Decreto cautelare 11 giugno 2022
Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7723 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06683/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6683 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cavalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministro dell’Istruzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) dell’atto/avviso-OMISSIS- , pubblicato il 10/05/2022 sul sito web dell''Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, emesso a firma del Direttore Generale – Dott. -OMISSIS-, recante pubblicazione del calendario di convocazione alle prove orali per la classe di concorso AC 25 - Concorso bandito con decreto n.499/2020 del 21/04/2020, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n.23 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado ( Spagnolo) e dell''elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui si esclude la ricorrente -OMISSIS- dalla partecipazione alle prove orali della classe di concorso AC 25 “ Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado ( spagnolo) - Concorso bandito con decreto n.499/2020 del 21/04/2020, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n.23
B) della prova di esame scritta del 5 aprile 2022, consistente in un test a risposta multipla in lingua spagnola con quattro opzioni di risposta, limitatamente alle domande n. 44 e n. 28 somministrate alla candidata odierna ricorrente,
C) comunque di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, ancorché sconosciuto, nonché, per quanto occorrer possa, dell''atto impugnato e comunque dell''avviso di pubblicazione di cui al punto A);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione resa in udienza, con la quale parte ricorrente rappresenta di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. NZ SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria, indetto con D.D. 499/2020 e succ. mod. int., in relazione alla classe concorsuale AC 25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (spagnolo); a seguito di non ammissione alla prova orale, ha proposto impugnazione in questa Sede lamentando la decisiva presenza di quesiti erratamente formulati.
Successivamente, la stessa parte ha dichiarato in udienza di non avere più interesse a coltivare il giudizio (essendo stato, nelle more, assunto presso un istituto scolastico privato).
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TE, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
NZ SI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NZ SI | CO TE |
IL SEGRETARIO