Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/12/2025, n. 21604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21604 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14220 del 2022, proposto da Ofelia Comunicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Puliatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Teleischia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) in per in parte qua , dei provvedimenti M.I.S.E. aoo_com.registro ufficiale.int.0131046 del 22.09.2022 e M.I.S.E. aoo_com.registro ufficiale.Int.0131047 del 22.09.2022 di revisione parziale delle graduatorie e dell’attribuzione dei contributi, senza tenere conto della disposizione del d.P.R. 146/2017, ormai annullata, che prevedeva il riconoscimento del 95% ai primi 100 graduati ed il restante 5% ai graduati successivi nella parte in cui riconoscono il venir meno del c.d. “scalino preferenziale” limitatamente agli anni 2016 e 2017 e non per i successivi anni 2018 e 2019;
b) del provvedimento M.I.S.E. aoo_com.registro ufficiale.Int.0061059 del 14.10.2019, concernente l’approvazione delle graduatorie per l’attribuzione dei contributi in favore delle emittenti radiotelevisive, per il 2018 ed in particolare degli allegati A e B, contenenti gli elenchi degli importi dei contributi spettanti alle emittenti inserite in graduatoria e dei relativi e successivi provvedimenti e impegni di spesa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Teleischia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il Dott. IA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16.11.2022 e depositato in data 24.11.2022, Ofelia Comunicazioni S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’allora Ministero dello sviluppo economico (MISE), oggi Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito breviter anche “ MI ”), quale parte resistente, nonché di TE S.r.l. e Teleischia S.r.l., quali parti controinteressate, al fine di sentir annullare i provvedimenti meglio descritti in epigrafe.
2. La ricorrente ha affidato l’impugnazione a un’unica censura, consistente nella presunta illegittimità dei provvedimenti gravati, in quanto l’Amministrazione, nel determinare l’importo dei contributi alla prima dovuti in relazione all’anno 2018, avrebbe utilizzato il criterio di cui all’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 che distinguerebbe, a tal fine, tra i primi 100 soggetti collocatisi in graduatoria, cui verrebbe assegnato il 95% delle risorse, e quelli ivi collocatisi successivamente, cui verrebbe invece assegnato il restante 5%. E poiché la ricorrente si sarebbe collocata, nell’anno 2018, al 106esimo posto della graduatoria, essa avrebbe conseguito l’importo (illegittimamente ridotto) di € 40.756,70.
L’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 sarebbe invece stato annullato dal Consiglio di stato, con le pronunce nn. 7878/2022 e 7880/2022, con effetto ex tunc e quindi tale disposizione sarebbe stata espunta dall’ordinamento giuridico non solo in riferimento agli importi relativi alle annualità 2016-2017, ma anche a quelle successive.
2.1. In via gradata, la ricorrente ha poi sollecitato il Tribunale – nell’ipotesi in cui si ritenesse che l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 (norma secondaria) fosse divenuta norma primaria in quanto recepita dall’art. 4 bis D.L. 91/18, conv. in L. 108/2018 – a sollevare, dinanzi alla Corte costituzionale, la questione di legittimità per contrasto tra la norma primaria da ultimo menzionata e gli artt. 2, 3 ,4 e 41 Cost.
3. In data 15.12.2022, si è costituita in giudizio Teleischia S.r.l., contestando la ricostruzione della ricorrente e instando nel rigetto del ricorso.
4. Benchè ritualmente intimate, il MI e TE ritenevano di non costituirsi in giudizio.
5. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 28.11.2025 e celebratasi da remoto, nessuna delle parti presenziava e la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L’art. 1, comma 163, L. 208/2015 ha conferito al Ministro dell’allora MISE il potere di adottare un regolamento ex art. 17, comma 2, L. 400/88 per stabilire, da un lato, i criteri di riparto, tra i soggetti beneficiari, e, dall’altro, le procedure di erogazione delle risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse.
L’art. 6, comma 2, del d.P.R. 146/2017, adottato in attuazione della richiamata norma primaria, ha, tra l’altro, introdotto un criterio di riparto delle risorse disponibili che opera il seguente distinguo: i primi 100 operatori collocati in graduatoria beneficiano del 95% delle predette risorse, mentre quelli ivi collocatisi successivamente del restante 5% (c.d. scalino).
Sennonchè, il Consiglio di Stato, con sentt. nn. 7878/2022 e 7080/2022, ha annullato, con efficacia ex tunc , l’art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017, nonché individuato altri e diversi criteri di riparto dei predetti contributi in luogo di quello ivi contemplato.
Pertanto, l’Amministrazione resistente, in esecuzione di tali pronunce, si è quindi rideterminata, mediante i provvedimenti del 22.9.2022, in questa sede impugnati, in omaggio all’effetto conformativo del giudicato, ma solo in relazione agli importi di cui alle annualità 2016 e 2017 e non anche con riferimento a quelli di cui alle annualità del 2018.
Rispetto a tali ultimi importi, essa ha di nuovo fatto applicazione dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017, sul presupposto per il quale le richiamate pronunce del Consiglio di Stato avrebbero interessato unicamente gli importi di cui alle annualità 2016 e 2017 e non invece quelli successivi, ai quali continuerebbe ad applicarsi il criterio di cui al menzionato l’art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017.
Sennonchè, il legislatore ha emanato l’art. 4 bis D.L. 91/18, conv. in L. 108/2018, entrato in vigore in data 22.9.2018, che, nel recepire, pur ampliandola, la norma di cui all’art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017, ha di fatto ammantato di veste legislativa la disposizione regolamentare in parola. E ciò anche in quanto l’art. 13, comma 1 bis , D.L. 145/2023, conv. con modd. dalla L. 191/2023, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 4 bis D.L. 91/18, ha stabilito che tale ultima norma “ nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore ”.
A tale ultimo riguardo, la Corte costituzionale, investita dal Consiglio di Stato della questione di legittimità circa la violazione del menzionato art. 4 bis D.L. 91/18 rispetto agli artt. 2, 3, 24, 77, 41 103, 111 e 117 Cost., ne ha, con la sentenza n. 44/2025, radicalmente escluso l’incostituzionalità.
7. Tanto premesso, viene in questa sede in rilievo l’esigenza di stabilire se il provvedimento impugnato, nella parte in cui applica lo scalino di cui si è detto agli importi di cui all’annualità del 2018, sia o meno legittimo.
Sul punto, la richiamata pronuncia della Corte cost. n. 44/2025 ha stabilito che la legificazione di tale meccanismo (scalino) stabilito dall’art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017 opera, ratione temporis , a far data dall’entrata in vigore dell’art. 4 bis D.L. 91/18, ossia dal 22.9.2018. Inoltre, il Giudice delle leggi ha con chiarezza statuito che siffatta legificazione investe certamente gli importi di cui alla singola annualità del 2019 e quelli di cui alle annualità a seguire, stante la “ stabile legificazione ” operata dal legislatore (c.d. “effetto pro futuro ”).
Se quindi agli importi di cui alle annualità 2016-2017 non si applica lo scalino in virtù delle richiamate pronunce del Consiglio (che avevano annullato siffatto meccanismo); se alle domande aventi a oggetto gli importi a partire (e compresa) dall’annualità del 2019 tale scalino trova invece e certamente applicazione (stante l’intervenuta legificazione pro futuro della fonte secondaria); rimane da indagare se l’art. 4 bis D.L. 91/18, come detto entrato in vigore in data 22.9.2018, disciplini, o meno, l’importo dell’annualità del 2018 e quindi se a tale importo si applichi o meno il meccanismo dello scalino in parola.
Il dubbio si pone perché, alla data di entrata in vigore dell’art. 4 bis D.L. 91/18 (22.9.2018), era già scaduto il termine (28 febbraio 2018) entro il quale l’emittente radiofonica e televisiva locale, interessata all’ottenimento del contributo economico per cui è causa, era tenuta alla presentazione delle relative domande.
Ebbene, ritiene il Collegio che la circostanza per la quale l’art. 4 bis D.L. 91/18, con riferimento alle sole domande dirette all’ottenimento del contributo dell’annualità 2019, impone, altresì, all’Amministrazione di prendere “ in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda ” non esclude che la restante parte della norma, ossia l’applicazione dello scalino, possa trovare applicazione anche ai procedimenti relativi agli importi di cui all’annualità del 2018 ove, alla data di entrata in vigore della stessa (22.9.2018), essi non risultino ancora conclusi. In altre parole, alle domande relative al contributo per l’anno 2019 si applicherà sia il nuovo criterio del numero medio dei dipendenti, sia quello dello scalino; alle domande relative al contributo per l’anno 2018, si applicherà, invece, solo il criterio dello scalino.
Infatti, sul punto, ritiene il Collegio che, in assenza di una precipua disposizione transitoria, come nel caso di specie, e in applicazione dei principi generali sull’azione amministrativa, lo ius superveniens che modifica i criteri decisionali dell’Amministrazione - e quindi condiziona quantomeno la fase predecisoria e decisoria - ben può incidere sul procedimento amministrativo non ancora concluso e quindi sul provvedimento finale che la stessa è chiamata ad adottare.
Ai fini che qui interessano, l’Amministrazione ha, in data 14.10.2019, approvato, con decreto n. 61059, in questa sede impugnato, la graduatoria dei soggetti interessati all’ottenimento del contributo economico per l’anno 2018 e ha provveduto a confermarne la portata tramite i provvedimenti del 22.9.2022, in questa sede altrettanto impugnati.
Consegue che già alla data di approvazione della predetta graduatoria, ossia in data 14.10.2019, l’Amministrazione ha correttamente fatto applicazione del meccanismo dello scalino di cui all’art. 4 bis D.L. 91/18, stante non solo la vigenza, ma anche l’acclarata legittimità costituzionale, della norma in esame.
Tale conclusione risulta, anche recentemente, avallata dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.s., n. 5683/2025) che, nell’esaminare un caso analogo a quello in esame, ha stabilito che: “il provvedimento di approvazione della graduatoria del 14.10.2019 in questa sede impugnato, nel dare applicazione al meccanismo del c.d. scalino preferenziale, risulta pienamente conforme a disposizioni che hanno assunto rango primario, e, come tali, non sono sindacabili da parte di questo Giudice, ma solo dalla stessa Corte Costituzionale [e ciò anche in quanto] la legificazione ha interessato anche l’annualità 2018 […].”
L’intervenuta e descritta pronuncia n. 44/25 della Corte costituzionale esonera il Collegio dall’accogliere la sollecitazione della ricorrente ai fini della rimessione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale in ordine al rapporto tra l’art. 4 bis D.L. 91/18 e gli artt. 2, 3 e 41 Cost.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La manifesta infondatezza del ricorso ha quindi consentito al Collegio di non disporre, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori collocatisi nei primi 100 in graduatoria, tutti controinteressati nel presente giudizio (essi infatti risultano, seppure, per relationem , nel provvedimento impugnato e sarebbero stati svantaggiati dall’accoglimento del ricorso).
9. La peculiarità e complessità della vicenda, anche alla luce delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali, consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO GI LL, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario
IA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CO | DO GI LL |
IL SEGRETARIO