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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 884
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 884/2022 R.G.
PROMOSSO DA
c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana
Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 22.01.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate negli scritti difensivi, negli atti e verbali di causa e la causa veniva posta in decisione.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 21.07.2022, regolarmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, contratto a Mineo il 24.10.2000, con il sig. , dalla cui unione sono nati due figli. Controparte_1
Esponeva la ricorrente che con sentenza n. 30/2017, emessa da codesto Tribunale in data 13.01.2017, era stata pronunciata la separazione tra i coniugi, la quale prevedeva l'addebito della separazione in capo al sig. , l'affidamento condiviso dei figli della coppia, con collocamento presso la CP_1
madre e diritto di visita del padre, esercizio della potestà genitoriale separatamente solo per le decisioni di ordinaria amministrazione, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, sul piano economico, l'obbligo a carico del sig. di provvedere al mantenimento dei figli nella misura CP_1
di complessivi euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente rappresentava che, a far data dalla separazione, non si era mai più verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
Con il presente giudizio, tuttavia, la ricorrente esponeva che il padre si era reso sempre inadempiente rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, dovendo così farsi carico da sola di tutte le esigenze di vita della famiglia, oltre a chiedere aiuto ai propri genitori, da quando aveva perso il posto di lavoro.
Pertanto, in uno alla domanda di scioglimento del matrimonio, la ricorrente domandava che venisse
Per_ disposto l'affidamento esclusivo, in suo favore, della figlia minore con diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile, e la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore degli stessi.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.12.2022, stante l'assenza di parte resistente seppur regolarmente citato, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi del 13.01.2017.
2 Il resistente si manteneva contumace nonostante la notifica del ricorso e del provvedimento presidenziale.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. il quale non ha Controparte_1
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione;
nonché successivamente alla regolare notificazione dell'ordinanza presidenziale, senza addurre alcuna contestazione in merito alle richieste formulate da parte della sig.ra Parte_1
SULLO STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Caltagirone n.
30/2017 pubblicata il 13.01.2017, passata in giudicato.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
3 SULLE DETERMIANZIONI RELATIVE ALLA FIGLIA SARA
Per_ Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento della figlia – nata nel 2007– minorenne al momento della proposizione del presente giudizio, giova osservare che nulla deve oggi essere disposto nei confronti della stessa, poiché l'intervenuta maggiore età esonera codesto Collegio dall'assumere qualsiasi decisioni in merito, venendo così meno il regime di affidamento condiviso così come disposto in sede di separazione personale dei coniugi e confermato, nel presente giudizio, all'esito dell'udienza presidenziale del 16.12.2022, e rimettendo alla libera scelta della figlia le modalità di frequentazione con i genitori.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ Per quanto attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli della coppia – e oggi Per_2
rispettivamente di 21 e 18 anni – il Presidente del Tribunale aveva confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale, nello specifico l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento della somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In linea di principio giova rammentare, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli a norma degli artt. 147 – 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia dei figli o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica – che è la precondizione del diritto professionale e tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori).
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, chiedeva aumentarsi l'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli nella misura di euro 500,00 mensili, deducendo la totale assenza del resistente nel contribuire al mantenimento dei figli, la precaria situazione economica della
4 ricorrente e il mancato impegno del figlio di trovare un'attività lavorativa dopo aver Per_2
abbandonato gli studi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 5088/2018; Cass. Civ. Sez. I, n. 12952/2016).
Nel caso di specie, è altresì pacifico – poiché non è stato oggetto di contestazione alcuna – la circostanza della non autosufficienza economica del figlio – già maggiorenne al momento Per_2
Per_ dell'incoato giudizio – e della figlia la quale ha raggiunto da poco la maggiore età, dal momento che, nel corso del presente giudizio, non è emerso alcun elemento idoneo che potesse dar prova della loro possibile indipendenza economica, anche in considerazione dell'età di entrambi i figli, la quale fa presumere che gli stessi non abbiano raggiunto una capacità lavorativa che li renda indipendenti economicamente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di specifiche domande di revoca o modifica da parte del resistente – rimasto contumace –il Collegio ritiene di poter confermare quanto già disposto in via provvisoria in sede presidenziale, ovvero l'obbligo posto a carico del sig.
di provvedere al versamento della somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per CP_1
Per_ il mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Per_2
degli stessi.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Giova rammentare che in presenza di figli maggiorenni ma non ancora indipendenti, il giudice può adottare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di specie assume rilievo la circostanza, già evidenziata dal precedente punto, che i figli della Per_ coppia e nonostante abbiano raggiunto la maggiore età non possono ancora ritenersi Per_2
economicamente indipendenti.
Come da costanza giurisprudenza “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che
5 giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. Civ. Sez. I, 10 giugno 2005, n. 12295).
Per_ Nella presente fattispecie, è incontestato che entrambi i figli e stante la giovane età, non Per_2
siano ancora autonomi dal punto di vista economico e difatti convivono ancora con la madre, alla quale pertanto va confermata la assegnazione della casa coniugale.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata e deve Parte_1
pertanto essere respinta, dovendosi comunque rammentare che i presupposti che regolano il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente più debole sono diversi (e più stringenti) di quelli invece previsti in sede di separazione per l'assegno di mantenimento.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n. 18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 Legge div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
6 formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, calando tali principi al caso di specie, bisogna rilevare che la ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione della maggiore capacità economica del marito, neanche in termini di mere asserzioni.
In sede di udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro
600,00, mentre negli scritti difensivi successivi si è limitata ad insistere nell'accoglimento delle domande dalla stessa avanzate, tra le quali appunto quella relativa all'assegno divorzile perché disoccupata, senza fornire alcuna prova circa la necessità di assistenza economica da parte dell'ex coniuge né in ordine ad una oggettiva incapacità di reperire un'occupazione lavorativa.
La stessa, in seno all'atto introduttivo, ha prodotto solo una certificazione Isee 2022 con indicatore della situazione reddituale pari ad euro 1.588,24, comprovante una situazione economica di certo non agiata ma che ad ogni modo non consente di escludere la probabile percezione attuale di retribuzioni
– ancorché non regolarizzate – da parte della stessa.
Parimenti, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza.
Ad ogni modo grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Si osserva che “in tema di assegno divorzile, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ. Sez. VI, n.
25635/2021).
Nella fattispecie in esame, manca la prospettazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione del diritto all'assegno divorzile e, pertanto, in applicazione dei criteri interpretativi sopra illustrati e alla luce delle valutazioni esposte, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente l'assegno divorzile a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda.
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, nonché del fatto che il resistente, non costituendosi, non ha comunque resistito alla
7 avversa domanda, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per dichiarare irripetibili nei confronti del contumace le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
Controparte_1
Per_ 2. DISPONE in ordine all'affidamento e collocamento della figlia ormai CP_2
maggiorenne;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
4. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
Per_ ogni mese, l'importo di euro 450,00 a titolo di mantenimento dei figli e Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, da versare direttamente alla sig.ra oltre il 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli;
Pt_1
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
6. DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti del resistente contumace.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 884/2022 R.G.
PROMOSSO DA
c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana
Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 22.01.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate negli scritti difensivi, negli atti e verbali di causa e la causa veniva posta in decisione.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 21.07.2022, regolarmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, contratto a Mineo il 24.10.2000, con il sig. , dalla cui unione sono nati due figli. Controparte_1
Esponeva la ricorrente che con sentenza n. 30/2017, emessa da codesto Tribunale in data 13.01.2017, era stata pronunciata la separazione tra i coniugi, la quale prevedeva l'addebito della separazione in capo al sig. , l'affidamento condiviso dei figli della coppia, con collocamento presso la CP_1
madre e diritto di visita del padre, esercizio della potestà genitoriale separatamente solo per le decisioni di ordinaria amministrazione, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, sul piano economico, l'obbligo a carico del sig. di provvedere al mantenimento dei figli nella misura CP_1
di complessivi euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente rappresentava che, a far data dalla separazione, non si era mai più verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
Con il presente giudizio, tuttavia, la ricorrente esponeva che il padre si era reso sempre inadempiente rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, dovendo così farsi carico da sola di tutte le esigenze di vita della famiglia, oltre a chiedere aiuto ai propri genitori, da quando aveva perso il posto di lavoro.
Pertanto, in uno alla domanda di scioglimento del matrimonio, la ricorrente domandava che venisse
Per_ disposto l'affidamento esclusivo, in suo favore, della figlia minore con diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile, e la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore degli stessi.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.12.2022, stante l'assenza di parte resistente seppur regolarmente citato, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi del 13.01.2017.
2 Il resistente si manteneva contumace nonostante la notifica del ricorso e del provvedimento presidenziale.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. il quale non ha Controparte_1
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione;
nonché successivamente alla regolare notificazione dell'ordinanza presidenziale, senza addurre alcuna contestazione in merito alle richieste formulate da parte della sig.ra Parte_1
SULLO STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Caltagirone n.
30/2017 pubblicata il 13.01.2017, passata in giudicato.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
3 SULLE DETERMIANZIONI RELATIVE ALLA FIGLIA SARA
Per_ Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento della figlia – nata nel 2007– minorenne al momento della proposizione del presente giudizio, giova osservare che nulla deve oggi essere disposto nei confronti della stessa, poiché l'intervenuta maggiore età esonera codesto Collegio dall'assumere qualsiasi decisioni in merito, venendo così meno il regime di affidamento condiviso così come disposto in sede di separazione personale dei coniugi e confermato, nel presente giudizio, all'esito dell'udienza presidenziale del 16.12.2022, e rimettendo alla libera scelta della figlia le modalità di frequentazione con i genitori.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ Per quanto attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli della coppia – e oggi Per_2
rispettivamente di 21 e 18 anni – il Presidente del Tribunale aveva confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale, nello specifico l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento della somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In linea di principio giova rammentare, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli a norma degli artt. 147 – 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia dei figli o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica – che è la precondizione del diritto professionale e tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori).
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, chiedeva aumentarsi l'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli nella misura di euro 500,00 mensili, deducendo la totale assenza del resistente nel contribuire al mantenimento dei figli, la precaria situazione economica della
4 ricorrente e il mancato impegno del figlio di trovare un'attività lavorativa dopo aver Per_2
abbandonato gli studi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 5088/2018; Cass. Civ. Sez. I, n. 12952/2016).
Nel caso di specie, è altresì pacifico – poiché non è stato oggetto di contestazione alcuna – la circostanza della non autosufficienza economica del figlio – già maggiorenne al momento Per_2
Per_ dell'incoato giudizio – e della figlia la quale ha raggiunto da poco la maggiore età, dal momento che, nel corso del presente giudizio, non è emerso alcun elemento idoneo che potesse dar prova della loro possibile indipendenza economica, anche in considerazione dell'età di entrambi i figli, la quale fa presumere che gli stessi non abbiano raggiunto una capacità lavorativa che li renda indipendenti economicamente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di specifiche domande di revoca o modifica da parte del resistente – rimasto contumace –il Collegio ritiene di poter confermare quanto già disposto in via provvisoria in sede presidenziale, ovvero l'obbligo posto a carico del sig.
di provvedere al versamento della somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per CP_1
Per_ il mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Per_2
degli stessi.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Giova rammentare che in presenza di figli maggiorenni ma non ancora indipendenti, il giudice può adottare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di specie assume rilievo la circostanza, già evidenziata dal precedente punto, che i figli della Per_ coppia e nonostante abbiano raggiunto la maggiore età non possono ancora ritenersi Per_2
economicamente indipendenti.
Come da costanza giurisprudenza “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che
5 giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. Civ. Sez. I, 10 giugno 2005, n. 12295).
Per_ Nella presente fattispecie, è incontestato che entrambi i figli e stante la giovane età, non Per_2
siano ancora autonomi dal punto di vista economico e difatti convivono ancora con la madre, alla quale pertanto va confermata la assegnazione della casa coniugale.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata e deve Parte_1
pertanto essere respinta, dovendosi comunque rammentare che i presupposti che regolano il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente più debole sono diversi (e più stringenti) di quelli invece previsti in sede di separazione per l'assegno di mantenimento.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n. 18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 Legge div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
6 formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, calando tali principi al caso di specie, bisogna rilevare che la ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione della maggiore capacità economica del marito, neanche in termini di mere asserzioni.
In sede di udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro
600,00, mentre negli scritti difensivi successivi si è limitata ad insistere nell'accoglimento delle domande dalla stessa avanzate, tra le quali appunto quella relativa all'assegno divorzile perché disoccupata, senza fornire alcuna prova circa la necessità di assistenza economica da parte dell'ex coniuge né in ordine ad una oggettiva incapacità di reperire un'occupazione lavorativa.
La stessa, in seno all'atto introduttivo, ha prodotto solo una certificazione Isee 2022 con indicatore della situazione reddituale pari ad euro 1.588,24, comprovante una situazione economica di certo non agiata ma che ad ogni modo non consente di escludere la probabile percezione attuale di retribuzioni
– ancorché non regolarizzate – da parte della stessa.
Parimenti, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza.
Ad ogni modo grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Si osserva che “in tema di assegno divorzile, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ. Sez. VI, n.
25635/2021).
Nella fattispecie in esame, manca la prospettazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione del diritto all'assegno divorzile e, pertanto, in applicazione dei criteri interpretativi sopra illustrati e alla luce delle valutazioni esposte, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente l'assegno divorzile a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda.
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, nonché del fatto che il resistente, non costituendosi, non ha comunque resistito alla
7 avversa domanda, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per dichiarare irripetibili nei confronti del contumace le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
Controparte_1
Per_ 2. DISPONE in ordine all'affidamento e collocamento della figlia ormai CP_2
maggiorenne;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
4. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
Per_ ogni mese, l'importo di euro 450,00 a titolo di mantenimento dei figli e Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, da versare direttamente alla sig.ra oltre il 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli;
Pt_1
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
6. DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti del resistente contumace.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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