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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9053 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
,nella persona della d.ssa Clara Ruggiero, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12894 del 2025 R.G.PREVIDENZA, avente ad oggetto : Indennità di malattia, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e res.te a Ercolano (Na) alla Via Ciro Parte_1
Buonajuto n. 5 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa C.F._1
Veneruso;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.rap.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti dell chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla liquidazione della Parte_1 indennità di malattia complementare per il periodo dal 26/01/2023 al 16/04/2023;
-condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 la somma di € 6557,60 salvo errori e/od omissioni, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In punto di fatto, rilevava di svolgere l'attività di marittimo del compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento n. 23086 iscritto al turno generale. che dal 01/08/2022 al 02/09/2022 il ricorrente aveva svolto la mansione di CP_2 per la società GNV spa sulla M/V ARIES;
[...]
che dopo lo sbarco del 02/09/2022 , entro i 28 giorni e precisamente il 20/09/2022 il Sig. lamentava malessere generale ed era dovuto ricorrere alle cure del Parte_1
Dott. che , con certificato cartaceo diagnosticava: Lombalgia acuta;
Persona_1
che l'evento morboso si era protratto per lunghi mesi ed il ricorrente si era sottoposto anche a visite specialistiche;
che i certificati cartacei rilasciati dal medico di base erano stati trasmessi all' a CP_1 mezzo servizio postale.
Lamentava di non avere avuto il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo dal dal 26/01/2023 al 16/04/2023.
Concludeva come sopra.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito della udienza svolta con le modalità indicate la causa è stata decisa con sentenza telematica ritenendo fosse matura per la decisione.
La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
Il ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN come documentato in atti.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé CP_1 inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al , va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli CP_3 stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Di tali documenti, l neanche in sede CP_1 processuale ha mosso contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge CP_1 citata dall' non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento CP_1 previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di CP_1 malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizione ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, la parte ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l' non ha CP_1 mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto.
In ordine al quantum, il calcolo esatto è quello proposto dal ricorrente atteso che risultano 80 giorni ancora non liquidati.
Pertanto l' importo totale spettante corrisponde ad euro 6557,60 (e cioè 80 giorni X € 81.97 corrispondente al 75% della indennità giornaliera) secondo i parametri specificati nell' atto introduttivo.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 6557,60 con la condanna dell al pagamento in CP_1 suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia dal 26 gennaio 2023 al 16.4.2023 con condanna dell al pagamento di € CP_1
6557,60, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1350,00 ,oltre CP_1
IVA CPA e spese forfettarie, con attribuzione .
Si comunichi.
Napoli, il 5.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
,nella persona della d.ssa Clara Ruggiero, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12894 del 2025 R.G.PREVIDENZA, avente ad oggetto : Indennità di malattia, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e res.te a Ercolano (Na) alla Via Ciro Parte_1
Buonajuto n. 5 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa C.F._1
Veneruso;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.rap.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti dell chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla liquidazione della Parte_1 indennità di malattia complementare per il periodo dal 26/01/2023 al 16/04/2023;
-condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 la somma di € 6557,60 salvo errori e/od omissioni, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In punto di fatto, rilevava di svolgere l'attività di marittimo del compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento n. 23086 iscritto al turno generale. che dal 01/08/2022 al 02/09/2022 il ricorrente aveva svolto la mansione di CP_2 per la società GNV spa sulla M/V ARIES;
[...]
che dopo lo sbarco del 02/09/2022 , entro i 28 giorni e precisamente il 20/09/2022 il Sig. lamentava malessere generale ed era dovuto ricorrere alle cure del Parte_1
Dott. che , con certificato cartaceo diagnosticava: Lombalgia acuta;
Persona_1
che l'evento morboso si era protratto per lunghi mesi ed il ricorrente si era sottoposto anche a visite specialistiche;
che i certificati cartacei rilasciati dal medico di base erano stati trasmessi all' a CP_1 mezzo servizio postale.
Lamentava di non avere avuto il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo dal dal 26/01/2023 al 16/04/2023.
Concludeva come sopra.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito della udienza svolta con le modalità indicate la causa è stata decisa con sentenza telematica ritenendo fosse matura per la decisione.
La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
Il ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN come documentato in atti.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé CP_1 inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al , va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli CP_3 stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Di tali documenti, l neanche in sede CP_1 processuale ha mosso contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge CP_1 citata dall' non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento CP_1 previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di CP_1 malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizione ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, la parte ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l' non ha CP_1 mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto.
In ordine al quantum, il calcolo esatto è quello proposto dal ricorrente atteso che risultano 80 giorni ancora non liquidati.
Pertanto l' importo totale spettante corrisponde ad euro 6557,60 (e cioè 80 giorni X € 81.97 corrispondente al 75% della indennità giornaliera) secondo i parametri specificati nell' atto introduttivo.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 6557,60 con la condanna dell al pagamento in CP_1 suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia dal 26 gennaio 2023 al 16.4.2023 con condanna dell al pagamento di € CP_1
6557,60, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1350,00 ,oltre CP_1
IVA CPA e spese forfettarie, con attribuzione .
Si comunichi.
Napoli, il 5.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero