Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
14/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RI TO Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere LA AN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60985 del registro di segreteria;
proposto da
- EUROCOVER società cooperativa a responsabilità limitata (P.I 01009640192), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale resa in calce all’atto di appello, dall’avv. Ezio AN (c.f. [...]), nato a Mantova il 12.12.1969, con studio legale in Mantova, Via Mazzini, n.
32, e presso lo stesso elettivamente domiciliata e dall’avv. Silvia LV (c.f. [...]), nata a [...] il [...],
con studio in Mantova, C.so Vittorio Emanuele II, n. 58, con richiesta di ricevere tutte le eventuali comunicazioni all’indirizzo pec ezio.zani@mantova.pecavvocati.it;
- NF LE (c.f. [...]), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della suindicata società, nato a Porto Mantovano (MN) il 18.10.1959, residente in [...]
(MN), via Strada Antonio Gramsci n. 45, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in calce all’atto di appello, dall’avv. Ezio AN con studio legale in Mantova, Via Mazzini, n 32, e presso lo stesso elettivamente domiciliato e dall’avv. Silvia LV (c.f.
[...]), con richiesta di ricevere tutte le eventuali comunicazioni all’indirizzo PEC ezio.zani@mantova.pecavvocati.it;
nei confronti di
- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia in persona del Procuratore regionale;
- Procura generale della Corte dei conti presso le Sezioni Centrali in persona del Procuratore generale;
- Regione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del Presidente pro tempore, IO ON, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra IT (c.f. [...]) dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest’ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato unito alla
memoria di costituzione in giudizio (pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it);
per l’annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 35/2023, depositata il 1° marzo 2023 e notificata il 10 maggio 2023;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza, dott. Antonio Sauchelli, il relatore cons. LA Scandurra, gli avv.ti Ezio AN e Silvia LV per gli appellanti e il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., cons. Luigi D’angelo; assente il rappresentante della Regione Lombardia.
Svolgimento del processo I. Con sentenza n. 35/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia condannava la società “EU - società cooperativa a responsabilità limitata” - e FR LE, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Lombardia, della somma di euro 191.810,07, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali, spese del giudizio e di intervento della Regione Lombardia, per l’indebita percezione di contributi eurocomunitari erogati dalla Regione Lombardia, in qualità di Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) a sostegno delle attività agricole e di allevamento in territori montani nel periodo 2010/2014.
La vicenda traeva origine dalla trasmissione alla Procura contabile (con nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 e parziale rettifica del 27.04.2021) della comunicazione di fatti ed elementi inerenti al procedimento penale n. 1317/2015, istruito presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale, correlata a fatti di reato, coperti, in parte, per l’annualità 2010, da prescrizione (penale).
I giudici di primo grado confermavano la prospettazione attorea, assumendo, sulla base degli atti del procedimento acquisiti dalla Procura contabile e dell’ulteriore istruttoria svolta dallo stesso Ufficio requirente contabile, che i contributi comunitari liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, erano stati percepiti attraverso la presentazione di documenti ideologicamente falsi.
La sentenza di primo grado riteneva che gli odierni appellanti avevano preso parte a “un meccanismo fraudolento, mediante il determinante contributo causale di due società di assistenza ai servizi amministrativi”, la “Trevisi Diego”
s.r.l. per i contratti di concessione dei terreni e la “Alpi Service” s.r.l., per quelli di gestione del pascolo; meccanismo che consisteva “nell’aver indicato, come pascolatori di bestiame per conto della EU scarl in terreni agricoli montani nella disponibilità della medesima società, alcuni soggetti terzi“ (pag. 11 della sentenza).
La sentenza addebitava agli odierni ricorrenti l’avere “attuato una frode che ha determinato lo sviamento dei contributi percepiti dalla finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il mantenimento dei pascoli permanenti”, in quanto non era in dubbio che “detta condotta sia stata affetta da dolo, non essendo ovviamente ipotizzabile che la falsa indicazione, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, possa essere stata frutto di mero errore” (pag. 13).
Il meccanismo fraudolento risultava finalizzato ad ottenere contributi, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande, che, quand’anche formalmente regolari, non rispondevano alla realtà dei fatti riguardo all'effettiva attività di pascolo o al possesso dei requisiti di condizionalità e dei titoli di conduzione.
II. Avverso la sentenza la società EU e FR proponevano appello, regolarmente notificato il 7 luglio 2023, deducendo con distinti motivi di gravame “Carenza di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti in ordine alla questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione passiva di LE FR quale persona fisica in proprio”, essendo del tutto assente ogni elemento probatorio in ordine a una supposta “ingerenza”
dello stesso nella vicenda de qua, diversa dall’esercizio delle normali funzioni di legale rappresentante della società EU; “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994. Contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Prescrizione del diritto azionato”, assumendo che, in assenza di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione andava fatto decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero alla data di avvio, ai sensi dell’art. 330 e segg. c.p.p., del procedimento penale n.
1317/2015; “omessa e/o erronea valutazione degli elementi di prova. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all’assenza dell’elemento soggettivo”; nonché “violazione da parte della sentenza impugnata dei principi dell’ordinamento in materia di valutazione delle prove.
Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riguardo alla lamentata carenza di elementi probatori a sostegno delle tesi della Procura regionale sull’effettivo svolgimento dei fatti”, in quanto la Procura regionale si sarebbe
“limitata ad acquisire nel processo contabile, gli atti dell’indagine svolta dalla GdF nel procedimento penale” e che la stessa relazione della GdF e le dichiarazioni dei pascolatori/monticatori, assunte a SIT, in totale assenza delle garanzie difensive, non erano utilizzabili nel processo, salvo esplicito consenso di tutte le parti; “violazione e falsa applicazione, sotto un diverso profilo, dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994” in relazione alla quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al Decreto della Regione Lombardia n. 14977 del 19.10.2022, contenente il provvedimento definitivo di decadenza con contestuale richiesta di restituzione dell’importo complessivo di € 59.431,17 per le annualità 2012, 2013 e 2014. In conclusione, chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, l’accoglimento dell’atto di appello.
III. La Regione Lombardia, già interveniente in primo grado ad adiuvandum della Procura regionale, si costituiva in giudizio, contestando i singoli motivi di appello. In sintesi, la Regione riteneva del tutto corretta la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, giacché le Domande Uniche erano state presentate e sottoscritte personalmente dal FR che se ne era in tal modo assunto la totale responsabilità a prescindere dall’obbligo di controllo dell’operato degli intermediari. Faceva, altresì, presente di avere avviato nei confronti della società il procedimento amministrativo volto ad ottenere il recupero delle somme relative alle Domande Uniche di Pagamento - DU2012, DU2013 e DU2014 - e di avere emesso nei confronti della società il decreto n. 14977 del 19.10.2022 di decadenza dai contributi percepiti per un importo complessivo di €
59.431,17 (essendosi prescritto per l’ente il contributo percepito con riferimento alle domande uniche di pagamento 2010 e 2011). In conclusione, chiedeva la conferma della sentenza di prime cure.
IV. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in via preliminare, che l’atto di appello fosse dichiarato inammissibile, siccome proposto dagli stessi difensori nell’interesse della società EU e del FR in proprio, nonostante l’evidente conflitto di interessi fra gli appellanti, come palesato dalla richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione passiva proposta dallo stesso FR. Lo stesso requirente assumeva poi che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione andasse individuato in relazione al momento in cui, venuto meno il segreto istruttorio penale, la Procura contabile era venuta a conoscenza dei fatti asseritamente dannosi, vale a dire, alla data di trasmissione (con nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021) degli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Di seguito, contestava i singoli motivi nell’atto d’appello e ribadiva la piena responsabilità della società e del FR riguardo ai fatti addebitati dalla pronuncia di prime cure, ritenuta meritevole di conferma. In conclusione, chiedeva che l’atto di appello fosse dichiarato inammissibile, o comunque infondato, con condanna degli appellanti alle spese del giudizio d’appello.
V. In data 24 aprile 2025, la difesa di parte appellante provvedeva al deposito del decreto di revoca totale del sequestro preventivo, disposto nei confronti del FR nell’ambito del procedimento penale n. 1317/29015 RGNR e di contestuale restituzione delle cose sequestrate, emesso dalla Procura di Sondrio in data 11.02.2025, per intervenuta prescrizione delle ipotesi di reato contestate.
VI. Con ordinanza n. 13/2025, adottata alla pubblica udienza del 16 maggio 2025, questa Sezione, premesso che l’atto di appello era da ritenere, sulla base di un esame preliminare della fattispecie, ammissibile per assenza di conflitto di interessi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che sussiste tra la persona che agisce in nome e per conto della società e la società stessa, chiedeva alle parti di specificare le conclusioni in atti, con particolare riguardo agli esiti del procedimento penale n. 1317/2015, all’eventuale maturazione dei termini di prescrizione penale e ad ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
VII. In esecuzione dell’ordinanza n. 13/2025, la Procura generale depositava memoria integrativa, osservando, ai fini della ammissibilità dell’atto di appello e della delimitazione del thema decidendum, che gli odierni appellanti non hanno proposto una diversa ricostruzione dei fatti, sulla quale, in difetto di specifica contestazione, deve intendersi formato il giudicato. Di seguito, il requirente contestava l’eccezione di
“inutilizzabilità” degli elementi probatori acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari, dalle quali, viceversa, risulta univocamente come i terreni montani nella disponibilità dell’EU non erano stati utilizzati per il pascolamento dai soggetti indicati nelle domande di contributo, quali pascolatori o “monticatori”, non avendo gli appellanti prospettato una situazione fattuale diversa. La stessa Procura ribadiva la sussistenza dell’elemento doloso della condotta per avere il FR, in qualità di legale rappresentante della società, presentato e sottoscritto personalmente le domande di contributo, assumendosene la totale responsabilità, quanto meno sotto forma di dolo eventuale, sub specie di accettazione del rischio delle conseguenze dannose conseguenti alle proprie dichiarazioni per l’ipotesi, poi, effettivamente verificatasi, fossero risultate false ovvero a titolo di colpa grave, in ragione della minima negligentia, dell’inescusabile imperizia e della straordinaria imprudenza manifestata, avendo questi omesso la doverosa e preventiva verifica della veridicità di quanto andava dichiarando. La Procura assumeva poi la totale irrilevanza, nel presente giudizio di responsabilità, della archiviazione disposta, in sede penale, nei confronti del FR perché “il fatto non costituisce reato”, in quanto il decreto di archiviazione non è suscettibile di spiegare alcun effetto nel giudizio di responsabilità amministrativa, trattandosi di un provvedimento che non preclude la riapertura delle indagini penali. In conclusione, la Procura offriva in comunicazione: la nota della Procura della Repubblica di Sondrio del 27.06.2025, riepilogativa dell’intera vicenda penale, nonché la richiesta (del 28.02.2025) e il decreto di archiviazione penale (del 06.03.2025), in cui venivano evidenziati eventuali profili di colpa rilevanti nel giudizio di responsabilità amministrativa “che potrebbero ravvisarsi nella mancata informazione e nel mancato controllo da parte del NF LE (e degli altri coindagati) della effettiva "monticazione" dei terreni, elementi indispensabili per ottenere i contributi europei”.
VIII. In esecuzione dell’ordinanza n. 13/2025, parte appellante precisava gli esiti del procedimento penale n. 1317/2015; depositava note difensive, la richiesta di archiviazione, disposta su conforme richiesta del Pubblico Ministero nel procedimento stralcio n. 346/2025 per ipotesi di truffa ex art.
640-bis c.p., nonché copia del decreto di archiviazione. Assumeva, inoltre, che l’intervenuta archiviazione in sede penale - non potendosi ascrivere al FR alcun cosciente e volontario occultamento - escluderebbe l’occultamento doloso del danno, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione del danno.
IX. All’odierna pubblica udienza le parti in giudizio con articolate argomentazioni insistevano per le conclusioni in atti.
Motivi della decisione 1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall’art. 276 c.p.c. e dall’analogo art. 101 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.
L’ordine di trattazione delle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria delle questioni di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto.
1.1. In limine litis, vanno scrutinati i motivi di inammissibilità del gravame per presunta indeterminatezza dei motivi di appello, ex art 190 c.g.c.,
rilevati dalla Procura generale, per non avere parte appellante proposto una diversa ricostruzione dei fatti.
In effetti, l’atto di appello non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che i terreni nella disponibilità della Società fossero stati utilizzati per il pascolamento del bestiame e che i dati contenuti nelle domande uniche di aiuto presentate rispondessero al vero. Manca, dunque, nell’atto di appello una diversa ricostruzione della situazione fattuale rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado (e prima ancora dalla Procura regionale).
Del resto, proprio i ricorrenti ammettono espressamente che “lo stesso appezzamento, da quanto appare, era affittato ad una moltitudine di agricoltori tra loro inconsapevoli”, confermando la ricostruzione dei fatti così come riportati in sentenza.
Tale linea difensiva, la cui valenza attiene più propriamente al merito della questione nei termini di seguito esaminati, rende tuttavia immune da censure di inammissibilità l’atto di appello per presunta indeterminatezza dei motivi di gravame.
L’atto di appello, così come proposto, rispetta, invero, i principi di chiarezza e di specificità richiesti dall’art. 190, comma 2, c.g.c., senza pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, in quanto i motivi di censura, valutati singolarmente e nel loro insieme, consentono di individuare in maniera sufficientemente chiara l'esposizione dei fatti di causa e di evidenziare, al tempo stesso, le critiche mosse alla sentenza gravata.
La tecnica redazionale utilizzata non espone, dunque, gli appellanti a censure di inammissibilità, in quanto permette di identificare gli asseriti punti di criticità della sentenza.
1.2. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che il gravame proposto dalla società beneficiaria e dal suo rappresentante legale a mezzo di uno stesso procuratore, sia, sotto altro profilo, ammissibile, stante l’assenza di conflitto di interessi attuale, ovvero anche solo potenziale, tra i medesimi.
In virtù del rapporto di immedesimazione organica che sussiste tra la persona che agisce in nome e per conto della società e la società stessa, non è ravvisabile alcun conflitto di interessi, né alcun tipo di ingerenza dell’uno nei confronti dell’altro, in quanto si tratta di soggetti portatori di istanze non confliggenti, nei cui confronti è ammissibile, ad avviso del Collegio, una difesa congiunta da parte dello stesso procuratore in giudizio.
Né sono emersi elementi che potrebbero indurre questo giudice a differenziarne le posizioni, in presenza, a titolo meramente esemplificativo, di comportamenti di uno dei due a danno dell’altro ovvero di comportamenti che, sviando dalle funzioni tipiche intestate alla società o al rappresentante legale della stessa, concretino materialmente la distrazione dei fondi o condotte usurpative del rappresentante legale per finalità e interessi del tutto personali ed egoistici ovvero che siano ravvisabili connotazioni soggettive, atte a differenziare la posizione della società da quella del suo rappresentante legale.
Anche sotto questo profilo l’atto di appello è da ritenere, dunque, ammissibile.
2. Venendo all’esame delle questioni preliminari di merito, parte appellante lamenta, con il secondo motivo di impugnativa, l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale, in assenza di occultamento doloso del danno.
La Procura generale, richiamando quanto affermato dai giudici di prime cure, ha osservato che gli accertamenti compiuti depongono univocamente ed in modo incontestabile per la sussistenza dell’occultamento doloso del danno, in considerazione dell’indebito e artificioso meccanismo di corresponsione dei contributi in esame.
Correttamente, con motivazioni ampiamenti condivise da questo giudice, la sentenza di prime cure ha stabilito che l’esordio del termine quinquennale dell’azione di responsabilità decorre dalla scoperta del fatto dannoso, vale a dire, dal momento in cui la Procura contabile ha acquisito la nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 (e la sua parziale rettifica del 27.04.2021), riguardante la comunicazione di fatti ed elementi inerenti al procedimento penale n. 1317/2015, istruito presso la Procura della Repubblica di Sondrio.
Né si può ritenere, come sostenuto da parte appellante, che il decorso del termine di prescrizione dipenda dall’avvio del procedimento penale o dalla data dei singoli pagamenti.
Nel caso di specie, il danno, ancorché occultato, si è disvelato nel momento in cui è venuto meno il segreto istruttorio penale e la Procura contabile ha acquisito da parte della Guardia di Finanza la comunicazione di chiusura delle indagini penali.
Il primo atto interruttivo, riconducibile all’invito a dedurre, notificato alla società EU (il 31.03.2022) e al FR (il 02.04.2022), è, dunque, da ritenere tempestivo, perché intervenuto nel termine di cinque anni dall’avvenuta segnalazione del fatto dannoso.
3. Proseguendo nell’esame dei motivi di impugnativa secondo un ordine graduale delle questioni, non risulta invero fondato il quarto motivo di gravame, nella parte in cui parte appellante stigmatizza la mancanza di un’adeguata istruttoria da parte della Procura contabile e l’inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in sede penale.
Ad avviso dei ricorrenti, la Procura Regionale si sarebbe limitata ad acquisire nel processo contabile, le risultanze istruttorie svolte dalla Guardia di Finanza nel procedimento penale, senza aver compiuto alcuna attività; la Procura contabile non avrebbe né rinnovato, né vagliato gli atti di indagine penale, né verificato o presentato richiesta di escussione in giudizio delle testimonianze dei finanzieri o dei pascolatori.
La censura è del tutto priva di fondamento e pretestuosa.
L’attività istruttoria della Procura contabile si è dimostrata, allo stato degli atti, sulla base delle informazioni all’epoca disponibili, sufficientemente attenta e scrupolosa, avendo esercitato in maniera adeguata e compiuta nei confronti del FR, l’azione erariale di responsabilità amministrativa.
A seguito della trasmissione (con nota della Guardia di Finanza del 23 aprile 2021 prot. n. 0260810/21) della notizia di danno erariale, la Procura contabile ha sollecitamente notificato, in data 06.08.2021, all’Organismo Pagatore della Regione Lombardia, una prima richiesta di informazioni.
Richiesta che è stata, poi, reiterata (in data 14.03.2022) con il venir meno del segreto istruttorio, a seguito della quale ha preso avvio l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa contabile e sono state intraprese le procedure di recupero coattivo da parte della Regione Lombardia.
Parimenti, risultano del tutto infondate le doglianze di parte appellante riguardo ad una presunta inutilizzabilità della relazione della GdF e delle dichiarazioni dei pascolatori/monticatori assunte a SIT.
I ricorrenti sostengono che detti atti di indagine, acquisiti in totale assenza di garanzie difensive e senza contraddittorio, non siano utilizzabili nel processo, salvo esplicito consenso di tutte le parti.
Costituisce ius receptum che, il giudice, in assenza di alcun divieto in tal senso, ben può utilizzare, per la formazione del proprio libero convincimento, anche le prove raccolte aliunde, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base della decisione anche prove cd. atipiche e avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, senza incorrere in alcuna violazione del principio del contraddittorio, essendo sufficiente che, una volta acquisite agli atti del presente giudizio, le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire sulle relative risultanze, riguardanti, ad esempio, per la parte che qui interessa, la localizzazione dei terreni o il rispetto dei vincoli di condizionalità.
4. Passando al merito del ricorso, la questione all’esame attiene ad un’ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FEASR) negli anni 2010 – 2014.
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta una presunta carenza di legittimazione passiva del FR, quale persona fisica, chiamato a risarcire in proprio il danno accertato.
Il motivo è infondato.
Il FR, quale legale rappresentante della società, ha - nell’ambito dei tipici poteri rappresentativi e gestori allo stesso intestati - sottoscritto e presentato le domande uniche di aiuto in rappresentanza della società beneficiaria dei contributi in esame.
In virtù del principio di autoresponsabilità egli è stato chiamato a rispondere del proprio operato nell’esercizio delle normali funzioni di legale rappresentante della società EU. Nei suoi confronti non è, dunque, ravvisabile alcuna carenza di legittimazione passiva.
La questione di fondo, su cui si incentra il terzo motivo di appello, concerne l’assenza dell’elemento soggettivo e va correttamente inquadrata in relazione all’ambito di individuazione dei soggetti beneficiari e delle superfici adibite a pascolo.
Dal 1° gennaio 2005 il legislatore comunitario (con i Regolamenti CE n.
1782/2003 e n. 1290/2005, successivamente abrogati) ha, come noto, dissociato il regime di aiuti dalle produzioni e ha previsto la possibilità di corrispondere contributi economici agli imprenditori agricoli non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate.
Nel quadro dei principi del disaccoppiamento (dissociazione del regime dalla produzione) e della condizionalità (mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali), il legislatore ha così trasformato la natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto”
a “sostegno al reddito”.
In definitiva, i richiedenti, per poter accedere al contributo pubblico, devono avere titoli e terreni agricoli per il possesso dei quali sono obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.
La condizione per ottenere il beneficio, commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard), è la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in alternativa, dell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.
Per comprovare l’effettivo mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, indipendentemente dallo svolgimento di attività di produzione, alle domande, presentate annualmente, dovevano essere acclusi i c.d. modelli di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e di transumanza).
In tale quadro di riferimento ciascuna domanda unica di aiuto doveva indicare: le particelle catastali di cui si dichiarava la conduzione; il comune in cui erano localizzati i terreni; la superficie per cui si chiedeva il contributo;
il titolo di conduzione vantato; il codice fiscale del pascolatore per conto terzi ovvero del monticatore, del quale ci si intendeva avvalere per il pascolo ovvero per lo sfalcio del fieno.
Per ottenere legittimamente il beneficio de quo, la domanda unica di aiuto doveva essere abbinata alla superficie posseduta ovvero rientrare nella disponibilità del richiedente in costanza di un utilizzo effettivo del terreno mediante il pascolamento del terreno attestato dalla presenza fisica degli animali o lo sfalcio annuale del fieno.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha riscontrato alcune incongruenze nelle dichiarazioni di aiuto presentate.
Attraverso l’incrocio di queste ultime con le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da pascolatori terzi e dal raffronto tra i dati contenuti nelle dichiarazioni annuali e quelli presenti nei modelli di monticazione e di demonticazione, rilasciati dal veterinario dell’ASL del luogo di partenza del bestiame, recanti l’indicazione sia della località di provenienza degli animali che quella di destinazione, la sentenza di prime cure ha verificato che in alcuni casi le particelle di terreno indicate nelle singole domande di aiuto non coincidevano con quelle asseritamente oggetto di monticazione e che il numero di animali condotti al pascolo non rispettava in altri casi il rapporto minimo richiesto di Unità Bovino Adulto/Ettaro (UBA/HA), ai fini dell’osservanza del requisito di condizionalità necessario per ottenere il beneficio economico.
Su tali singole contestazioni e statuizioni di condanna, parte appellante non ha fornito alcun elemento di segno contrario, né ha assicurato che non vi siano state “duplicazioni” di domande di contributo, aventi per oggetto i medesimi mappali.
Al contrario, gli stessi ricorrenti hanno pacificamente ed espressamente ammesso che “lo stesso appezzamento, da quanto appare, era affittato ad una moltitudine di agricoltori tra loro inconsapevoli”, avvalorando la tesi della Procura, recepita dal giudice di prime cure, dell’inserimento fittizio nei documenti prodotti a sostegno delle richieste di contribuzione dei nominativi di diversi pascolatori sullo stesso terreno.
L’atto di appello non contiene, dunque, alcun elemento utile che possa comprovare che i terreni indicati nelle domande uniche di aiuto siano stati adibiti all’uso dichiarato - di pascolo – o che l’attività di pascolo si sia effettivamente svolta sui terreni indicati o su terreni con essi confinanti o limitrofi.
Le doglianze contenute nell’atto di gravame non sono tali da contestare, in maniera sufficientemente compiuta e analitica, le risultanze istruttorie riportate in sentenza riguardo a ogni singola annualità e alle particelle catastali indicate nelle dichiarazioni di aiuto; né esse forniscono sufficienti elementi riguardo al numero degli animali condotti al pascolo o, ancora, al rispetto dei requisiti di condizionalità (Unità Bovino Adulto/Ettaro -
UBA/HA) per ottenere il beneficio economico.
Di contro, parte appellante attribuisce un ruolo determinante nella vicenda alle società di intermediazione che hanno proceduto a stipulare accordi direttamente con i pascolatori senza spendita del nome del proprietario/affittuario: il che giustificherebbe, ad avviso degli stessi ricorrenti, la circostanza – ritenuta non anomala - che il pascolatore non conoscesse l’affittuario del terreno, escludendo, in questi termini, che vi siano state delle dichiarazioni non veritiere, in ragione dell’affidamento riposto nell’intermediario qualificato che ha fornito i dati, sui quali è stata, poi, resa la dichiarazione.
Tali intermediari avrebbero, ad avviso degli stessi ricorrenti, approfittato della buona fede degli agricoltori coinvolti e del rapporto di fiducia che legava gli stessi alle organizzazioni sindacali di appartenenza, avvalendosi delle dichiarazioni rese da agricoltori, privi in ragione delle loro condizioni e caratteristiche personali, degli strumenti tecnici e culturali per architettare un meccanismo quale quello prospettato dalla sentenza.
Tali circostanze, da verificare, comunque, caso per caso anche in relazione al requisito anagrafico degli agricoltori, che parte appellante assume riguardare soggetti con un’età variabile tra i 60 e i 90 anni e che -
per quanto concerne lo stesso FR risulta, invero, diverso, atteso che questi all’epoca dei fatti era poco più che cinquantenne - non possono, di per sé, escludere in toto qualsiasi forma di responsabilità in capo a ciascuno di essi.
È in effetti indubbio che di tali circostanze il giudice può, in base ai principi generali che regolano il processo contabile, comunque, tenere conto ai fini dell’individuazione del livello di responsabilità addebitabile ai singoli operatori.
Nella determinazione del danno erariale, conseguente all’indebita percezione di contributi, il giudice può tenere conto dell'apporto causale di altri soggetti assenti nel giudizio, senza che tale contributo possa costituire giustificazione idonea ad escludere la gravità della condotta contestata.
Dall’importo complessivo costituente danno erariale da addebitare ai soggetti di cui è stata accertata la responsabilità, possono così essere detratte le quote di danno ascrivibili al comportamento di soggetti non citati in giudizio.
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell’addebito, ritiene questo giudice che, dall’intero impianto accusatorio e dall’ordito motivazionale della sentenza di primo grado, non siano emersi elementi per affermare che il FR abbia condiviso ovvero fosse comunque a conoscenza della non veridicità dei dati riportati nella richiesta di contributo.
Come esattamente sottolineato dalle stesse parti in sede di esecuzione dell’ordinanza n. 13/2025, gli elementi investigativi raccolti non hanno consentito al giudice penale di proseguire nell’attività giudiziaria, che si è conclusa con un decreto di archiviazione della posizione del FR per assenza dell’elemento soggettivo nel procedimento stralcio n. 2025/346 e quello originario - il n. 1317/2015 - tutt’ora pendente.
Lo stesso pubblico ministero penale, nel chiedere l’archiviazione del procedimento stralcio nei confronti del FR, ha sostenuto che, dall’esame della corposa documentazione che compone il fascicolo originario (quasi 30.000 pagine) non emerge prova certa della circostanza che i soggetti coinvolti, tra cui il FR, fossero a conoscenza del meccanismo truffaldino ai danni della Comunità europea, mancando, del tutto, una prova certa della coscienza e volontà in capo al FR del reato di truffa aggravata, potendosi versare nella diversa ipotesi, di cui all'art. 48 c.p., vale a dire, di errore sul fatto determinato dall'altrui inganno.
L’insussistenza di un profilo soggettivo doloso non esclude che nel caso di specie possano ricorrere profili di colpa grave, non “apprezzabili", né
"valorizzabili" in sede penale, essendo il delitto di truffa aggravata, di cui all'art. 640-bis c.p., punito solo a titolo di dolo, e che tali profili possano assumere una loro autonoma rilevanza nel presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.
Del resto, eventuali profili di danno erariale e di responsabilità amministrativo contabile, non necessariamente coincidono con quelli tipici del giudizio penale. Ciò che rileva, infatti, anche in presenza di medesimi fatti, è l’autonomia e l’indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale.
In questi termini, al FR va rimproverato, a titolo di colpa grave, il non essersi informato e il non avere controllato i modelli di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dalla ASL di riferimento al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza.
In considerazione della natura personale della responsabilità amministrativa contabile e della necessità che l’addebito sia proporzionato alla compartecipazione del soggetto agente alla produzione del danno, ex art. 1, commi 1 e 1-quater, della legge n. 20 del 1994, a mente del quale ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, al FR è addebitabile a titolo di colpa grave (e non già di dolo, come ritenuto in prime cure), il non avere verificato la veridicità delle dichiarazioni rese e il non avere posto in essere le attività necessarie per far sì che ciò accadesse.
La misura complessiva del danno risarcibile può così ridursi, proprio in considerazione dell’apporto concausale alla produzione dello stesso di altri soggetti, non convenuti in giudizio, alla metà del danno in contestazione.
Né si può ritenere che il danno coincida con quello individuato dal decreto della Regione Lombardia n. 14977 del 19.10.2022, contenente il provvedimento definitivo di decadenza e la richiesta di restituzione dell’importo complessivo di € 59.431,17.
Tale importo, a cui si riferisce il quinto motivo di gravame, riguarda le sole annualità 2012, 2013 e 2014, in considerazione della prescrizione medio tempore maturata per l’ente creditore per le annualità 2010 e 2011.
In questa sede, la fattispecie di danno che rileva è quella che riguarda il danno derivante da indebite contribuzioni corrisposte alla società EU nel periodo 2010-2014.
L’ammontare del danno complessivamente inteso corrisponde all’importo individuato nella sentenza di condanna in misura pari ad euro 191.810,07 e si riferisce all’intero arco temporale 2010-2014.
Tale importo va, tuttavia, ridotto alla metà in considerazione del riconosciuto apporto causale di soggetti terzi nella causazione del fatto dannoso.
L’importo così determinato, pari ad euro 95.905,00, va, a sua volta, ripartito in parti uguali tra la società e il FR in considerazione del loro
(paritario) contributo causale.
L’atto di appello merita in questi termini parziale accoglimento. Per l’effetto, tanto la società EU, quanto il FR vanno condannati al risarcimento del danno di euro 47.952,50 ciascuno.
Sulla suddetta somma vanno applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo, fermo restando che dell’eventuale avvenuto recupero delle somme in sede amministrativa dovrà tenersi conto in sede esecutiva.
5. In virtù dell’accoglimento parziale dell’atto di appello, le spese di difesa e di giudizio possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione l’appello iscritto al n. 60985 del registro di segreteria, promosso da EU - società cooperativa a responsabilità limitata - e NF LE e, per l’effetto, condanna ognuno di essi al risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 95.905,00, da ripartirsi in misura uguale in euro 47.952,50 ciascuno, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
Spese di difesa e di giudizio integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
f.to LA AN f.to RI TO Depositata in Segreteria il 16/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI