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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1707/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1707/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Mazzei Arturo, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 30.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Battipaglia (SA) in data 16.8.1981 (C.F. ] e C.F._1 Parte_2
1 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
[nato a [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 5.6.2005 in Battipaglia (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2005, al n. 48 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati tre figli, Pers (12.10.2008), (5.6.2010) e (12.3.2012), ed evidenziato che il Per_1 Per_2
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 516/2024 del 10.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 30.9.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
18.8.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle
2 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, obbligandosi a comunicare eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio e dandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio del relativo passaporto e autorizzando sin da subito anche al rilascio del passaporto dei figli minorenni;
2) La casa coniugale sita in Eboli alla via Papa Leone n.6 vi continuerà a viverci la sig.ra con i figli sino alla loro autosufficienza economica;
Parte_1
3) I figli minorenni resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) I figli resteranno collocati anagraficamente ed in via privilegiata presso la madre con diritto dovere del padre di sentirli telefonicamente in ogni momento della giornata, nonché di vederli e tenerli con sé quando vorrà, e nei fine settimana alternati, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, allorquando provvederà a riaccompagnarli a casa, oltre che il martedì pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00.
5) Il sig. per il mantenimento di figli verserà in via anticipata alla Parte_2 sig.ra il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00).
6) I coniugi convengono che ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, cure mediche, sport, tempo libero ecc.....) verranno prese di comune accordo tra i due genitori rispettando le inclinazioni dei figli.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento agli studi, nonché tutte le spese sportive, mediche, sanitarie e relative al tempo libero degli stessi minori, saranno divise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
7) Nelle festività natalizie i coniugi convengono che i figli resteranno col padre dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 26 dicembre, e con la madre dalle ore
10,00 del 29 dicembre alle ore 21,00 del 2 gennaio per il primo anno dopo il provvedimento di omologa della separazione;
viceversa l'anno successivo e cosi, alternativamente per gli anni successivi;
nelle festività pasquali il figlio resterà con il padre dalle ore 10 del venerdì alle ore 22,00 della domenica di Pasqua e con la
3 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
madre il lunedì dell'angelo, per il primo anno dopo l'omologa della separazione;
viceversa l'anno successivo e così alternativamente per gli anni successivi;
8) Per il periodo estivo i coniugi convengono che i figli resteranno con il padre 20 giorni coincidenti con le ferie dello stesso;
9) I ricorrenti rinunciano entrambi al mantenimento.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra di loro ogni bene comune e di voler procedere alla separazione dei beni e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2005, al n. 48 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
4 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1707/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Mazzei Arturo, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 30.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Battipaglia (SA) in data 16.8.1981 (C.F. ] e C.F._1 Parte_2
1 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
[nato a [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 5.6.2005 in Battipaglia (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2005, al n. 48 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati tre figli, Pers (12.10.2008), (5.6.2010) e (12.3.2012), ed evidenziato che il Per_1 Per_2
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 516/2024 del 10.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 30.9.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
18.8.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle
2 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, obbligandosi a comunicare eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio e dandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio del relativo passaporto e autorizzando sin da subito anche al rilascio del passaporto dei figli minorenni;
2) La casa coniugale sita in Eboli alla via Papa Leone n.6 vi continuerà a viverci la sig.ra con i figli sino alla loro autosufficienza economica;
Parte_1
3) I figli minorenni resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) I figli resteranno collocati anagraficamente ed in via privilegiata presso la madre con diritto dovere del padre di sentirli telefonicamente in ogni momento della giornata, nonché di vederli e tenerli con sé quando vorrà, e nei fine settimana alternati, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, allorquando provvederà a riaccompagnarli a casa, oltre che il martedì pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00.
5) Il sig. per il mantenimento di figli verserà in via anticipata alla Parte_2 sig.ra il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00).
6) I coniugi convengono che ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, cure mediche, sport, tempo libero ecc.....) verranno prese di comune accordo tra i due genitori rispettando le inclinazioni dei figli.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento agli studi, nonché tutte le spese sportive, mediche, sanitarie e relative al tempo libero degli stessi minori, saranno divise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
7) Nelle festività natalizie i coniugi convengono che i figli resteranno col padre dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 26 dicembre, e con la madre dalle ore
10,00 del 29 dicembre alle ore 21,00 del 2 gennaio per il primo anno dopo il provvedimento di omologa della separazione;
viceversa l'anno successivo e cosi, alternativamente per gli anni successivi;
nelle festività pasquali il figlio resterà con il padre dalle ore 10 del venerdì alle ore 22,00 della domenica di Pasqua e con la
3 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
madre il lunedì dell'angelo, per il primo anno dopo l'omologa della separazione;
viceversa l'anno successivo e così alternativamente per gli anni successivi;
8) Per il periodo estivo i coniugi convengono che i figli resteranno con il padre 20 giorni coincidenti con le ferie dello stesso;
9) I ricorrenti rinunciano entrambi al mantenimento.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra di loro ogni bene comune e di voler procedere alla separazione dei beni e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Battipaglia (SA) dell'anno 2005, al n. 48 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
4 Proc. R.V.G. n. 1707/2025
dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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