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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3061/2020
Udienza cartolare del 10-11-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che in data 9.11.2025 il convenuto ha depositato personalmente nuova querela di falso, in reiterazione della precedente dichiarata inammissibile, e per gli stessi motivi;
che la nuova querela di falso è pertanto inammissibile;
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI LUCCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. AC NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3061/2020, cui è riunita la n. 4726/2021, avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni immobili, promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pincione (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Via Massa C.F._1
Avenza n. 223, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Faccioli CP_1 C.F._2
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Camaiore, C.F._3
Via della Gronda n. 76, come da procura alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore del
16.9.2024
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “affinché il Tribunale di Lucca, disattesa ogni domanda eccezione della controparte convenuta nella vertenza R.G. 3061/2020 e attore nella 4726/2021, poi riunite, voglia, contrariis
reiectis - dichiarata la proprietà di delle particelle per cui è causa ed accertata la loro Pt_1 illegittima detenzione da parte di respingere tutte le sue domande e condannare CP_1 quest'ultimo al loro rilascio, nonché condannare il al risarcimento del danno a quantificarsi CP_1 prudenzialmente dal Giudice adito;
- Vista la palese inconsistenza delle domande della controparte nonché la condotta processuale della medesima, si chiede che venga condannata al risarcimento per danno per lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile nella misura che il giudice riterrà opportuna, per conseguenza revocare il beneficio del gratuito patrocinio;
- Vinte le spese di lite”. per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Istruttore designando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie in rito e in merito, così giudicare: - previa ammissione dei mezzi istruttori formulati, ossia:
1. Ammettersi i mezzi istruttori formulati in comparsa di costituzione e risposta
(causa RG 3061/20) nonché quelli formulati in atto di citazione e nella II memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. della causa RG 4726/21 (oggi riunita alla causa RG 3061/20) e non ammessi dal
Giudice, ossia la richiesta di prova per testimoni, da aversi qui per integralmente ritrascritti;
2.
Disporsi CTU per i motivi di cui alle note di trattazione scritta del 29.11.21, del verbale di udienza del 25.02.22, del presente atto e degli atti di causa da aversi qui, onde evitare superflue ripetizioni, per integralmente riprodotti, che, in questa sede, si riformula come segue: a) Accerti e descriva il
CTU, in relazione ai terreni identificati nel NCT del Comune di Massarosa al Foglio 26, ai mappali
690, 691, 692, 696, 697, compiuto ogni necessario sopralluogo ed accertamento, con facoltà di servirsi di un ausiliare per le rilevazioni topografiche, le effettive conformazioni delle porzioni dei fondi oggetto della domanda di rivendica nonché della domanda riconvenzionale di usucapione. b)
Indichi se le stesse presentino confini di fatto, naturali od artificiali rispetto al fondo di parte attrice, riferendo altresì in ordine alle destinazioni impresse alle predette porzioni di terreni ed all'andamento delle colture confinanti. c) Accerti se dette porzioni siano oggetto di autonoma identificazione catastale e, in caso contrario, rediga progetto di frazionamento idoneo ad individuare in modo autonomo tali porzioni di terreni. d) Rediga infine dossier fotografico e planimetria degli accertamenti compiuti, nonché progetto di frazionamento idoneo a consentire
l'eventuale modifica catastale e voltura dominicale. - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale (anche per riunione di procedimenti), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. ed ex art 1159 bis c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni
identificati nel NCT del Comune di Massarosa al Foglio 26, ai mappali 690, 691, 692, 696, 697, a favore del convenuto Sig. (cf ) per aver quest'ultimo mantenuto il CP_1 C.F._2 possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni, e per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente ordinare il frazionamento dei terreni di cui ai suddetti mappali 690, 692 e 696 sull'esatto confine di proprietà tra i beni immobili SALT- Società
Autostrada Ligure Toscana p.a. e quelli del Sig. nonché ordinare al competente CP_1
Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili in favore del medesimo, con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. - In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio al fine di veder Parte_1 CP_1 accertata la proprietà dei beni censiti presso il catasto terreni di Massarosa, al foglio 26, particella
690, 691 e 697, affermando di averle acquistate mediante atti di esproprio e comunque possesso ultraventennale, trattandosi di beni acquisiti ai tempi della costruzione dell'autostrada ligure
, e che erano state illegittimamente occupate da parte del convenuto, chiedendo il loro Pt_1 rilascio ed il risarcimento del danno patito.
Si costituiva in giudizio il 1.12.2020, tre giorni antecedenti la prima udienza fissata per il 4.12.2020, parte convenuta, sostenendo che non aveva la qualità di concessionaria autostradale, che i Pt_1 terreni oggetto di causa non erano pertinenze autostradali poiché aventi categoria catastale di vigneto, l'abrogazione della l. 2359/1865 da parte del D.P.R. 327/2001, l'inapplicabilità dell'articolo 18 D.lgs. 285/1992 (il Codice della Strada) perché la fascia di rispetto non potrebbe vincolare aree sopraelevate rispetto all'autostrada, facendo istanza di chiamata in causa della confinante e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Infine, eccepiva l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex articolo 5 D.lgs. 28/2010.
Parte attrice eccepiva la tardività della chiamata in causa di terzo e della domanda riconvenzionale di usucapione poiché non effettuate nei termini previsti a pena di preclusione e decadenza dalla precedente disciplina e nulla opponeva all'esperimento della mediazione che veniva avviata ma aveva esito negativo.
Con provvedimento dell'11.12.2021 il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo disponeva C.T.U. volta ad accertare lo stato di fatto e di diritto dei luoghi oggetto del contendere. All'udienza del 2.2.2023 alla presente causa veniva riunita la n. 4276/2021, avviata da CP_1 nei confronti di al fine di far accertare e dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione, Parte_1 della proprietà dei terreni oggetto di causa per aver mantenuto il possesso in modo continuato, pacifico e ininterrotto per oltre venti anni, essendo succeduto nel possesso al padre, proprio dante causa.
Costituitasi nel procedimento avente R.G. n. 4276/2021, contestava quanto ex adverso Parte_1 avanzato, sostenendo che il padre di controparte aveva soltanto la detenzione dei beni oggetto di causa a seguito di concessione in utilizzo alla società di cui era rappresentante legale da parte di Pt_1
e, in seguito, al dopo che questo aveva richiesto voltura a suo favore della concessione CP_1 paterna.
All'udienza del 22.12.2023 veniva ammessa la prova per testi richiesta da nel procedimento n. Pt_1
4276/2021 e disposta il 22.2.2024, all'esito della sua assunzione, perizia calligrafica sul documento del 25.1.2010 prodotto da con il quale aveva chiesto la voltura a suo favore della Pt_1 CP_1 concessione paterna n. 458.
Con provvedimento del 24.4.2024, a seguito di variazione tabellare, la presente causa veniva assegnata all'odierno giudicante e, all'udienza del 4.10.2024, preso atto dell'istanza di ricusazione, veniva sospeso il giudizio.
La causa veniva riassunta ad opera di in data 4.2.2025 a seguito di rigetto dell'istanza di Parte_1 ricusazione.
All'udienza del 13.5.2025 veniva dichiarata inammissibile la querela di falso proposta rispetto al documento che era stato oggetto di perizia calligrafica e, ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di due C.T.U. e della testimonianza dei testi e veniva Testimone_1 Testimone_2 fissata per discussione l'udienza in presenza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di voltura della concessione n. 458 datata 25.1.2010 ha prodotto la scansione del documento con il quale chiedeva voltura a suo Parte_1 CP_1 favore della concessione relativa ai beni oggetto di causa precedentemente emessa in favore della società RI e Sigep S.r.l. di padre del convenuto. Persona_1 ha fornito prova dell'impossibilità di produrre l'originale in quanto risalente a oltre dieci Parte_1 anni antecedenti l'instaurazione della presente causa e poiché, trattandosi una società strutturata con volume rilevante di documentazione in entrata e in uscita, non è concepibile la conservazione di tutti i documenti cartacei ma è normale che gli originali vengano scansionati e mantenuti digitalmente.
Sulla verificazione di copie documentali si è espressa in più occasioni la Corte di Cassazione, ammettendone l'espletazione, e precisando che: “in tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre
l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo
d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale)”
(Cass. Civ. n. 2777 del 4.2.2025).
Pur non potendo conferire efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. al documento periziato, come, peraltro, espressamente riconosciuto dall'esperta nella stessa C.T.U. grafologica, al giudice non è precluso tener conto delle risultanze della consulenza tecnica svolta sulla scansione del documento.
Dalla C.T.U. è emerso che “la sottoscrizione in verifica, con alto grado di confidenza tecnica, è riferibile a ; tale risultanza è convincente dal momento che la consulente ha condotto CP_1 un esame scrupoloso ed attento, scientificamente attendibile, volto ad accertare la paternità della scrittura, sempre tenendo in attenta considerazione che si tratta di una scansione.
Inoltre, la sottoscrizione da parte del convenuto della volturazione richiamata risulta anche da quanto dichiarato dal teste dipendente di questi, all'udienza del 22.2.2024, Testimone_1 Pt_1 presa visione del documento oggetto di perizia, confermava di averlo compilato alla presenza di riconoscendolo nella persona del convenuto, e di averlo fatto sottoscrivere di fronte a CP_1 sé.
La testimonianza, pur riferendosi a fatti avvenuti molto tempo prima, deve reputarsi attendibile in quanto il teste ha ricollegato l'episodio della richiesta a elementi particolari quali il fatto che il CP_1 bussava alla porta senza appuntamento e lo ha temporalmente collocato a circa le ore 13:00, ricordando che stava per andare in pausa pranzo.
Dall'istruttoria complessivamente valutata è, dunque, accertato che il nel 2010 ha presentato CP_1 richiesta di volturazione in suo favore della concessione precedentemente a favore del padre. Pt_1 Dalle circostanze sopra descritte è possibile dedurre che il convenuto era consapevole che i terreni occupati erano di che il padre era titolare di una concessione, e, quindi, detentore, e che Parte_1 lui intendeva subentrare nella stessa posizione del padre, chiedendo voltura della concessione.
Di conseguenza, la domanda di usucapione avanzata da è palesemente infondata in CP_1 quanto difettano del tutto i presupposti per l'acquisto a titolo originario, dal momento che i beni venivano detenuti dal padre del convenuto nella consapevolezza dell'altrui proprietà, quella di
[...]
e che anche il convenuto era consapevole di tale circostanza, avendo chiesto la volturazione Pt_1 in suo favore della concessione.
Sulla proprietà dei fondi e sulla loro occupazione
La C.T.U. disposta dal precedente istruttore per accertare lo stato di fatto e di diritto dei luoghi di cui è causa ha confermato che di essi è titolare sulla base della documentazione prodotta Parte_1 dall'attrice e di quella reperita dal consulente.
Peraltro, la titolarità dei beni è provata anche per esercizio continuato del possesso ultraventennale per tramite di concessioni: è documentato in atti che con concessione del 17.5.1990, regolarmente registrata, la società di CO TI RI e Sigep S.r.l. aveva preso in concessione da Pt_1 la particella 690, che il aveva chiesto nel 2004 che venissero inserite in tale concessione anche CP_1 le particelle 691 e 697 e che nel 2010 aveva chiesto volturazione della concessione CP_1 paterna in suo favore.
La C.T.U. ha inoltre accertato che questi sono occupati da Ad ogni modo, CP_1
l'occupazione di tali beni rappresenta circostanza pacifica perché posta a fondamento della domanda avanzata nel procedimento R.G. n. 4726/2021.
Altrettanto pacifico è che il convenuto non ha alcun titolo per detenere legittimamente i beni oggetto di causa anche per il fatto che la volturazione della concessione in suo favore non ha avuto esito positivo, come rappresentato dal teste Testimone_1
Il rapporto di con i terreni in contestazione va, dunque, qualificato come detenzione CP_1 senza titolo di beni altrui.
Alla luce di quanto sopra, non può che accogliersi l'istanza di rilascio dei beni formulata dall'attrice proprietaria.
Sulla domanda risarcitoria di Parte_1
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno patito da
[...] in quanto il danno non è compiutamente provato. Pt_1
Conclusioni e spese Alla luce di quanto sopra, va accolta la sola domanda di rilascio avanzata da e rigettata Parte_1 quella di usucapione di CP_1
Merita inoltre accoglimento la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c., dal momento CP_1 che dall'istruttoria espletata è emersa una realtà completamente diversa da quella rappresentata dal in entrambi i giudizi, che lo stesso ha avuto un comportamento processualmente scorretto sin CP_1 dagli esordi del giudizio, avendo, ad esempio, eccepito reiteratamente improcedibilità del giudizio per mancata mediazione, sebbene questa fosse stata istaurata da controparte, salvo poi non presentarsi e censurare la procedura per presunti vizi formali (redazione dell'atto del procuratore di non per atto notarile), e che ha tenuto una condotta dilatoria, avendo proposto domanda Pt_1 autonoma di usucapione dopo esser decaduto dalla proposizione della riconvenzionale, avendo chiesto la mediazione senza parteciparvi, avendo disconosciuto infondatamente documenti poi risultati riferibili a lui, avendo avanzato inammissibile querela di falso e avendo presentato istanza di ricusazione;
per costante giurisprudenza di questo tribunale il relativo importo va quantificato in misura pari al compenso professionale liquidato.
Per le stesse ragioni, va revocata ex art. 136 DPR 115/2002, l'ammissione anticipata e provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato concessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Lucca il 10.11.2021 per la causa 3061/2020, ed il 14.12.2021 per la causa 4726/2021.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile - complessità bassa), ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta la domanda di usucapione avanzata da ed in accoglimento della domanda di rilascio proposta da condanna CP_1 Parte_1 CP_1 ll'immediato rilascio dei beni oggetto di causa.
[...]
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1 Parte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento di € 7.616,00 nei confronti dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Pone definitivamente a carico del convenuto i costi delle due C.T.U. espletate nel corso CP_1 del giudizio. Revoca ex art. 136 DPR 115/2002 l'ammissione anticipata e provvisoria di al patrocinio CP_1
a spese dello Stato, concessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca il 10.11.2021 per la causa 3061/2020, ed il 14.12.2021 per la causa 4726/2021.
Il Giudice
AC NT