Ordinanza collegiale 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A003DA4EE0, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Gaspardini, Francesca Bedini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e RU D'ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ANrita Colantuono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Svas Biosana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Settembre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione nr. 384 del 13.05.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e RU d’ON (gara nr. 9263763);
- del rigetto dell’istanza di accesso agli atti Nota Protocollo n. 13784 del 29.05.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorra, tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, nei limiti del proprio interesse ed, in ogni caso, nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della controinteressata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 ottobre 2024:
- della Deliberazione nr. 384 del 13.05.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e RU d’ON (gara nr. 9263763);
- del rigetto dell’istanza di accesso agli atti Nota Protocollo n. 13784 del 29.05.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorra, tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, nei limiti del proprio interesse e, in ogni caso, nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della controinteressata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Svas Biosana Spa e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e RU D'ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e RU d’ON” ha indetto procedura aperta, articolata in n. 95 lotti, per la fornitura di durata triennale di “ dispositivi per circolazione extracorporea per Cardiochirurgia ”.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, il lotto n. 78, concernente “ soluzione cardioplegica con cloruro di sodio, cloruro di potassio, cloruro di magnesio esaidrato, istidina, istidina cloroidrato monoidrato, treiptofano, mannitolo, cloruro di calcio diidrato, acido achetoglutarico ”, è stato aggiudicato, con deliberazione n 384 del 13 maggio 2024, alla società Svas Biosana S.p.a..
In data 17 maggio 2024 la società CH s.r.l., seconda classificata, ha proposto istanza di accesso agli atti di gara che è stata respinta dall’Azienda Ospedaliera con nota prot. 2024 del 29 maggio 2024.
2. Con atto notificato il 12 giugno 2024 e depositato il successivo 17 giugno CH è insorta avverso la disposta aggiudicazione, affidando il gravame a un unico motivo (rubricato “ violazione dell’art. 6 d.lgs. 219/2006. violazione dell’art. 5 d. lgs. 219/2006. violazione del capitolato tecnico di gara. eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, violazione del principio di par condicio competitorum ”) e formulando contestualmente istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. onde conseguire l’esibizione integrale dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria.
3. Si sono costituiti Svas Biosana s.p.a. e l’Azienda Ospedaliera, insistendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. L’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata accolta con ordinanza n. 1640 del 6 settembre 2024.
5. Con atto di motivi aggiunti notificati il 10 ottobre 2025 e depositati il successivo 17 ottobre la ricorrente ha dedotto ulteriori profili di illegittimità della disposta aggiudicazione (“ violazione del capitolato tecnico di gara, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio competitorum” ).
6. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, previa rinuncia all’istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo camerale con contestuale fissazione dell’udienza pubblica.
7. Con ordinanza n. 37 del 13 gennaio 2025 è stata disposta una verificazione volta ad accertare “ per quanto riguarda l’offerta tecnica dell’impresa ricorrente principale, in considerazione dei motivi del ricorso introduttivo integrato dai motivi aggiunti e delle difese svolte dalle parti (e della documentazione prodotta in sede di procedimento di gara), se costituiscano prodotti equivalenti, ai sensi della legge di gara per il lotto 78, i dispositivi medici e i farmaci e, in particolare, se: a) il prodotto fornito dalla ricorrente CH s.r.l. sia o meno di categoria superiore rispetto al dispositivo VITAORGASOL offerto in gara dalla Svas Biosana S.p.A.; b) i due prodotti appartengano o meno alla medesima classe di rischio, con riguardo anche alla loro sicurezza e praticità d’uso; c) sotto il profilo della loro composizione chimica siano o meno equivalenti rispetto alla composizione chimica prevista dal bando ”.
7.1. Con ordinanza n. 246 del 6 febbraio 2025 è stata disposta la sostituzione del verificatore, contestualmente fissando l’udienza pubblica al 4 giugno 2025, successivamente posticipata al 19 novembre 2025 con ordinanza n. 1039 del 5 giugno 2025 su istanza di parte ricorrente (che aveva fatto rilevare che “ il Verificatore nominato […] non ha rispettato nessuna delle scadenze assegnate nell’ordinanza, depositando in data 15.05.2025 la relazione tecnica definitiva, senza provvedere ad inviare precedentemente la bozza della relazione alle parti e dare loro modo di formulare eventuali osservazioni ”).
7.2. In data 28 ottobre 2025 il verificatore ha versato agli atti “ comunicazione relativa a chiarimenti per procedimento TAR Salerno R.G. n° 984/2024 ”.
7.3. Le parti hanno depositato memorie e memorie di replica a sostegno della già spiegate difese. La controinteressata ha eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dalla ricorrente in data 30.11.2025, relativo all’aggiudicazione conseguita in diversa procedura bandita dall’AOU Federico II.
8. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata spedita in decisione.
9. Con l’unico motivo del ricorso introduttivo la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto la controinteressata non risulterebbe titolare, come emerso da una consultazione su sito AIFA, di alcuna autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del prodotto offerto, necessaria ex art. 6 d.lgs. n. 219/2006 (e non derogabile ex art. 5 d.lgs. 219/2006, disposizione riferita ai soli medicinali oggetto di prescrizione nominativa per singoli pazienti).
9.1. La doglianza (formulata sul presupposto dell’offerta da parte della controinteressata di un medicinale) non coglie nel segno considerato che il prodotto offerto è ascrivibile alla diversa categoria dei dispositivi medici, che esulano dal disposto normativo di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 219/2006. D’altronde, come riconosciuto dalla stessa deducente (cfr. memoria del 27 dicembre 2024) il motivo è stato formulato prima di avere conoscenza del fatto “ che la concorrente avesse offerto un dispositivo medico, che non necessita di AIC ”.
10. Devono essere dunque scrutinati i motivi aggiunti a mezzo dei quali si deduce l’illogicità dell’attribuzione del medesimo punteggio alle offerte tecniche, con particolare riguardo al parametro “standard di sicurezza e praticità d’uso”, risultando del tutto irragionevole che il medicinale, denominato Custodiol, offerto dalla ricorrente (prodotto di consolidato impiego, dotato di elevati standard di sicurezza e connotato da una composizione chimica perfettamente coincidente con quella richiesta dal capitolato tecnico) sia stato valutato come qualitativamente equivalente al dispositivo medico (denominato VitaOrgasol) offerto dalla controinteressata, il quale, oltre ad essere di recente introduzione, offre inferiori standard di sicurezza poiché si colloca in una classe di rischio elevata (medio-alta, secondo quanto indicato in offerta; massima, secondo quanto ritenuto dalla ricorrente in applicazione della Regola 13 dell’Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e delle linee guida per la classificazione elaborate dal Medical Device Coordination Group) e presenta una composizione chimica difforme da quella richiesta dal capitolato; l’attribuzione del medesimo punteggio integrerebbe dunque un’ipotesi di ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, poiché l’offerta da parte della controinteressata di un dispositivo medico di classe inferiore e con garanzie di meccanismo d’azione difformi da quelle di effettiva necessità dell’Amministrazione le ha consentito di proporre un prezzo più basso, conseguendo un illegittimo vantaggio in sede di gara.
10.1. Le censure non si prestano ad una favorevole delibazione.
10.2. È ben noto il principio, pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 29 ottobre 2024, n. 862; sez. V, 18 marzo 2019, n. 1748; id., 14 gennaio 2019, n. 291); vizio questo che - alla luce degli scritti difensivi, della documentazione versata in atti e delle risultanze della disposta verificazione - non appare affatto inficiare la valutazione compiuta dalla Commissione nel caso di specie.
10.3. Devono infatti essere innanzitutto disattese le argomentazioni volte a sostenere, in linea generale, una presunta superiorità dei medicinali (in quanto sottoposti “ al ben più rigoroso iter autorizzativo di cui alla dir. 83/2001 ”) rispetto ai dispositivi medici, considerato che tali deduzioni rappresentano – inter alia – un inammissibile tentativo della ricorrente di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle ab imis svolte dalla stazione appaltante, che si è determinata ad indire la procedura de qua al precipuo fine dell’approvvigionamento di dispositivi medici.
10.4. Venendo poi al raffronto fra i due specifici prodotti offerti dagli operatori economici in corso di gara, giova richiamare le conclusioni cui è pervenuto il verificatore, che ha affermato che: “ il prodotto fornito dalla ricorrente CH s.r.l. e il dispositivo VITAORGASOL offerto da Svas Biosana S.p.A. presentano caratteristiche affini in relazione alla composizione chimica richiesta dal bando, pur probabilmente differenziandosi per la presenza di differenti eccipienti, analogamente a quanto avviene nella distinzione tra farmaco brand e farmaco generico, la cui produzione e commercializzazione di solito avviene dopo la scadenza di un brevetto. Entrambi i prodotti risultano conformi, per quanto di competenza, alla composizione chimica richiesta dalla documentazione di gara, sebbene – come sopra precisato – potrebbero presentare alcune differenze di formulazione, che tuttavia non sembrano incidere in maniera sostanziale sull’utilizzo clinico. Alla luce delle conoscenze attuali e delle pratiche in uso, si rileva che entrambe le soluzioni vengono attualmente impiegate su larga scala presso strutture sanitarie del territorio nazionale, senza risultanze di criticità documentate sotto il profilo della sicurezza o della praticità d’uso. Inoltre, trattandosi di prodotti similari per l’aspetto clinico, non vi sono, a conoscenza del sottoscritto, studi pubblicati o in corso che ne analizzino le differenze o eventuali ricadute cliniche sull’utilizzo ” e che “ entrambe le soluzioni oggetto del contenzioso vengono ad oggi, a conoscenza del sottoscritto, ampiamente utilizzate nei vari centri di cardiochirurgia sul territorio italiano come soluzioni cardioplegiche senza particolari alert riguardanti la loro sicurezza o efficacia clinica ”.
Gli esiti della verificazione dunque non corroborano (e anzi contraddicono) le deduzioni della ricorrente in ordine alla minore sicurezza e all’inadeguata composizione chimica del dispositivo medico offerto dalla controinteressata, consentendo pertanto di escludere profili di irragionevolezza nella discrezionale valutazione condotta dalla commissione in sede di attribuzione del punteggio.
10.5. Neppure possono condividersi le deduzioni formulate da CH nella memoria di replica del 3 novembre 2025, volte a sostenere che la comunicazione da ultimo depositata dal verificatore “ priva di qualsiasi autorevolezza le conclusioni rese nella precedente relazione ”, considerato che il citato ausiliario – chiamato dal Collegio, con ordinanza n. 1039 del 5 giugno 2025, a stendere una relazione finale comprensiva delle osservazioni delle parti - non ha potuto far altro, a fronte delle proposte osservazioni, che “ dichiarare l’inidoneità delle proprie competenze ”.
Ad avviso del Collegio, infatti, l’affermazione del verificatore secondo cui “ le competenze tecnico-scientifiche del Sottoscritto possono limitarsi alla sola esperienza clinica e scientifica riguardante l’utilizzo corrente delle soluzioni in oggetto ma non possono in alcun modo disquisire sulla nomenclatura o sulle caratteristiche tecniche che rendono un determinato presidio un “dispositivo” o un “farmaco” non depotenzia in alcun modo il portato della risposta fornita ai quesiti con riferimento ai profili di interesse per la risoluzione del presente contenzioso (sicurezza del prodotto e adeguatezza della composizione chimica); piuttosto, correlandosi alle osservazioni formulate da parte ricorrente, incentrate sulla diversità ontologica fra farmaco e dispositivo medico (“ il farmaco e il dispositivo medico, pur potendo apparire simili nella composizione base, non condividonolo stesso grado di caratterizzazione chimica, né sono sottoposti alle medesime prove di stabilità, tossicità e sicurezza ”, cfr. mail al verificatore del 19 giugno 2025) mira a chiarire che la competenza a tracciare la linea di demarcazione fra farmaco e dispositivo medico “ non è da ricercare tra le competenze tecniche dello specialista in cardiochirurgia quanto piuttosto in quelle del nomenclatore ufficiale”. Come tuttavia già osservato supra al § 10.3, esulano dalla presente controversia considerazioni in ordine alla nomenclatura, alle caratteristiche tecniche che rendono un determinato presidio un “dispositivo” o un “farmaco” e ai maggiori standard di sicurezza assicurati dal regime regolatorio proprio dei farmaci, considerato che la scelta in favore della categoria “dispositivo medico” è stata effettuata a monte dalla stazione appaltante.
10.6. Infine – a prescindere dalla tardività del deposito - nessuna rilevanza può assumere l’aggiudicazione conseguita dalla ricorrente all’esito della procedura bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, considerata l’autonomia delle procedure e la natura eminentemente discrezionale delle valutazioni in tema di punteggi, riservate al seggio di gara.
11. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Alla liquidazione del compenso al verificatore, da porsi a carico della parte soccombente, si provvederà con separato decreto previa presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della controinteressata e in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e RU D'ON. Pone a carico della parte ricorrente il pagamento delle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ME, Presidente
AN IT, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IT | OR ME |
IL SEGRETARIO