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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3310/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19757/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250150567790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3001/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250150567790000 per tassa automobilistica anno 2020, di euro 231,47 , notificata l'8 ottobre 2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) prescrizione per decorso del termine triennale , violazione art. 3 d.l. n. 2/86;
2)illegittimità per mancata prova dell'esecutvità del ruolo esattoriale;
3) illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) inesistenza del'attività del nuovo concessionario, spettante il recupero delle somme a Municipia spa.
Si è costitita con controdeduzioni per resistere Agenzia Entrate - SS.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso di questo giudicante si rivela fondato in relazione alle censure, aventi carattere assorbente di cui ai motivi sub 1) e sub 3) del " fatto " da trattarsi congiuntamente.
E dunque la qui gravata cartella esattoriale è stata emessa a seguito di avviso di accertamento recante numero finale 3925 indicato come notificato in data 28/8/2023, senonchè di detto adempimento di notiziazione legale dell'atto presupposto non v'è prova documentale .
Il che sta a significare che è configurabile il vizio in pocedendo di mancata notifica dell'atto presupposto puntualmente denunciato e che va ad invalidare l'atto finale costituito dalla cartella di pagamento di che trattasi, che va perciò annullata .
Parimenti, in assenza di atto interruttivo si è inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria visto che il primo atto di recupero ( la cartella esattoriale ) stato notifcato solo nell'ottobre 2025, ben oltre il termine triennale di prescrizione rispetto al periodo d'imposta in rilievo ( 2020)
Conclusivamenteil ricorso in quanto fondato, va accolto.
Relativamente alle spese di lite delle stesse si può diporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19757/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250150567790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3001/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250150567790000 per tassa automobilistica anno 2020, di euro 231,47 , notificata l'8 ottobre 2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) prescrizione per decorso del termine triennale , violazione art. 3 d.l. n. 2/86;
2)illegittimità per mancata prova dell'esecutvità del ruolo esattoriale;
3) illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) inesistenza del'attività del nuovo concessionario, spettante il recupero delle somme a Municipia spa.
Si è costitita con controdeduzioni per resistere Agenzia Entrate - SS.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso di questo giudicante si rivela fondato in relazione alle censure, aventi carattere assorbente di cui ai motivi sub 1) e sub 3) del " fatto " da trattarsi congiuntamente.
E dunque la qui gravata cartella esattoriale è stata emessa a seguito di avviso di accertamento recante numero finale 3925 indicato come notificato in data 28/8/2023, senonchè di detto adempimento di notiziazione legale dell'atto presupposto non v'è prova documentale .
Il che sta a significare che è configurabile il vizio in pocedendo di mancata notifica dell'atto presupposto puntualmente denunciato e che va ad invalidare l'atto finale costituito dalla cartella di pagamento di che trattasi, che va perciò annullata .
Parimenti, in assenza di atto interruttivo si è inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria visto che il primo atto di recupero ( la cartella esattoriale ) stato notifcato solo nell'ottobre 2025, ben oltre il termine triennale di prescrizione rispetto al periodo d'imposta in rilievo ( 2020)
Conclusivamenteil ricorso in quanto fondato, va accolto.
Relativamente alle spese di lite delle stesse si può diporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.