Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1119
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità atto impugnato per errata trasformazione imposta da indiretta a diretta

    La Corte ritiene che la normativa applicata al ricorrente non sia stata abrogata nemmeno implicitamente, in quanto l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo alla vigenza della nuova, costituisce indice della volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori regolarizzati e non regolarizzati. Esiste un sistema a doppio binario basato sul discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati che costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi.

  • Rigettato
    Illegittimità atto impugnato per insussistenza presupposto normativo imposta e contrarietà al diritto comunitario

    La Corte ritiene che la normativa nazionale possa adottare sistemi che impongano l'adempimento degli obblighi tributari sia da parte del CTD che da parte dell'allibratore. Non prevedere un sistema differenziato di calcolo dell'imposizione fiscale finirebbe per discriminare negativamente proprio i soggetti che hanno ottenuto la concessione, assoggettati a oneri più stringenti ma costretti a pagare come l'allibratore non concessionario. L'accertamento ha rivelato che il ricorrente, non aderendo al sistema di collegamento al totalizzatore nazionale, ha causato l'assenza di una contabilità conforme al regolamento. La distinzione fra concessionario e non concessionario prescinde dal fatto che l'allibratore sia estero o italiano, sicché nemmeno sotto questo aspetto si riscontrano discriminazioni. L'IU non è imposta armonizzata per cui i ragionamenti in tema di doppia imposizione e neutralità sono fuori tema.

  • Rigettato
    Sospensione giudizio per interpretazione pregiudiziale alla CGUE

    I profili per i quali viene invocata una nuova rimessione alla CGUE o alla Corte Costituzionale non sono affatto nuovi o diversi rispetto a quelli scrutinati da tali organi con riguardo alla precedente disciplina. La legittimità del doppio binario è stata dichiarata esplicitamente, e a partire dal 2016, si riscontra soltanto una modifica del sistema di calcolo dell'imposta, che in sé non può costituire motivo di ulteriore approfondimento.

  • Rigettato
    Sospensione giudizio per questione di legittimità costituzionale

    I profili per i quali viene invocata una nuova rimessione alla CGUE o alla Corte Costituzionale non sono affatto nuovi o diversi rispetto a quelli scrutinati da tali organi con riguardo alla precedente disciplina. La legittimità del doppio binario è stata dichiarata esplicitamente, e a partire dal 2016, si riscontra soltanto una modifica del sistema di calcolo dell'imposta, che in sé non può costituire motivo di ulteriore approfondimento.

  • Rigettato
    Riduzione o cancellazione sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    Le condizioni di incertezza sussistevano prima del 2010, ma con l'introduzione della legge 220/2010, pacificamente ritenuta interpretativa anche da C. Cost. 27/2018, tale incertezza è stata rimossa. Il ricorso è dunque integralmente infondato.

  • Rigettato
    Illegittimità atto impugnato per applicazione legge 220/2010 a operatore lecito

    La Corte ritiene che la liceità o meno dell'attività sia irrilevante ai fini della causa. Infatti, come chiarito dalla Cass. Sez. trib. N. 8757/2021, la mancata commissione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa non influenza la soggettività passiva dello IU, che l'art. 3 dlgs 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisca i concorsi pronostici e le scommesse, ed anzi la natura non illecita dell'attività conferma a fortiori l'esistenza del presupposto dell'imposta. Il fatto che un'attività non costituisca reato, e persino che sia lecita anche sotto i profili amministrativo e civilistico, non comporta un'esenzione del pagamento delle imposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1119
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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