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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
“opposizione ex art 617 co.2 c.p.c. avverso ordinanza di improcedibilità”, vertente
TRA
C.F. , in proprio e quale procuratore del sig. Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , in virtù di procura in atti
[...] C.F._2
opponenti
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
opposto contumace
NONCHE'
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
opposto contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , difeso dall'Avv. ha notificato in data 21.09.2018 all' Persona_1 Parte_1 [...]
atto di precetto dell'importo di euro 1.761,14, in virtù di sentenza n. 1636/2017, Controparte_1
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Decorso infruttuosamente il termine prescritto,
procedeva al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dal Persona_1
terzo, istituto bancario fino alla concorrenza del proprio credito aumentato della Controparte_2
metà, oltre al costo della notifica dell'atto di precetto ed accessori, incardinando innanzi al Tribunale di
Napoli, XIV sezione civile, il procedimento iscritto al RGE n. 15752/2018.
In pendenza di detta procedura, cedeva all'Avv. il credito vantato nei Persona_1 Parte_1
confronti della debitrice esecutata derivante dalla sentenza sopra menzionata, in quanto non aveva ancora corrisposto al proprio procuratore le spese legali, di cui quest'ultimo aveva fatto anticipo.
Il G.E., con provvedimento dell' 11.01.2021, considerato il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 69, co.
1 e 3, R.D. n. 2440/1923, riteneva inefficace ed inopponibile alla debitrice esecutata la cessione del credito e, pertanto, dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva. L'Avv. in proprio e quale procuratore del , spiegava dunque Parte_1 Persona_1
opposizione avverso la suddetta ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c, sostenendo che l'inefficacia della cessione di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per mancanza delle forme prescritte dalla legge avrebbe potuto essere eccepita dalla sola debitrice, incorrendosi, in caso di rilievo di ufficio, in vizio di ultra-petizione. Pertanto, chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata e l'assegnazione delle somme pignorate in suo favore, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Con provvedimento del 10.12.2021, il G.E. assegnava all'opponente il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.02.2022, l'Avv. introduceva il Parte_1 giudizio di merito per la revoca dell'ordinanza di improcedibilità della procedura esecutiva, reiterando le doglianze già spiegate nella fase sommaria e chiedendo nuovamente l'assegnazione in suo favore delle somme pignorate in forza della sentenza n. 1636/2017 e del relativo atto di precetto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Non si costituivano l' e l' che, pertanto, Controparte_1 Controparte_3
rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 17.09.2025 la causa veniva riservata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di opposizione spiegato dall'attuale ricorrente ed avente carattere pregiudiziale, inerente al vizio di ultrapetizione relativo all'ordinanza di improcedibilità ivi opposta.
Al riguardo, giova rilevare che ai sensi dell'art 112 c.p.c.: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Tale norma si sostanzia nel potere attribuito alle parti di determinare l'ambito dell'oggetto del processo, individuando il fondamento ed i limiti del dovere decisorio del giudice in un'ottica di complementarità rispetto al principio della domanda sancito all'art. 99 c.p.c. e al più generale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale di cui all'art 2907 c.c. Il vizio di ultrapetizione o extra-petizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048).
Ebbene, secondo la prospettazione difensiva fornita dall'opponente, l'ordinanza di improcedibilità della procedura esecutiva sarebbe viziata dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice dell'esecuzione posto a fondamento della sua decisione eccezioni non rilevabili d'ufficio e non spiegate dalla debitrice ceduta
(rimasta contumace), quali l'inefficacia nei confronti della Pubblica Amministrazione della cessione di crediti vantati verso la medesima per la violazione delle forme prescritte dall'art. 69, co. 1 e 3, R.D. 2440/1923. Tuttavia, il motivo è destituito di fondamento.
Invero, la competenza del Giudice dell'esecuzione è circoscritta all'esatta determinazione del diritto del procedente, nel rispetto delle deduzioni delle parti: pertanto, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stabiliti dagli artt. 99 e 112 c.p.c. devono essere coordinati in sede di opposizione all'esecuzione con il principio per cui compete al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541).
In tale ottica, la terza sezione della Corte di cassazione, con sent. 16621/2008, ha affermato che in capo al giudice dell'esecuzione sussiste il potere-dovere di accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione: pertanto, ove si contesti l'esecuzione di un atto, nel caso di specie della cessione dei crediti tra il e Per_1
l'Avv. il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità della cessione in qualsiasi stato e grado Parte_1 del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, senza perciò incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Questo Giudice ritiene, dunque, di condividere la pronuncia di improcedibilità dell'intera procedura esecutiva, atteso che la valutazione in ordine alla sussistenza della legittimazione processuale del soggetto che ha instaurato il giudizio esecutivo rientra tra le verifiche preliminari a cui è tenuto il G.E. nell'ottica di una corretta instaurazione del procedimento.
È indubbia la violazione in cui le parti opponenti sono incorse nello stipulare l'atto di cessione. Al riguardo giova, in primo luogo, rammentare che la cessione del credito vantato nei confronti delle pubbliche amministrazioni segue una disciplina derogatoria rispetto a quella generale delineata dagli artt. 1260 ss c.c.
Più precisamente, quando il debitore ceduto è un soggetto pubblico, il R.D. n. 2440/1923 (“Regolamento di
Contabilità di Stato”) introduce dei requisiti aggiuntivi rispetto alla disciplina generale. In particolare, l'art. 69 stabilisce che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, co. 3 RD n.
2440/23) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, co. 1 RD cit.). Tale disposizione, inoltre, è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed
è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché non si applica, ad esempio, nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/ 2017). La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la forma richiesta dalla norma in questione è necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione
(Cass. 3887/1975; Cass. 15153/2000) e che il mancato rispetto di tali adempimenti formali esclude del tutto la configurazione dell'operazione quale cessione del credito. Nella vicenda in esame la cessione effettuata tra le parti non rispetta i requisiti formali previsti ex lege, in quanto realizzata nella forma della scrittura privata non autenticata da un notaio e non vi è prova dell'avvenuta notifica della medesima all' . Controparte_1
Inoltre la cessione presenta un ulteriore profilo di nullità, atteso che l'oggetto della cessione rientra nel novero dei crediti incedibili di cui all'art. 1261 c.c. tra cliente e avvocato. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che ricorre la violazione del divieto di cui all'art. 1261 c.c. nell'ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la "ratio" della norma - la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati - la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma "diritti sui quali è sorta contestazione" (C. Cass. 29834/2018).
Va ancora precisato che l'atto di cessione non è stato neanche seguito da un regolare intervento dell'Avv. nell'ambito del procedimento iscritto al RGE 15752/2018, ove agiva nell'esclusiva qualità di Parte_1
procuratore del . Persona_1
Vale la pena evidenziare, infine, che non rileva l'omessa adesione da parte dell' Controparte_1
: invero, dal combinato disposto di cui all'art.70, co. 3, R.D. 2440/1923 e art. 9, L. 2248/1865,
[...]
l'adesione dell'amministrazione è necessaria solo per i rapporti di durata (appalto o somministrazione), nonché per le concessioni di costruzioni (Cass. 17 gennaio 2003, n. 663), poiché la deroga rispetto all'art. 1260 del c.c.., soddisfa l'esigenza di garantire la regolarità dell'esecuzione, che non è ravvisabile negli ordinari contratti, che soggiacciono alle regole comuni (Cass. 28 gennaio 2002, n. 981).
In definitiva, l'opposizione è infondata, poiché il G.E., nel valutare la titolarità del diritto di credito in capo all'opponente nella fase sommaria, non ha violato in alcun modo il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto tale valutazione rientra nel novero delle attività preliminari che lo stesso giudice deve svolgere d'ufficio al fine di valutare la corretta instaurazione di un procedimento. In ragione delle numerose violazioni che si riscontrano nell'atto di cessione realizzato dal in favore del suo procuratore, non si ritiene che quest'ultimo abbia la titolarità per agire in Persona_1
giudizio per il recupero del credito azionato nella qualità di cessionario, né tantomeno che abbia diritto all'assegnazione delle somme pignorate da parte di questo Giudice.
3. Per quanto riguarda le spese di lite, nonostante sia indiscussa la soccombenza di parte attrice, queste vanno integralmente compensate tra le parti in quanto, alla luce di recente giurisprudenza, la parte rimasta soccombente non può essere condannata al pagamento delle stesse in favore della parte vittoriosa non costituitasi (Cass. 14972/2025).
Pertanto, le spese di lite del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli il 21.09.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
“opposizione ex art 617 co.2 c.p.c. avverso ordinanza di improcedibilità”, vertente
TRA
C.F. , in proprio e quale procuratore del sig. Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , in virtù di procura in atti
[...] C.F._2
opponenti
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
opposto contumace
NONCHE'
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
opposto contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , difeso dall'Avv. ha notificato in data 21.09.2018 all' Persona_1 Parte_1 [...]
atto di precetto dell'importo di euro 1.761,14, in virtù di sentenza n. 1636/2017, Controparte_1
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Decorso infruttuosamente il termine prescritto,
procedeva al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dal Persona_1
terzo, istituto bancario fino alla concorrenza del proprio credito aumentato della Controparte_2
metà, oltre al costo della notifica dell'atto di precetto ed accessori, incardinando innanzi al Tribunale di
Napoli, XIV sezione civile, il procedimento iscritto al RGE n. 15752/2018.
In pendenza di detta procedura, cedeva all'Avv. il credito vantato nei Persona_1 Parte_1
confronti della debitrice esecutata derivante dalla sentenza sopra menzionata, in quanto non aveva ancora corrisposto al proprio procuratore le spese legali, di cui quest'ultimo aveva fatto anticipo.
Il G.E., con provvedimento dell' 11.01.2021, considerato il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 69, co.
1 e 3, R.D. n. 2440/1923, riteneva inefficace ed inopponibile alla debitrice esecutata la cessione del credito e, pertanto, dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva. L'Avv. in proprio e quale procuratore del , spiegava dunque Parte_1 Persona_1
opposizione avverso la suddetta ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c, sostenendo che l'inefficacia della cessione di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per mancanza delle forme prescritte dalla legge avrebbe potuto essere eccepita dalla sola debitrice, incorrendosi, in caso di rilievo di ufficio, in vizio di ultra-petizione. Pertanto, chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata e l'assegnazione delle somme pignorate in suo favore, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Con provvedimento del 10.12.2021, il G.E. assegnava all'opponente il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.02.2022, l'Avv. introduceva il Parte_1 giudizio di merito per la revoca dell'ordinanza di improcedibilità della procedura esecutiva, reiterando le doglianze già spiegate nella fase sommaria e chiedendo nuovamente l'assegnazione in suo favore delle somme pignorate in forza della sentenza n. 1636/2017 e del relativo atto di precetto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Non si costituivano l' e l' che, pertanto, Controparte_1 Controparte_3
rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 17.09.2025 la causa veniva riservata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di opposizione spiegato dall'attuale ricorrente ed avente carattere pregiudiziale, inerente al vizio di ultrapetizione relativo all'ordinanza di improcedibilità ivi opposta.
Al riguardo, giova rilevare che ai sensi dell'art 112 c.p.c.: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Tale norma si sostanzia nel potere attribuito alle parti di determinare l'ambito dell'oggetto del processo, individuando il fondamento ed i limiti del dovere decisorio del giudice in un'ottica di complementarità rispetto al principio della domanda sancito all'art. 99 c.p.c. e al più generale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale di cui all'art 2907 c.c. Il vizio di ultrapetizione o extra-petizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048).
Ebbene, secondo la prospettazione difensiva fornita dall'opponente, l'ordinanza di improcedibilità della procedura esecutiva sarebbe viziata dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice dell'esecuzione posto a fondamento della sua decisione eccezioni non rilevabili d'ufficio e non spiegate dalla debitrice ceduta
(rimasta contumace), quali l'inefficacia nei confronti della Pubblica Amministrazione della cessione di crediti vantati verso la medesima per la violazione delle forme prescritte dall'art. 69, co. 1 e 3, R.D. 2440/1923. Tuttavia, il motivo è destituito di fondamento.
Invero, la competenza del Giudice dell'esecuzione è circoscritta all'esatta determinazione del diritto del procedente, nel rispetto delle deduzioni delle parti: pertanto, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stabiliti dagli artt. 99 e 112 c.p.c. devono essere coordinati in sede di opposizione all'esecuzione con il principio per cui compete al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541).
In tale ottica, la terza sezione della Corte di cassazione, con sent. 16621/2008, ha affermato che in capo al giudice dell'esecuzione sussiste il potere-dovere di accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione: pertanto, ove si contesti l'esecuzione di un atto, nel caso di specie della cessione dei crediti tra il e Per_1
l'Avv. il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità della cessione in qualsiasi stato e grado Parte_1 del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, senza perciò incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Questo Giudice ritiene, dunque, di condividere la pronuncia di improcedibilità dell'intera procedura esecutiva, atteso che la valutazione in ordine alla sussistenza della legittimazione processuale del soggetto che ha instaurato il giudizio esecutivo rientra tra le verifiche preliminari a cui è tenuto il G.E. nell'ottica di una corretta instaurazione del procedimento.
È indubbia la violazione in cui le parti opponenti sono incorse nello stipulare l'atto di cessione. Al riguardo giova, in primo luogo, rammentare che la cessione del credito vantato nei confronti delle pubbliche amministrazioni segue una disciplina derogatoria rispetto a quella generale delineata dagli artt. 1260 ss c.c.
Più precisamente, quando il debitore ceduto è un soggetto pubblico, il R.D. n. 2440/1923 (“Regolamento di
Contabilità di Stato”) introduce dei requisiti aggiuntivi rispetto alla disciplina generale. In particolare, l'art. 69 stabilisce che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, co. 3 RD n.
2440/23) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, co. 1 RD cit.). Tale disposizione, inoltre, è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed
è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché non si applica, ad esempio, nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/ 2017). La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la forma richiesta dalla norma in questione è necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione
(Cass. 3887/1975; Cass. 15153/2000) e che il mancato rispetto di tali adempimenti formali esclude del tutto la configurazione dell'operazione quale cessione del credito. Nella vicenda in esame la cessione effettuata tra le parti non rispetta i requisiti formali previsti ex lege, in quanto realizzata nella forma della scrittura privata non autenticata da un notaio e non vi è prova dell'avvenuta notifica della medesima all' . Controparte_1
Inoltre la cessione presenta un ulteriore profilo di nullità, atteso che l'oggetto della cessione rientra nel novero dei crediti incedibili di cui all'art. 1261 c.c. tra cliente e avvocato. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che ricorre la violazione del divieto di cui all'art. 1261 c.c. nell'ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la "ratio" della norma - la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati - la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma "diritti sui quali è sorta contestazione" (C. Cass. 29834/2018).
Va ancora precisato che l'atto di cessione non è stato neanche seguito da un regolare intervento dell'Avv. nell'ambito del procedimento iscritto al RGE 15752/2018, ove agiva nell'esclusiva qualità di Parte_1
procuratore del . Persona_1
Vale la pena evidenziare, infine, che non rileva l'omessa adesione da parte dell' Controparte_1
: invero, dal combinato disposto di cui all'art.70, co. 3, R.D. 2440/1923 e art. 9, L. 2248/1865,
[...]
l'adesione dell'amministrazione è necessaria solo per i rapporti di durata (appalto o somministrazione), nonché per le concessioni di costruzioni (Cass. 17 gennaio 2003, n. 663), poiché la deroga rispetto all'art. 1260 del c.c.., soddisfa l'esigenza di garantire la regolarità dell'esecuzione, che non è ravvisabile negli ordinari contratti, che soggiacciono alle regole comuni (Cass. 28 gennaio 2002, n. 981).
In definitiva, l'opposizione è infondata, poiché il G.E., nel valutare la titolarità del diritto di credito in capo all'opponente nella fase sommaria, non ha violato in alcun modo il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto tale valutazione rientra nel novero delle attività preliminari che lo stesso giudice deve svolgere d'ufficio al fine di valutare la corretta instaurazione di un procedimento. In ragione delle numerose violazioni che si riscontrano nell'atto di cessione realizzato dal in favore del suo procuratore, non si ritiene che quest'ultimo abbia la titolarità per agire in Persona_1
giudizio per il recupero del credito azionato nella qualità di cessionario, né tantomeno che abbia diritto all'assegnazione delle somme pignorate da parte di questo Giudice.
3. Per quanto riguarda le spese di lite, nonostante sia indiscussa la soccombenza di parte attrice, queste vanno integralmente compensate tra le parti in quanto, alla luce di recente giurisprudenza, la parte rimasta soccombente non può essere condannata al pagamento delle stesse in favore della parte vittoriosa non costituitasi (Cass. 14972/2025).
Pertanto, le spese di lite del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli il 21.09.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale