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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1244/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2352/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Comune di Ladispoli - Piazza G. Falcone 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14896/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
15 e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2693 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2694 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insta affinché codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il presente ricorso in appello perché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando integralmente il ricorso di I grado proposto dal
Sig. Resistente_1 e confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati.Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore TA ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato:
Per questi motivi
, si chiede a Codesta Ecc.ma Corte l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado. Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore TA ai sensi dell'art. 93. Cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 dicembre 2020, l'Ufficio tributi del Comune di Ladispoli, sulla base dei parametri e dei valori di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 7/2016, emanava gli avvisi di accertamento IMU indicati in epigrafe, concernenti il mancato pagamento totale dell'imposta locale relativa all'anno 2015, regolarmente notificati.
In particolare:
- l'avviso di accertamento esecutivo n. 2964, per complessivi € 458,00, è stato adottato in relazione al parziale versamento dell'IMU 2015 concernente le aree fabbricabili possedute dal sig. Resistente_1;
- l'avviso di accertamento esecutivo n. 2693, per complessivi € 222,00, è stato adottato in relazione al parziale versamento della TASI 2015 concernente i fabbricati posseduti dal sig. Resistente_1.
In data 15 febbraio 2021, il sig. Resistente_1, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso siffatti avvisi, lamentando l'infondatezza della pretesa in ragione del già intervenuto pagamento delle somme dovute a titolo d'imposta da parte del contribuente.
Il 23 febbraio 2021, l'Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli rigettava l'istanza di reclamo e mediazione, trasmettendo la nota iscritta al numero di protocollo comunale n. 8455/2021.
Il Comune provvedeva – quindi - a costituirsi in giudizio sostenendo la legittimità della pretesa sulla base dei valori indicati dalla delibera nr. 7/2016 che per la zona B1 in questione lo classificava in Euro 41,25.
Il Giudice di primo grado, dopo aver ritenuto assolto l'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e le aree a natura edificabile, ritenendo altresì sussistere il presupposto impositivo a carico del contribuente quale proprietario/usufruttuario dei beni in proprietà, accoglieva il ricorso, ritenendo infondata la pretesa dell'Ufficio in ragione dell'inesattezza dei valori adottati dall'Ufficio.
Avverso la citata sentenza il Comune di Ladispoli propone appello al fine di sentir accertare la propria pretesa nella misura da lui vantata in seno all'avviso di accertamento.
Resiste in giudizio il contribuente, ribadendo l'erroneità delle rendite utilizzate dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del Comune per erronea individuazione dei beni oggetto di accertamento.
Tuttavia, dalla disamina della documentazione prodotta, si evince chiaramente l'errore in cui è incorso l'Ente.
L'intera vicenda verte, infatti, sull'appartenenza, o meno, dell'immobile oggetto di accertamento all'area denominata “Nominativo_1”, a cui conseguirebbe una maggior rendita catastale e, dunque, una maggior IMU dovuta.
Tuttavia, l'immobile oggetto di accertamento, di cui il contribuente è proprietario solo nella misura del 50%, non appartiene alla predetta area.
Come dimostrato dal contribuente, attraverso copiosa documentazione, il suo immobile non appartiene alla predetta zona e, invece, appartiene alla zona catastale identificata con con la lettera H.
In ragione dell'esatta area di appartenenza del bene immobile oggetto di accertamento, il contribuente ha dunque provveduto a pagare il tributo, correttamente determinato in ragione della sua area di appartenenza.
L'Ufficio, dal canto suo, si limita ad argomentare le ragioni per il cui gli immobili presenti nella zona denominata
“Nominativo_1” sarebbero titolari di una rendita catastale maggiorata rispetto a quella utilizzata dal contribuente per la liquidazione del tributo, senza però accorgersi che l'immobile del contribuente non rientra nella predetta zona.
Tutti i documenti allegati dall'Ufficio a sostegno della propria pretesa, ivi comprese le sentenze, si riferiscono infatti ad un soggetto diverso (Società_1, realmente titolare degli immobili espressivi della maggior rendita rispetto a quella riferibile all'immobile del contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 300,00, da distrarsi.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2352/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Comune di Ladispoli - Piazza G. Falcone 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14896/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
15 e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2693 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2694 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insta affinché codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il presente ricorso in appello perché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando integralmente il ricorso di I grado proposto dal
Sig. Resistente_1 e confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati.Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore TA ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato:
Per questi motivi
, si chiede a Codesta Ecc.ma Corte l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado. Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore TA ai sensi dell'art. 93. Cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 dicembre 2020, l'Ufficio tributi del Comune di Ladispoli, sulla base dei parametri e dei valori di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 7/2016, emanava gli avvisi di accertamento IMU indicati in epigrafe, concernenti il mancato pagamento totale dell'imposta locale relativa all'anno 2015, regolarmente notificati.
In particolare:
- l'avviso di accertamento esecutivo n. 2964, per complessivi € 458,00, è stato adottato in relazione al parziale versamento dell'IMU 2015 concernente le aree fabbricabili possedute dal sig. Resistente_1;
- l'avviso di accertamento esecutivo n. 2693, per complessivi € 222,00, è stato adottato in relazione al parziale versamento della TASI 2015 concernente i fabbricati posseduti dal sig. Resistente_1.
In data 15 febbraio 2021, il sig. Resistente_1, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso siffatti avvisi, lamentando l'infondatezza della pretesa in ragione del già intervenuto pagamento delle somme dovute a titolo d'imposta da parte del contribuente.
Il 23 febbraio 2021, l'Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli rigettava l'istanza di reclamo e mediazione, trasmettendo la nota iscritta al numero di protocollo comunale n. 8455/2021.
Il Comune provvedeva – quindi - a costituirsi in giudizio sostenendo la legittimità della pretesa sulla base dei valori indicati dalla delibera nr. 7/2016 che per la zona B1 in questione lo classificava in Euro 41,25.
Il Giudice di primo grado, dopo aver ritenuto assolto l'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e le aree a natura edificabile, ritenendo altresì sussistere il presupposto impositivo a carico del contribuente quale proprietario/usufruttuario dei beni in proprietà, accoglieva il ricorso, ritenendo infondata la pretesa dell'Ufficio in ragione dell'inesattezza dei valori adottati dall'Ufficio.
Avverso la citata sentenza il Comune di Ladispoli propone appello al fine di sentir accertare la propria pretesa nella misura da lui vantata in seno all'avviso di accertamento.
Resiste in giudizio il contribuente, ribadendo l'erroneità delle rendite utilizzate dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del Comune per erronea individuazione dei beni oggetto di accertamento.
Tuttavia, dalla disamina della documentazione prodotta, si evince chiaramente l'errore in cui è incorso l'Ente.
L'intera vicenda verte, infatti, sull'appartenenza, o meno, dell'immobile oggetto di accertamento all'area denominata “Nominativo_1”, a cui conseguirebbe una maggior rendita catastale e, dunque, una maggior IMU dovuta.
Tuttavia, l'immobile oggetto di accertamento, di cui il contribuente è proprietario solo nella misura del 50%, non appartiene alla predetta area.
Come dimostrato dal contribuente, attraverso copiosa documentazione, il suo immobile non appartiene alla predetta zona e, invece, appartiene alla zona catastale identificata con con la lettera H.
In ragione dell'esatta area di appartenenza del bene immobile oggetto di accertamento, il contribuente ha dunque provveduto a pagare il tributo, correttamente determinato in ragione della sua area di appartenenza.
L'Ufficio, dal canto suo, si limita ad argomentare le ragioni per il cui gli immobili presenti nella zona denominata
“Nominativo_1” sarebbero titolari di una rendita catastale maggiorata rispetto a quella utilizzata dal contribuente per la liquidazione del tributo, senza però accorgersi che l'immobile del contribuente non rientra nella predetta zona.
Tutti i documenti allegati dall'Ufficio a sostegno della propria pretesa, ivi comprese le sentenze, si riferiscono infatti ad un soggetto diverso (Società_1, realmente titolare degli immobili espressivi della maggior rendita rispetto a quella riferibile all'immobile del contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 300,00, da distrarsi.