CASS
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA IO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS AO D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. Vincenzo Giovinazzo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 40820 del 2022 - della sentenza della medesima Corte di appello del 25 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del 24 novembre 2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di IO NA per il reato di di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con Penale Sent. Sez. 5 Num. 1686 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 15/10/2024 obbligo di soggiorno e, applicata la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IO NA, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva. Sostiene che la Corte di merito avrebbe motivato il rigetto facendo esclusivo riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, senza valutare se il nuovo reato fosse manifestazione di una accresciuta capacità a delinquere avuto riguardo alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti penali ed ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in tal modo non uniformandosi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Nel motivare il rigetto del motivo di appello, con il quale l'imputato aveva sostenuto che il Giudice di primo grado non avesse valutato la pericolosità sociale, la Corte di merito ha evidenziato che il nuovo reato costituisce manifestazione di una più spiccata capacità criminale che si desume, oltre che dai precedenti penali che giustificano l'applicazione della recidiva, ossia quelli anteriori alla commissione del nuovo reato, anche dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare dalla condotta successiva al reato, atteso che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione per il quale si procede in questa sede si inserisce in una serie di violazioni di detti obblighi dalla quale emerge la sistematicità della condotta di inosservanza dei precetti impartiti dall'autorità giudiziaria e quindi la insensibilità del NA alle sanzioni conseguenti alle suddette violazioni che giustifica un accresciuta risposta repressiva. La Corte di merito ha anche apprezzato la gravità del nuovo reato, segnalando che la sua modestia non vale, per le ragioni anzidette, ad escludere che il nuovo reato sia manifestazione di una maggiore pericolosità. Risulta, quindi, pienamente rispettato il principio indicato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS AO D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. Vincenzo Giovinazzo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 40820 del 2022 - della sentenza della medesima Corte di appello del 25 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del 24 novembre 2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di IO NA per il reato di di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con Penale Sent. Sez. 5 Num. 1686 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 15/10/2024 obbligo di soggiorno e, applicata la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IO NA, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva. Sostiene che la Corte di merito avrebbe motivato il rigetto facendo esclusivo riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, senza valutare se il nuovo reato fosse manifestazione di una accresciuta capacità a delinquere avuto riguardo alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti penali ed ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in tal modo non uniformandosi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Nel motivare il rigetto del motivo di appello, con il quale l'imputato aveva sostenuto che il Giudice di primo grado non avesse valutato la pericolosità sociale, la Corte di merito ha evidenziato che il nuovo reato costituisce manifestazione di una più spiccata capacità criminale che si desume, oltre che dai precedenti penali che giustificano l'applicazione della recidiva, ossia quelli anteriori alla commissione del nuovo reato, anche dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare dalla condotta successiva al reato, atteso che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione per il quale si procede in questa sede si inserisce in una serie di violazioni di detti obblighi dalla quale emerge la sistematicità della condotta di inosservanza dei precetti impartiti dall'autorità giudiziaria e quindi la insensibilità del NA alle sanzioni conseguenti alle suddette violazioni che giustifica un accresciuta risposta repressiva. La Corte di merito ha anche apprezzato la gravità del nuovo reato, segnalando che la sua modestia non vale, per le ragioni anzidette, ad escludere che il nuovo reato sia manifestazione di una maggiore pericolosità. Risulta, quindi, pienamente rispettato il principio indicato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/10/2024.