Articolo 10 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199
Articolo 9Articolo 11
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4 novembre 2016
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19 settembre 2021
Art. 10. Riallineamento retributivo nel settore agricolo 1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purche' sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 , convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 125 , ha disposto:
- (con l'art. 3-ter, comma 1) che "L' articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 , si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentativita' datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui e' iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento";
- (con l'art. 3-ter, comma 2) che "La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualita' e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purche' tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- (con l'art. 3-ter, comma 3) che "Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento".
Entrata in vigore il 19 settembre 2021
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