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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3441/2025 V.G. posta in decisione il
07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Mara Ossani)
e nato il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente a [...] (avv. Barbara Liverani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
03/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Palermo in data
30/09/2006, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 361, p. II, serie A, anno 2006; preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare, comprensiva degli arredi, utensili ed elettrodomestici che attualmente la allestiscono, sita Riolo Terme (Ra) in Via Friuli n. 23, identificata al Catasto Terreni e
Fabbricati del Comune Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Riolo Terme via Friuli n.
23 Piano T-1 Foglio 25 Particella 475 Sub 9 Cat. A/4 Classe 03 Rendita 387,43, attualmente in comproprietà nella misura del 50% ciascuno in regime di separazione dei beni, viene assegnata alla madre nella sua qualità di genitore collocatario del figlio Parte_1 minore la quale ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore che vi avrà la Per_1 residenza. Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale, liberandola da ogni suo Pt_2 bene ed effetti personali, ed a trasferirsi altrove dalla sottoscrizione del presente atto.
Porterà con sé anche le suppellettili da cucina, poiché la moglie ne possiede già di proprie: un servizio di piatti, un set di pentole, un servizio di posate, un piano a induzione e altro ancora, acquistati dal marito per la tavernetta e quindi duplicati rispetto a quelli già presenti in cucina.
La sig.ra ha già intestato a sé alcune utenze della casa coniugale (luce, gas, internet) Pt_1
e provvederà alla voltura di quelle rimanenti entro la fine di agosto 2025, previa comunicazione dei dati necessari da parte del marito. In ogni caso, si farà carico del pagamento integrale delle utenze a decorrere dall'uscita del marito dalla casa coniugale. Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza e a darne comunicazione all'Anagrafe Pt_2 entro il 30 settembre 2025. 3. Entrambi i coniugi convengono per l'affidamento condiviso del figlio con Per_1 collocazione e residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in
Riolo Terme (Ra) in Via Friuli n. 23; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori cui competeranno congiuntamente ex art. 337 ter c.c. le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute del minore, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta.
4. Disciplinare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore stabilendo che Per_1 il padre possa vedere e tenere con sé il minore, salvi diversi accordi tra i genitori, i quali sin d'ora si danno reciproca disponibilità all'elasticità e comunque a preferire l'altro genitore in caso fosse necessario affidare il figlio ad estranei (baby sitter):
a. a weekend alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando farà rientro dopo cena, curando il padre di andarlo a prendere e riportarlo nella casa familiare;
b. due giorni infrasettimanali, entrambi con pernottamento, indicativamente il lunedì e mercoledì il padre andrà a prendere il minore dalla palestra all'uscita dall'attività sportiva
(oppure presso la casa della madre se non c'è attività sportiva), riaccompagnandolo la mattina successiva in orario utile per l'inizio delle lezioni o dalla madre. Nel periodo estivo tali due giorni settimanali saranno concordati tra i genitori in base agli impegni estivi di Per_1
d. stabilire che il minore trascorra con ciascuno dei genitori i seguenti periodi di vacanza, precisando che durante i medesimi debba intendersi sospeso il diritto di vista dell'altro genitore, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici con il bambino:
- Tre settimane, di cui due consecutive, nel corso delle vacanze estive, scelti un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori, da comunicarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- metà delle vacanze di Natale che saranno trascorse con il padre ad anni alterni dal 24
(mattina) fino al 30 (sera) di dicembre e l'anno successivo dal 31 mattina sino alla sera del 6 gennaio;
- metà delle vacanze di Pasqua (tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro dei genitori, alternando il giorno di Pasqua di anno in anno);
- Per quanto riguarda il compleanno, l'onomastico e feste scolastiche le trascorrerà Per_1 con entrambi i genitori;
5. Il sig. , dal mese di settembre 2025, contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 minore sino a che questi non sarà divenuto economicamente autosufficiente, con la Per_1 somma mensile di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) che sarà versata alla sig.ra mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 107067706 presso Parte_1
Unicredit S.p.a. agenzia di Riolo Terme (3370), o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla signora il giorno 15 del mese a decorrere dal mese di settembre Pt_1
2025 compreso e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a ottobre 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie per il figlio, scolastiche, medico- sanitarie, sportive e ricreative compreso Cree estivo, così come indicate nel Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Ravenna.
6. L'assegno unico del figlio, se dovuto, rimarrà ad esclusivo beneficio della sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario.
[...]
7. Consenso all'espatrio: i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
8. Essendo intenzione dei coniugi procedere alla definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali in essere tra le parti ed alla divisione dei beni comuni i ricorrenti convengono quanto segue:
8.1 Le parti convengono che, nonostante l'intervenuta separazione personale, ciascun coniuge continuerà a farsi carico del pagamento delle rate residue del mutuo fondiario meglio descritto in premessa, nella misura del 50% ciascuno, in conformità alla rispettiva quota di proprietà dell'immobile, sino alla sua integrale estinzione. A tal fine, ciascuna parte si impegna a corrispondere mensilmente la propria quota di spettanza, pari al 50% dell'importo della rata, mediante versamento sul conto corrente cointestato n. n. 10881366 Unicredit S.p.a. agenzia di
Riolo Terme (3370), per cui mancano n. 118 rate. E comunque le parti riconoscono che sino ad oggi quanto hanno corrisposto per il mutuo è stato pagato in parti uguali prelevando l'importo dal conto corrente comune n. 10881366 presso Unicredit spa, agenzia di Riolo
Terme. Resta espressamente inteso che, qualora uno dei coniugi sia costretto a sostenere anche la quota dell'altro per far fronte all'obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante, egli conserverà il diritto di regresso nei confronti del coniuge inadempiente, limitatamente alle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla propria quota del 50%.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa in ordine alla ripartizione del saldo attivo di tutti i rapporti bancari/libretti a risparmio/portafoglio titoli (…) intestati esclusivamente a ciascuno di essi;
10. Quanto alle autovetture le parti concordano che: L'autovettura JO targata GR203GY resterà nella disponibilità esclusiva del sig. il quale si obbliga a farsi Parte_2 integralmente carico del contratto di leasing a lui intestato, provvedendo al pagamento dei relativi canoni sino alla naturale scadenza del contratto. Il mezzo FIAT 500 tg. FZ416AS che resterà nella di lui disponibilità; l'autovettura Fiorino Qubo tg. GZ072PB resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra ; Parte_1
11. Nulla a titolo di concorso nel mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
12. La sig.ra consentirà al sig. di continuare a vedere i due animali domestici Pt_1 Pt_2 che rimarranno presso la casa coniugale (una gattina ed una coniglietta). I coniugi concorderanno il giorno e l'orario;
13. Le spese e gli onorari legali relativi alla presente procedura sono integralmente compensati tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3441/2025 V.G. posta in decisione il
07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Mara Ossani)
e nato il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente a [...] (avv. Barbara Liverani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
03/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Palermo in data
30/09/2006, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 361, p. II, serie A, anno 2006; preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare, comprensiva degli arredi, utensili ed elettrodomestici che attualmente la allestiscono, sita Riolo Terme (Ra) in Via Friuli n. 23, identificata al Catasto Terreni e
Fabbricati del Comune Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Riolo Terme via Friuli n.
23 Piano T-1 Foglio 25 Particella 475 Sub 9 Cat. A/4 Classe 03 Rendita 387,43, attualmente in comproprietà nella misura del 50% ciascuno in regime di separazione dei beni, viene assegnata alla madre nella sua qualità di genitore collocatario del figlio Parte_1 minore la quale ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore che vi avrà la Per_1 residenza. Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale, liberandola da ogni suo Pt_2 bene ed effetti personali, ed a trasferirsi altrove dalla sottoscrizione del presente atto.
Porterà con sé anche le suppellettili da cucina, poiché la moglie ne possiede già di proprie: un servizio di piatti, un set di pentole, un servizio di posate, un piano a induzione e altro ancora, acquistati dal marito per la tavernetta e quindi duplicati rispetto a quelli già presenti in cucina.
La sig.ra ha già intestato a sé alcune utenze della casa coniugale (luce, gas, internet) Pt_1
e provvederà alla voltura di quelle rimanenti entro la fine di agosto 2025, previa comunicazione dei dati necessari da parte del marito. In ogni caso, si farà carico del pagamento integrale delle utenze a decorrere dall'uscita del marito dalla casa coniugale. Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza e a darne comunicazione all'Anagrafe Pt_2 entro il 30 settembre 2025. 3. Entrambi i coniugi convengono per l'affidamento condiviso del figlio con Per_1 collocazione e residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in
Riolo Terme (Ra) in Via Friuli n. 23; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori cui competeranno congiuntamente ex art. 337 ter c.c. le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute del minore, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta.
4. Disciplinare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore stabilendo che Per_1 il padre possa vedere e tenere con sé il minore, salvi diversi accordi tra i genitori, i quali sin d'ora si danno reciproca disponibilità all'elasticità e comunque a preferire l'altro genitore in caso fosse necessario affidare il figlio ad estranei (baby sitter):
a. a weekend alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando farà rientro dopo cena, curando il padre di andarlo a prendere e riportarlo nella casa familiare;
b. due giorni infrasettimanali, entrambi con pernottamento, indicativamente il lunedì e mercoledì il padre andrà a prendere il minore dalla palestra all'uscita dall'attività sportiva
(oppure presso la casa della madre se non c'è attività sportiva), riaccompagnandolo la mattina successiva in orario utile per l'inizio delle lezioni o dalla madre. Nel periodo estivo tali due giorni settimanali saranno concordati tra i genitori in base agli impegni estivi di Per_1
d. stabilire che il minore trascorra con ciascuno dei genitori i seguenti periodi di vacanza, precisando che durante i medesimi debba intendersi sospeso il diritto di vista dell'altro genitore, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici con il bambino:
- Tre settimane, di cui due consecutive, nel corso delle vacanze estive, scelti un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori, da comunicarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- metà delle vacanze di Natale che saranno trascorse con il padre ad anni alterni dal 24
(mattina) fino al 30 (sera) di dicembre e l'anno successivo dal 31 mattina sino alla sera del 6 gennaio;
- metà delle vacanze di Pasqua (tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro dei genitori, alternando il giorno di Pasqua di anno in anno);
- Per quanto riguarda il compleanno, l'onomastico e feste scolastiche le trascorrerà Per_1 con entrambi i genitori;
5. Il sig. , dal mese di settembre 2025, contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 minore sino a che questi non sarà divenuto economicamente autosufficiente, con la Per_1 somma mensile di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) che sarà versata alla sig.ra mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 107067706 presso Parte_1
Unicredit S.p.a. agenzia di Riolo Terme (3370), o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla signora il giorno 15 del mese a decorrere dal mese di settembre Pt_1
2025 compreso e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a ottobre 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie per il figlio, scolastiche, medico- sanitarie, sportive e ricreative compreso Cree estivo, così come indicate nel Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Ravenna.
6. L'assegno unico del figlio, se dovuto, rimarrà ad esclusivo beneficio della sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario.
[...]
7. Consenso all'espatrio: i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
8. Essendo intenzione dei coniugi procedere alla definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali in essere tra le parti ed alla divisione dei beni comuni i ricorrenti convengono quanto segue:
8.1 Le parti convengono che, nonostante l'intervenuta separazione personale, ciascun coniuge continuerà a farsi carico del pagamento delle rate residue del mutuo fondiario meglio descritto in premessa, nella misura del 50% ciascuno, in conformità alla rispettiva quota di proprietà dell'immobile, sino alla sua integrale estinzione. A tal fine, ciascuna parte si impegna a corrispondere mensilmente la propria quota di spettanza, pari al 50% dell'importo della rata, mediante versamento sul conto corrente cointestato n. n. 10881366 Unicredit S.p.a. agenzia di
Riolo Terme (3370), per cui mancano n. 118 rate. E comunque le parti riconoscono che sino ad oggi quanto hanno corrisposto per il mutuo è stato pagato in parti uguali prelevando l'importo dal conto corrente comune n. 10881366 presso Unicredit spa, agenzia di Riolo
Terme. Resta espressamente inteso che, qualora uno dei coniugi sia costretto a sostenere anche la quota dell'altro per far fronte all'obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante, egli conserverà il diritto di regresso nei confronti del coniuge inadempiente, limitatamente alle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla propria quota del 50%.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa in ordine alla ripartizione del saldo attivo di tutti i rapporti bancari/libretti a risparmio/portafoglio titoli (…) intestati esclusivamente a ciascuno di essi;
10. Quanto alle autovetture le parti concordano che: L'autovettura JO targata GR203GY resterà nella disponibilità esclusiva del sig. il quale si obbliga a farsi Parte_2 integralmente carico del contratto di leasing a lui intestato, provvedendo al pagamento dei relativi canoni sino alla naturale scadenza del contratto. Il mezzo FIAT 500 tg. FZ416AS che resterà nella di lui disponibilità; l'autovettura Fiorino Qubo tg. GZ072PB resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra ; Parte_1
11. Nulla a titolo di concorso nel mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
12. La sig.ra consentirà al sig. di continuare a vedere i due animali domestici Pt_1 Pt_2 che rimarranno presso la casa coniugale (una gattina ed una coniglietta). I coniugi concorderanno il giorno e l'orario;
13. Le spese e gli onorari legali relativi alla presente procedura sono integralmente compensati tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè