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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3611/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 030421 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3483/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso riguardante il mancato pagamento dell'imposta di registro su un atto di compravendita immobiliare.
Osservava il ricorrente che l'acquirente era un soggetto di età inferiore a 36 anni, con un valore Isee non superiore a 40.000 euro, e, pertanto, avrebbe avuto diritto all'esenzione prevista dall'art. 64, comma 6, del D.L. 73/2021.
2. Con sentenza n. 15442, depositata il 16 dicembre 2024, la CGT di Roma respingeva il ricorso.
La Commissione non riconosceva la richiesta agevolazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto solo in data successiva al rogito l'attestazione concernete l'Isee.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello il contribuente.
Ribadisce il Ricorrente_1 che la decadenza dal beneficio per mancata tempestiva produzione della documentazione a supporto non è espressamente prevista dalla legge, ma esclusivamente da una
Circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 12 E del 14 ottobre 2021), che non può essere considerata fonte del diritto.
Al momento dell'acquisto il contribuente aveva tutti i requisiti necessari per poter accedere al beneficio.
L'attestazione Isee risultava comunque presentata entro 1 anno dal rogito e prima della notifica dell'avviso impugnato.
Il valore Isee del contribuente, inoltre, avrebbe potuto essere facilmente riscontrata dall'Agenzia delle
Entrate che ha emesso l'avviso, competente a trasmettere all'INPS tutte le informazioni necessarie per il relativo calcolo.
4. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiede la conferma dell'atto impugnato.
L'Ufficio osserva che l'Agenzia delle Entrate ha accesso solamente ad alcuni dati per l'elaborazione dell'Isee, e che i requisiti vanno provati al momento del rogito.
5. Con ordinanza n. 1717, depositata il 29 settembre 2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato presentata dall'appellante, e rinviava la discussione del merito all'odierna udienza.
6. Con ulteriori memorie depositate il 7 novembre 2025 l'appellante ribadisce la piena competenza dell'Agenzia delle Entrate alla rilevazione di tutti i dati relativi al calcolo dell'Isee, e l'irrilevanza della
Circolare citata nelle deduzioni dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
L'Agenzia delle Entrate ha negato l'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 64, comma 6, del D.L. 73/2021 per i giovani acquirenti di immobili da adibire a prima casa per non aver presentato al momento del rogito la documentazione riguardante l'ISEE.
Ad avviso del Collegio l'Ufficio ha fatto propria una interpretazione formalistica del disposto normativo, in contrasto con i principi di buona fede e di leale collaborazione.
Nel caso di specie emerge che al momento del rogito l'acquirente era in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio, e che il Notaio stesso ha ritenuto sufficiente un'autodichiarazione salvo successiva integrazione.
La documentazione in ogni caso risulta depositata entro un breve lasso di tempo dal rogito, e ben prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Con sentenza n. 8 del 2025, questa Corte di Giustizia ha accolto un appello presentato da altro contribuente per motivi analoghi. Osservava in particolare il Collegio che l'art. 64, comma 10, D.L. n.
73/2021 prevede la decadenza da dette agevolazioni soltanto in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge, nei termini anagrafici ed economici indicati e non anche per la mancata produzione della documentazione al momento del rogito potendo infatti l'Agenzia delle Entrate, attivare i controlli in relazione ai dati autodichiarati “sulla base di controlli automatici” secondo quanto stabilisce l'art. 11, comma 3, D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
In relazione al disposto normativo, con la citata pronuncia questa Corte di Giustizia -che il Collegio intende confermare- ha ritenuto irrilevante la disciplina contenuta nella Circolare esplicativa n. 12 E del 14 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tale atto non è idoneo ad introdurre ipotesi di decadenza dalla spettanza di benefici previsti normativamente per motivi esclusivamente procedurali, in assenza di una puntuale previsione legislativa.
In relazione allo svolgimento del processo ed alle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado, come del resto già disposto con la sentenza n. 8 del
2026 riguardante una fattispecie analoga.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate come in motivazione.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3611/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 030421 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3483/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso riguardante il mancato pagamento dell'imposta di registro su un atto di compravendita immobiliare.
Osservava il ricorrente che l'acquirente era un soggetto di età inferiore a 36 anni, con un valore Isee non superiore a 40.000 euro, e, pertanto, avrebbe avuto diritto all'esenzione prevista dall'art. 64, comma 6, del D.L. 73/2021.
2. Con sentenza n. 15442, depositata il 16 dicembre 2024, la CGT di Roma respingeva il ricorso.
La Commissione non riconosceva la richiesta agevolazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto solo in data successiva al rogito l'attestazione concernete l'Isee.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello il contribuente.
Ribadisce il Ricorrente_1 che la decadenza dal beneficio per mancata tempestiva produzione della documentazione a supporto non è espressamente prevista dalla legge, ma esclusivamente da una
Circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 12 E del 14 ottobre 2021), che non può essere considerata fonte del diritto.
Al momento dell'acquisto il contribuente aveva tutti i requisiti necessari per poter accedere al beneficio.
L'attestazione Isee risultava comunque presentata entro 1 anno dal rogito e prima della notifica dell'avviso impugnato.
Il valore Isee del contribuente, inoltre, avrebbe potuto essere facilmente riscontrata dall'Agenzia delle
Entrate che ha emesso l'avviso, competente a trasmettere all'INPS tutte le informazioni necessarie per il relativo calcolo.
4. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiede la conferma dell'atto impugnato.
L'Ufficio osserva che l'Agenzia delle Entrate ha accesso solamente ad alcuni dati per l'elaborazione dell'Isee, e che i requisiti vanno provati al momento del rogito.
5. Con ordinanza n. 1717, depositata il 29 settembre 2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato presentata dall'appellante, e rinviava la discussione del merito all'odierna udienza.
6. Con ulteriori memorie depositate il 7 novembre 2025 l'appellante ribadisce la piena competenza dell'Agenzia delle Entrate alla rilevazione di tutti i dati relativi al calcolo dell'Isee, e l'irrilevanza della
Circolare citata nelle deduzioni dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
L'Agenzia delle Entrate ha negato l'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 64, comma 6, del D.L. 73/2021 per i giovani acquirenti di immobili da adibire a prima casa per non aver presentato al momento del rogito la documentazione riguardante l'ISEE.
Ad avviso del Collegio l'Ufficio ha fatto propria una interpretazione formalistica del disposto normativo, in contrasto con i principi di buona fede e di leale collaborazione.
Nel caso di specie emerge che al momento del rogito l'acquirente era in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio, e che il Notaio stesso ha ritenuto sufficiente un'autodichiarazione salvo successiva integrazione.
La documentazione in ogni caso risulta depositata entro un breve lasso di tempo dal rogito, e ben prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Con sentenza n. 8 del 2025, questa Corte di Giustizia ha accolto un appello presentato da altro contribuente per motivi analoghi. Osservava in particolare il Collegio che l'art. 64, comma 10, D.L. n.
73/2021 prevede la decadenza da dette agevolazioni soltanto in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge, nei termini anagrafici ed economici indicati e non anche per la mancata produzione della documentazione al momento del rogito potendo infatti l'Agenzia delle Entrate, attivare i controlli in relazione ai dati autodichiarati “sulla base di controlli automatici” secondo quanto stabilisce l'art. 11, comma 3, D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
In relazione al disposto normativo, con la citata pronuncia questa Corte di Giustizia -che il Collegio intende confermare- ha ritenuto irrilevante la disciplina contenuta nella Circolare esplicativa n. 12 E del 14 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tale atto non è idoneo ad introdurre ipotesi di decadenza dalla spettanza di benefici previsti normativamente per motivi esclusivamente procedurali, in assenza di una puntuale previsione legislativa.
In relazione allo svolgimento del processo ed alle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado, come del resto già disposto con la sentenza n. 8 del
2026 riguardante una fattispecie analoga.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate come in motivazione.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo