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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15277 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47878/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C
nel procedimento n. R.G. 47878/2024 degli affari civili contenziosi promossa da:
nato il [...] in [...] (C.U.I. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, viale Gianluigi Bonelli, n. 543, presso lo studio dell'avv. Cristina Durigon, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato
ricorrente contro
e , domiciliati in Roma, via Controparte_1 Controparte_2 dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
resistente Oggetto: ricorso avverso decreto allontanamento cittadino comunitario (d.lgs. n. 30/07).
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il ricorrente, cittadino rumeno destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del Prefetto di del 30.10.2024, notificatogli nella CP_2 stessa data, sul presupposto della sussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, ha domandato, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, ritenendo, in particolare, che l'allontanamento debba presupporre comportamenti gravemente minacciosi per l'incolumità pubblica e tali da turbare effettivamente la convivenza civile, oltre che essere disposto nel rispetto del principio di proporzionalità, senza che le segnalazioni riportate nel provvedimento possano, di per sé, rispondere a tali requisiti. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.01.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. Accolta in data 20.11.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza cartolare del 29.10.2025, la causa deve all'esito intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente il 28.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che seguono. Occorre ricordare in premessa che l'applicazione di un provvedimento di allontanamento comporta un serio pregiudizio del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio dell'Unione Europea sancito dall'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per questo motivo, il d.lgs. n. 30/2007, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha circoscritto con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione possa essere compresso, limitandole in particolare, alle ipotesi in cui ricorrano i motivi di pubblica sicurezza elencati dal primo comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/07, nel testo introdotto dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto legge n. 89/2011. E infatti la norma da ultimo citata prevede espressamente che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione siano appunto correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi), laddove i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica” e la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale “è incompatibile con la civile e sicura convivenza”. Inoltre, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute siano adottati “nel rispetto del principio della proporzionalità” e in relazione a “comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” ed altresì che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”, laddove nel successivo comma 5 dispone che “Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”. A riguardo, bisogna sottolineare come a tali conclusioni sia pervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008, , punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre Per_1
2012, Shala, punto 45), secondo cui, prima di disporre l'espulsione di un cittadino straniero colpevole di reati occorre considerare: (a) la natura e la gravità dell'infrazione commessa, (b) la durata del soggiorno, (c) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta medio tempore, (d) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine. Ciò posto riguardo al quadro normativo, deve rilevarsi come i motivi imperativi di pubblica sicurezza in base ai quali è stato disposto l'allontanamento nel caso di specie non si concretizzino, a ben vedere, rispetto al comportamento dell'odierno ricorrente. In particolare, risulta dal provvedimento impugnato, nonché dal rapporto informativo della del 7.01.2025 allegato alla memoria di costituzione, che l'istante avrebbe Controparte_2 riportato i precedenti penali e di polizia: “Più volte segnalato per i reati di cui agli articoli 336, 337, 635, 633 C.P. Tratto in arresto in data 03.07.2024 in esecuzione dell'O.C.C. per il reato di cui all'art. 337 C.P.; Denunciato per guida in stato di ebbrezza;
denunciato per impiego di minori nell'accattonaggio”. Invero, era dovere dell'amministrazione provare la menzionata “pericolosità sociale” del soggetto, a dimostrazione dell'esistenza di una “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.”, così come previsto dall'art 20, 3 co, del d.lgs. n. 30/07. Invece, né il provvedimento prefettizio di allontanamento, né il rapporto informativo depositato hanno indicato in modo approfondito i motivi alla stregua dei quali possa fondatamente dedursi la pericolosità sociale del ricorrente e le concrete, reali ed attuali esigenze di pubblica sicurezza tali da comportare l'allontanamento dello stesso e da compromettere quindi il suo diritto alla libera circolazione, limitandosi più genericamente ad indicare con formule stereotipate che, sulla base dei precedenti penali e di polizia sopra menzionati, il ricorrente rientrerebbe “tra coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi” ex art. 1 D. Lgs 159/2011 e che “i fatti di cui si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che …si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza” ed infine che “la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti-giuridica del soggetto, la pluralità e/o gravità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e costituiscono elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, destando un forte allarme per la collettività”. Al contrario, sulla base esclusivamente di quanto genericamente allegato da parte resistente, si desume che le condotte antigiuridiche imputate al ricorrente, oltre a non riferirsi, per la maggior parte, a reati accertati con sentenze passate in giudicato (risulta infatti una sola sentenza di condanna ex art. 337 cp all'esito dell'espiazione della relativa pena inflittagli è stato trattenuto presso il CPR di Potenza, Palazzo San Gervasio, con trattenimento non convalidato), non risultano riconducibili ai delitti menzionati dal sopra citato art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 30/07 (“Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”). Da ultimo, bisogna poi sottolineare, ad abundatiam, che, sebbene l'esistenza di condanne possa costituire un indice significativo della minaccia alla pubblica sicurezza, allo stesso tempo, l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 non fa discendere in modo automatico un ordine di allontanamento dalla mera esistenza di precedenti, richiedendo che questi ultimi si caratterizzino per un certo grado di gravità. Al contrario, nella fattispecie in esame, sembrerebbe trattarsi di sole condotte non accertante da sentenze passate in giudicato e relativamente al cui compimento delle quali non vi è alcuna prova in atti, ad eccezione che per una condotta di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cp, accertata dal Tribunale di Roma con sentenza del 14.9.2016, come da allegato rapporto informativo, dunque per un fatto risalente a quasi dieci anni fa (16.2.2016), relativamente al quale è stato “scarcerato dalla locale Casa Circondariale, in data 30/10/2024, per fine pena” (cfr., in proposito, documentazione allegata dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, dalla quale si evince che ha scontato la condanna a quattro mesi di reclusione presso la Casa Circondariale di Cassino). Su questo punto, anche la Corte Costituzionale, respingendo definitivamente ogni automatismo presuntivo di pericolosità sociale - con riguardo nello specifico ad un caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza di condanne per fatti di lieve entità - ha chiarito che i criteri “atti a orientare le decisioni dell'amministrazione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero colpito dal provvedimento restrittivo, rifuggendo dal meccanismo automatico tipico delle presunzioni assolute.” (Corte Cost. sent. 88/2023). Ritiene pertanto il giudicante che, seppur in assenza di una comprovata integrazione nel tessuto sociale, lavorativo e culturale italiano da parte del ricorrente - che comunque sembrerebbe trovarsi sul territorio italiano almeno dalla data del 2016, epoca del menzionato reato, laddove lo stesso difensore nel ricorso introduttivo allega una permanenza di lunga data sul territorio nazionale, peraltro unitamente alla moglie, al figlio ed ai nipoti (cfr., documentazione allegata all'atto introduttivo) - , i fatti addebitati al ricorrente non siano idonei a configurare i motivi di pubblica sicurezza imperativi di cui al provvedimento impugnato, data la non dimostrata esistenza di condanne relative alle menzionate condotte criminose e considerata l'assenza dei requisiti di attualità e gravità correlati a tali condotte, le quali non costituiscono quindi indice di una particolare pericolosità, né fonte di allarme sociale tale da essere poste a fondamento del disposto allontanamento, nell'ambito del bilanciamento degli opposti interessi sopra esposti e del principio di proporzionalità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 30/07, potendosi ritenere nella specie assolutamente prevalente sull'interesse pubblico perseguito il diritto di libera circolazione del ricorrente, cittadino europeo come da allegata carta di identità, nell'ambito dello spazio comunitario sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In definitiva, si può concludere che il comportamento del ricorrente, genericamente indicato nel provvedimento impugnato e rimasto del tutto indimostrato, non possa in alcun modo considerarsi una minaccia grave, concreta ed effettiva per la collettività e per i diritti fondamentali della persona, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione onerata (cfr., art. 2697 c.c.) e dell'entità, natura e risalenza nel tempo dell'unico reato accertato attribuito all'interessato (relativamente al quale non è comunque prodotta la sentenza di condanna dall'amministrazione resistente). Del resto, a conferma di quanto sin qui esposto ed in coerenza con quanto già rilevato nella pronuncia relativa alla sospensiva (ove è scritto: “ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tenuto conto, per un verso, della durata del soggiorno in Italia dell'interessato e della sua situazione familiare, giacché in Italia vivono anche la moglie e i figli minori del ricorrente, come emerge dalla documentazione in atti, e considerato, per altro verso, che i precedenti di polizia richiamati nel decreto impugnato e l'unica condanna riportata dal ricorrente a mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 337 c.p. non apportano allo stato elementi sufficienti a ritenere che i comportamenti individuali dell'interessato rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
considerato pertanto che allo stato degli atti e per le ragioni di cui sopra la misura adottata non possa considerarsi rispondente al principio di proporzionalità”), il decreto di trattenimento emesso all'esito della scarcerazione sulla base del disposto allontanamento del ricorrente non è stato convalidato, evidentemente in quanto emesso su un presupposto illegittimo, ossia il provvedimento di allontanamento oggetto dell'odierno giudizio (cfr., verbale di dimissioni dal CPR del 31.10.2024, allegato in atti da parte resistente). Discende da tutte le considerazioni esposte l'insussistenza, nel caso di specie, dei motivi imperativi di pubblica sicurezza e, conseguentemente, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di allontanamento emesso nei confronti del ricorrente – non proporzionato alle condotte denunciate, per quanto dimostrate dalla parte onerata dalla relativa prova – , con accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi per le sole fasi svolte, di studio ed introduttiva).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di in data 30.10.2024, notificato in pari data, nei confronti CP_2 di nato il [...] in [...] (C.U.I. ; Parte_1 C.F._1
2) condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C
nel procedimento n. R.G. 47878/2024 degli affari civili contenziosi promossa da:
nato il [...] in [...] (C.U.I. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, viale Gianluigi Bonelli, n. 543, presso lo studio dell'avv. Cristina Durigon, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato
ricorrente contro
e , domiciliati in Roma, via Controparte_1 Controparte_2 dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
resistente Oggetto: ricorso avverso decreto allontanamento cittadino comunitario (d.lgs. n. 30/07).
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il ricorrente, cittadino rumeno destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del Prefetto di del 30.10.2024, notificatogli nella CP_2 stessa data, sul presupposto della sussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, ha domandato, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, ritenendo, in particolare, che l'allontanamento debba presupporre comportamenti gravemente minacciosi per l'incolumità pubblica e tali da turbare effettivamente la convivenza civile, oltre che essere disposto nel rispetto del principio di proporzionalità, senza che le segnalazioni riportate nel provvedimento possano, di per sé, rispondere a tali requisiti. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.01.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. Accolta in data 20.11.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza cartolare del 29.10.2025, la causa deve all'esito intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente il 28.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che seguono. Occorre ricordare in premessa che l'applicazione di un provvedimento di allontanamento comporta un serio pregiudizio del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio dell'Unione Europea sancito dall'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per questo motivo, il d.lgs. n. 30/2007, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha circoscritto con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione possa essere compresso, limitandole in particolare, alle ipotesi in cui ricorrano i motivi di pubblica sicurezza elencati dal primo comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/07, nel testo introdotto dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto legge n. 89/2011. E infatti la norma da ultimo citata prevede espressamente che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione siano appunto correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi), laddove i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica” e la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale “è incompatibile con la civile e sicura convivenza”. Inoltre, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute siano adottati “nel rispetto del principio della proporzionalità” e in relazione a “comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” ed altresì che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”, laddove nel successivo comma 5 dispone che “Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”. A riguardo, bisogna sottolineare come a tali conclusioni sia pervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008, , punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre Per_1
2012, Shala, punto 45), secondo cui, prima di disporre l'espulsione di un cittadino straniero colpevole di reati occorre considerare: (a) la natura e la gravità dell'infrazione commessa, (b) la durata del soggiorno, (c) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta medio tempore, (d) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine. Ciò posto riguardo al quadro normativo, deve rilevarsi come i motivi imperativi di pubblica sicurezza in base ai quali è stato disposto l'allontanamento nel caso di specie non si concretizzino, a ben vedere, rispetto al comportamento dell'odierno ricorrente. In particolare, risulta dal provvedimento impugnato, nonché dal rapporto informativo della del 7.01.2025 allegato alla memoria di costituzione, che l'istante avrebbe Controparte_2 riportato i precedenti penali e di polizia: “Più volte segnalato per i reati di cui agli articoli 336, 337, 635, 633 C.P. Tratto in arresto in data 03.07.2024 in esecuzione dell'O.C.C. per il reato di cui all'art. 337 C.P.; Denunciato per guida in stato di ebbrezza;
denunciato per impiego di minori nell'accattonaggio”. Invero, era dovere dell'amministrazione provare la menzionata “pericolosità sociale” del soggetto, a dimostrazione dell'esistenza di una “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.”, così come previsto dall'art 20, 3 co, del d.lgs. n. 30/07. Invece, né il provvedimento prefettizio di allontanamento, né il rapporto informativo depositato hanno indicato in modo approfondito i motivi alla stregua dei quali possa fondatamente dedursi la pericolosità sociale del ricorrente e le concrete, reali ed attuali esigenze di pubblica sicurezza tali da comportare l'allontanamento dello stesso e da compromettere quindi il suo diritto alla libera circolazione, limitandosi più genericamente ad indicare con formule stereotipate che, sulla base dei precedenti penali e di polizia sopra menzionati, il ricorrente rientrerebbe “tra coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi” ex art. 1 D. Lgs 159/2011 e che “i fatti di cui si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che …si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza” ed infine che “la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti-giuridica del soggetto, la pluralità e/o gravità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e costituiscono elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, destando un forte allarme per la collettività”. Al contrario, sulla base esclusivamente di quanto genericamente allegato da parte resistente, si desume che le condotte antigiuridiche imputate al ricorrente, oltre a non riferirsi, per la maggior parte, a reati accertati con sentenze passate in giudicato (risulta infatti una sola sentenza di condanna ex art. 337 cp all'esito dell'espiazione della relativa pena inflittagli è stato trattenuto presso il CPR di Potenza, Palazzo San Gervasio, con trattenimento non convalidato), non risultano riconducibili ai delitti menzionati dal sopra citato art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 30/07 (“Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”). Da ultimo, bisogna poi sottolineare, ad abundatiam, che, sebbene l'esistenza di condanne possa costituire un indice significativo della minaccia alla pubblica sicurezza, allo stesso tempo, l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 non fa discendere in modo automatico un ordine di allontanamento dalla mera esistenza di precedenti, richiedendo che questi ultimi si caratterizzino per un certo grado di gravità. Al contrario, nella fattispecie in esame, sembrerebbe trattarsi di sole condotte non accertante da sentenze passate in giudicato e relativamente al cui compimento delle quali non vi è alcuna prova in atti, ad eccezione che per una condotta di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cp, accertata dal Tribunale di Roma con sentenza del 14.9.2016, come da allegato rapporto informativo, dunque per un fatto risalente a quasi dieci anni fa (16.2.2016), relativamente al quale è stato “scarcerato dalla locale Casa Circondariale, in data 30/10/2024, per fine pena” (cfr., in proposito, documentazione allegata dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, dalla quale si evince che ha scontato la condanna a quattro mesi di reclusione presso la Casa Circondariale di Cassino). Su questo punto, anche la Corte Costituzionale, respingendo definitivamente ogni automatismo presuntivo di pericolosità sociale - con riguardo nello specifico ad un caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza di condanne per fatti di lieve entità - ha chiarito che i criteri “atti a orientare le decisioni dell'amministrazione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero colpito dal provvedimento restrittivo, rifuggendo dal meccanismo automatico tipico delle presunzioni assolute.” (Corte Cost. sent. 88/2023). Ritiene pertanto il giudicante che, seppur in assenza di una comprovata integrazione nel tessuto sociale, lavorativo e culturale italiano da parte del ricorrente - che comunque sembrerebbe trovarsi sul territorio italiano almeno dalla data del 2016, epoca del menzionato reato, laddove lo stesso difensore nel ricorso introduttivo allega una permanenza di lunga data sul territorio nazionale, peraltro unitamente alla moglie, al figlio ed ai nipoti (cfr., documentazione allegata all'atto introduttivo) - , i fatti addebitati al ricorrente non siano idonei a configurare i motivi di pubblica sicurezza imperativi di cui al provvedimento impugnato, data la non dimostrata esistenza di condanne relative alle menzionate condotte criminose e considerata l'assenza dei requisiti di attualità e gravità correlati a tali condotte, le quali non costituiscono quindi indice di una particolare pericolosità, né fonte di allarme sociale tale da essere poste a fondamento del disposto allontanamento, nell'ambito del bilanciamento degli opposti interessi sopra esposti e del principio di proporzionalità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 30/07, potendosi ritenere nella specie assolutamente prevalente sull'interesse pubblico perseguito il diritto di libera circolazione del ricorrente, cittadino europeo come da allegata carta di identità, nell'ambito dello spazio comunitario sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In definitiva, si può concludere che il comportamento del ricorrente, genericamente indicato nel provvedimento impugnato e rimasto del tutto indimostrato, non possa in alcun modo considerarsi una minaccia grave, concreta ed effettiva per la collettività e per i diritti fondamentali della persona, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione onerata (cfr., art. 2697 c.c.) e dell'entità, natura e risalenza nel tempo dell'unico reato accertato attribuito all'interessato (relativamente al quale non è comunque prodotta la sentenza di condanna dall'amministrazione resistente). Del resto, a conferma di quanto sin qui esposto ed in coerenza con quanto già rilevato nella pronuncia relativa alla sospensiva (ove è scritto: “ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tenuto conto, per un verso, della durata del soggiorno in Italia dell'interessato e della sua situazione familiare, giacché in Italia vivono anche la moglie e i figli minori del ricorrente, come emerge dalla documentazione in atti, e considerato, per altro verso, che i precedenti di polizia richiamati nel decreto impugnato e l'unica condanna riportata dal ricorrente a mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 337 c.p. non apportano allo stato elementi sufficienti a ritenere che i comportamenti individuali dell'interessato rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
considerato pertanto che allo stato degli atti e per le ragioni di cui sopra la misura adottata non possa considerarsi rispondente al principio di proporzionalità”), il decreto di trattenimento emesso all'esito della scarcerazione sulla base del disposto allontanamento del ricorrente non è stato convalidato, evidentemente in quanto emesso su un presupposto illegittimo, ossia il provvedimento di allontanamento oggetto dell'odierno giudizio (cfr., verbale di dimissioni dal CPR del 31.10.2024, allegato in atti da parte resistente). Discende da tutte le considerazioni esposte l'insussistenza, nel caso di specie, dei motivi imperativi di pubblica sicurezza e, conseguentemente, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di allontanamento emesso nei confronti del ricorrente – non proporzionato alle condotte denunciate, per quanto dimostrate dalla parte onerata dalla relativa prova – , con accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi per le sole fasi svolte, di studio ed introduttiva).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di in data 30.10.2024, notificato in pari data, nei confronti CP_2 di nato il [...] in [...] (C.U.I. ; Parte_1 C.F._1
2) condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla