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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6978/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente____
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante________ - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10200012760U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 888/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto dalla società Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Sezione Operativa Territoriale di Messina avverso l'avviso di accertamento, notificato il 20/6/2025 con il quale è stata accertata , in qualità di obbligato solidale, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulla scommesse , per l'anno 2020, di euro 90.258,00 oltre interessi e sanzioni.
I motivi dell'impugnazione vengono riassunti in :
la società è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano poiché l'avviso di accertamento viola la legge n.220/2010;
disapplicazione dell'art. 1 comma 644 della legge n 190/2014 e contrarietà al diritto dell'Unione Europea;
incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario;
violazione degli artt. 8 del dlgs n. 546/92, art. 5 legge n. 472/1997 e legge n. 212/2000.
L'avviso di accertamento, si eccepisce, sarebbe illegittimo essendo l'Imposta Unica dal 2016 un'imposta diretta che va calcolata sui ricavi per cui essa riguarda l'attività del bookmaker unico titolare dell'attività economica.
Per lo scopo vengono richiamati gli orientamenti di giurisprudenza e le posizioni di Avvocatura dello
Stato, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Comando della Guardia di Finanza, Circolare DM n. 9766/2016.
Osserva che l'atto impugnato sarebbe palesemente illegittimo in quanto applica la legge 220/2010 che riguarda unicamente operatori che svolgono attività illecita mentre la società ricorrente svolge attività lecita.
Vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale per le quali viene chiesto che venga investita la
Corte Costituzione stante la incertezza giuridica delle norme che disciplinano la materia.
Per i motivi esposti e per gli altri riportati in ricorso ai quali si rinvia, viene chiesto, in via pregiudiziale:
che venga dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato per non avere l'ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945, legge n. 208/2015 con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta ; violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e conseguente disapplicazione dell'art. 1, comma 644 legge 190/2014 per contrarietà con il diritto comunitario;
di sospendere il giudizio con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE per quesiti di diritto nel ricorso formulati ed ai quali si rinvia;
sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del dlgs n. 504/98 come modificati dall'art.1 c.64 e 66 lett. b della legge di stabilità 2011 e dell'art. 1, comma 644, lett.g della 190/2014 in relazione agli artt. 3, 53, 97 cost.
In via gradata di ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o, comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate.
DM ,Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è costituita in giudizio e nelle controdeduzioni depositate contesta tutte le tesi sostenute dal ricorrente ritenendole destituite di ogni fondamento giuridico.
DM , ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt 18 dlgs n. 546/92 e 121 del c.p.c..
Rigettare tutte la altre richieste di sospensione del presente giudizio in quanto sono prive di pregio tutte le questioni sollevate da parte ricorrente, costituendo dei semplici tentativi di dilazione del contenzioso in essere verso altre sedi giudicanti.
Nel merito, in accoglimento dell'atto di controdeduzioni, respinti i motivi del ricorso sollevati ex adverso, confermare l'avviso di accertamento in quanto legittimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e necessario richiamare i fatti da cui è scaturito il presente al ricorso.
Trae origine da un controllo ispettivo eseguito il 17 novembre 2021 dagli agenti della Polizia di Stato del
Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto unitamente al personale dell'Agenzia dei Monopoli, presso gli esercizi Ricorrente_1 di Terme Vigliatore gestiti dal signor Nominativo_1, in occasione del quale veniva accertato lo svolgimento di un'attività illecita volta alla raccolta fisica di scommesse da gioco esercitata in mancanza di licenza di PS di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., per conto dell'operatore estero Stanleybet di Ricorrente_1, bookmaker privo di concessione abilitativa all'esercizio delle scommesse rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sulla base degli esiti di tale controllo la sezione di Messina dell'UM Sicilia, ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo ai fini fiscali degli elementi acquisiti in sede penale, dava avvio ad un procedimento tributario finalizzato al recupero dell'imposta dovuta ai sensi del Dlgs 504/98 mediante formale invito al titolare del punto di raccolta, di esibire e trasmettere dati e documenti inerenti all'attività esercitata.
Al termine della fase istruttoria veniva redatto verbale in data 30 agosto 2022 notificato al signor Nominativo_1 l'8/9/2022 e allo Stanleynbet il 16 settembre 2022, nel quale sono state sintetizzati i risultati delle attività di indagine fiscale ed in particolare esplicitate le violazioni accertate,con l'invito a fornire dati elementi di carattere fiscale e di carattere contabile utile alla ricostruzione della base imponibile dell'Imposta Unica.
La parte interessata non ha inteso fornire alcun riscontro all'invito notificato .
Sotto il profilo contabile, l'attività di verifica ha permesso di rilevare che il Signor Nominativo_1 ha esercitato per l'anno 2020, quale titolare della omonima ditta individuale, la raccolta di scommesse mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibile al pubblico presso l'esercizio commerciale di Terme Vigliatore, l'accettazione e l'erogazione di somma di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker “Ricorrente_1” con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. Conseguentemente l'ufficio procedeva da emettere l'invito a contraddittorio preventivo notificato sia a Ricorrente_1 in data 3/3/2025 che all'obbligato principale Nominativo_1 in data 18/2/2025. Avverso tale atto le parti hanno presentato il 16/4/2025 controdeduzioni le cui argomentazioni sono state ritenute da parte della Agenzia dei Monopoli inconferenti al caso e rigettata con un motivazione. Pertanto il procedimento si concludeva con l'emanazione dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2020 oggetto del presente del ricorso.
Ciò posto, con riferimento ai contenuti del ricorso, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di precisare in precedenti pronunciamenti promossi dallo stesso ricorrente ovvero che i ricorsi sono sempre caratterizzati da un sistema di redazione tutto a discapito di sinteticità, specificità e chiarezza per come espressi nel DM Giustizia n. 110/2023.La considerevole entità di atti richiamati nella memoria non possono essere giustificati dalla complessità della materia da trattare e scontano la scelta di affrontare diverse questioni in maniera astratta e non la precisa e concreta rivendicazione opposta .
Occorre altresì precisare che le sentenze intervenute sono state tutte orientate a ritenere che le motivazioni addotte nei ricorsi presentati fossero infondate e comunque non adeguate a determinare un riconoscimento positivo delle ragioni addotte dal ricorrente con il conseguente accoglimento delle opposizioni formulate.
Nel fascicolo di causa risultano infatti depositate le sentenze n. 8/2025 del 26/11/2024 per l'anno d'imposta 2019, n. 5237/2025 del 4/9/2025 per l'anno d'imposta 2019, n.1479/2024 del 19/1/2024 per l'anno d'imposta 2017,n.4107/2025 del 4/7/2025 per l'anno d'imposta 2019, n.1903/2024 dell'8/2/2024 per l'anno d'imposta 2018, n.1904/2024 per l'anno d'imposta 2019, n.2850/2025 del 21/10/2024 per l'anno d'imposta 2018,n.756/2025 del 5/3/2024 per l'anno 2018.
L'esame , in talune sommario, delle medesime porta a ritenere condivisibile quanto ivi riportato e, pertanto, a questo Giudice non residua ragionamento integrativo rafforzativo delle tesi elaborate né, tantomeno, in senso contrario, diminuitivo tale da restituire margine di fondamento alle eccezioni elaborate dal ricorrente.
Per tali motivi questa Corte si uniforma a quanto già statuito da questa giurisprudenza e nelle motivazioni seguirà quanto riportato nella sentenza n.5237/2025 del 4/9/2025 e ciò non per il maggior pregio di essa rispetto alle altre ma per essere la medesima ultima in ordine tempo intervenuta.
Ed invero, questo Giudice ritiene che anche per l'anno 2020, l'accertamento ripercorre le stesse motivazioni dei precedenti accertamenti e già decisi con le sentenze richiamate così come il ricorso ripercorre motivi di opposizione già rigettati con le sentenze precitate.
Premesso quanto sopra, in via preliminare occorre richiamare l'art. 1 della legge 288/1988 il quale stabilisce che la Imposta Unica è obbligatoria per concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi tipo anche svolti all'estero. I soggetti passivi che la legge individua (art.3 dlgs n.504/1998) sono coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e scommesse, anche se l'attività dovesse risultare svolta in assenza di autorizzazione e in soggetti non abilitati. La stessa è applicata anche se il soggetto la gestisce per conto terzi che pertanto è obbligato solidalmente al pagamento. (art. 1 comma 66 L.
n.220/2010.
L'IU è calcolata su un imponibile forfettario pari al triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o punto vendita, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento (art. 1,comma 644 legge 190/2014). Secondo giurisprudenza consolidata, la disciplina richiamata, ha lo scopo di garantire che le attività di gioco che si realizzano sul territorio nazionale, inteso come luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte, siano soggette all'ordinamento italiano . Tale sistema è stato sottoposto più volte all'esame della Corte Costituzionale e della CGUE . La Corte Cost.le con sentenza n. 27/2018 ha in particolare escluso, a partire dall'anno 2011 inizio di applicazione della legge
220/2010, l'irragionevolezza dell'equiparazione ai fini tributari del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio, dato che il primo, titolare della ricevitoria, pur non partecipando al rischio proprio del contratto di scommessa , ne cura la gestione assicurando i locali idonei, ricevendo la proposta trasmettendo all'allibratore l'accettazione della scommessa , curando incasso e trasferimento delle somme giocate e pagamento delle vincite secondo le istruzioni fornite dall'allibratore, ricevendo una provvigione proporzionata a tale attività, il tutto nell'ambito di autonomi rapporti obbligatori avvinti da nesso di solidarietà a fini tributari ( Cass. Sez. trib. 15731/2015). La regolamentazione delle commissioni assicura che il titolare della ricevitoria trasferisca il carico tributario sull'allibratore per conto del quale opera e pertanto è assicurato il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva.
Il ricorrente sostiene che l'assoggettamento a IU sia il frutto dell'errata individuazione in capo a
Ricorrente_1 della condizione di soggetto che esercita illecitamente l'attività di allibratore. Già dalla premessa emerge di contro che la liceità o meno dell'attività è irrilevante ai fini della causa. Infatti come chiarito dalla Cass. Sez. trib. N. 8757/20121, la mancata commissione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 commi 1 e 4bis legge 401/1989) non influenza la soggettività passiva dello IU , che l'art. 3 dlgs 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisca i concorsi pronostici e le scommesse, ed anzi la natura non illecita dell'attività conferma a fortiori l'esistenza del presupposto dell'imposta. Il fatto che un'attività non costituisca reato , e persino che sia lecita anche sotto i profili amministrativo e civilistico, non comporta un'esenzione del pagamento delle imposte. Il problema rimane dunque quello di vedere i criteri con i quali tale attività debba essere tassata .
La Corte di Cassazione ha del resto ripetutamente evidenziato le diversità che caratterizzano il sistema penale rispetto a quello tributario, negando che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula perché il fatto non sussiste , spieghi automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario (Cass. sez. trib. 17258/2019).
Nominativo_2 è anche l'assunto dell'inconsistenza delle ragioni per le quali l'allibratore non autorizzato debba essere assoggettato a tassazione astrattamente maggiore. La ratio di tale differenziazione non risiede tanto nell'assunzione di oneri economici da parte del concessionario, quanto nel fatto, ben lumeggiato da DM, che l'allibratore non autorizzato è di fatto esonerato da una serie di controlli, sicché
l'evasione, sostanzialmente impossibile per coloro che vi sono sottoposti, è teoricamente possibile per l'allibratore non autorizzato che gestisce giocate non risultanti automaticamente al totalizzatore nazionale.
Sotto tale aspetto, la sentenza CGUE 26 febbraio 2020 causa C-788/18 ha sottolineato come la normativa nazionale possa adottare sistemi che impongano l'adempimento degli obblighi tributari sia da parte del CTD che da parte dell'allibratore. Non prevedere un sistema differenziato di calcolo dell'imposizione fiscale finirebbe, a contrario, per discriminare negativamente proprio i soggetti che hanno ottenuto la concessione, assoggettati a oneri più stringenti ma costretti a pagare come l'allibratore non concessionario. L'accertamento di DM ha rivelato come Ricorrente_1, non aderendo al sistema di collegamento al totalizzatore nazionale, abbia causato l'assenza di una contabilità conforme al regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'IU, art. 2 comma 3, d.P.R. 66/2002
(ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e bollatura, numerazione progressiva e dati identificativi del soggetto assuntore in serie distinta per i diversi tipi di scommessa). Anche ove si dovesse applicare la disciplina ordinaria.
Ricorrente_1 non dimostra che il mancato collegamento al totalizzatore fosse dovuto alla pendenza di giudizio penale a proprio carico, ed in ogni caso la scelta del legislatore è sotto questo aspetto insindacabile anche per l'evidente ragionevolezza di un regime particolarmente stringente in un campo che, per i gravi rischi di infiltrazioni criminali, deve essere gestito in modo assolutamente trasparente. Va da sé che nemmeno la documentazione prodotta dal CTD basti a sanare la carenza, perché quest'ultimo avrebbe dovuto tenere la contabilità obbligatoria di cui all'art. 2 d.P.R. 666/2002 prevista per i soggetti sprovvisti di autorizzazione.
La diversa documentazione è semplicemente irrilevante, e ciò in disparte della genericità della tesi secondo la quale questa sarebbe idonea a superare i dati induttivi utilizzati da DM. La distinzione fra concessionario e non concessionario prescinde dal fatto che l'allibratore sia estero o italiano, sicché nemmeno sotto questo aspetto si riscontrano discriminazioni.
L'IU non è inoltre imposta armonizzata per cui i ragionamenti che la opponente sviluppa in tema di doppia imposizione e neutralità sono fuori tema (cfr. CGUE 1 dicembre 2011 Commissione Ungheria). La lunga dissertazione sulla non conformità alla disciplina sovranazionale dell'esclusione di Ricorrente_1 dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco è pertanto una superfetazione.
Parte ricorrente rileva tuttavia che la controversia riguarda un anno di imposta posteriore al 2015, disciplinato dalla legge 208/2015. Fa presente che su tale normativa, al contrario di quanto accaduto su quella ante vigente, non si sono mai pronunciate né la Corte di Cassazione né la CGUE e le sentenze di merito sono contrastanti. L'art. 1 comma 945 legge 208/2015 ha modificato soltanto il criterio di calcolo dell'imposta, che, per le scommesse a quota fissa escluse le ippiche, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquota al 18% su rete fisica e 22% su raccolta a distanza.
Ciò vale tuttavia soltanto per la tassazione rivolta agli allibratori collegati al totalizzatore nazionale, rimanendo tale sistema inapplicabile ai soggetti che non si sono assoggettati al vincolo concessorio o hanno invocato il titolo regolarizzante previsto dall'art. 1 comma 643 legge 190/2014.
Vale la stessa ratio del periodo anteriore al 2016, e cioè l'impossibilità tecnica di contabilizzazione trasparente, ancor più indispensabile quando si passi da un sistema basato sul calcolo della mera raccolta a uno più complesso che tenga conto della differenza fra questa e le vincite. Alcune Corti territoriali, segnala parte ricorrente, si sono espresse nel senso che si potrebbe teoricamente risalire al guadagno ottenuto attraverso l'esame della documentazione fornita dall'allibratore o con il metodo induttivo, onde calcolare l'imponibile in modo più attendibile. L'affermazione è invero già discutibile in sé, ma nel caso di specie l'analitico si dovrebbe basare sulla documentazione prodotta da Ricorrente_1, che non ha valore legale, e si deve pertanto applicare l'induttivo, che continua tuttavia ad essere normato da lex specialis, essendo interdetto al Giudice di sostituirsi al legislatore facendo ricorso ai criteri ordinari. Sia le norme della nuova disciplina che quelle qui contestate sono applicabili alle annualità successive al
2016, tanto che l'art. 1 comma 644 legge 190/2014 afferma specificamente che cessano di avere applicazione dall'esercizio 2016 le diverse modalità di calcolo dell'imponibile previste in precedenza.
La norma applicata a parte ricorrente non è stata dunque abrogata nemmeno implicitamente poichè
l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati” (CGT Mantova n° 46/2022). Ne deriva che esiste un sistema a doppio binario basato sul discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati che costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi.
Persistendo tale regime, sono irrilevanti anche le argomentazioni concernenti la trasformazione dell'imposta da diretta a indiretta a decorrere dal 2016. La tesi secondo la quale tale trasformazione impedirebbe di individuare una responsabilità solidale di allibratore e CTD non va dunque condivisa. La questione sollevata in sede di ricorso in opposizione è oltretutto irrilevante rispetto alla disciplina comunitaria, nel senso che i profili per i quali viene in questa sede invocata una nuova rimessione alla
CGUE o alla Corte Costituzionale non sono affatto nuovi o diversi rispetto a quelli scrutinati da tali organi con riguardo alla precedente disciplina. La legittimità del doppio binario è stata dichiarata esplicitamente,
e a partire dal 2016, si riscontra soltanto una modifica del sistema di calcolo dell'imposta, che in sé non può costituire motivo di ulteriore approfondimento.
Ad abundantiam si osserva che la citata Cass. 8757/2021 ha chiarito condivisibilmente che la CGUE non ha mai riconosciuto una generale legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione tramite CTD, ma piuttosto ha individuato in negativo alcune puntuali incompatibilità fra le norme interne e il diritto dell'Unione.
Parte ricorrente chiede in subordine la cancellazione o quantomeno la riduzione delle sanzioni perché sussisterebbero “obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”, come previsto dagli artt. 6 comma 2 .Lgs. 472/1997 e 10 comma 3 St. contr., con conseguente esclusione della colpevolezza del soggetto passivo.
Le condizioni di incertezza sussistevano prima del 2010, ma con l'introduzione della citata norma legge
220/2010, pacificamente ritenuta interpretativa anche da C. Cost. 27/2018, tale incertezza è stata rimossa. Il ricorso è dunque integralmente infondato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XIV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6978/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente____
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante________ - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10200012760U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 888/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto dalla società Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Sezione Operativa Territoriale di Messina avverso l'avviso di accertamento, notificato il 20/6/2025 con il quale è stata accertata , in qualità di obbligato solidale, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulla scommesse , per l'anno 2020, di euro 90.258,00 oltre interessi e sanzioni.
I motivi dell'impugnazione vengono riassunti in :
la società è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano poiché l'avviso di accertamento viola la legge n.220/2010;
disapplicazione dell'art. 1 comma 644 della legge n 190/2014 e contrarietà al diritto dell'Unione Europea;
incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario;
violazione degli artt. 8 del dlgs n. 546/92, art. 5 legge n. 472/1997 e legge n. 212/2000.
L'avviso di accertamento, si eccepisce, sarebbe illegittimo essendo l'Imposta Unica dal 2016 un'imposta diretta che va calcolata sui ricavi per cui essa riguarda l'attività del bookmaker unico titolare dell'attività economica.
Per lo scopo vengono richiamati gli orientamenti di giurisprudenza e le posizioni di Avvocatura dello
Stato, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Comando della Guardia di Finanza, Circolare DM n. 9766/2016.
Osserva che l'atto impugnato sarebbe palesemente illegittimo in quanto applica la legge 220/2010 che riguarda unicamente operatori che svolgono attività illecita mentre la società ricorrente svolge attività lecita.
Vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale per le quali viene chiesto che venga investita la
Corte Costituzione stante la incertezza giuridica delle norme che disciplinano la materia.
Per i motivi esposti e per gli altri riportati in ricorso ai quali si rinvia, viene chiesto, in via pregiudiziale:
che venga dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato per non avere l'ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945, legge n. 208/2015 con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta ; violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e conseguente disapplicazione dell'art. 1, comma 644 legge 190/2014 per contrarietà con il diritto comunitario;
di sospendere il giudizio con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE per quesiti di diritto nel ricorso formulati ed ai quali si rinvia;
sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del dlgs n. 504/98 come modificati dall'art.1 c.64 e 66 lett. b della legge di stabilità 2011 e dell'art. 1, comma 644, lett.g della 190/2014 in relazione agli artt. 3, 53, 97 cost.
In via gradata di ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o, comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate.
DM ,Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è costituita in giudizio e nelle controdeduzioni depositate contesta tutte le tesi sostenute dal ricorrente ritenendole destituite di ogni fondamento giuridico.
DM , ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt 18 dlgs n. 546/92 e 121 del c.p.c..
Rigettare tutte la altre richieste di sospensione del presente giudizio in quanto sono prive di pregio tutte le questioni sollevate da parte ricorrente, costituendo dei semplici tentativi di dilazione del contenzioso in essere verso altre sedi giudicanti.
Nel merito, in accoglimento dell'atto di controdeduzioni, respinti i motivi del ricorso sollevati ex adverso, confermare l'avviso di accertamento in quanto legittimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e necessario richiamare i fatti da cui è scaturito il presente al ricorso.
Trae origine da un controllo ispettivo eseguito il 17 novembre 2021 dagli agenti della Polizia di Stato del
Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto unitamente al personale dell'Agenzia dei Monopoli, presso gli esercizi Ricorrente_1 di Terme Vigliatore gestiti dal signor Nominativo_1, in occasione del quale veniva accertato lo svolgimento di un'attività illecita volta alla raccolta fisica di scommesse da gioco esercitata in mancanza di licenza di PS di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., per conto dell'operatore estero Stanleybet di Ricorrente_1, bookmaker privo di concessione abilitativa all'esercizio delle scommesse rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sulla base degli esiti di tale controllo la sezione di Messina dell'UM Sicilia, ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo ai fini fiscali degli elementi acquisiti in sede penale, dava avvio ad un procedimento tributario finalizzato al recupero dell'imposta dovuta ai sensi del Dlgs 504/98 mediante formale invito al titolare del punto di raccolta, di esibire e trasmettere dati e documenti inerenti all'attività esercitata.
Al termine della fase istruttoria veniva redatto verbale in data 30 agosto 2022 notificato al signor Nominativo_1 l'8/9/2022 e allo Stanleynbet il 16 settembre 2022, nel quale sono state sintetizzati i risultati delle attività di indagine fiscale ed in particolare esplicitate le violazioni accertate,con l'invito a fornire dati elementi di carattere fiscale e di carattere contabile utile alla ricostruzione della base imponibile dell'Imposta Unica.
La parte interessata non ha inteso fornire alcun riscontro all'invito notificato .
Sotto il profilo contabile, l'attività di verifica ha permesso di rilevare che il Signor Nominativo_1 ha esercitato per l'anno 2020, quale titolare della omonima ditta individuale, la raccolta di scommesse mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibile al pubblico presso l'esercizio commerciale di Terme Vigliatore, l'accettazione e l'erogazione di somma di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker “Ricorrente_1” con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. Conseguentemente l'ufficio procedeva da emettere l'invito a contraddittorio preventivo notificato sia a Ricorrente_1 in data 3/3/2025 che all'obbligato principale Nominativo_1 in data 18/2/2025. Avverso tale atto le parti hanno presentato il 16/4/2025 controdeduzioni le cui argomentazioni sono state ritenute da parte della Agenzia dei Monopoli inconferenti al caso e rigettata con un motivazione. Pertanto il procedimento si concludeva con l'emanazione dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2020 oggetto del presente del ricorso.
Ciò posto, con riferimento ai contenuti del ricorso, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di precisare in precedenti pronunciamenti promossi dallo stesso ricorrente ovvero che i ricorsi sono sempre caratterizzati da un sistema di redazione tutto a discapito di sinteticità, specificità e chiarezza per come espressi nel DM Giustizia n. 110/2023.La considerevole entità di atti richiamati nella memoria non possono essere giustificati dalla complessità della materia da trattare e scontano la scelta di affrontare diverse questioni in maniera astratta e non la precisa e concreta rivendicazione opposta .
Occorre altresì precisare che le sentenze intervenute sono state tutte orientate a ritenere che le motivazioni addotte nei ricorsi presentati fossero infondate e comunque non adeguate a determinare un riconoscimento positivo delle ragioni addotte dal ricorrente con il conseguente accoglimento delle opposizioni formulate.
Nel fascicolo di causa risultano infatti depositate le sentenze n. 8/2025 del 26/11/2024 per l'anno d'imposta 2019, n. 5237/2025 del 4/9/2025 per l'anno d'imposta 2019, n.1479/2024 del 19/1/2024 per l'anno d'imposta 2017,n.4107/2025 del 4/7/2025 per l'anno d'imposta 2019, n.1903/2024 dell'8/2/2024 per l'anno d'imposta 2018, n.1904/2024 per l'anno d'imposta 2019, n.2850/2025 del 21/10/2024 per l'anno d'imposta 2018,n.756/2025 del 5/3/2024 per l'anno 2018.
L'esame , in talune sommario, delle medesime porta a ritenere condivisibile quanto ivi riportato e, pertanto, a questo Giudice non residua ragionamento integrativo rafforzativo delle tesi elaborate né, tantomeno, in senso contrario, diminuitivo tale da restituire margine di fondamento alle eccezioni elaborate dal ricorrente.
Per tali motivi questa Corte si uniforma a quanto già statuito da questa giurisprudenza e nelle motivazioni seguirà quanto riportato nella sentenza n.5237/2025 del 4/9/2025 e ciò non per il maggior pregio di essa rispetto alle altre ma per essere la medesima ultima in ordine tempo intervenuta.
Ed invero, questo Giudice ritiene che anche per l'anno 2020, l'accertamento ripercorre le stesse motivazioni dei precedenti accertamenti e già decisi con le sentenze richiamate così come il ricorso ripercorre motivi di opposizione già rigettati con le sentenze precitate.
Premesso quanto sopra, in via preliminare occorre richiamare l'art. 1 della legge 288/1988 il quale stabilisce che la Imposta Unica è obbligatoria per concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi tipo anche svolti all'estero. I soggetti passivi che la legge individua (art.3 dlgs n.504/1998) sono coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e scommesse, anche se l'attività dovesse risultare svolta in assenza di autorizzazione e in soggetti non abilitati. La stessa è applicata anche se il soggetto la gestisce per conto terzi che pertanto è obbligato solidalmente al pagamento. (art. 1 comma 66 L.
n.220/2010.
L'IU è calcolata su un imponibile forfettario pari al triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o punto vendita, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento (art. 1,comma 644 legge 190/2014). Secondo giurisprudenza consolidata, la disciplina richiamata, ha lo scopo di garantire che le attività di gioco che si realizzano sul territorio nazionale, inteso come luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte, siano soggette all'ordinamento italiano . Tale sistema è stato sottoposto più volte all'esame della Corte Costituzionale e della CGUE . La Corte Cost.le con sentenza n. 27/2018 ha in particolare escluso, a partire dall'anno 2011 inizio di applicazione della legge
220/2010, l'irragionevolezza dell'equiparazione ai fini tributari del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio, dato che il primo, titolare della ricevitoria, pur non partecipando al rischio proprio del contratto di scommessa , ne cura la gestione assicurando i locali idonei, ricevendo la proposta trasmettendo all'allibratore l'accettazione della scommessa , curando incasso e trasferimento delle somme giocate e pagamento delle vincite secondo le istruzioni fornite dall'allibratore, ricevendo una provvigione proporzionata a tale attività, il tutto nell'ambito di autonomi rapporti obbligatori avvinti da nesso di solidarietà a fini tributari ( Cass. Sez. trib. 15731/2015). La regolamentazione delle commissioni assicura che il titolare della ricevitoria trasferisca il carico tributario sull'allibratore per conto del quale opera e pertanto è assicurato il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva.
Il ricorrente sostiene che l'assoggettamento a IU sia il frutto dell'errata individuazione in capo a
Ricorrente_1 della condizione di soggetto che esercita illecitamente l'attività di allibratore. Già dalla premessa emerge di contro che la liceità o meno dell'attività è irrilevante ai fini della causa. Infatti come chiarito dalla Cass. Sez. trib. N. 8757/20121, la mancata commissione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 commi 1 e 4bis legge 401/1989) non influenza la soggettività passiva dello IU , che l'art. 3 dlgs 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisca i concorsi pronostici e le scommesse, ed anzi la natura non illecita dell'attività conferma a fortiori l'esistenza del presupposto dell'imposta. Il fatto che un'attività non costituisca reato , e persino che sia lecita anche sotto i profili amministrativo e civilistico, non comporta un'esenzione del pagamento delle imposte. Il problema rimane dunque quello di vedere i criteri con i quali tale attività debba essere tassata .
La Corte di Cassazione ha del resto ripetutamente evidenziato le diversità che caratterizzano il sistema penale rispetto a quello tributario, negando che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula perché il fatto non sussiste , spieghi automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario (Cass. sez. trib. 17258/2019).
Nominativo_2 è anche l'assunto dell'inconsistenza delle ragioni per le quali l'allibratore non autorizzato debba essere assoggettato a tassazione astrattamente maggiore. La ratio di tale differenziazione non risiede tanto nell'assunzione di oneri economici da parte del concessionario, quanto nel fatto, ben lumeggiato da DM, che l'allibratore non autorizzato è di fatto esonerato da una serie di controlli, sicché
l'evasione, sostanzialmente impossibile per coloro che vi sono sottoposti, è teoricamente possibile per l'allibratore non autorizzato che gestisce giocate non risultanti automaticamente al totalizzatore nazionale.
Sotto tale aspetto, la sentenza CGUE 26 febbraio 2020 causa C-788/18 ha sottolineato come la normativa nazionale possa adottare sistemi che impongano l'adempimento degli obblighi tributari sia da parte del CTD che da parte dell'allibratore. Non prevedere un sistema differenziato di calcolo dell'imposizione fiscale finirebbe, a contrario, per discriminare negativamente proprio i soggetti che hanno ottenuto la concessione, assoggettati a oneri più stringenti ma costretti a pagare come l'allibratore non concessionario. L'accertamento di DM ha rivelato come Ricorrente_1, non aderendo al sistema di collegamento al totalizzatore nazionale, abbia causato l'assenza di una contabilità conforme al regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'IU, art. 2 comma 3, d.P.R. 66/2002
(ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e bollatura, numerazione progressiva e dati identificativi del soggetto assuntore in serie distinta per i diversi tipi di scommessa). Anche ove si dovesse applicare la disciplina ordinaria.
Ricorrente_1 non dimostra che il mancato collegamento al totalizzatore fosse dovuto alla pendenza di giudizio penale a proprio carico, ed in ogni caso la scelta del legislatore è sotto questo aspetto insindacabile anche per l'evidente ragionevolezza di un regime particolarmente stringente in un campo che, per i gravi rischi di infiltrazioni criminali, deve essere gestito in modo assolutamente trasparente. Va da sé che nemmeno la documentazione prodotta dal CTD basti a sanare la carenza, perché quest'ultimo avrebbe dovuto tenere la contabilità obbligatoria di cui all'art. 2 d.P.R. 666/2002 prevista per i soggetti sprovvisti di autorizzazione.
La diversa documentazione è semplicemente irrilevante, e ciò in disparte della genericità della tesi secondo la quale questa sarebbe idonea a superare i dati induttivi utilizzati da DM. La distinzione fra concessionario e non concessionario prescinde dal fatto che l'allibratore sia estero o italiano, sicché nemmeno sotto questo aspetto si riscontrano discriminazioni.
L'IU non è inoltre imposta armonizzata per cui i ragionamenti che la opponente sviluppa in tema di doppia imposizione e neutralità sono fuori tema (cfr. CGUE 1 dicembre 2011 Commissione Ungheria). La lunga dissertazione sulla non conformità alla disciplina sovranazionale dell'esclusione di Ricorrente_1 dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco è pertanto una superfetazione.
Parte ricorrente rileva tuttavia che la controversia riguarda un anno di imposta posteriore al 2015, disciplinato dalla legge 208/2015. Fa presente che su tale normativa, al contrario di quanto accaduto su quella ante vigente, non si sono mai pronunciate né la Corte di Cassazione né la CGUE e le sentenze di merito sono contrastanti. L'art. 1 comma 945 legge 208/2015 ha modificato soltanto il criterio di calcolo dell'imposta, che, per le scommesse a quota fissa escluse le ippiche, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquota al 18% su rete fisica e 22% su raccolta a distanza.
Ciò vale tuttavia soltanto per la tassazione rivolta agli allibratori collegati al totalizzatore nazionale, rimanendo tale sistema inapplicabile ai soggetti che non si sono assoggettati al vincolo concessorio o hanno invocato il titolo regolarizzante previsto dall'art. 1 comma 643 legge 190/2014.
Vale la stessa ratio del periodo anteriore al 2016, e cioè l'impossibilità tecnica di contabilizzazione trasparente, ancor più indispensabile quando si passi da un sistema basato sul calcolo della mera raccolta a uno più complesso che tenga conto della differenza fra questa e le vincite. Alcune Corti territoriali, segnala parte ricorrente, si sono espresse nel senso che si potrebbe teoricamente risalire al guadagno ottenuto attraverso l'esame della documentazione fornita dall'allibratore o con il metodo induttivo, onde calcolare l'imponibile in modo più attendibile. L'affermazione è invero già discutibile in sé, ma nel caso di specie l'analitico si dovrebbe basare sulla documentazione prodotta da Ricorrente_1, che non ha valore legale, e si deve pertanto applicare l'induttivo, che continua tuttavia ad essere normato da lex specialis, essendo interdetto al Giudice di sostituirsi al legislatore facendo ricorso ai criteri ordinari. Sia le norme della nuova disciplina che quelle qui contestate sono applicabili alle annualità successive al
2016, tanto che l'art. 1 comma 644 legge 190/2014 afferma specificamente che cessano di avere applicazione dall'esercizio 2016 le diverse modalità di calcolo dell'imponibile previste in precedenza.
La norma applicata a parte ricorrente non è stata dunque abrogata nemmeno implicitamente poichè
l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati” (CGT Mantova n° 46/2022). Ne deriva che esiste un sistema a doppio binario basato sul discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati che costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi.
Persistendo tale regime, sono irrilevanti anche le argomentazioni concernenti la trasformazione dell'imposta da diretta a indiretta a decorrere dal 2016. La tesi secondo la quale tale trasformazione impedirebbe di individuare una responsabilità solidale di allibratore e CTD non va dunque condivisa. La questione sollevata in sede di ricorso in opposizione è oltretutto irrilevante rispetto alla disciplina comunitaria, nel senso che i profili per i quali viene in questa sede invocata una nuova rimessione alla
CGUE o alla Corte Costituzionale non sono affatto nuovi o diversi rispetto a quelli scrutinati da tali organi con riguardo alla precedente disciplina. La legittimità del doppio binario è stata dichiarata esplicitamente,
e a partire dal 2016, si riscontra soltanto una modifica del sistema di calcolo dell'imposta, che in sé non può costituire motivo di ulteriore approfondimento.
Ad abundantiam si osserva che la citata Cass. 8757/2021 ha chiarito condivisibilmente che la CGUE non ha mai riconosciuto una generale legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione tramite CTD, ma piuttosto ha individuato in negativo alcune puntuali incompatibilità fra le norme interne e il diritto dell'Unione.
Parte ricorrente chiede in subordine la cancellazione o quantomeno la riduzione delle sanzioni perché sussisterebbero “obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”, come previsto dagli artt. 6 comma 2 .Lgs. 472/1997 e 10 comma 3 St. contr., con conseguente esclusione della colpevolezza del soggetto passivo.
Le condizioni di incertezza sussistevano prima del 2010, ma con l'introduzione della citata norma legge
220/2010, pacificamente ritenuta interpretativa anche da C. Cost. 27/2018, tale incertezza è stata rimossa. Il ricorso è dunque integralmente infondato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XIV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge