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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2216/2023
Il Giudice RO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BERLETTANO MARCO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AM ER resistente
OGGETTO: Prestazione: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'eventuale nullità della notifica del ricorso è sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi l' difeso anche nel merito. Il termine a difesa è CP_1 previsto nel solo caso di omesso rispetto del termine a comparire (art.164, co.3 c.p.c.).
La c.t.u. ha acclarato l'esistenza di una patologia al rachide lombare derivata dall'attività lavorativa di coltivatore diretto.
Si parla in consulenza di efficacia concausale, il che è irrilevante ai fini dell'obbligo di prestazione integrale, valendo il principio dell'art.41 c.p.c. e non essendovi causa estranea con efficacia assorbente.
Che la patologia risulti derivata anche dall'attività svolta, la quale richiede movimentazione di carichi, può ritenersi dimostrato per presunzioni, considerato che le mansioni di coltivatore diretto implicano in via ordinaria la movimentazione di carichi. È poi dirimente il fatto che l'attività lavorativa è stata svolta per oltre 60 anni. Una continuità di mansioni praticata in un lasso di tempo davvero considerevole è indice sintomatico univoco di fattore eziologico rilevante ai fini dell'insorgenza della patologia.
La voce del d.m. 12.7.2000, correttamente indicata dal ctu, è la n.193, posto che si tratta di patologia vertebrale lieve;
tanto risulta anche dalla visita condotta dal ctu.
Il grado di invalidità è del 7% a decorrere dalla domanda amministrativa, ovvero dal 12.2.2020.
Gli interessi sulla prestazione decorrono dal 121° giorno successivo al
12.2.2020.
Spese di lite secondo soccombenza (valore indeterminabile basso).
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Accerta in capo all'attore una invalidità permanente del 7% a decorrere dal
12.2.2020, e condanna l' al pagamento della indennità corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ex art.16, co.6 l. n.412/91 dal 121° giorno successivo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' e lo condanna alla CP_1
rifusione delle spese, liquidate in €5000 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
RO AN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2216/2023
Il Giudice RO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BERLETTANO MARCO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AM ER resistente
OGGETTO: Prestazione: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'eventuale nullità della notifica del ricorso è sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi l' difeso anche nel merito. Il termine a difesa è CP_1 previsto nel solo caso di omesso rispetto del termine a comparire (art.164, co.3 c.p.c.).
La c.t.u. ha acclarato l'esistenza di una patologia al rachide lombare derivata dall'attività lavorativa di coltivatore diretto.
Si parla in consulenza di efficacia concausale, il che è irrilevante ai fini dell'obbligo di prestazione integrale, valendo il principio dell'art.41 c.p.c. e non essendovi causa estranea con efficacia assorbente.
Che la patologia risulti derivata anche dall'attività svolta, la quale richiede movimentazione di carichi, può ritenersi dimostrato per presunzioni, considerato che le mansioni di coltivatore diretto implicano in via ordinaria la movimentazione di carichi. È poi dirimente il fatto che l'attività lavorativa è stata svolta per oltre 60 anni. Una continuità di mansioni praticata in un lasso di tempo davvero considerevole è indice sintomatico univoco di fattore eziologico rilevante ai fini dell'insorgenza della patologia.
La voce del d.m. 12.7.2000, correttamente indicata dal ctu, è la n.193, posto che si tratta di patologia vertebrale lieve;
tanto risulta anche dalla visita condotta dal ctu.
Il grado di invalidità è del 7% a decorrere dalla domanda amministrativa, ovvero dal 12.2.2020.
Gli interessi sulla prestazione decorrono dal 121° giorno successivo al
12.2.2020.
Spese di lite secondo soccombenza (valore indeterminabile basso).
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Accerta in capo all'attore una invalidità permanente del 7% a decorrere dal
12.2.2020, e condanna l' al pagamento della indennità corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ex art.16, co.6 l. n.412/91 dal 121° giorno successivo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' e lo condanna alla CP_1
rifusione delle spese, liquidate in €5000 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
RO AN
Pag. 3 di 3