Versione
4 novembre 2016
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19 settembre 2021
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Art. 10. Riallineamento retributivo nel settore agricolo 1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purche' sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 , convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 125 , ha disposto:
- (con l'art. 3-ter, comma 1) che "L' articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 , si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentativita' datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui e' iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento";
- (con l'art. 3-ter, comma 2) che "La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualita' e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purche' tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- (con l'art. 3-ter, comma 3) che "Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento".
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 , convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 125 , ha disposto:
- (con l'art. 3-ter, comma 1) che "L' articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 , si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentativita' datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui e' iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento";
- (con l'art. 3-ter, comma 2) che "La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualita' e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purche' tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- (con l'art. 3-ter, comma 3) che "Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento".
Commentario • 1
- 1. CIG, riallineamento, ricollocazione professionale: novità Legge 125/2021Daniele Bonaddio · https://www.lavoroediritti.com/ · 21 settembre 2021 · 0.9426911
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre la Legge 125/2021, di conversione del Dl 103/2021, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”. Dunque la conversione in legge del predetto decreto legge ha apportato significativi cambiamenti anche in materia di: ammortizzatori sociali; ricollocazione professionale; accordi di riallineamento. In particolare si dispone che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di CIG con …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/07/2025, n. 21394Provvedimento: […] CONSIDERATO CHE Viene qui proposto un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 199/2016 di interpretazione autentica dell'art. 5 comma 1 del d.l. n. 510/1996 convertito in legge n. 608/1996 e dell'art. 6, comma 9, del d.l n. 338/1989: si deduce che la pretesa dell'INPS sarebbe infondata sia alla luce della citata normativa nazionale - che non richiede che gli accordi aziendali di recepimento siano firmati da tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto provinciale essendo sufficiente che le parti, pure non tutte, siano le stesse - sia alla luce della normativa sovranazionale. […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- riallineamento retributivo·
- art. 5 d.l. n. 510/1996·
- art. 10 legge n. 199/2016·
- accordi aziendali·
- accordi provinciali·
- giurisdizione previdenziale·
- gradualità riallineamento·
- benefici contributivi·
- art. 3-ter d.l. n. 103/2021