommati al capitale posto a base del calcolo per il periodo successivo, concorrendo in tal modo a formare il capitale produttivo di interessi per i periodi successivi.
Come già evidenziato supra a proposito dell'eccepita usurarietà degli interessi, incombono sulla parte che affermi l'illecita capitalizzazione di interessi specifici oneri assertivi e probatori che, nel caso in esame, non risultano minimamente soddisfatti.
L'eccezione di prescrizione relativa al credito derivante dal rapporto di conto corrente (doc. 15 fasc.
monitorio).
Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione di prescrizione del credito originato dal negozio di conto corrente.
L'opponente pretende di far decorrere il termine prescrizionale dal momento della stipula del negozio.
Invece, come condivisibilmente osservato dall'opposta il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data in cui è stata comunicata la revoca degli affidamenti che, dalla documentazione in atti, risulta essere il 30 settembre 2014, di modo che la prescrizione decennale sarebbe spirata solo il 30
settembre 2024
Le spese pagina 9 di 10 Acclarata l'infondatezza di tutte le eccezioni spiegate, l'opposizione va rigettata con condanna alle spese di lite in capo all'opponente.
Dette spese si quantificano, ai sensi del d.m. 55/14, nella misura di euro 2.540,00 oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi per l'assenza di profili di complessità della vicenda).
Il decreto ingiuntivo opposto è già munito di esecutività, di modo che non occorre pronunciarsi sul punto (arg. ex 653 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
Enna, il 1 dicembre 2025
Il GIUDICE
VI LA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice VI LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 704/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare La Porta;
C.F._1
-opponente;
contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già e per essa la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 [...]
(C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia- Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
-opposta;
avente a OGGETTO pagina 1 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia L'On.le Tribunale di Enna adito, contrariis reiectis, così statuire:In via
preliminare e pregiudiziale dire e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva del creditore-opposto;
Nel merito dire e dichiarare la nullità del contratto perché emesso in violazione della normativa del
codice al consumo e delle norme in materia di vendita di prodotti finanziari;
In via ancora più
subordinata revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando nullo il contratto di finanziamento perché
erogato in violazione delle norme in materia bancaria e con applicazione di tassi convenzionali
contrari alla legge;
In estremo subordine dire e dichiarare in ogni caso la estinzione del credito per
intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine di legge. Con vittoria di spese e compensi
di causa”.
Parte opposta: “● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte
il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi
di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. Pt_1
al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 10.554,76,
[...] Controparte_1
oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al
saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel
merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di
nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta,
della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al
saldo; ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte
opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di pagina 2 di 10 voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma
ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art.
117, co. 7, TUB”.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 159/2023 con cui il tribunale di Enna ha condannato Pt_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 10.554,76, oltre
[...] Controparte_1
interessi e spese del giudizio monitorio.
A sostegno del ricorso monitorio tre diversi rapporti contrattuali di natura bancaria Parte_2
(precisamente, un rapporto avente a oggetto una carta di credito, un rapporto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni di consumo e uno di conto corrente, di cui i primi stipulati con PA
s.p.a. e l'ultimo con e depositò estratti conto e salda conto finalizzati a provare il Controparte_3
quantum dovuto.
CP Qualificatasi quale cessionaria dei crediti derivanti dai contratti depositati, depositò altresì i documenti relativi alla cessione in proprio favore dei crediti in questione (evidenziandosi sin d'ora che
CP
deposita in questa sede l'atto di cessione tra PA S.p.A. e -v. doc. 5 allegato Controparte_4
alla comparsa di costituzione-, avendo depositato un atto diverso in sede monitoria).
Con l'opposizione in esame il eccepisce: i) la carenza di titolarità in capo all'opposta del Pt_1
credito scaturente dal contratto relativo alla carta di credito PA n° Codice 90022 e, comunque,
l'assenza di notifica dell'intervenuta cessione;
ii) la nullità del contratto di credito al consumo per violazione della disciplina legale e precisamente poiché “non vi è prova, in atti, del luogo della stipula
del contratto e della specifica informativa obbligatoria prevista dalla normativa prima di sottoscrivere
contratti di finanziamento” e la mancanza, in ogni caso, della prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
iii) la nullità delle clausole relative agli interessi in quanto usurari;
pagina 3 di 10 iv) l'applicazione di interessi anatocistici;
v) la prescrizione del credito nascente dal negozio di conto corrente in quanto la sottoscrizione dello stesso risale all'anno 1997.
CP
chiede il rigetto dell'opposizione denunciando l'infondatezza e la genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Prova del credito.
CP Anzitutto, va rilevato che condivisibilmente osserva come l'opponente non contesta “di aver
sottoscritto i contratti azionati;
di aver usufruito delle somme concesse in suo favore;
di aver
inadempiuto alle proprie obbligazioni”.
Del pari condivisibile è l'assunto per cui “ne consegue che il saldo riportato negli estratti conto deve
ritenersi ormai approvato e incontestabile” (arg. ex art. 115 c.p.c.).
In altri termini, è certa, in ragione della carenza di alcuna contestazione sul punto (e v. l'art. 115 c.p.c.)
l'esistenza dei rapporti negoziali, così come è certo il quantum del debito che, in relazione a tali negozi,
grava sull'opponente.
Come detto, infatti, le contestazioni riguardano esclusivamente la titolarità del credito in capo all'opposta relativamente al contratto avente a oggetto la carta di credito, la nullità del rapporto di finanziamento per mancata informativa precontrattuale obbligatoria, il carattere usurario o comunque sproporzionato degli interessi e la pratica anatocistica, la prescrizione del credito relativo al rapporto di conto corrente.
Le eccezioni in questione sono tutte prive di fondamento giuridico, oltre che estremamente generiche.
L'eccepita carenza di legittimazione relativa al contratto avente a oggetto la carta di credito (doc. 3
fasc. monitorio).
È infondata, anzitutto, l'eccezione di carenza, in capo all'opposta, di titolarità della posizione creditoria.
pagina 4 di 10 L'eccezione, si noti, riguarda unicamente il credito scaturente dal contratto relativo alla carta di credito
PA n° Codice 90022.
CP La documentazione in atti prova abbondantemente la titolarità del credito in questione in capo a .
Basti rilevare che l'opposta è in possesso: i) del titolo negoziale;
ii) dell'estratto conto su carta intestata all'originario creditore;
iii) della dichiarazione resa dall'originario creditore (PA) in ordine alla cessione del credito in questione a nonché della dichiarazione di quest'ultima -intanto fusasi CP_4
in Creditech S.p.A.- di avvenuta cessione in favore di Banca IFIS -cui è documentalmente subentrata
CP_ l'odierna opposta iv) di un atto di riconoscimento del debito relativo proprio a tale negozio avente a oggetto la carta di credito inviato dal debitore a (come detto dante causa, a seguito della CP_4
fusione con Creditech, di Banca IFIS, a sua volta dante causa dell'opposta).
Già tali elementi sarebbero sufficienti ai fini di cui all'art. 2729 c.c. per ritenere provata la titolarità
della posizione creditoria non potendosi spiegare altrimenti il possesso di tale documentazione.
A tali elementi si aggiunge, peraltro, la produzione del negozio di cessione, nonché dell'elenco dei crediti ceduti.
Si veda, in particolare, il negozio di cessione tra PA e nonché la dichiarazione di CP_4
(divenuta Creditech) di cessione in favore di Banca IFIS e la scrittura tra quest'ultima e CP_4
l'odierna opposta.
Nessuno di questi documenti, si noti, risulta oggetto di specifica contestazione, sì che non v'è ragione di non ritenerne la genuinità.
Ne segue l'infondatezza della prima eccezione sotto il profilo della titolarità del credito scaturente dal contratto avente a oggetto la carta di credito stipulato tra il e PA s.p.a. Pt_1
Infondata è poi l'eccezione sotto il profilo della mancata notifica della cessione al debitore ceduto.
Al di là della prova della notifica della cessione in un momento anteriore alla pendenza della lite, è del tutto evidente che, intanto il debitore può lamentare la mancata notifica della cessione, in quanto abbia pagina 5 di 10 pagato, prima della notifica stessa, al creditore cedente (arg. ex art. 1264 c.c.). Ma un tale pagamento non viene nemmeno dedotto dal il quale trascura il pacifico orientamento per cui la cessione Pt_1
ben può essere notificata direttamente con l'azione giudiziale.
L'eccezione di nullità del negozio di finanziamento (doc. 10 fasc. monitorio) nonché di mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Destituita di fondamento è l'eccepita nullità per mancata informativa precontrattuale e per mancata indicazione del luogo della stipula che, per quanto è dato comprendere, è riferita al negozio di finanziamento di cui al doc. 10.
Il negozio infatti si compone, incontestatamente, del fascicolo informativo contenente le informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Peraltro, come osserva l'opposta, in sede di sottoscrizione del contratto l'opponente sottoscrisse la seguente dichiarazione “… è stato consegnato prima della
firma di questo contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”,
comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in
materia di usura (Legge n. 108/1996)” e dichiarò “- di aver ritirato copia di questo contratto
interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base
sul Credito ai Consumatori” (v. pag. 4, doc. 10 fasc. monitorio).
La nullità negoziale, poi, non pare poter derivare dall'asserita mancata indicazione del luogo di stipula,
che, per il vero, risulta indicato in TE (v. ancora pg. 4 del doc. 10 fasc. monitorio).
Privo di rilievo è poi l'assunto relativo alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Secondo il pacifico orientamento della Corte regolatrice (v. ad es., Cass. 2011 n. 24330), infatti, “agli
effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione,
quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una
pagina 6 di 10 preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto
al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di
pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda
accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per
l'applicabilità della citata norma”.
Ebbene, nel caso di specie, essendo incontroverso che il non ha adempiuto ai tre negozi posti a Pt_1
base del provvedimento monitorio, non appare revocabile in dubbio la sussistenza del presupposto dell'insolvenza ex art. 1186 c.c. ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
Usura e anatocismo.
L'eccepito carattere usurario degli interessi appare configurare eccezione estremamente generica.
L'opponente così formula la propria doglianza: “il contratto di finanziamento deve essere dichiarato in
ogni caso nullo per aver applicato il creditore tassi di mora e di interessi convenzionali maggiori a
quelli consentiti dalla legge e dal contratto Infatti come si evince dalla lettura dei contratti prodotti da
controparte è stato applicato un TAEG (tasso di interesse effettivo) e un tasso Annuo Nominale di gran
lunga superiore a quello consentito dalla legge in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, e in
ogni caso a quello corrente, motivo per cui il giudicante dovrà dichiarare la nullità del contratto per
eccessiva onerosità del tasso di interesse applicato”.
Premesso che non si comprende se la doglianza riguarda il solo negozio di finanziamento per l'acquisto di beni ovvero tutti e tre i contratti posti a fondamento dell'azione del creditore, va osservato che secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità incombe su chi eccepisce l'applicazione di tassi usurari il preciso onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni di Banca d'Italia.
Più in particolare, riconosciuto che la clausola che prevedono tassi usurari può anche essere rilevata d'ufficio al pari di qualsiasi altra nullità negoziale, la rilevabilità d'ufficio presuppone pur sempre la pagina 7 di 10 tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti
(in tali termini è, tra le altre Trib. Roma 4065/2018 in Expartecreditoris;
v. anche per puntuali riferimenti, Trb. Catanzaro 679/2024, in Iusletter).
Della questione si è occupata la giurisprudenza di legittimità ribadendo (da ultimo anche a Sez. Un.,
con la sentenza 2020 n. 19597 resa in materia di usura e interessi moratori), che sussiste un onere di allegazione specifico in capo a chi afferma l'esistenza di clausole che prevedono l'applicazione di interessi usurari. Segnatamente, secondo il citato arresto della Corte regolatrice “il debitore (…) ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel decreto ministeriale”. Difatti, “per quanto la nullità di una pattuizione
contrattuale [quale quella che prevede tassi usurari] sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo
in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità
dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto” (così, in motivazione, Cass. 2020 n. 8883).
Nel caso di specie l'opponente, come visto, non formula alcuna precisa deduzione.
Peraltro, anche volendo opinare diversamente dagli orientamenti sopra citati e ammettendo un controllo maggiormente pregnante in via officiosa, non può che rilevarsi che i tassi pattuiti non risultano nemmeno eguagliare i tassi soglia relativi al tipo di operazione posta in essere.
Né vale il generico richiamo ai tassi attuali, secondo la figura della c.d. usura sopravvenuta, la quale non trova cittadinanza giuridica, avendo l'usura carattere genetico in quanto causa di nullità.
pagina 8 di 10 Semmai, l'eventuale superamento dei tassi soglia avvenuto in un tempo successivo alla stipula, per effetto della fluttuazione dell'interesse variabile e dei tassi soglia trimestralmente rilevati, può
comportare un'inesigibilità degli interessi superiori alle soglie in forza del dovere di buona fede.
Ma in tal caso alcun controllo officioso può invocarsi: non trattandosi di nullità nessun rilievo d'ufficio può compiere il giudice, incombendo esclusivamente sulla parte che la invoca l'onere di dimostrare la violazione del canone di buona fede consistente nella pretesa di interessi superiori alla soglia.
Considerazioni analoghe a quelle spese in tema di usura, poi, devono spendersi a proposito dell'altrettanto generica eccezione di applicazione di interessi anatocistici.
Segnatamente, non risulta in alcun modo provato che gli interessi maturati sul debito in un dato periodo venissero sommati al capitale posto a base del calcolo per il periodo successivo, concorrendo in tal modo a formare il capitale produttivo di interessi per i periodi successivi.
Come già evidenziato supra a proposito dell'eccepita usurarietà degli interessi, incombono sulla parte che affermi l'illecita capitalizzazione di interessi specifici oneri assertivi e probatori che, nel caso in esame, non risultano minimamente soddisfatti.
L'eccezione di prescrizione relativa al credito derivante dal rapporto di conto corrente (doc. 15 fasc.
monitorio).
Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione di prescrizione del credito originato dal negozio di conto corrente.
L'opponente pretende di far decorrere il termine prescrizionale dal momento della stipula del negozio.
Invece, come condivisibilmente osservato dall'opposta il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data in cui è stata comunicata la revoca degli affidamenti che, dalla documentazione in atti, risulta essere il 30 settembre 2014, di modo che la prescrizione decennale sarebbe spirata solo il 30
settembre 2024
Le spese pagina 9 di 10 Acclarata l'infondatezza di tutte le eccezioni spiegate, l'opposizione va rigettata con condanna alle spese di lite in capo all'opponente.
Dette spese si quantificano, ai sensi del d.m. 55/14, nella misura di euro 2.540,00 oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi per l'assenza di profili di complessità della vicenda).
Il decreto ingiuntivo opposto è già munito di esecutività, di modo che non occorre pronunciarsi sul punto (arg. ex 653 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
Enna, il 1 dicembre 2025
Il GIUDICE
VI LA
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