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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/11/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 384 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio C.F._2 degli Avv.ti Mauro Pretti e Luigia Pisano, che li rappresentano e difendono, come da delega a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), , fu C.F._4 CP_3 CP_4 Per_1 [...]
, (c.f. ), CP_5 CP_6 C.F._5 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._8 Parte_5
), (c.f. ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._11 Parte_8 C.F._12 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_9 C.F._13 Parte_10 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._15 Parte_12
), (c.f. ), C.F._16 Parte_13 C.F._17 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._18 Parte_15
), (c.f. ), C.F._19 Parte_16 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._21 Parte_18
), (c.f. C.F._22 Parte_19 Parte_20
, (c.f. ), C.F._23 Parte_21 C.F._24 Pt_22
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_25 Parte_23 ), (c.f. ), C.F._26 Parte_24 C.F._27 Pt_25
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._28 Parte_26
), (c.f. ), C.F._29 Parte_27 C.F._30 Pt_28
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._31 Parte_29
, (c.f. ), C.F._32 Parte_30 C.F._33 Pt_31
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._34 Parte_32
), (c.f. ), C.F._35 Parte_33 C.F._36
(c.f. ), (c.f. Parte_34 C.F._37 Parte_35
), (c.f. ), C.F._38 Parte_36 C.F._39
(c.f. ), (c.f. Pt_2 Pt_37 C.F._40 Parte_38
), (c.f. ), C.F._41 Parte_39 C.F._42
(c.f. ), (c.f. Parte_40 C.F._43 Parte_41
), (c.f. ), C.F._44 Parte_42 C.F._45 Pt_43
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._46 Parte_44
), (c.f. ), C.F._47 Parte_45 C.F._48
(c.f. ), (c.f. Parte_46 C.F._49 Parte_47
), (c.f. , C.F._50 Parte_48 C.F._51
(c.f. ), (c.f. Parte_49 C.F._52 Parte_50
), (c.f. ), C.F._53 Parte_51 C.F._54 Pt_52
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._55 Parte_53
, (c.f. ), C.F._56 Parte_54 C.F._57 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_55 C.F._58 Parte_56
), (c.f. ), C.F._59 Parte_57 C.F._60 Pt_58
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._61 Parte_59
Pt_6
), (c.f. ), C.F._62 Pt_60 C.F._63 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_62 C.F._64 Parte_63
), (c.f. ), C.F._65 Parte_64 C.F._66 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_65 C.F._67 Parte_66
), , , , C.F._68 Parte_67 Parte_68 Parte_69
, , , , Parte_70 Parte_71 Parte_72 Parte_73 Pt_74
, , ,
[...] Parte_75 Parte_76 Parte_77 Parte_78
fu fu
[...] Pt_57 CP_7 Per_2 CP_8 Per_2 CP_9 fu fu fu
[...] Per_2 CP_10 Per_2 CP_11
fu fu , Per_2 CP_12 Per_2 CP_13 Per_2 CP_14 fu fu
[...] Per_2 Controparte_15 CP_16 Per_2
di , di , CP_17 Pt_38 CP_18 CP_19 Per_2 [...] fu , di di , CP_20 Pt_44 CP_21 Per_2 CP_22 Per_2
Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25
, ,
[...] Controparte_26 Controparte_27
(c.f. Controparte_28 CP_29
), C.F._69 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note illustrative conclusionali):
“Per tali motivazioni, si insiste affinché Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, anche in virtù di accessione nel possesso, Voglia dichiarare gli istanti (EN Parte_1
19/4/1941, CF: ) e (EN C.F._1 Parte_2
20/12/1952, CF: ) proprietari per intervenuta C.F._2 usucapione dei seguenti immobili in Comune di EN, e precisamente: terreno loc. Magalau, censito al catasto terreni al foglio 36, mappali 386, 393,
395, 140 e 392; terreno alla via Sarrala, censito al catasto terreni al foglio 23, mappale 855; terreno loc. Su RI e Is Abis, censito al catasto terreni al foglio 14, mappali
395, 389AA e 389AB; terreno loc. Su Filixeru, censito al catasto terreni al foglio 17, mappale 111; terreno alla via Marosini, censito al catasto terreni al foglio 23, mappale 107; locale cantina alla via Roma, censita al catasto fabbricati al foglio 22, mappale
1248 sub 2, con annessa area pertinenziale censita al catasto terreni al foglio
22, mappale 1537.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 accertare e sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di EN e distinti al Catasto Terreni del
Comune di EN al foglio 36, particelle 386, 393, 395, 140 e 392, al foglio
23, particella 855, al foglio 14, particelle 395, 389AA e 389AB, al foglio 17, particella 111, al foglio 23, particella 107, nonché al Catasto Fabbricati al foglio
22, particella 1248 sub 2, quest'ultimo costituito da un locale cantina con annessa area pertinenziale distinta al Catasto Terreni al foglio 22, particella
1537.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre trent'anni, dai primi anni Ottanta ad oggi, e di avere utilizzato i suddetti immobili con le seguenti modalità:
- il terreno in località “Magalau” (foglio 36, particelle 386, 393, 395, 140 e 392)
è stato dagli stessi recintato con pali e rete metallica e chiuso all'ingresso con un cancello, nonché coltivato in parte a vigna e in parte a uliveto ed orto, dei quali gli stessi hanno raccolto i relativi frutti;
- il terreno in località “Su RI e Is Abis” (foglio 14, particelle 395 e 389) è stato recintato in parte con muretti a secco e in parte con pali e rete metallica e chiuso con un cancello all'ingresso, nonché utilizzato per la coltivazione della vigna e per la raccolta dei frutti;
- il terreno in località “Su Filixeru” (foglio 17, particella 111) è stato recintato con pali e rete metallica e chiuso con un cancello, nonché coltivato ad uliveto, del quale gli attori hanno raccolto i frutti;
- il terreno sito in via Marosini (foglio 23, particella 107) è stato utilizzato per la coltivazione dell'orto e per la raccolta dei relativi frutti, nonché come ricovero per animali (galline e anatre) e come deposito per la legna;
- il locale cantina sito in via Roma (foglio 22, particella 1248 sub 2) e la relativa area pertinenziale (foglio 22, particella 1537) sono stati utilizzati, rispettivamente, come deposito e come ricovero di camion.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio.
I convenuti sono stati regolarmente citati in giudizio, alcuni di essi, rispetto ai quali sono stati reperiti i recapiti, con modalità ordinarie e, gli altri, mediante notifica per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei medesimi e della difficoltà di individuarli tutti.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, concernenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotta per gli immobili catastalmente identificati, non sono emerse formalità e, pertanto, ritenuto validamente instaurato il contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo
(animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2,
11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, almeno dagli anni 1999/2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini e l'estensione, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa e nell'ortofotografia mostrata loro in udienza (dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 5.02.2025, e , rese all'udienza Tes_1 Testimone_2 del 3.04.2025).
e hanno riferito che, da circa trent'anni e almeno Tes_1 Testimone_2 dagli anni 1999/2000, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa senza contestazioni da parte di alcuno e di aver visto sempre e solo loro utilizzarti, nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli sempre ritenuti come tali.
In particolare, i testi hanno riferito che gli attori hanno utilizzato il terreno sito in località “Magalau” (foglio 36, particelle 386, 393, 395, 140 e 392) per coltivarvi la vigna, l'uliveto e l'orto stagionale (fave, piselli), raccogliendone i relativi frutti ed attingendo l'acqua per innaffiare da una vasca collocata su un fondo confinante, sul quale gli stessi avrebbero il diritto di passaggio (teste Tes_1
.
[...]
Il teste ha riferito, altresì, di avere aiutato gli attori, più di una Testimone_2 volta, nello svolgimento delle suddette attività.
Entrambi i testi hanno riferito di avere conosciuto il terreno in questione già recintato con pali in ferro e rete metallica e con un cancello in ferro all'ingresso, chiuso con catena e lucchetto e di avere visto gli attori aprire e chiudere con le chiavi.
I testi hanno riferito che gli attori hanno utilizzato il terreno sito in via Sarrala in
EN (foglio 23, particella 855) per la coltivazione degli ulivi e come deposito per la legna ricavata dalla potatura delle stesse piante, nonché di avere conosciuto il terreno già recintato con rete metallica e pali in ferro e con un portone in ferro. I testi hanno saputo riferire sulle suddette circostanze per avere frequentato o per conoscere personalmente il terreno in questione (il teste Tes_1 ha riferito di essersi recato sullo stesso col padre sin da ragazzo e il teste Tes_2 ha riferito di essere stato autorizzato dagli attori, nel 1976, a prelevarvi della sabbia per la costruzione della sua abitazione).
Ancora, i testi hanno riferito che il terreno sito in località “Su RI e Is Abis”
(foglio 14, particelle 395 e 389) è stato utilizzato dagli attori per coltivare la vigna e raccoglierne i frutti, ed il terreno sito in località “Su Filixeru” (foglio 17, particella 111) per la coltivazione di un uliveto e per la raccolta dei frutti e della legna. Inoltre, entrambi i terreni sono stati dagli attori recintati con rete metallica e pali in ferro, dotati di un cancello in ferro chiuso con catena e lucchetto, del quale gli stessi detengono le chiavi.
Secondo quanto riferito dai testi, gli attori hanno utilizzato l'ulteriore terreno sito in via Marosini in EN, in parte, per coltivarvi l'orto stagionale e raccoglierne i frutti, e, in parte, come ricovero per gli animali (galline e conigli)
e come deposito per la legna.
Infine, essi hanno saputo riferire anche in merito all'utilizzo, da parte degli attori, degli immobili siti in via Roma, in particolare, di un locale dagli stessi adibito a cantina e della relativa area pertinenziale, utilizzata come deposito mezzi, nella specie camion.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori (teste il quale ha riferito di conoscere gli attori sin da ragazzo, in quanto Tes_1
i suoi genitori erano loro amici;
teste , il quale ha riferito che Testimone_2
l'attrice è stata anche sua vicina di casa), oltre che per avere svolto dei lavori su incarico degli attori (il teste ha riferito di essere stato incaricato dagli Tes_1 attori, nell'anno 1999/2000, di eseguire delle perizie di stima dei terreni di famiglia, nonché il frazionamento degli stessi;
il teste ha riferito di avere Tes_2 aiutato gli attori nello svolgimento di vari lavori agricoli e di disporre di un terreno vicino a quello degli attori in località “Magalau”).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà Parte_1 Parte_2 degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) proprietari degli immobili siti nel Comune di EN e C.F._2 distinti:
1) al Catasto Terreni al foglio 36, particella 386, particella 393
(seminativo), particella 395 (seminativo), particella 140 (seminativo) e particella 392 (vigneto);
2) al Catasto Terreni al foglio 23, particella 855 (incolto produttivo);
3) al Catasto Terreni al foglio 14, particella 395 (seminativo) e 389
(porzione AA vigneto;
porzione AB seminativo);
4) al Catasto Terreni al foglio 17, particella 111 (pascolo cespugliato);
5) al Catasto Terreni al foglio 23, particella 107 (pascolo);
6) al Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 1248 sub 2 (Categoria F/3) e al Catasto Terreni al foglio 22, particella 1537 (seminativo);
7) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 384 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio C.F._2 degli Avv.ti Mauro Pretti e Luigia Pisano, che li rappresentano e difendono, come da delega a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), , fu C.F._4 CP_3 CP_4 Per_1 [...]
, (c.f. ), CP_5 CP_6 C.F._5 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._8 Parte_5
), (c.f. ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._11 Parte_8 C.F._12 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_9 C.F._13 Parte_10 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._15 Parte_12
), (c.f. ), C.F._16 Parte_13 C.F._17 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._18 Parte_15
), (c.f. ), C.F._19 Parte_16 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._21 Parte_18
), (c.f. C.F._22 Parte_19 Parte_20
, (c.f. ), C.F._23 Parte_21 C.F._24 Pt_22
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_25 Parte_23 ), (c.f. ), C.F._26 Parte_24 C.F._27 Pt_25
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._28 Parte_26
), (c.f. ), C.F._29 Parte_27 C.F._30 Pt_28
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._31 Parte_29
, (c.f. ), C.F._32 Parte_30 C.F._33 Pt_31
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._34 Parte_32
), (c.f. ), C.F._35 Parte_33 C.F._36
(c.f. ), (c.f. Parte_34 C.F._37 Parte_35
), (c.f. ), C.F._38 Parte_36 C.F._39
(c.f. ), (c.f. Pt_2 Pt_37 C.F._40 Parte_38
), (c.f. ), C.F._41 Parte_39 C.F._42
(c.f. ), (c.f. Parte_40 C.F._43 Parte_41
), (c.f. ), C.F._44 Parte_42 C.F._45 Pt_43
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._46 Parte_44
), (c.f. ), C.F._47 Parte_45 C.F._48
(c.f. ), (c.f. Parte_46 C.F._49 Parte_47
), (c.f. , C.F._50 Parte_48 C.F._51
(c.f. ), (c.f. Parte_49 C.F._52 Parte_50
), (c.f. ), C.F._53 Parte_51 C.F._54 Pt_52
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._55 Parte_53
, (c.f. ), C.F._56 Parte_54 C.F._57 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_55 C.F._58 Parte_56
), (c.f. ), C.F._59 Parte_57 C.F._60 Pt_58
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._61 Parte_59
Pt_6
), (c.f. ), C.F._62 Pt_60 C.F._63 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_62 C.F._64 Parte_63
), (c.f. ), C.F._65 Parte_64 C.F._66 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_65 C.F._67 Parte_66
), , , , C.F._68 Parte_67 Parte_68 Parte_69
, , , , Parte_70 Parte_71 Parte_72 Parte_73 Pt_74
, , ,
[...] Parte_75 Parte_76 Parte_77 Parte_78
fu fu
[...] Pt_57 CP_7 Per_2 CP_8 Per_2 CP_9 fu fu fu
[...] Per_2 CP_10 Per_2 CP_11
fu fu , Per_2 CP_12 Per_2 CP_13 Per_2 CP_14 fu fu
[...] Per_2 Controparte_15 CP_16 Per_2
di , di , CP_17 Pt_38 CP_18 CP_19 Per_2 [...] fu , di di , CP_20 Pt_44 CP_21 Per_2 CP_22 Per_2
Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25
, ,
[...] Controparte_26 Controparte_27
(c.f. Controparte_28 CP_29
), C.F._69 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note illustrative conclusionali):
“Per tali motivazioni, si insiste affinché Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, anche in virtù di accessione nel possesso, Voglia dichiarare gli istanti (EN Parte_1
19/4/1941, CF: ) e (EN C.F._1 Parte_2
20/12/1952, CF: ) proprietari per intervenuta C.F._2 usucapione dei seguenti immobili in Comune di EN, e precisamente: terreno loc. Magalau, censito al catasto terreni al foglio 36, mappali 386, 393,
395, 140 e 392; terreno alla via Sarrala, censito al catasto terreni al foglio 23, mappale 855; terreno loc. Su RI e Is Abis, censito al catasto terreni al foglio 14, mappali
395, 389AA e 389AB; terreno loc. Su Filixeru, censito al catasto terreni al foglio 17, mappale 111; terreno alla via Marosini, censito al catasto terreni al foglio 23, mappale 107; locale cantina alla via Roma, censita al catasto fabbricati al foglio 22, mappale
1248 sub 2, con annessa area pertinenziale censita al catasto terreni al foglio
22, mappale 1537.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 accertare e sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di EN e distinti al Catasto Terreni del
Comune di EN al foglio 36, particelle 386, 393, 395, 140 e 392, al foglio
23, particella 855, al foglio 14, particelle 395, 389AA e 389AB, al foglio 17, particella 111, al foglio 23, particella 107, nonché al Catasto Fabbricati al foglio
22, particella 1248 sub 2, quest'ultimo costituito da un locale cantina con annessa area pertinenziale distinta al Catasto Terreni al foglio 22, particella
1537.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre trent'anni, dai primi anni Ottanta ad oggi, e di avere utilizzato i suddetti immobili con le seguenti modalità:
- il terreno in località “Magalau” (foglio 36, particelle 386, 393, 395, 140 e 392)
è stato dagli stessi recintato con pali e rete metallica e chiuso all'ingresso con un cancello, nonché coltivato in parte a vigna e in parte a uliveto ed orto, dei quali gli stessi hanno raccolto i relativi frutti;
- il terreno in località “Su RI e Is Abis” (foglio 14, particelle 395 e 389) è stato recintato in parte con muretti a secco e in parte con pali e rete metallica e chiuso con un cancello all'ingresso, nonché utilizzato per la coltivazione della vigna e per la raccolta dei frutti;
- il terreno in località “Su Filixeru” (foglio 17, particella 111) è stato recintato con pali e rete metallica e chiuso con un cancello, nonché coltivato ad uliveto, del quale gli attori hanno raccolto i frutti;
- il terreno sito in via Marosini (foglio 23, particella 107) è stato utilizzato per la coltivazione dell'orto e per la raccolta dei relativi frutti, nonché come ricovero per animali (galline e anatre) e come deposito per la legna;
- il locale cantina sito in via Roma (foglio 22, particella 1248 sub 2) e la relativa area pertinenziale (foglio 22, particella 1537) sono stati utilizzati, rispettivamente, come deposito e come ricovero di camion.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio.
I convenuti sono stati regolarmente citati in giudizio, alcuni di essi, rispetto ai quali sono stati reperiti i recapiti, con modalità ordinarie e, gli altri, mediante notifica per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei medesimi e della difficoltà di individuarli tutti.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, concernenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotta per gli immobili catastalmente identificati, non sono emerse formalità e, pertanto, ritenuto validamente instaurato il contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo
(animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2,
11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, almeno dagli anni 1999/2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini e l'estensione, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa e nell'ortofotografia mostrata loro in udienza (dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 5.02.2025, e , rese all'udienza Tes_1 Testimone_2 del 3.04.2025).
e hanno riferito che, da circa trent'anni e almeno Tes_1 Testimone_2 dagli anni 1999/2000, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa senza contestazioni da parte di alcuno e di aver visto sempre e solo loro utilizzarti, nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli sempre ritenuti come tali.
In particolare, i testi hanno riferito che gli attori hanno utilizzato il terreno sito in località “Magalau” (foglio 36, particelle 386, 393, 395, 140 e 392) per coltivarvi la vigna, l'uliveto e l'orto stagionale (fave, piselli), raccogliendone i relativi frutti ed attingendo l'acqua per innaffiare da una vasca collocata su un fondo confinante, sul quale gli stessi avrebbero il diritto di passaggio (teste Tes_1
.
[...]
Il teste ha riferito, altresì, di avere aiutato gli attori, più di una Testimone_2 volta, nello svolgimento delle suddette attività.
Entrambi i testi hanno riferito di avere conosciuto il terreno in questione già recintato con pali in ferro e rete metallica e con un cancello in ferro all'ingresso, chiuso con catena e lucchetto e di avere visto gli attori aprire e chiudere con le chiavi.
I testi hanno riferito che gli attori hanno utilizzato il terreno sito in via Sarrala in
EN (foglio 23, particella 855) per la coltivazione degli ulivi e come deposito per la legna ricavata dalla potatura delle stesse piante, nonché di avere conosciuto il terreno già recintato con rete metallica e pali in ferro e con un portone in ferro. I testi hanno saputo riferire sulle suddette circostanze per avere frequentato o per conoscere personalmente il terreno in questione (il teste Tes_1 ha riferito di essersi recato sullo stesso col padre sin da ragazzo e il teste Tes_2 ha riferito di essere stato autorizzato dagli attori, nel 1976, a prelevarvi della sabbia per la costruzione della sua abitazione).
Ancora, i testi hanno riferito che il terreno sito in località “Su RI e Is Abis”
(foglio 14, particelle 395 e 389) è stato utilizzato dagli attori per coltivare la vigna e raccoglierne i frutti, ed il terreno sito in località “Su Filixeru” (foglio 17, particella 111) per la coltivazione di un uliveto e per la raccolta dei frutti e della legna. Inoltre, entrambi i terreni sono stati dagli attori recintati con rete metallica e pali in ferro, dotati di un cancello in ferro chiuso con catena e lucchetto, del quale gli stessi detengono le chiavi.
Secondo quanto riferito dai testi, gli attori hanno utilizzato l'ulteriore terreno sito in via Marosini in EN, in parte, per coltivarvi l'orto stagionale e raccoglierne i frutti, e, in parte, come ricovero per gli animali (galline e conigli)
e come deposito per la legna.
Infine, essi hanno saputo riferire anche in merito all'utilizzo, da parte degli attori, degli immobili siti in via Roma, in particolare, di un locale dagli stessi adibito a cantina e della relativa area pertinenziale, utilizzata come deposito mezzi, nella specie camion.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori (teste il quale ha riferito di conoscere gli attori sin da ragazzo, in quanto Tes_1
i suoi genitori erano loro amici;
teste , il quale ha riferito che Testimone_2
l'attrice è stata anche sua vicina di casa), oltre che per avere svolto dei lavori su incarico degli attori (il teste ha riferito di essere stato incaricato dagli Tes_1 attori, nell'anno 1999/2000, di eseguire delle perizie di stima dei terreni di famiglia, nonché il frazionamento degli stessi;
il teste ha riferito di avere Tes_2 aiutato gli attori nello svolgimento di vari lavori agricoli e di disporre di un terreno vicino a quello degli attori in località “Magalau”).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà Parte_1 Parte_2 degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) proprietari degli immobili siti nel Comune di EN e C.F._2 distinti:
1) al Catasto Terreni al foglio 36, particella 386, particella 393
(seminativo), particella 395 (seminativo), particella 140 (seminativo) e particella 392 (vigneto);
2) al Catasto Terreni al foglio 23, particella 855 (incolto produttivo);
3) al Catasto Terreni al foglio 14, particella 395 (seminativo) e 389
(porzione AA vigneto;
porzione AB seminativo);
4) al Catasto Terreni al foglio 17, particella 111 (pascolo cespugliato);
5) al Catasto Terreni al foglio 23, particella 107 (pascolo);
6) al Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 1248 sub 2 (Categoria F/3) e al Catasto Terreni al foglio 22, particella 1537 (seminativo);
7) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili