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Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 20/02/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01371 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00617/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 617 del
2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Biagioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia, contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
n. 11315/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00617/2026 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO DU
e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato in primo grado dall'odierno appellante, cittadino -
OMISSIS-, la Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata in data 9 giugno 2020 dal sig. -OMISSIS-, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto con il suddetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020: ciò in quanto era emersa dall'istruttoria procedimentale la falsità della documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza ai fini della dimostrazione del possesso del requisito alloggiativo.
In particolare, dalle verifiche svolte dal Commissariato di P.S. “San GI”, era risultato che il sig. -OMISSIS- non aveva sottoscritto alcuna comunicazione di cessione di fabbricato né contratto di concessione in comodato d'uso a favore del lavoratore con riferimento all'immobile sito in Roma, alla -OMISSIS-, con la conseguente falsità di quelli, recanti la data del 15 novembre 2021, prodotti ad integrazione della domanda di emersione.
Il T.A.R. adito, con la sentenza in questa sede appellata ed all'esito dei disposti incombenti istruttori, ha respinto il ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento dall'odierno appellante, e la sentenza costituisce oggetto delle censure da questi proposte con l'appello in esame.
Il ricorrente deduce che il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che la non autenticità della documentazione alloggiativa prodotta dal ricorrente fosse dimostrata dalle dichiarazioni unilaterali provenienti dal proprietario dell'immobile, nonostante le stesse non fossero suffragate da alcun riscontro oggettivo, compiendo valutazioni di N. 00617/2026 REG.RIC.
pertinenza del giudice ordinario e disattendendo l'indicazione resa dal Consiglio di
Stato in sede cautelare, intesa ad evidenziare l'esigenza di appropriati approfondimenti in ordine alla genuinità della suddetta documentazione in mancanza di un apposito accertamento giurisdizionale sul punto.
Egli contesta anche l'assunto secondo cui il vizio procedimentale conseguente alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza potesse ritenersi sanato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, rilevando in senso contrario che il carattere controverso e, comunque, meramente indiziario degli elementi di prova addotti dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento adottato non consentisse di affermare che la partecipazione procedimentale dell'interessato non avrebbe potuto influire sul contenuto del provvedimento finale.
Infine, lamenta il contrasto del provvedimento impugnato – così come della sentenza appellata – con il principio di proporzionalità, tenuto conto dell'esigenza di operare un attento bilanciamento tra l'interesse della P.A. e la tutela della sfera lavorativa, sociale e familiare dell'interessato, sulla quale pesantemente incide il provvedimento suindicato.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, per opporsi all'accoglimento dell'appello.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che il suo promotore non contesta la sentenza appellata nella parte in cui afferma la sussistenza di un nesso di derivatività necessaria tra l'accertamento del carattere eventualmente contraffatto della documentazione prodotta dall'interessato a corredo dell'istanza di regolarizzazione e la declaratoria di inammissibilità della stessa, sulla scorta delle disposizioni di legge ivi richiamate, ma sostiene l'insussistenza della premessa fattuale del suddetto ragionamento, assumendo che la contestata falsità sarebbe stata desunta – in prima battuta dall'Amministrazione, quindi dal giudice – da circostanze prive di forza dimostrativa, quali le dichiarazioni N. 00617/2026 REG.RIC.
del proprietario dell'immobile acquisite dalla Polizia di Stato incaricata dall'Amministrazione appellata di compiere i necessari approfondimenti sulla veridicità della documentazione alloggiativa prodotta dal suddetto.
In proposito, occorre in primo luogo evidenziare che la circostanza per la quale la falsità della documentazione prodotta all'Amministrazione dall'interessato, al fine di dimostrare il possesso del requisito alloggiativo, non sia stata acclarata in sede giudiziale non può considerarsi preclusiva delle autonome valutazioni della medesima
Amministrazione, non potendo l'esercizio dei suoi poteri restare inibito (nell'attesa che quell'accertamento sopravvenga) nell'an o svuotato (nel quomodo) nei suoi contenuti, sul presupposto che esso non possa estendersi fino a verificare la genuinità dei documenti dinanzi ad essa esibiti.
Come affermato dalla Sezione (sentenza 13 marzo 2023, n. 2605), infatti, “laddove si accerti che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha prodotto in sede procedimentale documentazione falsa, l'amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo per tale ragione, senza che sia necessario che la falsità degli atti risulti dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una valutazione autonoma che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo”.
Ciò che rileva, invece, è che gli esiti di quelle autonome valutazioni siano caratterizzate da un sufficiente grado di attendibilità e fondati su elementi che, pur se non cristallizzati da una pronuncia giurisdizionale (la quale potrebbe anche non mai intervenire, per ragioni estranee al controllo dell'Amministrazione), siano connotati da una sufficiente attitudine persuasiva circa il modo in cui si sono svolti i fatti rilevanti: l'interessato quindi non può limitarsi, al fine di inficiare la ricostruzione fattuale operata dall'Amministrazione, ad invocare la necessità di un accertamento giudiziale sui fatti rilevanti, ma contestare sul piano logico gli assunti fattuali posti N. 00617/2026 REG.RIC.
dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponendo ad essi eventuali elementi di segno contrario o infirmandone la logica di fondo.
Nella specie, deve ritenersi che le sommarie informazioni rese dal sig. -OMISSIS- al
Commissariato di P.S. “San GI”, proprietario dell'immobile oggetto della comunicazione di ospitalità e del contratto di comodato esibiti dal ricorrente ad integrazione della domanda di regolarizzazione ed ai fini della dimostrazione del possesso del requisito alloggiativo, con le quali ha negato di conoscere il ricorrente e di aver sottoscritto i suddetti documenti, rivestano una sufficiente capacità dimostrativa, in mancanza di congrui elementi offerti dal ricorrente al fine di prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda o comunque al fine di far sorgere ragionevoli dubbi in ordine alla attendibilità di quelle dichiarazioni.
Del resto, corroborano quest'ultima le dichiarazioni rese dal sig. -OMISSIS-, conduttore dell'immobile in questione nello stesso periodo in cui sarebbe stato concesso in comodato al ricorrente dal proprietario dello stesso, con le quali afferma che avrebbe chiesto – ed ottenuto – l'autorizzazione ad ospitare il ricorrente presso l'abitazione condotta in locazione e che avrebbe anche di fatto ospitato il suddetto per un paio di giorni: dalle stesse si evince infatti che la presenza del ricorrente presso il suddetto immobile è avvenuta in modo informale, per un brevissimo periodo e comunque non certo sulla base dei titoli prodotti dal ricorrente all'Amministrazione a corredo della sua istanza di regolarizzazione.
Una volta accertato, quindi, sulla base di argomentazioni non efficacemente contestate dal ricorrente nella loro persuasività ricostruttiva, che l'interessato ha prodotto all'Amministrazione falsa documentazione in ordine al requisito alloggiativo, non può che trovare applicazione la clausola sanante di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. n.
241/1990 con riguardo alle omissioni partecipative lamentate dal ricorrente, configurandosi il provvedimento impugnato non solo come vincolato in astratto (sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate), ma anche in concreto, in mancanza N. 00617/2026 REG.RIC.
di ragionevoli elementi opposti dall'interessato al fine di inficiare l'attività ricostruttiva svolta dall'Amministrazione.
Né risulta che la sentenza appellata si sia discostata dall'indicazione conformativa recata dall'ordinanza n. 2346 del 9 giugno 2023, con la quale questa Sezione ha riformato l'ordinanza cautelare reiettiva del T.A.R., sul rilievo “le censure sollevate da parte appellante con riferimento alla falsità del contratto di comodato, in assenza di una pronuncia delle autorità giudiziarie competenti, meritano adeguato approfondimento nella sede di merito”, avendo il T.A.R. svolto, con la sentenza appellata, i suindicati approfondimenti, come si evince dai passaggi motivazionali che di seguito testualmente si riportano:
“In ottemperanza all'ordinanza n.13389/2024, adottata dal Collegio,
l'amministrazione ha depositato le dichiarazioni fornite al Commissariato di P.S. San
GI dal sig. -OMISSIS-, proprietario dell'alloggio sito in Roma, in -OMISSIS-, il quale, nell'occasione, ha formalmente disconosciuto atto e firma apposti sia sulla cessione di fabbricato, sia sul contratto di comodato d'uso gratuito depositato dal ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo nell'ambito del procedimento di emersione instaurato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Sul piano fattuale emerge dagli atti che con il proprietario dell'alloggio non era stato sottoscritto alcun contratto di comodato e di cessione di fabbricato in favore del lavoratore, essendovi stata una mera comunicazione informale tra il sig. -OMISSIS-
(conduttore) ed il sig. -OMISSIS- (proprietario dell'immobile) avente, per altro, ad oggetto un'ospitalità di breve durata.
Le circostanze acquisite conducono univocamente nel senso della non autenticità della documentazione alloggiativa depositata dal ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo”.
Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi in relazione alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, trovando il provvedimento impugnato, quanto alla N. 00617/2026 REG.RIC.
conseguenza desunta dalla falsità documentale rilevata, vincolante fondamento nelle disposizioni che non lasciano all'Amministrazione alcuno spazio di valutazione discrezionale al cui interno operare eventuali bilanciamenti tra interessi concorrenti.
Infine, la manifesta infondatezza del gravame impone di respingere in via definitiva l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente.
Nondimeno, l'originalità della fattispecie e l'entità dell'attività difensiva svolta dall'Amministrazione in questo grado di giudizio giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l'appello.
Respinge l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'NG, Presidente F/F
IO DU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 00617/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO DU LA D'NG
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01371 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00617/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 617 del
2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Biagioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia, contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
n. 11315/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00617/2026 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO DU
e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato in primo grado dall'odierno appellante, cittadino -
OMISSIS-, la Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata in data 9 giugno 2020 dal sig. -OMISSIS-, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto con il suddetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020: ciò in quanto era emersa dall'istruttoria procedimentale la falsità della documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza ai fini della dimostrazione del possesso del requisito alloggiativo.
In particolare, dalle verifiche svolte dal Commissariato di P.S. “San GI”, era risultato che il sig. -OMISSIS- non aveva sottoscritto alcuna comunicazione di cessione di fabbricato né contratto di concessione in comodato d'uso a favore del lavoratore con riferimento all'immobile sito in Roma, alla -OMISSIS-, con la conseguente falsità di quelli, recanti la data del 15 novembre 2021, prodotti ad integrazione della domanda di emersione.
Il T.A.R. adito, con la sentenza in questa sede appellata ed all'esito dei disposti incombenti istruttori, ha respinto il ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento dall'odierno appellante, e la sentenza costituisce oggetto delle censure da questi proposte con l'appello in esame.
Il ricorrente deduce che il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che la non autenticità della documentazione alloggiativa prodotta dal ricorrente fosse dimostrata dalle dichiarazioni unilaterali provenienti dal proprietario dell'immobile, nonostante le stesse non fossero suffragate da alcun riscontro oggettivo, compiendo valutazioni di N. 00617/2026 REG.RIC.
pertinenza del giudice ordinario e disattendendo l'indicazione resa dal Consiglio di
Stato in sede cautelare, intesa ad evidenziare l'esigenza di appropriati approfondimenti in ordine alla genuinità della suddetta documentazione in mancanza di un apposito accertamento giurisdizionale sul punto.
Egli contesta anche l'assunto secondo cui il vizio procedimentale conseguente alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza potesse ritenersi sanato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, rilevando in senso contrario che il carattere controverso e, comunque, meramente indiziario degli elementi di prova addotti dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento adottato non consentisse di affermare che la partecipazione procedimentale dell'interessato non avrebbe potuto influire sul contenuto del provvedimento finale.
Infine, lamenta il contrasto del provvedimento impugnato – così come della sentenza appellata – con il principio di proporzionalità, tenuto conto dell'esigenza di operare un attento bilanciamento tra l'interesse della P.A. e la tutela della sfera lavorativa, sociale e familiare dell'interessato, sulla quale pesantemente incide il provvedimento suindicato.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, per opporsi all'accoglimento dell'appello.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che il suo promotore non contesta la sentenza appellata nella parte in cui afferma la sussistenza di un nesso di derivatività necessaria tra l'accertamento del carattere eventualmente contraffatto della documentazione prodotta dall'interessato a corredo dell'istanza di regolarizzazione e la declaratoria di inammissibilità della stessa, sulla scorta delle disposizioni di legge ivi richiamate, ma sostiene l'insussistenza della premessa fattuale del suddetto ragionamento, assumendo che la contestata falsità sarebbe stata desunta – in prima battuta dall'Amministrazione, quindi dal giudice – da circostanze prive di forza dimostrativa, quali le dichiarazioni N. 00617/2026 REG.RIC.
del proprietario dell'immobile acquisite dalla Polizia di Stato incaricata dall'Amministrazione appellata di compiere i necessari approfondimenti sulla veridicità della documentazione alloggiativa prodotta dal suddetto.
In proposito, occorre in primo luogo evidenziare che la circostanza per la quale la falsità della documentazione prodotta all'Amministrazione dall'interessato, al fine di dimostrare il possesso del requisito alloggiativo, non sia stata acclarata in sede giudiziale non può considerarsi preclusiva delle autonome valutazioni della medesima
Amministrazione, non potendo l'esercizio dei suoi poteri restare inibito (nell'attesa che quell'accertamento sopravvenga) nell'an o svuotato (nel quomodo) nei suoi contenuti, sul presupposto che esso non possa estendersi fino a verificare la genuinità dei documenti dinanzi ad essa esibiti.
Come affermato dalla Sezione (sentenza 13 marzo 2023, n. 2605), infatti, “laddove si accerti che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha prodotto in sede procedimentale documentazione falsa, l'amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo per tale ragione, senza che sia necessario che la falsità degli atti risulti dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una valutazione autonoma che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo”.
Ciò che rileva, invece, è che gli esiti di quelle autonome valutazioni siano caratterizzate da un sufficiente grado di attendibilità e fondati su elementi che, pur se non cristallizzati da una pronuncia giurisdizionale (la quale potrebbe anche non mai intervenire, per ragioni estranee al controllo dell'Amministrazione), siano connotati da una sufficiente attitudine persuasiva circa il modo in cui si sono svolti i fatti rilevanti: l'interessato quindi non può limitarsi, al fine di inficiare la ricostruzione fattuale operata dall'Amministrazione, ad invocare la necessità di un accertamento giudiziale sui fatti rilevanti, ma contestare sul piano logico gli assunti fattuali posti N. 00617/2026 REG.RIC.
dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponendo ad essi eventuali elementi di segno contrario o infirmandone la logica di fondo.
Nella specie, deve ritenersi che le sommarie informazioni rese dal sig. -OMISSIS- al
Commissariato di P.S. “San GI”, proprietario dell'immobile oggetto della comunicazione di ospitalità e del contratto di comodato esibiti dal ricorrente ad integrazione della domanda di regolarizzazione ed ai fini della dimostrazione del possesso del requisito alloggiativo, con le quali ha negato di conoscere il ricorrente e di aver sottoscritto i suddetti documenti, rivestano una sufficiente capacità dimostrativa, in mancanza di congrui elementi offerti dal ricorrente al fine di prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda o comunque al fine di far sorgere ragionevoli dubbi in ordine alla attendibilità di quelle dichiarazioni.
Del resto, corroborano quest'ultima le dichiarazioni rese dal sig. -OMISSIS-, conduttore dell'immobile in questione nello stesso periodo in cui sarebbe stato concesso in comodato al ricorrente dal proprietario dello stesso, con le quali afferma che avrebbe chiesto – ed ottenuto – l'autorizzazione ad ospitare il ricorrente presso l'abitazione condotta in locazione e che avrebbe anche di fatto ospitato il suddetto per un paio di giorni: dalle stesse si evince infatti che la presenza del ricorrente presso il suddetto immobile è avvenuta in modo informale, per un brevissimo periodo e comunque non certo sulla base dei titoli prodotti dal ricorrente all'Amministrazione a corredo della sua istanza di regolarizzazione.
Una volta accertato, quindi, sulla base di argomentazioni non efficacemente contestate dal ricorrente nella loro persuasività ricostruttiva, che l'interessato ha prodotto all'Amministrazione falsa documentazione in ordine al requisito alloggiativo, non può che trovare applicazione la clausola sanante di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. n.
241/1990 con riguardo alle omissioni partecipative lamentate dal ricorrente, configurandosi il provvedimento impugnato non solo come vincolato in astratto (sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate), ma anche in concreto, in mancanza N. 00617/2026 REG.RIC.
di ragionevoli elementi opposti dall'interessato al fine di inficiare l'attività ricostruttiva svolta dall'Amministrazione.
Né risulta che la sentenza appellata si sia discostata dall'indicazione conformativa recata dall'ordinanza n. 2346 del 9 giugno 2023, con la quale questa Sezione ha riformato l'ordinanza cautelare reiettiva del T.A.R., sul rilievo “le censure sollevate da parte appellante con riferimento alla falsità del contratto di comodato, in assenza di una pronuncia delle autorità giudiziarie competenti, meritano adeguato approfondimento nella sede di merito”, avendo il T.A.R. svolto, con la sentenza appellata, i suindicati approfondimenti, come si evince dai passaggi motivazionali che di seguito testualmente si riportano:
“In ottemperanza all'ordinanza n.13389/2024, adottata dal Collegio,
l'amministrazione ha depositato le dichiarazioni fornite al Commissariato di P.S. San
GI dal sig. -OMISSIS-, proprietario dell'alloggio sito in Roma, in -OMISSIS-, il quale, nell'occasione, ha formalmente disconosciuto atto e firma apposti sia sulla cessione di fabbricato, sia sul contratto di comodato d'uso gratuito depositato dal ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo nell'ambito del procedimento di emersione instaurato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Sul piano fattuale emerge dagli atti che con il proprietario dell'alloggio non era stato sottoscritto alcun contratto di comodato e di cessione di fabbricato in favore del lavoratore, essendovi stata una mera comunicazione informale tra il sig. -OMISSIS-
(conduttore) ed il sig. -OMISSIS- (proprietario dell'immobile) avente, per altro, ad oggetto un'ospitalità di breve durata.
Le circostanze acquisite conducono univocamente nel senso della non autenticità della documentazione alloggiativa depositata dal ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo”.
Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi in relazione alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, trovando il provvedimento impugnato, quanto alla N. 00617/2026 REG.RIC.
conseguenza desunta dalla falsità documentale rilevata, vincolante fondamento nelle disposizioni che non lasciano all'Amministrazione alcuno spazio di valutazione discrezionale al cui interno operare eventuali bilanciamenti tra interessi concorrenti.
Infine, la manifesta infondatezza del gravame impone di respingere in via definitiva l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente.
Nondimeno, l'originalità della fattispecie e l'entità dell'attività difensiva svolta dall'Amministrazione in questo grado di giudizio giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l'appello.
Respinge l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'NG, Presidente F/F
IO DU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 00617/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO DU LA D'NG
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.