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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2025, n. 30773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30773 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZI SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 15/10/2024 dalla Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Nicola Mastropasqua, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2024, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 12/12/2022, dal Tribunale di Trani, con la quale ZI SE era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di indebita compensazione, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della GR COSTRUZIONI s.r.l.s. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 30773 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 27/06/2025 2. Ricorre per cassazione il ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto raggiungimento della prova della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, al criterio di riparto degli oneri probatori utilizzati e alla ritenuta attendibilità delle valutazioni espresse dal teste senza l'acquisizione degli elementi fattuali presupposti dalla teste medesima. Si censura, in particolare, il percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale - pur avendo esplicitamente ritenuto indispensabile il contenuto del Libro Unico dei Lavoratori, prodotto in sede di verifica tributaria dal consulente del ZI - aveva poi sostenuto che l'onere di depositare in giudizio tale documento gravava sulla difesa. Si evidenzia che la deposizione della teste era risultata generica quanto alla quantificazione degli importi e al calcolo effettivamente spettante sulla base del c.d. "bonus Renzi", ciò che avrebbe reso necessaria l'acquisizione dei documenti prodotti nell'interesse del ZI in sede di accertamento fiscale: documentazione non surrogabile con il contenuto dell'atto di recupero prodotto dal P.M., risultando le contrarie valutazioni della Corte territoriale non in linea con i principi in tema di riparto dell'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai reati tributari. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo le censure difensive in alcun modo contrastato il contenuto della deposizione del teste e del verbale di accertamento e recupero, basati sulla documentazione prodotta in sede di verifica nell'interesse del ricorrente. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., ribadendo le censure proposte in ricorso ed insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come opportunamente segnalato dal P.G. nella propria requisitoria, la difesa ricorrente non ha inteso minimamente contrastare il merito delle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di primo e di secondo grado in ordine alle indebite compensazioni ascritte al ° ZI in qualità di legale rappresentante della GR COSTRUZIONI: conclusioni che hanno convalidato l'ipotesi accusatoria sulla scorta degli esiti dell'attività di verifica fiscale riferiti dall'operante, nonché del contenuto del Libro Unico del lavoro prodotto, nel corso delle operazioni di verifica, dal consulente del ZI (cfr. pag 3 seg. della sentenza impugnata, in cui si chiarisce, tra l'altro, che in sede di controllo gli operanti non avevano avuto la necessità di acquisire in cartaceo i modelli F24, avendone disponibilità nella banca dati). La difesa ha invece lamentato, con i motivi di appello ed anche con l'odierno ricorso, la mancata acquisizione dei predetti modelli e del Libro Unico che, come già accennato, era stato spontaneamente prodotto nell'interesse del ZI, durante le operazioni di verifica, ed era stato considerato nella liquidazione dell'imposta dovuta e nel calcolo delle sanzioni, distinguendo tra certi inesistenti e crediti non spettanti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 2.1. La doglianza, oltre che reiterativa, appare manifestamente infondata. La Corte d'Appello ha richiamato, del tutto condivisibilmente, l'indirizzo interpretativo secondo cui «il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo, sul piano materiale, l'utilizzo del modello F24, quale strumento tipico di estinzione dell'obbligazione tributaria, con indicazione del credito inesistente o non spettante portato in compensazione, non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio dell'anzidetto in concreto utilizzato per il pagamento dell'imposta dovuta, potendo la prova essere fornita in qualunque altro modo» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560 - 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «la condotta tipica, che esige, sul piano sostanziale, l'utilizzo di strumenti tipici per l'estinzione dell'obbligazione tributaria, non può essere confusa con la necessaria produzione in giudizio di tali strumenti. In buona sostanza, altro è il fatto descritto dalla fattispecie (che richiede, mediante il richiamo all'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, la compilazione del mod. F24), altra la prova richiesta per accertarlo: i due piani (elemento costitutivo del reato e prova tipica della sua esistenza) non necessariamente si sovrappongono in un sistema penale ispirato al principio generale di libertà della prova e del libero convincimento del giudice sia per i fatti- reato che per gli atti del processo»). La difesa ricorrente non solo ha evitato di confrontarsi con tali insegnamenti, ma neppure ha minimamente confutato le conclusioni raggiunte, all'esito dell'istruttoria dibattimentale già ricordata, anche tenendo conto del Libro Unico presentato in sede di indagini dal consulente del ZI. In altri termini, non si è inteso sostenere, con la indispensabile specificità, l'esistenza di errori nei calcoli effettuati in sede di verifica, ovvero il travisamento del Libro Unico, ovvero ancora la negligenza o l'infedeltà del consulente che aveva partecipato al procedimento di verifica fiscale: ci si duole, esclusivamente, della mancata acquisizione dei documenti posti a base di quelle conclusioni. Tale ordine di censure deve peraltro ritenersi manifestamente infondato, per le ragioni già esposte con chiarezza nella sentenza impugnata, in cui si evidenzia che "a fronte della prova fornita in ordine alla sussistenza delle condotte ascritte, 3 incombeva sulla difesa l'onere di fornire la prova contraria, se del caso producendo la stessa documentazione esibita - al fine di contestare l'errata valutazione condotta in sede di controllo, pur nell'inerzia manifestata dopo l'accertamento - ovvero quell'altra che avrebbe potuto scagionare l'imputato" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2025 Il Consigli& ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Nicola Mastropasqua, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2024, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 12/12/2022, dal Tribunale di Trani, con la quale ZI SE era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di indebita compensazione, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della GR COSTRUZIONI s.r.l.s. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 30773 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 27/06/2025 2. Ricorre per cassazione il ZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto raggiungimento della prova della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, al criterio di riparto degli oneri probatori utilizzati e alla ritenuta attendibilità delle valutazioni espresse dal teste senza l'acquisizione degli elementi fattuali presupposti dalla teste medesima. Si censura, in particolare, il percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale - pur avendo esplicitamente ritenuto indispensabile il contenuto del Libro Unico dei Lavoratori, prodotto in sede di verifica tributaria dal consulente del ZI - aveva poi sostenuto che l'onere di depositare in giudizio tale documento gravava sulla difesa. Si evidenzia che la deposizione della teste era risultata generica quanto alla quantificazione degli importi e al calcolo effettivamente spettante sulla base del c.d. "bonus Renzi", ciò che avrebbe reso necessaria l'acquisizione dei documenti prodotti nell'interesse del ZI in sede di accertamento fiscale: documentazione non surrogabile con il contenuto dell'atto di recupero prodotto dal P.M., risultando le contrarie valutazioni della Corte territoriale non in linea con i principi in tema di riparto dell'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai reati tributari. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo le censure difensive in alcun modo contrastato il contenuto della deposizione del teste e del verbale di accertamento e recupero, basati sulla documentazione prodotta in sede di verifica nell'interesse del ricorrente. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., ribadendo le censure proposte in ricorso ed insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come opportunamente segnalato dal P.G. nella propria requisitoria, la difesa ricorrente non ha inteso minimamente contrastare il merito delle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di primo e di secondo grado in ordine alle indebite compensazioni ascritte al ° ZI in qualità di legale rappresentante della GR COSTRUZIONI: conclusioni che hanno convalidato l'ipotesi accusatoria sulla scorta degli esiti dell'attività di verifica fiscale riferiti dall'operante, nonché del contenuto del Libro Unico del lavoro prodotto, nel corso delle operazioni di verifica, dal consulente del ZI (cfr. pag 3 seg. della sentenza impugnata, in cui si chiarisce, tra l'altro, che in sede di controllo gli operanti non avevano avuto la necessità di acquisire in cartaceo i modelli F24, avendone disponibilità nella banca dati). La difesa ha invece lamentato, con i motivi di appello ed anche con l'odierno ricorso, la mancata acquisizione dei predetti modelli e del Libro Unico che, come già accennato, era stato spontaneamente prodotto nell'interesse del ZI, durante le operazioni di verifica, ed era stato considerato nella liquidazione dell'imposta dovuta e nel calcolo delle sanzioni, distinguendo tra certi inesistenti e crediti non spettanti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 2.1. La doglianza, oltre che reiterativa, appare manifestamente infondata. La Corte d'Appello ha richiamato, del tutto condivisibilmente, l'indirizzo interpretativo secondo cui «il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo, sul piano materiale, l'utilizzo del modello F24, quale strumento tipico di estinzione dell'obbligazione tributaria, con indicazione del credito inesistente o non spettante portato in compensazione, non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio dell'anzidetto in concreto utilizzato per il pagamento dell'imposta dovuta, potendo la prova essere fornita in qualunque altro modo» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560 - 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «la condotta tipica, che esige, sul piano sostanziale, l'utilizzo di strumenti tipici per l'estinzione dell'obbligazione tributaria, non può essere confusa con la necessaria produzione in giudizio di tali strumenti. In buona sostanza, altro è il fatto descritto dalla fattispecie (che richiede, mediante il richiamo all'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, la compilazione del mod. F24), altra la prova richiesta per accertarlo: i due piani (elemento costitutivo del reato e prova tipica della sua esistenza) non necessariamente si sovrappongono in un sistema penale ispirato al principio generale di libertà della prova e del libero convincimento del giudice sia per i fatti- reato che per gli atti del processo»). La difesa ricorrente non solo ha evitato di confrontarsi con tali insegnamenti, ma neppure ha minimamente confutato le conclusioni raggiunte, all'esito dell'istruttoria dibattimentale già ricordata, anche tenendo conto del Libro Unico presentato in sede di indagini dal consulente del ZI. In altri termini, non si è inteso sostenere, con la indispensabile specificità, l'esistenza di errori nei calcoli effettuati in sede di verifica, ovvero il travisamento del Libro Unico, ovvero ancora la negligenza o l'infedeltà del consulente che aveva partecipato al procedimento di verifica fiscale: ci si duole, esclusivamente, della mancata acquisizione dei documenti posti a base di quelle conclusioni. Tale ordine di censure deve peraltro ritenersi manifestamente infondato, per le ragioni già esposte con chiarezza nella sentenza impugnata, in cui si evidenzia che "a fronte della prova fornita in ordine alla sussistenza delle condotte ascritte, 3 incombeva sulla difesa l'onere di fornire la prova contraria, se del caso producendo la stessa documentazione esibita - al fine di contestare l'errata valutazione condotta in sede di controllo, pur nell'inerzia manifestata dopo l'accertamento - ovvero quell'altra che avrebbe potuto scagionare l'imputato" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2025 Il Consigli& ensore Il Presidente