TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/08/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 481/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr.ssa Federica Lunari Giudice
Dr.ssa Antonia Palombella Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 1/8/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 481 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 30/7/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GIUA ANNA Parte_1 C.F._1
RITA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 30/7/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2025 ha chiamato in giudizio Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio civile in La Maddalena il Controparte_1
3/8/2015 (atto trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 21, parte II, S.C., anno 2015), deducendo:
che dal matrimonio sono nati i figli (26/2/2013) e (10/3/2015); Per_1 Per_2
che in data 18/3/2024 i coniugi hanno sottoscritto accordo di separazione consensuale;
che nel periodo successivo alla separazione il non ha mai provveduto al versato CP_1 delle somme prevista a titolo di mantenimento dei figli né ha rispettato le disposizioni inerenti il diritto di visita dei figli;
che il non ha alcun rapporto con la ricorrente ed ha omesso di comunicare a CP_1 quest'ultima il suo domicilio;
che, alla luce di tali condotte del la persistenza dell'affido condiviso dei figli CP_1 appare pregiudizievole all'interesse degli stessi;
che i tentativi di pervenire ad una soluzione concordata anche di questa fase del giudizio non hanno prodotto alcun esito.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.08.2015 fra i signori
e , in La Maddalena, trascritto negli atti del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 21, P.II, S.C., anno 2015.
2) Disporre che la residenza dei due figli minori e continui ad essere Per_1 Per_2 stabilita nell'abitazione familiare sita in San Teodoro Borgata Badualga n. 10, presso la signora
, che deve individuarsi quale genitore collocatario in via prevalente. Pt_1
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei bambini in favore della madre;
4) Stabilire il calendario di visita del padre ritenuto più opportuno nell'interesse dei minori;
5) Condannare il sig. al versamento di € 500,00 mensili, a titolo di Controparte_1 mantenimento dei due figli ( € 250,00 a figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie”.
benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel presente Controparte_1 procedimento ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 30/7/2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando contestualmente ai termini per scritti conclusionali.
2 Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda formulata da può trovare accoglimento. Parte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla separazione coniugale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio intercorso tra e , Parte_1 Controparte_1 contratto in La Maddalena il 3/8/2015.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente – sostanzialmente l'affido esclusivo della figlia minore e il contributo al mantenimento per la figlia a carico del resistente – le stesse possono e devono trovare accoglimento, anche e soprattutto alla luce del totale disinteresse mostrato dal resistente nel presente procedimento conferma la conclusione di Controparte_1 cui sopra.
La dedotta e (in questa sede) dimostrata assenza del padre nella vita dei figli sconsiglia, allo stato, la prosecuzione dell'affido condiviso dei figli minori, sussistendo evidenti ragioni contrarie all'interesse degli stessi, rappresentate dal disinteresse del padre alle Controparte_1 condizioni personali che economiche della famiglia ed in particolare dei figli minori.
Si ritiene necessario, pertanto, affidare entrambi i figli minori in modo esclusivo alla madre, con la quale gli stessi hanno sempre convissuto, sussistendo evidenti ragioni ostative rispetto al resistente, rappresentate dalla sua condotta di disinteresse per la famiglia e per la prole in particolare
(comprovato anche in occasione dell'udienza del 30/7/2025, alla quale il non ha CP_1 partecipato), ostativa, in questo momento, all'equilibrata crescita psicofisica dei minori stessi.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli minori e da porre a carico Per_1 Per_2 del resistente, ritiene il Tribunale che, ad oggi, rispetto alle condizioni sussistenti al momento della emissione della sentenza di separazione, non si sia verificato alcun apprezzabile mutamento e/o cambiamento delle condizioni poste a fondamento della stessa.
Il totale disinteresse mostrato dal al presente procedimento e le Controparte_1 incontestabili necessità assistenziali dei figli minori delle odierne parti, convincono il Collegio della necessità di confermare quanto già stabilito in sede di separazione, anche con riferimento agli
3 aspetti economici della controversia, con conseguente onere a carico del padre di versare a a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, la somma di € Parte_1
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, accanto ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in La Maddalena il 3/8/2015 tra e (trascritto negli atti del predetto Comune al Parte_1 Controparte_1
n. 21, P. II, S.C., anno 2015);
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di La
Maddalena;
3. DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre che assumerà le Per_1 Per_2 decisioni afferenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione (istruzione, salute, residenza), con collocazione degli stessi presso la madre medesima;
4. CONFERMA, quanto al diritto di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario, le disposizioni indicate in sede di separazione consensuale;
5. DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 1/8/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 481/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr.ssa Federica Lunari Giudice
Dr.ssa Antonia Palombella Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 1/8/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 481 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 30/7/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GIUA ANNA Parte_1 C.F._1
RITA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 30/7/2025.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2025 ha chiamato in giudizio Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio civile in La Maddalena il Controparte_1
3/8/2015 (atto trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 21, parte II, S.C., anno 2015), deducendo:
che dal matrimonio sono nati i figli (26/2/2013) e (10/3/2015); Per_1 Per_2
che in data 18/3/2024 i coniugi hanno sottoscritto accordo di separazione consensuale;
che nel periodo successivo alla separazione il non ha mai provveduto al versato CP_1 delle somme prevista a titolo di mantenimento dei figli né ha rispettato le disposizioni inerenti il diritto di visita dei figli;
che il non ha alcun rapporto con la ricorrente ed ha omesso di comunicare a CP_1 quest'ultima il suo domicilio;
che, alla luce di tali condotte del la persistenza dell'affido condiviso dei figli CP_1 appare pregiudizievole all'interesse degli stessi;
che i tentativi di pervenire ad una soluzione concordata anche di questa fase del giudizio non hanno prodotto alcun esito.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.08.2015 fra i signori
e , in La Maddalena, trascritto negli atti del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 21, P.II, S.C., anno 2015.
2) Disporre che la residenza dei due figli minori e continui ad essere Per_1 Per_2 stabilita nell'abitazione familiare sita in San Teodoro Borgata Badualga n. 10, presso la signora
, che deve individuarsi quale genitore collocatario in via prevalente. Pt_1
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei bambini in favore della madre;
4) Stabilire il calendario di visita del padre ritenuto più opportuno nell'interesse dei minori;
5) Condannare il sig. al versamento di € 500,00 mensili, a titolo di Controparte_1 mantenimento dei due figli ( € 250,00 a figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie”.
benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel presente Controparte_1 procedimento ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 30/7/2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando contestualmente ai termini per scritti conclusionali.
2 Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda formulata da può trovare accoglimento. Parte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla separazione coniugale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio intercorso tra e , Parte_1 Controparte_1 contratto in La Maddalena il 3/8/2015.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente – sostanzialmente l'affido esclusivo della figlia minore e il contributo al mantenimento per la figlia a carico del resistente – le stesse possono e devono trovare accoglimento, anche e soprattutto alla luce del totale disinteresse mostrato dal resistente nel presente procedimento conferma la conclusione di Controparte_1 cui sopra.
La dedotta e (in questa sede) dimostrata assenza del padre nella vita dei figli sconsiglia, allo stato, la prosecuzione dell'affido condiviso dei figli minori, sussistendo evidenti ragioni contrarie all'interesse degli stessi, rappresentate dal disinteresse del padre alle Controparte_1 condizioni personali che economiche della famiglia ed in particolare dei figli minori.
Si ritiene necessario, pertanto, affidare entrambi i figli minori in modo esclusivo alla madre, con la quale gli stessi hanno sempre convissuto, sussistendo evidenti ragioni ostative rispetto al resistente, rappresentate dalla sua condotta di disinteresse per la famiglia e per la prole in particolare
(comprovato anche in occasione dell'udienza del 30/7/2025, alla quale il non ha CP_1 partecipato), ostativa, in questo momento, all'equilibrata crescita psicofisica dei minori stessi.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli minori e da porre a carico Per_1 Per_2 del resistente, ritiene il Tribunale che, ad oggi, rispetto alle condizioni sussistenti al momento della emissione della sentenza di separazione, non si sia verificato alcun apprezzabile mutamento e/o cambiamento delle condizioni poste a fondamento della stessa.
Il totale disinteresse mostrato dal al presente procedimento e le Controparte_1 incontestabili necessità assistenziali dei figli minori delle odierne parti, convincono il Collegio della necessità di confermare quanto già stabilito in sede di separazione, anche con riferimento agli
3 aspetti economici della controversia, con conseguente onere a carico del padre di versare a a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, la somma di € Parte_1
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, accanto ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in La Maddalena il 3/8/2015 tra e (trascritto negli atti del predetto Comune al Parte_1 Controparte_1
n. 21, P. II, S.C., anno 2015);
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di La
Maddalena;
3. DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre che assumerà le Per_1 Per_2 decisioni afferenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione (istruzione, salute, residenza), con collocazione degli stessi presso la madre medesima;
4. CONFERMA, quanto al diritto di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario, le disposizioni indicate in sede di separazione consensuale;
5. DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 1/8/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
4