Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 09/12/2025, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2025, proposto da
NA OL, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Tizzano, con domicilio eletto in Napoli alla Via Sorrento n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andreottola e Barbara Accattatis Chalons d’Oranges dell’Avvocatura Comunale, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ACER (Agenzia Campana Edilizia Residenziale), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Antonietta Manganelli e Cinzia Coppa, con domicilio eletto presso la sede in Napoli alla Via D. Morelli n. 75 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- MINISTERO DELL’INTERNO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 143 del 14 aprile 2025, con la quale è stato disposto nei confronti della ricorrente lo sgombero dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ACER occupato senza titolo, sito nel territorio comunale alla Via Maiori, is. 24, sc. B, int. 547.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CA DEIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- sussistono le condizioni per la definizione del giudizio nella presente sede cautelare;
- nell’odierna evenienza processuale è contestata l’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 143 del 14 aprile 2025, con la quale è stato disposto lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell’ACER in applicazione dell’art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, il cui comma 2 consente all’amministrazione comunale territorialmente competente di disporre “con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”;
Considerato che:
- nonostante nella specie ci si trovi al cospetto di un formale provvedimento amministrativo, emanato nell’esercizio del potere di polizia demaniale volto alla tutela di un immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell’ACER (gli alloggi ERP rientrano in tale categoria, essendo destinati a soddisfare la finalità pubblicistica di assicurare una casa ai più bisognosi: cfr. TAR Campania Napoli, Sez. V, 22 giugno 2018 n. 4207), la controversia – come puntualmente eccepito dalle difese delle amministrazioni resistenti nei rispettivi scritti difensivi – non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall’occupazione (titolata o meno) dell’immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo;
- infatti, si attaglia al caso di specie l’insegnamento del supremo giudice della giurisdizione, il quale in tema di alloggi ERP ha avuto modo, anche di recente, di precisare quanto segue: “Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267).” (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621; i suddetti concetti sono stati ribaditi nella successiva sentenza delle SS.UU. 20 luglio 2021 n. 20761);
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.;
- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, restando a carico della ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI IA LI, Presidente
CA DEIO, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DEIO | MI IA LI |
IL SEGRETARIO