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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9229 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29411/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENI BARBARA ALBINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 13/A 20017 RHO presso il difensore avv. CENI BARBARA ALBINA ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. SOAVE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in via quintino sella 25 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. SOAVE GIANCARLO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta ed eccezione reietta, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere il presente ricorso e conseguentemente così giudicare: Nel merito: - accertati i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare la nullità / inoperatività / inefficacia / invalidità della clausola prevedente uno scoperto del 20% per il caso di riparazioni “non effettuate presso la Rete” in quanto vessatoria e/o speciale, contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
- accertare e dichiarare, in via tra loro solidale la già in persona CP_1 Controparte_3 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe con sede legale e direzione generale in Francia, 14
Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 – Le Mans Cedex 9, tenute all'indennizzo dei danni derivanti dall'evento di cui in narrativa e per l'effetto condannarle al pagamento in favore del signor della Parte_1 somma di € 13.471,79, o della somma superiore e/o inferiore che verrà determinata in corso di causa anche alla luce dell'espletanda ctu, oltre € 262,18 per le spese di avvio della procedura di mediazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Condannare altresì la convenuta compagnia al pagamento delle competenze di mediazione nonché delle spese stragiudiziali e giudiziali del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro
Per e CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
Piaccia al tribunale di milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto incidenter tantum: in via principale nel merito: ❖ rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva. con vittoria integrale delle spese di lite;
in via subordinata:
❖ nel denegato e non creduto caso in cui il giudicante decidesse di riconoscere l'indennizzo a parte attrice, voglia liquidare a controparte quanto strettamente di giustizia, in base alle rigorose risultanze istruttorie, anche pagina 1 di 6 alla luce dell'eventuale licenzianda c.t.u. tecnica di tipo estimativo, con reiezione di quelle pretese risarcitorie che dovessero risultare infondate e/o eccessive, con applicazione in ogni caso dei criteri di liquidazione, dei limiti, franchigie, scoperti, massimali, sottomassimali, limitazioni ed esclusioni tutte lato sensu di cui alla polizza assicurativa de qua con le relative appendice e condizioni generali di contratto. ❖ con vittoria delle spese di lite tutte anche di c.t.u. o, quanto meno, con loro integrale compensazione in ragione dell'eccessività della pretese risarcitorie avanzate”. in via istruttoria. ci si oppone sin da ora alle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione. nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo giudice ritenesse necessario un approfondimento tecnico, si chiede sin d'ora l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) volta ad accertare la natura, l'entità e la compatibilità dei danni lamentati con l'evento denunciato, nonché a quantificare il costo per le riparazioni a regola d'arte, con applicazione dei corretti criteri tecnici e nel rispetto delle condizioni di polizza. con riserva di ogni ulteriore argomentazione, deduzione e produzione documentale nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso le società e Parte_1 CP_5 Controparte_2
Ha allegato di avere acquistato in data 3.2.2015 un'autovettura provvedendo alla
[...] contestuale sottoscrizione di una polizza contro i danni. Allega altresì che in data 21.7.2023 la sua autovettura veniva colpita da una violenta grandinata che causava la rovina della carrozzeria e la rottura del parabrezza anteriore. Ciò premesso, la controversia deriva dal disaccordo tra le parti in ordine al danno indennizzabile. Parte ricorrente, sulla base di due preventivi (di € 13.471.79 il primo, di € 12.197,10 il secondo), ha quantificato il danno in base al primo preventivo. Le parti convenute (asseritamente, secondo parte attrice, limitandosi a una mera valutazione fotografica del mezzo) in € 2043,00, “comprensivo di IVA, da cui sarà detratta la quota a carico dell'Assicurato di 750,00 €, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito a scoperti franchigie e degrado”. Parte ricorrente allega che la clausola afferente lo scoperto del 20% (i.e. la franchigia di € 750,00), prevista per il caso di riparazione al di fuori della riparazione in rete sia vessatoria, e chiede apposita declaratoria. Evidenzia inoltre che tramite comunicazione del 4.10.2023 la società We Fox MGA srl, incaricata della gestione del sinistro da parte delle convenute, comunicava all'odierno ricorrente che, siccome veniva in rilievo un danno c.d. totale, “la polizza verrà annullata”, sicché “il signor dal 21 luglio 2023 si trovava quindi privo di polizza e quindi costretto a Pt_1 rivolgersi ad altra compagnia”. Di seguito, il ricorrente precisa che “L'art. 8 lettera B9 della polizza è denominato infatti PERDITA TOTALE e così recita: “Determinazione dell'ammontare del danno B1) Perdita totale del veicolo In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, TT DI (in caso di riacquisto in rete) o
“EUROTAX” di colore blu, TT DI (in caso di non riacquisto o di riacquisto fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto”. Precisa, di seguito, che “l'autovettura al momento del sinistro aveva pagina 2 di 6 un valore commerciale di euro 8.800,00 ma controparte non ha effettuato alcuna offerta ai sensi della clausola contrattuale sopra riportata, sebbene ampiamente applicata”.
Le parti convenute hanno anzitutto ribadito l'onere “di parte attrice dimostrare puntualmente, la sussistenza di un nesso causale 'certo' tra fatto descritto e lamentati danni ed, infine, dimostrare la congruità della quantificazione della pretesa di indennizzo avanzata”. Inoltre hanno allegato che “la comunicazione del 4.10.2023, con cui si menzionava un "danno totale", era una valutazione preliminare basata sull'esorbitante preventivo inizialmente fornito dall'assicurato (doc. 3 del ricorso). Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta vessatorietà della clausola che prevede l'applicazione di franchigie e scoperti. Tali clausole, che non limitano la responsabilità dell'assicuratore ma definiscono l'oggetto e la misura della garanzia, sono state liberamente sottoscritte dal signor al momento della stipula del Pt_1 contratto e ne costituiscono parte integrante”. Inoltre “Si evidenzia, inoltre, come la Compagnia avesse comunicato all'assicurato la possibilità di azzerare franchigie e scoperti qualora avesse acconsentito alla riparazione con la tecnica "levabolli" (cfr. ricorso, pag. 7). Il rifiuto del ricorrente di avvalersi di tale vantaggiosa opzione, insistendo per una liquidazione sproporzionata, dimostra la sua esclusiva volontà di ottenere un arricchimento ingiustificato piuttosto che un mero ristoro del danno”.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Anzitutto, non è possibile, a pena di violare il principio indennitario, che l'indennizzo superi il valore dell'autovettura; l'indennizzo può quindi essere pari, al massimo, a € 8.800,00. Una pretesa maggiore integra una riparazione antieconomica, tanto più nella misura allegata da parte ricorrente, e in definitiva non dovuta perché non in linea con il principio indennitario (arg. ex artt. 1905 e 2058 c.c.). Che i danni siano in nesso causale con l'evento allegato non pare revocabile in dubbio, posto che il punto mai è stato sollevato come contestazione in sede di definizione stragiudiziale della vicenda. Si noti infatti che nella prima comunicazione, del 25.7.2023 (data sulla quale cfr. infra) la compagnia assicuratrice richiede quanto segue (doc. 6 ric.nte):
Ciò premesso, nella successiva comunicazione, del 12.4.2024 (doc. 7) si riscontra quanto segue:
pagina 3 di 6 In un'altra comunicazione (doc. 7), che per il vero sembra di data anteriore, si legge quanto segue.
Insomma: l'assicurazione effettua un'offerta (impregiudicata la correttezza del relativo ammontare), senza mettere mai in dubbio l'operatività della polizza;
dunque non a fini transattivi, bensì di applicazione del contratto. Mai è stata revocata in dubbio la causa di grandine. Quanto basta per ritenere che una contestazione sul punto integri un venire contra factum proprium, sostanzialmente scorretto (artt. 1175 e 1375 c.c.) e processualmente dilatorio (art. 111 Cost.). In positivo: per ritenere che la condotta extraprocessuale dell'assicurazione sia stata sostanzialmente nel senso dell'ammissione dell'esistenza del nesso causale.
La causa di grandine alla data allegata, per inciso, appare poi già di per sé provata dal fatto che la denuncia di sinistro avviene in pari data rispetto all'evento del sinistro, i.e. il 21.7.2023 (cfr. doc. 4); dal fatto che alcun tecnico metta in dubbio che i danni riscontrati derivino da grandine. In questo contesto, che l'evento del sinistro sia accaduto il 21.7.2023 è poco rilevante. Rileva il tenore del sinistro: eventi naturali → grandine. pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, si osserva che in base ai documenti supra riportati, non si può ritenere che “la comunicazione del 4.10.2023, con cui si menzionava un "danno totale", era una valutazione preliminare basata sull'esorbitante preventivo inizialmente fornito dall'assicurato (doc. 3 del ricorso)”. La valutazione non era preliminare, nel senso di essere irrilevante, perché era stata posta a base di un'offerta. In secondo luogo, è stata posta a base del sostanziale recesso dalla polizza. Quanto basta per ritenere che il danno totale ricorresse effettivamente.
Consegue che deve essere riconosciuto un indennizzo potenziale pari a € 8.800,00 (quotazione non contestata dalle parti convenute). Non deve essere detratta la franchigia di € 750,00. Tecnicamente non si può dire che la clausola definisca l'oggetto o la misura della garanzia (e che quindi non sia suscettibile di valutazione di vessatorietà), come preteso dalle parti convenute. Nel momento in cui si ammette che l'indennizzo possa essere pari a X + 750,00, si ammette che questo è l'indennizzo corretto. Se si precisa invece che l'indennizzo diviene solo X a determinate condizioni, è evidente che non si sostiene affatto che la prestazione dell'assicurazione è pari a quella dovuta, ma che è diminuita se non si adempie a un certo onere (ossia: andare in un centro convenzionato). Insomma: l'indennizzo dovuto non può essere, alternativamente, X o X + 750,00. Se così fosse, il contratto sarebbe nullo per indeterminatezza della prestazione. Si è di fronte, invece, a una mera servitù personale: ti devi rivolgere a una determinata carrozzeria per avere l'indennizzo integrale, che di per sé vale quale limitazione alla libertà contrattuale con i terzi. Non risulta che la clausola sia stata oggetto di trattativa (circostanza la cui prova è a carico dell'assicurazione), né ha rilievo, allo scopo di eliminare la vessatorietà di una clausola, la rinuncia ad avvalersi della stessa da parte della predisponente resa in corso di rapporto (tanmeno se condizionata, come nel caso di specie). Deve pertanto dichiararsi nulla la clausola che prevede la riduzione di franchigie contrattuali laddove l'assicurato si rivolga a delle carrozzerie o centri convenzionati. La clausola, pertanto, è nulla, è la franchigia non opera. Le ulteriori franchigie sono genericamente richiamate, e non onere del giudice riscontrarle autonomamente tramite solitaria lettura del contratto (a pena di violazione del dovere di imparzialità e di terzietà del giudice ex artt. 24 e 111 Cost., oltre che ex art. 112 c.p.c.). Le parti convenute sono quindi condannate, in solido tra di loro, al pagamento di € 8800,00. Debito di valore, sono dovuti sullo stesso, rivalutazione in base agli indici istat consumo anno per anno e interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata, fino alla data della liquidazione, i.e. della presente sentenza;
di seguito, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. (applicabile a fortiori, anziché dalla data della domanda, dalla data della sentenza, perché solo da questo momento si può rimproverare al debitore il mancato pagamento: tenuto conto che la norma ha natura chiaramente sanzionatoria, in ragione della misura degli interessi previsti, e che pertanto postula logicamente la possibilità di dare spontanea esecuzione al pagamento della somma, che può avvenire solo quanto liquidata) fino al saldo effettivo. Sono altresì dovute le spese di mediazione (€ 262,18), già liquidate all'attualità (non è allegata la data dell'effettivo pagamento), da considerare spese pagina 5 di 6 vive, al pari delle spese di iscrizione della causa (€ 264,00). La condotta delle convenute, nel complesso altamente contradditoria (si pensi solo all'invocazione del danno totale), appare sanzionabile ex art. 96 c.p.c., quantificato nella misura di € 2.500,00, all'attualità, oltre spese di lite, pari a € 3.400,00 (avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di una fase istruttoria), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. L'onere dell'imposta di registro è regolato dalla legge tributaria incombe sul soccombente. Si tratta, in ogni caso, di spesa solo potenziale e successiva al giudizio, sul quale non vi è in realtà, attualmente, controversia alcuna (la domanda è quindi inammissibile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta ON
e in solido tra di loro al pagamento, in favore CP_5 Controparte_2 di Parte_1
• di € 8800,00 oltre rivalutazione in base agli indici istat consumo anno per anno e interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata a far tempo dal 21.7.2023 fino alla data della presente sentenza;
al pagamento, dal giorno successivo, degli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo
• di € 3.400,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., oltre € 262,18 ed ulteriori € 264,00 di spese vive, nonché di € 2.500,00 ex art. 96 c. I c.p.c. DICHIARA La nullità della clausola contrattuale che prevede una franchigia di € 750,00 in caso di riparazione al di fuori della riparazione in rete Milano, 2 dicembre 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29411/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENI BARBARA ALBINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 13/A 20017 RHO presso il difensore avv. CENI BARBARA ALBINA ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. SOAVE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in via quintino sella 25 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. SOAVE GIANCARLO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta ed eccezione reietta, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere il presente ricorso e conseguentemente così giudicare: Nel merito: - accertati i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare la nullità / inoperatività / inefficacia / invalidità della clausola prevedente uno scoperto del 20% per il caso di riparazioni “non effettuate presso la Rete” in quanto vessatoria e/o speciale, contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
- accertare e dichiarare, in via tra loro solidale la già in persona CP_1 Controparte_3 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe con sede legale e direzione generale in Francia, 14
Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 – Le Mans Cedex 9, tenute all'indennizzo dei danni derivanti dall'evento di cui in narrativa e per l'effetto condannarle al pagamento in favore del signor della Parte_1 somma di € 13.471,79, o della somma superiore e/o inferiore che verrà determinata in corso di causa anche alla luce dell'espletanda ctu, oltre € 262,18 per le spese di avvio della procedura di mediazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Condannare altresì la convenuta compagnia al pagamento delle competenze di mediazione nonché delle spese stragiudiziali e giudiziali del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro
Per e CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
Piaccia al tribunale di milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto incidenter tantum: in via principale nel merito: ❖ rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva. con vittoria integrale delle spese di lite;
in via subordinata:
❖ nel denegato e non creduto caso in cui il giudicante decidesse di riconoscere l'indennizzo a parte attrice, voglia liquidare a controparte quanto strettamente di giustizia, in base alle rigorose risultanze istruttorie, anche pagina 1 di 6 alla luce dell'eventuale licenzianda c.t.u. tecnica di tipo estimativo, con reiezione di quelle pretese risarcitorie che dovessero risultare infondate e/o eccessive, con applicazione in ogni caso dei criteri di liquidazione, dei limiti, franchigie, scoperti, massimali, sottomassimali, limitazioni ed esclusioni tutte lato sensu di cui alla polizza assicurativa de qua con le relative appendice e condizioni generali di contratto. ❖ con vittoria delle spese di lite tutte anche di c.t.u. o, quanto meno, con loro integrale compensazione in ragione dell'eccessività della pretese risarcitorie avanzate”. in via istruttoria. ci si oppone sin da ora alle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione. nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo giudice ritenesse necessario un approfondimento tecnico, si chiede sin d'ora l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) volta ad accertare la natura, l'entità e la compatibilità dei danni lamentati con l'evento denunciato, nonché a quantificare il costo per le riparazioni a regola d'arte, con applicazione dei corretti criteri tecnici e nel rispetto delle condizioni di polizza. con riserva di ogni ulteriore argomentazione, deduzione e produzione documentale nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso le società e Parte_1 CP_5 Controparte_2
Ha allegato di avere acquistato in data 3.2.2015 un'autovettura provvedendo alla
[...] contestuale sottoscrizione di una polizza contro i danni. Allega altresì che in data 21.7.2023 la sua autovettura veniva colpita da una violenta grandinata che causava la rovina della carrozzeria e la rottura del parabrezza anteriore. Ciò premesso, la controversia deriva dal disaccordo tra le parti in ordine al danno indennizzabile. Parte ricorrente, sulla base di due preventivi (di € 13.471.79 il primo, di € 12.197,10 il secondo), ha quantificato il danno in base al primo preventivo. Le parti convenute (asseritamente, secondo parte attrice, limitandosi a una mera valutazione fotografica del mezzo) in € 2043,00, “comprensivo di IVA, da cui sarà detratta la quota a carico dell'Assicurato di 750,00 €, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito a scoperti franchigie e degrado”. Parte ricorrente allega che la clausola afferente lo scoperto del 20% (i.e. la franchigia di € 750,00), prevista per il caso di riparazione al di fuori della riparazione in rete sia vessatoria, e chiede apposita declaratoria. Evidenzia inoltre che tramite comunicazione del 4.10.2023 la società We Fox MGA srl, incaricata della gestione del sinistro da parte delle convenute, comunicava all'odierno ricorrente che, siccome veniva in rilievo un danno c.d. totale, “la polizza verrà annullata”, sicché “il signor dal 21 luglio 2023 si trovava quindi privo di polizza e quindi costretto a Pt_1 rivolgersi ad altra compagnia”. Di seguito, il ricorrente precisa che “L'art. 8 lettera B9 della polizza è denominato infatti PERDITA TOTALE e così recita: “Determinazione dell'ammontare del danno B1) Perdita totale del veicolo In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, TT DI (in caso di riacquisto in rete) o
“EUROTAX” di colore blu, TT DI (in caso di non riacquisto o di riacquisto fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto”. Precisa, di seguito, che “l'autovettura al momento del sinistro aveva pagina 2 di 6 un valore commerciale di euro 8.800,00 ma controparte non ha effettuato alcuna offerta ai sensi della clausola contrattuale sopra riportata, sebbene ampiamente applicata”.
Le parti convenute hanno anzitutto ribadito l'onere “di parte attrice dimostrare puntualmente, la sussistenza di un nesso causale 'certo' tra fatto descritto e lamentati danni ed, infine, dimostrare la congruità della quantificazione della pretesa di indennizzo avanzata”. Inoltre hanno allegato che “la comunicazione del 4.10.2023, con cui si menzionava un "danno totale", era una valutazione preliminare basata sull'esorbitante preventivo inizialmente fornito dall'assicurato (doc. 3 del ricorso). Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta vessatorietà della clausola che prevede l'applicazione di franchigie e scoperti. Tali clausole, che non limitano la responsabilità dell'assicuratore ma definiscono l'oggetto e la misura della garanzia, sono state liberamente sottoscritte dal signor al momento della stipula del Pt_1 contratto e ne costituiscono parte integrante”. Inoltre “Si evidenzia, inoltre, come la Compagnia avesse comunicato all'assicurato la possibilità di azzerare franchigie e scoperti qualora avesse acconsentito alla riparazione con la tecnica "levabolli" (cfr. ricorso, pag. 7). Il rifiuto del ricorrente di avvalersi di tale vantaggiosa opzione, insistendo per una liquidazione sproporzionata, dimostra la sua esclusiva volontà di ottenere un arricchimento ingiustificato piuttosto che un mero ristoro del danno”.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Anzitutto, non è possibile, a pena di violare il principio indennitario, che l'indennizzo superi il valore dell'autovettura; l'indennizzo può quindi essere pari, al massimo, a € 8.800,00. Una pretesa maggiore integra una riparazione antieconomica, tanto più nella misura allegata da parte ricorrente, e in definitiva non dovuta perché non in linea con il principio indennitario (arg. ex artt. 1905 e 2058 c.c.). Che i danni siano in nesso causale con l'evento allegato non pare revocabile in dubbio, posto che il punto mai è stato sollevato come contestazione in sede di definizione stragiudiziale della vicenda. Si noti infatti che nella prima comunicazione, del 25.7.2023 (data sulla quale cfr. infra) la compagnia assicuratrice richiede quanto segue (doc. 6 ric.nte):
Ciò premesso, nella successiva comunicazione, del 12.4.2024 (doc. 7) si riscontra quanto segue:
pagina 3 di 6 In un'altra comunicazione (doc. 7), che per il vero sembra di data anteriore, si legge quanto segue.
Insomma: l'assicurazione effettua un'offerta (impregiudicata la correttezza del relativo ammontare), senza mettere mai in dubbio l'operatività della polizza;
dunque non a fini transattivi, bensì di applicazione del contratto. Mai è stata revocata in dubbio la causa di grandine. Quanto basta per ritenere che una contestazione sul punto integri un venire contra factum proprium, sostanzialmente scorretto (artt. 1175 e 1375 c.c.) e processualmente dilatorio (art. 111 Cost.). In positivo: per ritenere che la condotta extraprocessuale dell'assicurazione sia stata sostanzialmente nel senso dell'ammissione dell'esistenza del nesso causale.
La causa di grandine alla data allegata, per inciso, appare poi già di per sé provata dal fatto che la denuncia di sinistro avviene in pari data rispetto all'evento del sinistro, i.e. il 21.7.2023 (cfr. doc. 4); dal fatto che alcun tecnico metta in dubbio che i danni riscontrati derivino da grandine. In questo contesto, che l'evento del sinistro sia accaduto il 21.7.2023 è poco rilevante. Rileva il tenore del sinistro: eventi naturali → grandine. pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, si osserva che in base ai documenti supra riportati, non si può ritenere che “la comunicazione del 4.10.2023, con cui si menzionava un "danno totale", era una valutazione preliminare basata sull'esorbitante preventivo inizialmente fornito dall'assicurato (doc. 3 del ricorso)”. La valutazione non era preliminare, nel senso di essere irrilevante, perché era stata posta a base di un'offerta. In secondo luogo, è stata posta a base del sostanziale recesso dalla polizza. Quanto basta per ritenere che il danno totale ricorresse effettivamente.
Consegue che deve essere riconosciuto un indennizzo potenziale pari a € 8.800,00 (quotazione non contestata dalle parti convenute). Non deve essere detratta la franchigia di € 750,00. Tecnicamente non si può dire che la clausola definisca l'oggetto o la misura della garanzia (e che quindi non sia suscettibile di valutazione di vessatorietà), come preteso dalle parti convenute. Nel momento in cui si ammette che l'indennizzo possa essere pari a X + 750,00, si ammette che questo è l'indennizzo corretto. Se si precisa invece che l'indennizzo diviene solo X a determinate condizioni, è evidente che non si sostiene affatto che la prestazione dell'assicurazione è pari a quella dovuta, ma che è diminuita se non si adempie a un certo onere (ossia: andare in un centro convenzionato). Insomma: l'indennizzo dovuto non può essere, alternativamente, X o X + 750,00. Se così fosse, il contratto sarebbe nullo per indeterminatezza della prestazione. Si è di fronte, invece, a una mera servitù personale: ti devi rivolgere a una determinata carrozzeria per avere l'indennizzo integrale, che di per sé vale quale limitazione alla libertà contrattuale con i terzi. Non risulta che la clausola sia stata oggetto di trattativa (circostanza la cui prova è a carico dell'assicurazione), né ha rilievo, allo scopo di eliminare la vessatorietà di una clausola, la rinuncia ad avvalersi della stessa da parte della predisponente resa in corso di rapporto (tanmeno se condizionata, come nel caso di specie). Deve pertanto dichiararsi nulla la clausola che prevede la riduzione di franchigie contrattuali laddove l'assicurato si rivolga a delle carrozzerie o centri convenzionati. La clausola, pertanto, è nulla, è la franchigia non opera. Le ulteriori franchigie sono genericamente richiamate, e non onere del giudice riscontrarle autonomamente tramite solitaria lettura del contratto (a pena di violazione del dovere di imparzialità e di terzietà del giudice ex artt. 24 e 111 Cost., oltre che ex art. 112 c.p.c.). Le parti convenute sono quindi condannate, in solido tra di loro, al pagamento di € 8800,00. Debito di valore, sono dovuti sullo stesso, rivalutazione in base agli indici istat consumo anno per anno e interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata, fino alla data della liquidazione, i.e. della presente sentenza;
di seguito, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. (applicabile a fortiori, anziché dalla data della domanda, dalla data della sentenza, perché solo da questo momento si può rimproverare al debitore il mancato pagamento: tenuto conto che la norma ha natura chiaramente sanzionatoria, in ragione della misura degli interessi previsti, e che pertanto postula logicamente la possibilità di dare spontanea esecuzione al pagamento della somma, che può avvenire solo quanto liquidata) fino al saldo effettivo. Sono altresì dovute le spese di mediazione (€ 262,18), già liquidate all'attualità (non è allegata la data dell'effettivo pagamento), da considerare spese pagina 5 di 6 vive, al pari delle spese di iscrizione della causa (€ 264,00). La condotta delle convenute, nel complesso altamente contradditoria (si pensi solo all'invocazione del danno totale), appare sanzionabile ex art. 96 c.p.c., quantificato nella misura di € 2.500,00, all'attualità, oltre spese di lite, pari a € 3.400,00 (avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di una fase istruttoria), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. L'onere dell'imposta di registro è regolato dalla legge tributaria incombe sul soccombente. Si tratta, in ogni caso, di spesa solo potenziale e successiva al giudizio, sul quale non vi è in realtà, attualmente, controversia alcuna (la domanda è quindi inammissibile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta ON
e in solido tra di loro al pagamento, in favore CP_5 Controparte_2 di Parte_1
• di € 8800,00 oltre rivalutazione in base agli indici istat consumo anno per anno e interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata a far tempo dal 21.7.2023 fino alla data della presente sentenza;
al pagamento, dal giorno successivo, degli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo
• di € 3.400,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., oltre € 262,18 ed ulteriori € 264,00 di spese vive, nonché di € 2.500,00 ex art. 96 c. I c.p.c. DICHIARA La nullità della clausola contrattuale che prevede una franchigia di € 750,00 in caso di riparazione al di fuori della riparazione in rete Milano, 2 dicembre 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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