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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1510/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 16/12/2025
E' presente l'avv. Lipiani nell'interesse dell il quale si Controparte_1 riporta ancora una volta alla propria comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi formulate chiedendone l'integrale accoglimento. Si fa presente che l'annosa vicenda che ci occupa è stata generata dall'operato dell'ente creditore, Infatti nel Controparte_2 primo giudizio di opposizione al verbale sotteso alla cartella per cui è causa, l
[...]
non era parte nel giudizio in quanto il ruolo veniva consegnato solo il Controparte_1
25 maggio 2010, quando già vi era una sentenza definitiva pubblicata il 23 luglio 2008 favorevole al contribuente. In tale giudizio unico contraddittore era il Controparte_2
In seguito alla consegna del ruolo l' notificava preavviso di fermo amministrativo CP_3 avverso il quale veniva proposto ricorso che si concludeva in favore del contribuente. In tale giudizio l' apprendeva l'esistenza della precedente sentenza del GDP di CP_3 CP_2 che aveva annullato il verbale sotteso alla cartella opposta . Va precisato, altresì, che il ricorrente aveva proposto un ulteriore ricorso innanzi al GDP di Napoli con Rg 73440/2010 nel quale però impugnava una cartella errata, inesistente in seguito ai controlli effettuati . Tale errore di identificazione della cartella veniva riportato anche in sentenza (la n. 1791/2011) e per tale ordine di ragioni si è generato l'errore che ha impedito all' di inserire le sospensioni con decorrenza 24/01/2011. É chiaro quindi che tutto CP_3
l'operato dell' è stato inficiato dalla consegna del ruolo del Controparte_1
25/5/2010 ad opera del Ci si riporta, pertanto , alle conclusioni in atti Controparte_2
e chiede che la Causa venga decisa. Il Tribunale alle ore 13,30 dà lettura della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura in pubblica udienza del 16/12/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1510 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Spena Domenico e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Gen. G. Orsini n. 40; CP_2
ATTORE
E
(già Controparte_1 Controparte_4
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Lipiani Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montano Antilia, via S. Vito n. 47;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/12/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine sentire accertare e dichiarare Controparte_5
l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto da sul veicolo Tg EC213WG e, per CP_4
l'effetto, condannare la convenuta a provvedere alla cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo medesimo - ovvero ordinare direttamente al Conservatore del PRA della
Provincia di di cancellare l'iscrizione del fermo - nonché, previo accertamento di CP_2 responsabilità ex art. 2043 c.c., condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella misura di € 5.200,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche con valutazione equitativa, oltre interessi e svalutazione, con vittoria delle spese di lite.
Esponeva, in particolare, l'attore di aver ottenuto, con sentenza n. 53094/2008 del Giudice di Pace di l'annullamento del verbale n. 4113621 elevato dalla Polizia Municipale di CP_2 CP_2 in data 10/4/2007, ma che, ciononostante, in virtù del predetto verbale, il concessionario per la riscossione gli aveva notificato la cartella esattoriale n. 10020100035154991000, tanto da costringerlo a proporre una nuova opposizione innanzi al Giudice di Pace, il quale, con sentenza n. 1791/2011, depositata il 24/1/2011, aveva annullato la cartella di pagamento.
Rappresentava, ancora, che, in data 25/10/2011, aveva provveduto a notificare la predetta sentenza ad , ma che, dopo alcuni anni, precisamente in data 23/6/2015, gli era stato CP_4 notificato da parte di il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_6
10080201500012006000, sempre in virtù della sottostante cartella n. 10020100035154991000, ragion per cui, per la terza volta, proponeva un giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace, conclusosi con la sentenza n. 1330/2017, pubblicata il 18/1/2017, che annullava anche il suddetto preavviso di fermo amministrativo, essendo stati già annullati tutti i titoli ad esso sottostanti.
Deduceva poi che, in data 3/7/2017, gli agenti dalla Guardia di Finanza di gli CP_2 contestavano il verbale di contravvenzione al CdS n. 691/17, con cui gli veniva irrogata una sanzione pecuniaria di € 777,00 ai sensi dell'art. 214 del CdS e DPR 602/71, poiché il veicolo in questione circolava nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo, che, invero, a seguito di ricerche, risultava essere stato arbitrariamente ed illegittimamente iscritto da parte di in CP_4 data 9/6/2017. Rappresentava di aver invitato l'Agenzia convenuta, senza ottenere alcunché, a cancellare l'illegittimo provvedimento di fermo, di aver sporto, in data 27/7/2017, denuncia querela presso la Stazione dei Carabinieri di e di aver dovuto noleggiare una vettura, per CP_2 poter trascorrere le vacanze con la propria famiglia - dal 21/7/2017 al 4/9/2017 - pagando il corrispettivo di € 780,00.
Si costituiva, tardivamente, in giudizio , che eccepiva la propria Controparte_5 carenza di legittimazione passiva, soggetto preposto unicamente all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva limitarsi il risarcimento del danno soltanto al quantum provato in corso di causa e/o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c., la causa dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, veniva rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In primis, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
Giova innanzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, l' è subentrata a titolo Controparte_5 universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo , ivi compresi CP_4 quelli processuali. Ne consegue che è legittimata passivamente Controparte_5 in tutte le controversie relative ad atti di riscossione, anche se originariamente posti in essere da
. Sul punto si osserva che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di CP_4 legittimità, in caso di contestazione dell'esistenza o della validità del credito, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, mentre in caso di contestazione dei vizi propri dell'atto esecutivo, la legittimazione spetta all'agente della riscossione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione in quanto, da un lato, esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio e, dall'altro, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione (cfr. Cass. n. 10854/2018). A ciò si aggiunga che l'agente della riscossione, pur non potendo entrare nel merito del credito, è tenuto a rispettare i principi di correttezza e buona fede nella fase dell'esecuzione, verificando la persistenza del titolo prima di adottare o mantenere misure cautelari o esecutive.
Ne consegue che, ove sia stata notificata una sentenza di annullamento dell'atto presupposto,
l'agente non può ignorare tale circostanza e continuare ad agire come se il credito fosse valido.
Nel caso di specie, risulta provato che la sentenza del Giudice di Pace di . 1791/2011, è CP_2 stata notificata ad in data 25 ottobre 2011, come da relata dell'Ufficiale CP_4 CP_6
Giudiziario prodotta in atti. Inoltre, nell'estratto ruolo depositato in giudizio dalla stessa CP_5 convenuta, si evince chiaramente la sospensione integrale dell'importo del presunto debito
(“presenza sospensione SI”) e, pur avendo commesso un evidente errore materiale il Giudice di Pace nel dispositivo della sentenza n. 1791/2011 quanto alla individuazione del numero della cartella, con la sentenza n. 1330/2017 del Giudice di Pace di era anche annullato il preavviso di CP_2 fermo amministrativo in un giudizio in cui risulta regolarmente costituita. CP_4
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sul veicolo dell'attore, in data 9 giugno 2017, in quanto fondato su una cartella di pagamento annullata con sentenza passata in giudicato e notificata all'agente della riscossione e sul successivo preavviso di fermo, parimenti annullato dal Giudice di Pace. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal il Tribunale osserva che, Pt_1
“ai fini dell'insorgenza della responsabilità, di natura extracontrattuale, dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo);
c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (Cass. n. 18539/2024).
Ebbene, nel caso di specie, dall'illegittimità del provvedimento sono derivate, a carico dell'attore, conseguenze dannose sotto il profilo patrimoniale. Le stesse vanno considerate ingiuste in quanto incidenti su interessi giuridicamente tutelati (patrimonio e libertà di circolazione) e causalmente collegate alla condotta dell'agente della riscossione;
condotta da ritenersi quantomeno colposa, atteso il dovere di verificare la legittimità degli atti presupposti prima di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo.
Nello specifico, risulta documentalmente provato il costo di noleggio di un'autovettura pari ad €
780,00, la sanzione pecuniaria di € 777,00 irrogata ai sensi dell'art. 214 CdS per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo nonché le spese per ricerche presso i pubblici registri che l'attore
è stato costretto ad effettuare nel luglio 2017 per un importo complessivo di € 95,19; su tali somme andranno altresì calcolati gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Non vi è prova, invece, dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dal sig. Sul Pt_1 punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nella ipotesi di illegittimo fermo amministrativo il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari” (v. Cass. n. 2370/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” (v. Cass. n. 28742/2018). La relativa allegazione deve essere, dunque, circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad affermare che il comportamento dell'agente della riscossione avrebbe “molestato e turbato la quiete di vita” (v. pag. 4 atto di citazione), inducendo ad un mutamento delle abitudini e privando lo stesso e la sua famiglia dell'unico mezzo di locomozione a disposizione. Tali deduzioni, tuttavia, hanno carattere meramente assertivo e non sono accompagnate da riscontri oggettivi idonei a dimostrare un effettivo danno non patrimoniale, né sul piano psicologico né su quello relazionale o familiare. Non risultano prodotti certificati medici, documentazione sanitaria, né acquisite dichiarazioni testimoniali o altri elementi concreti dai quali possa desumersi uno stato di sofferenza, ansia o turbamento derivante dal fermo illegittimo. In assenza di un fatto storico specificamente dimostrato, difettano altresì i presupposti per l'utilizzo di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., le quali non possono fondarsi su mere allegazioni generiche prive di riscontro.
Per completezza espositiva va altresì ricordato che la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226
c.c. - pure evocata da parte attrice - può operare soltanto ove sia stata preventivamente fornita la prova dell'esistenza del danno, non potendo essa supplire alla totale mancanza di allegazione e dimostrazione del pregiudizio;
diversamente opinando, si finirebbe per attribuire un indennizzo automatico non consentito dall'ordinamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sul veicolo Tg EC 213 WG e ne dispone la cancellazione a cura di parte convenuta;
- condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_5
danni, della somma complessiva di € 1.652,19, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
parte attrice, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Vallo della Lucania, 16/12/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Verbale udienza del 16/12/2025
E' presente l'avv. Lipiani nell'interesse dell il quale si Controparte_1 riporta ancora una volta alla propria comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi formulate chiedendone l'integrale accoglimento. Si fa presente che l'annosa vicenda che ci occupa è stata generata dall'operato dell'ente creditore, Infatti nel Controparte_2 primo giudizio di opposizione al verbale sotteso alla cartella per cui è causa, l
[...]
non era parte nel giudizio in quanto il ruolo veniva consegnato solo il Controparte_1
25 maggio 2010, quando già vi era una sentenza definitiva pubblicata il 23 luglio 2008 favorevole al contribuente. In tale giudizio unico contraddittore era il Controparte_2
In seguito alla consegna del ruolo l' notificava preavviso di fermo amministrativo CP_3 avverso il quale veniva proposto ricorso che si concludeva in favore del contribuente. In tale giudizio l' apprendeva l'esistenza della precedente sentenza del GDP di CP_3 CP_2 che aveva annullato il verbale sotteso alla cartella opposta . Va precisato, altresì, che il ricorrente aveva proposto un ulteriore ricorso innanzi al GDP di Napoli con Rg 73440/2010 nel quale però impugnava una cartella errata, inesistente in seguito ai controlli effettuati . Tale errore di identificazione della cartella veniva riportato anche in sentenza (la n. 1791/2011) e per tale ordine di ragioni si è generato l'errore che ha impedito all' di inserire le sospensioni con decorrenza 24/01/2011. É chiaro quindi che tutto CP_3
l'operato dell' è stato inficiato dalla consegna del ruolo del Controparte_1
25/5/2010 ad opera del Ci si riporta, pertanto , alle conclusioni in atti Controparte_2
e chiede che la Causa venga decisa. Il Tribunale alle ore 13,30 dà lettura della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura in pubblica udienza del 16/12/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1510 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Spena Domenico e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Gen. G. Orsini n. 40; CP_2
ATTORE
E
(già Controparte_1 Controparte_4
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Lipiani Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montano Antilia, via S. Vito n. 47;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/12/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine sentire accertare e dichiarare Controparte_5
l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto da sul veicolo Tg EC213WG e, per CP_4
l'effetto, condannare la convenuta a provvedere alla cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo medesimo - ovvero ordinare direttamente al Conservatore del PRA della
Provincia di di cancellare l'iscrizione del fermo - nonché, previo accertamento di CP_2 responsabilità ex art. 2043 c.c., condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella misura di € 5.200,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche con valutazione equitativa, oltre interessi e svalutazione, con vittoria delle spese di lite.
Esponeva, in particolare, l'attore di aver ottenuto, con sentenza n. 53094/2008 del Giudice di Pace di l'annullamento del verbale n. 4113621 elevato dalla Polizia Municipale di CP_2 CP_2 in data 10/4/2007, ma che, ciononostante, in virtù del predetto verbale, il concessionario per la riscossione gli aveva notificato la cartella esattoriale n. 10020100035154991000, tanto da costringerlo a proporre una nuova opposizione innanzi al Giudice di Pace, il quale, con sentenza n. 1791/2011, depositata il 24/1/2011, aveva annullato la cartella di pagamento.
Rappresentava, ancora, che, in data 25/10/2011, aveva provveduto a notificare la predetta sentenza ad , ma che, dopo alcuni anni, precisamente in data 23/6/2015, gli era stato CP_4 notificato da parte di il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_6
10080201500012006000, sempre in virtù della sottostante cartella n. 10020100035154991000, ragion per cui, per la terza volta, proponeva un giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace, conclusosi con la sentenza n. 1330/2017, pubblicata il 18/1/2017, che annullava anche il suddetto preavviso di fermo amministrativo, essendo stati già annullati tutti i titoli ad esso sottostanti.
Deduceva poi che, in data 3/7/2017, gli agenti dalla Guardia di Finanza di gli CP_2 contestavano il verbale di contravvenzione al CdS n. 691/17, con cui gli veniva irrogata una sanzione pecuniaria di € 777,00 ai sensi dell'art. 214 del CdS e DPR 602/71, poiché il veicolo in questione circolava nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo, che, invero, a seguito di ricerche, risultava essere stato arbitrariamente ed illegittimamente iscritto da parte di in CP_4 data 9/6/2017. Rappresentava di aver invitato l'Agenzia convenuta, senza ottenere alcunché, a cancellare l'illegittimo provvedimento di fermo, di aver sporto, in data 27/7/2017, denuncia querela presso la Stazione dei Carabinieri di e di aver dovuto noleggiare una vettura, per CP_2 poter trascorrere le vacanze con la propria famiglia - dal 21/7/2017 al 4/9/2017 - pagando il corrispettivo di € 780,00.
Si costituiva, tardivamente, in giudizio , che eccepiva la propria Controparte_5 carenza di legittimazione passiva, soggetto preposto unicamente all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva limitarsi il risarcimento del danno soltanto al quantum provato in corso di causa e/o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c., la causa dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, veniva rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In primis, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
Giova innanzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, l' è subentrata a titolo Controparte_5 universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo , ivi compresi CP_4 quelli processuali. Ne consegue che è legittimata passivamente Controparte_5 in tutte le controversie relative ad atti di riscossione, anche se originariamente posti in essere da
. Sul punto si osserva che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di CP_4 legittimità, in caso di contestazione dell'esistenza o della validità del credito, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, mentre in caso di contestazione dei vizi propri dell'atto esecutivo, la legittimazione spetta all'agente della riscossione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione in quanto, da un lato, esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio e, dall'altro, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione (cfr. Cass. n. 10854/2018). A ciò si aggiunga che l'agente della riscossione, pur non potendo entrare nel merito del credito, è tenuto a rispettare i principi di correttezza e buona fede nella fase dell'esecuzione, verificando la persistenza del titolo prima di adottare o mantenere misure cautelari o esecutive.
Ne consegue che, ove sia stata notificata una sentenza di annullamento dell'atto presupposto,
l'agente non può ignorare tale circostanza e continuare ad agire come se il credito fosse valido.
Nel caso di specie, risulta provato che la sentenza del Giudice di Pace di . 1791/2011, è CP_2 stata notificata ad in data 25 ottobre 2011, come da relata dell'Ufficiale CP_4 CP_6
Giudiziario prodotta in atti. Inoltre, nell'estratto ruolo depositato in giudizio dalla stessa CP_5 convenuta, si evince chiaramente la sospensione integrale dell'importo del presunto debito
(“presenza sospensione SI”) e, pur avendo commesso un evidente errore materiale il Giudice di Pace nel dispositivo della sentenza n. 1791/2011 quanto alla individuazione del numero della cartella, con la sentenza n. 1330/2017 del Giudice di Pace di era anche annullato il preavviso di CP_2 fermo amministrativo in un giudizio in cui risulta regolarmente costituita. CP_4
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sul veicolo dell'attore, in data 9 giugno 2017, in quanto fondato su una cartella di pagamento annullata con sentenza passata in giudicato e notificata all'agente della riscossione e sul successivo preavviso di fermo, parimenti annullato dal Giudice di Pace. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal il Tribunale osserva che, Pt_1
“ai fini dell'insorgenza della responsabilità, di natura extracontrattuale, dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo);
c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (Cass. n. 18539/2024).
Ebbene, nel caso di specie, dall'illegittimità del provvedimento sono derivate, a carico dell'attore, conseguenze dannose sotto il profilo patrimoniale. Le stesse vanno considerate ingiuste in quanto incidenti su interessi giuridicamente tutelati (patrimonio e libertà di circolazione) e causalmente collegate alla condotta dell'agente della riscossione;
condotta da ritenersi quantomeno colposa, atteso il dovere di verificare la legittimità degli atti presupposti prima di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo.
Nello specifico, risulta documentalmente provato il costo di noleggio di un'autovettura pari ad €
780,00, la sanzione pecuniaria di € 777,00 irrogata ai sensi dell'art. 214 CdS per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo nonché le spese per ricerche presso i pubblici registri che l'attore
è stato costretto ad effettuare nel luglio 2017 per un importo complessivo di € 95,19; su tali somme andranno altresì calcolati gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Non vi è prova, invece, dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dal sig. Sul Pt_1 punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nella ipotesi di illegittimo fermo amministrativo il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari” (v. Cass. n. 2370/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” (v. Cass. n. 28742/2018). La relativa allegazione deve essere, dunque, circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad affermare che il comportamento dell'agente della riscossione avrebbe “molestato e turbato la quiete di vita” (v. pag. 4 atto di citazione), inducendo ad un mutamento delle abitudini e privando lo stesso e la sua famiglia dell'unico mezzo di locomozione a disposizione. Tali deduzioni, tuttavia, hanno carattere meramente assertivo e non sono accompagnate da riscontri oggettivi idonei a dimostrare un effettivo danno non patrimoniale, né sul piano psicologico né su quello relazionale o familiare. Non risultano prodotti certificati medici, documentazione sanitaria, né acquisite dichiarazioni testimoniali o altri elementi concreti dai quali possa desumersi uno stato di sofferenza, ansia o turbamento derivante dal fermo illegittimo. In assenza di un fatto storico specificamente dimostrato, difettano altresì i presupposti per l'utilizzo di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., le quali non possono fondarsi su mere allegazioni generiche prive di riscontro.
Per completezza espositiva va altresì ricordato che la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226
c.c. - pure evocata da parte attrice - può operare soltanto ove sia stata preventivamente fornita la prova dell'esistenza del danno, non potendo essa supplire alla totale mancanza di allegazione e dimostrazione del pregiudizio;
diversamente opinando, si finirebbe per attribuire un indennizzo automatico non consentito dall'ordinamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sul veicolo Tg EC 213 WG e ne dispone la cancellazione a cura di parte convenuta;
- condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_5
danni, della somma complessiva di € 1.652,19, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
parte attrice, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Vallo della Lucania, 16/12/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni