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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - ON
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005579457000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249005579457000, notificata in data 30 gennaio 2025, riferita alla cartella di pagamento n. 13320110016331316000, per omesso pagamento dell'IVA riferita all'annualità il
2008.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 13320110016331316000 o di prodromiche richieste di pagamento, con conseguente decadenza dal diritto a riscuotere il tributo (prescrizione del credito).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ON per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 800,00, in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e
C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 800,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - ON
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005579457000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249005579457000, notificata in data 30 gennaio 2025, riferita alla cartella di pagamento n. 13320110016331316000, per omesso pagamento dell'IVA riferita all'annualità il
2008.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 13320110016331316000 o di prodromiche richieste di pagamento, con conseguente decadenza dal diritto a riscuotere il tributo (prescrizione del credito).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ON per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 800,00, in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e
C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 800,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.