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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 529/2025 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA PITAGORA 10, BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv. DANIELA BISOGNANO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA CAIROLI 1, BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv. ANGELA MARIA TINDARA PINO che la rappresenta e difende per procura in atti resistente avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 conveniva Parte_1 in giudizio e premetteva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 01.07.2002 con la sig.ra
– atto trascritto al n. 48, parte II, serie A, Uff. 1, anno Controparte_1
2002 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- che dalla predetta unione nasceva, in data 19.10.2004, la figlia Persona_1
- che con ricorso per separazione consensuale del 3.09.2015 (RG n. 1493/2015), omologato con decreto n. 5/2016 del 04-08.02.2016, i coniugi avevano regolato i rapporti patrimoniali e personali, che prevedevano, tra le altre cose, l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre a cui era assegnata la casa coniugale, nonché l'obbligo del di contribuire al mantenimento economico della Pt_1 figlia con un assegno mensile pari ad euro 400,00 ed un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 300,00 mensili. rappresentava che la resistente risultava Parte_1 economicamente autosufficiente, essendo da tempo impiegata presso la società DI.AL. srl, con sede in Barcellona P.G., operante nel settore della grande distribuzione mentre egli, con il proprio stipendio (circa 1.800,00 euro), doveva pagare i debiti pregressi contratti in costanza di matrimonio e per l'attività in passato gestita dai coniugi, oltre che l'affitto della propria abitazione, sita in provincia di Milano dove attualmente lavora. Inoltre, evidenziava di essere gravato da debiti con l'Erario per un ammontare pari a circa € 300.000,00, come da prospetto di Agenzia della riscossione allegato agli atti e che la casa coniugale era attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare.
Alla luce delle superiori premesse il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg. e in Parte_1 Controparte_1 data 01/07/2002 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Barcellona P.G., anno 2002, parte II, serie A Uff.1, atto n. 48, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) ritenere e dichiarare che la sig. non ha diritto a percepire alcun assegno divorzile e/o CP_1 sussidio da parte del sig. Per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento Pt_1 previsto in sede di separazione in favore della sig. e pari Controparte_1 ad € 300,00 per i motivi di cui in premessa 3) Disporre in favore della figlia R_
, a modifica di quanto statuito nel ricorso per separazione consensuale, un
[...] assegno di mantenimento pari ad € 250,00 e/o nella diversa misura che il Tribunale riterrà opportuno purché in misura minore di € 400,00, importo stabilito come detto nel ricorso per separazione personale dei coniugi […] con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio
[...]
la quale rappresentava la persistenza del quadro Controparte_1 familiare delineato in sede di separazione consensuale, omologata dal Tribunale, che risultava ancora attuale, se non addirittura peggiorato per la resistente. In particolare, contestava che la procedura esecutiva immobiliare pendente sull'immobile coniugale (RGE n. 91/2023), abitato dalla resistente e dalla figlia, a causa dell'inadempimento del rispetto al mutuo, con rischio concreto di perdita dell'abitazione e necessità di Pt_1 reperire nuova sistemazione in locazione. A ciò si aggiungeva, l'inadempimento del ricorrente rispetto agli obblighi di separazione, ad eccezione del mantenimento della figlia, versato solo a seguito di azione esecutiva. Riteneva che i debiti dedotti dal ricorrente fossero solo formali, non documentati in termini di incidenza mensile effettiva, né quantificati. Quanto alla situazione della figlia, ormai maggiorenne, rappresentava la crescita delle esigenze economiche di studentessa Persona_1 meritevole, impegnata in un percorso di studi finalizzato all'iscrizione presso università spagnole in ambito di relazioni internazionali, con corsi intensivi di lingua e preparazione agli esami PCE, sostenuti a Roma e Madrid, con costi documentati. Ciò premesso, parte resistente aderiva alla domanda di divorzio con conferma delle condizioni previste nell'omologata separazione, fatta eccezione per l'assegno divorzile, al quale espressamente rinunciava, con vittoria di spese e compensi.
Con note depositate in data 16.09.2025 entrambe le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, di voler rinunziare alla partecipazione all'udienza e hanno formulato conclusioni congiunte.
All'udienza del 18 settembre 2025, tenuta secondo le forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., sulla scorta delle note scritte in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento. Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del 4-8 febbraio 2016.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Il Collegio ritiene, altresì, che le condizioni concordate tra le parti nell'accordo sottoscritto il 16.09.2025 possono essere integralmente recepite posto che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole. Va, inoltre, precisato che in merito alla richiesta di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in via Leotti 20 a Barcellona Pozzo di Gotto, nonché rispetto alla cessione del 50% della quota della il presente accordo produce Parte_2 effetti obbligatori.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la parti in data 01.07.2002 – atto trascritto al n. 48, parte II, serie
A, Uff. 1, anno 2002 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, alle condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto il 16 settembre 2025;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 18/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.