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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5946/24 R.G.
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv. Barbara Boccia Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p. t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.24 parte ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, essendo in possesso dei requisiti di legge, con condanna dell' CP_1 al pagamento delle somme dovute a tale titolo, a far data dalla domanda amministrativa presentata il 19.2.24 e respinta in quanto “il richiedente, con atto del 02/11/2021, ha modificato patti patrimoniali rinunciando all'assegno di mantenimento ed inducendo lo stato di bisogno requisito essenziale per il riconoscimento della prestazione richiesta”. Segnatamente, evidenziava che, “con accordo concluso consensualmente davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) in data 24/06/2020, si è separato dalla moglie (all.5). Nel predetto atto veniva stabilito che allo stesso venisse corrisposto, in accordo con l'ex coniuge in quanto la stessa era dipendente pubblico, un assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili dal momento che la situazione reddituale del ricorrente, all'epoca dei fatti era insussistente condizionata anche dal periodo pandemico tanto che, dalla Dichiarazione dei Redditi dell'anno 2020 (periodo Covid) si evince un reddito annuo pari ad Euro 388,00 (all.6);
- Successivamente al periodo Covid e con la ripresa della propria attività professionale di Agente di Commercio, nell'anno 2021 il Ricorrente riscontrò una situazione reddituale migliore, tant'è che il suo reddito annuo nel predetto periodo fu di Euro 7.279,00 (all.7);
- La summenzionata nuova circostanza reddituale migliorativa, ha indotto il Ricorrente a rinunciare all'assegno di mantenimento che gli veniva corrisposto dall'ex coniuge di Euro 150,00 mensili inziali, poi adeguati fino all'atto di rinuncia del 02/11/2021 ad Euro 200,00 mensili (all.8);
- Tale scelta di rinuncia all'assegno di mantenimento è stata giustificata anche con la situazione reddituale dell'anno 2022, dove il Ricorrente ha percepito redditi annuali per Euro 24.741,00 (all.9); - Nell'anno 2023, al Ricorrente veniva revocato l'unico mandato di che aveva e per tale Pt_2 motivo lo stesso non trovando altri mandati, provvedeva alla cessazione della propria attività in data 27/11/2023 e la stessa veniva cancellata dal registro delle imprese di Napoli il 04/01/2024, come da certificazione rilasciata dalla CCIAA di Napoli recante protocollo nr. 399819/2023 del 15/12/2023”. Ribadiva, pertanto, di non essere all'attualità titolare di alcun reddito e di versare in stato di bisogno, quale condizione unica per accedere alla invocata prestazione.
CP_ Nonostante la ritualità della notifica, l' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al beneficio dell'assegno sociale. CP_ Invero, l' nel provvedimento di reiezione, eccepisce esclusivamente il difetto del requisito dello stato di bisogno evidenziando che il ricorrente, dopo la separazione avvenuta in data 24.6.20 nel cui accordo si prevedeva l'erogazione in favore dell'istante di un assegno di mantenimento di € 150,00, aveva poi mutato in data 2.11.21 i patti, rinunciando all'assegno di mantenimento con ciò determinando lo stato di bisogno. Ebbene, in linea generale si osserva che la Suprema Corte, nella pronuncia n. 14513/2020, osserva che “Il diritto alla corresponsione dell' assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall' assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.”. Significativamente, in alcuni passaggi, la Suprema Corte osserva: “Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge. (…). La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/95") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuri:,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1 — Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' ). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i CP_1 rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela. 15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. 16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. 17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento.”.
Sul piano normativo, poi, giova rammentare che l'assegno sociale, ai sensi dell' art. 3 comma 6 della L.335/1995, “è erogato con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma… è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Dalla lettura della norma si evince che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione spetta all'interessato che ha presentato l'istanza.
Ebbene, il ricorrente ha assolto l'onere della prova, documentando in atti la sussistenza tanto del requisito anagrafico quanto di quello reddituale. In ordine a tale ultimo aspetto, l'istante ha dedotto e documentato che all'atto della separazione fu concordata l'erogazione di un assegno di mantenimento (peraltro irrisorio) a carico della coniuge di
€. 150,00 mensili;
che, nell'anno 2021, attesa la produzione di un reddito annuo migliore, l'istante rinunciò all'assegno di mantenimento;
che la situazione reddituale era ulteriormente migliorata nell'anno 2022 (cfr. certificazioni reddituali in atti); che nel 2023 la situazione economica personale precipitava nuovamente con la perdita dell'unico mandato di Agenzia e quindi provvedeva alla cancellazione della partita Iva (all.10) e solo nel 2024, persistendo lo stato di bisogno, presentava CP_ istanza di assegno sociale poi respinta dall' non già per il difetto del requisito reddituale personale ma per aver contribuito a generare lo stato di bisogno con la rinuncia all'assegno di mantenimento 3 anni prima. Orbene, giova rammentare che, sebbene il beneficio abbia natura sussidiaria, la norma non impone in capo al richiedente la prova di aver provveduto ad eliminare in altro modo lo stato di bisogno.
La circostanza che l'ex coniuge abbia un proprio reddito, non preclude il diritto ad ottenere l'assegno sociale, stante la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Ciò anche in considerazione del fatto che il richiedente non è tenuto a rivolgersi all'ex coniuge o ai suoi familiari prima di rivolgersi all' , in quanto la Legge n. 335/1995 non prevede questo tra CP_1 i requisiti dell'assegno sociale.
Per tutte le ragioni suesposte la domanda va accolta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro– nella persona del giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma– definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 19.2.24, oltre interessi dal dì della maturazione sino al soddisfo;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.109,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge.
Si comunichi
Nola, 2.12.25 IL GIUDICE
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5946/24 R.G.
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv. Barbara Boccia Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p. t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.24 parte ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, essendo in possesso dei requisiti di legge, con condanna dell' CP_1 al pagamento delle somme dovute a tale titolo, a far data dalla domanda amministrativa presentata il 19.2.24 e respinta in quanto “il richiedente, con atto del 02/11/2021, ha modificato patti patrimoniali rinunciando all'assegno di mantenimento ed inducendo lo stato di bisogno requisito essenziale per il riconoscimento della prestazione richiesta”. Segnatamente, evidenziava che, “con accordo concluso consensualmente davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) in data 24/06/2020, si è separato dalla moglie (all.5). Nel predetto atto veniva stabilito che allo stesso venisse corrisposto, in accordo con l'ex coniuge in quanto la stessa era dipendente pubblico, un assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili dal momento che la situazione reddituale del ricorrente, all'epoca dei fatti era insussistente condizionata anche dal periodo pandemico tanto che, dalla Dichiarazione dei Redditi dell'anno 2020 (periodo Covid) si evince un reddito annuo pari ad Euro 388,00 (all.6);
- Successivamente al periodo Covid e con la ripresa della propria attività professionale di Agente di Commercio, nell'anno 2021 il Ricorrente riscontrò una situazione reddituale migliore, tant'è che il suo reddito annuo nel predetto periodo fu di Euro 7.279,00 (all.7);
- La summenzionata nuova circostanza reddituale migliorativa, ha indotto il Ricorrente a rinunciare all'assegno di mantenimento che gli veniva corrisposto dall'ex coniuge di Euro 150,00 mensili inziali, poi adeguati fino all'atto di rinuncia del 02/11/2021 ad Euro 200,00 mensili (all.8);
- Tale scelta di rinuncia all'assegno di mantenimento è stata giustificata anche con la situazione reddituale dell'anno 2022, dove il Ricorrente ha percepito redditi annuali per Euro 24.741,00 (all.9); - Nell'anno 2023, al Ricorrente veniva revocato l'unico mandato di che aveva e per tale Pt_2 motivo lo stesso non trovando altri mandati, provvedeva alla cessazione della propria attività in data 27/11/2023 e la stessa veniva cancellata dal registro delle imprese di Napoli il 04/01/2024, come da certificazione rilasciata dalla CCIAA di Napoli recante protocollo nr. 399819/2023 del 15/12/2023”. Ribadiva, pertanto, di non essere all'attualità titolare di alcun reddito e di versare in stato di bisogno, quale condizione unica per accedere alla invocata prestazione.
CP_ Nonostante la ritualità della notifica, l' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al beneficio dell'assegno sociale. CP_ Invero, l' nel provvedimento di reiezione, eccepisce esclusivamente il difetto del requisito dello stato di bisogno evidenziando che il ricorrente, dopo la separazione avvenuta in data 24.6.20 nel cui accordo si prevedeva l'erogazione in favore dell'istante di un assegno di mantenimento di € 150,00, aveva poi mutato in data 2.11.21 i patti, rinunciando all'assegno di mantenimento con ciò determinando lo stato di bisogno. Ebbene, in linea generale si osserva che la Suprema Corte, nella pronuncia n. 14513/2020, osserva che “Il diritto alla corresponsione dell' assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall' assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.”. Significativamente, in alcuni passaggi, la Suprema Corte osserva: “Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge. (…). La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/95") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuri:,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1 — Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' ). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i CP_1 rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela. 15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. 16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. 17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento.”.
Sul piano normativo, poi, giova rammentare che l'assegno sociale, ai sensi dell' art. 3 comma 6 della L.335/1995, “è erogato con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma… è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Dalla lettura della norma si evince che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione spetta all'interessato che ha presentato l'istanza.
Ebbene, il ricorrente ha assolto l'onere della prova, documentando in atti la sussistenza tanto del requisito anagrafico quanto di quello reddituale. In ordine a tale ultimo aspetto, l'istante ha dedotto e documentato che all'atto della separazione fu concordata l'erogazione di un assegno di mantenimento (peraltro irrisorio) a carico della coniuge di
€. 150,00 mensili;
che, nell'anno 2021, attesa la produzione di un reddito annuo migliore, l'istante rinunciò all'assegno di mantenimento;
che la situazione reddituale era ulteriormente migliorata nell'anno 2022 (cfr. certificazioni reddituali in atti); che nel 2023 la situazione economica personale precipitava nuovamente con la perdita dell'unico mandato di Agenzia e quindi provvedeva alla cancellazione della partita Iva (all.10) e solo nel 2024, persistendo lo stato di bisogno, presentava CP_ istanza di assegno sociale poi respinta dall' non già per il difetto del requisito reddituale personale ma per aver contribuito a generare lo stato di bisogno con la rinuncia all'assegno di mantenimento 3 anni prima. Orbene, giova rammentare che, sebbene il beneficio abbia natura sussidiaria, la norma non impone in capo al richiedente la prova di aver provveduto ad eliminare in altro modo lo stato di bisogno.
La circostanza che l'ex coniuge abbia un proprio reddito, non preclude il diritto ad ottenere l'assegno sociale, stante la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Ciò anche in considerazione del fatto che il richiedente non è tenuto a rivolgersi all'ex coniuge o ai suoi familiari prima di rivolgersi all' , in quanto la Legge n. 335/1995 non prevede questo tra CP_1 i requisiti dell'assegno sociale.
Per tutte le ragioni suesposte la domanda va accolta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro– nella persona del giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma– definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 19.2.24, oltre interessi dal dì della maturazione sino al soddisfo;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.109,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge.
Si comunichi
Nola, 2.12.25 IL GIUDICE
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)