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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 458/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
CI e dall'Avv. NUNZIO FERRANTE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. MARINA OLLA e dall'Avv. LAURA FURCAS, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 – Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/03/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971,
e l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità civile del 60%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) In via principale, ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico che la rende invalida in misura pari o superiore al 74%
a far tempo dalla data della domanda amministrativa o in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; 2) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa;
3) In via subordinata, dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico che la rende invalida in misura pari o superiore al 67% far tempo dalla data della domanda amministrativa on in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; 4) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto all'esenzione parziale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per acquisto farmaci, per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione in materia di prestazioni sanitarie ricollegabile allo stato di invalidità accertato”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u. nominato nella prima fase.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971 e per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Il CTU dott.ssa , richiamato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: “Spondilolistesi: 12%;
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50%;
Nevrosi ansiosa: 15%; Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10: 10% (nel caso specifico visus corretto per cui 5%)”; ed ha quindi concluso nel modo che segue: “Status Invalidità esonero parziale pagamento ticket sanitario: Per la sig.ra l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 60%, pertanto non ha diritto all'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario. Assegno di assistenza: Per la sig.ra l'applicazione della formula riduzionistica di Balthazard consente di Parte_1 quantificare una percentuale invalidante del 60%. La richiesta dell'assegno di assistenza NON È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971”.
In particolare, il c.t.u., in risposta alle osservazioni mosse nell'atto introduttivo, ha chiarito che dopo attenta valutazione della documentazione sanitaria presentata e visita medico legale da me espletata, seguendo le tabelle delle percentuali d'invalidità – Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992
– procedendo per analogia nel caso di patologie non tabellate, ho formulato la seguente diagnosi:
• CODICE 7008 – Spondilolistesi: 12% • CODICE 6442 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50% • CODICE 2207 – Nevrosi ansiosa: 15%
• CODICE 5023 – Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10: 10% (nel caso specifico visus corretto per cui 5%).
Il c.t.u. ha precisato di non aver sottostimato l'incidenza invalidante delle infermità a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiaco e psichiatrico, evidenziando in particolare:
1. Apparato Osteoarticolare: L'avvocato calcola una percentuale del 35% con codice 7010 considerando una diagnosi di artrosi polidistrettuale (tale codice corrisponde ad un'anchilosi del rachide lombare); è una scelta forzata come analogia alle patologie evidenziate nella paziente. La periziata ha una diastasi pubica, cioè una dislocazione del pube che appare più simile per analogia ad una spondilolistesi (spostamento) e non certo all'anchilosi del rachide. L'esame obiettivo da me effettuato in corso di visita medico legale ha evidenziato una dismetria inferiore al cm, la paziente ha riferito lieve sintomatologia algica a carico dei metameri cervicali e dorsali, nulla ha riferito alla palpazione pubica. Nella risposta ai precedenti rilievi effettuati in corso di ATP, l'aver trascritto la visita fisiatrica rappresentava un evidenziare che la stessa a settembre 2022 mostrava un quadro clinico simile a quello che ho evidenziato a dicembre 2023; non c'è stato un peggioramento clinico tale da giustificare un aumento della percentuale invalidante.
2. Apparato Cardiovascolare: le visite cardiologiche in atti permettono di porre diagnosi di
“ipertensione arteriosa, valvulopatia aortica, pregresso episodio di FAP” inserendola in una classe
NYHA seconda;
a livello cardiologico i criteri per valutare il deficit funzionale si basano sulla stadiazione di gravità EF VS (lieve 41-50%, moderato 30-40% e così via); nel caso specifico la periziata presenta una FE pari al 58% di gran lunga superiore al livello lieve;
l'inserimento in classe NYHA seconda è addirittura sovrastimato;
pertanto la diagnosi CODICE 6442 con valutazione del minimo 41% è più che adeguata e giustificabile calcolando anche l'impatto che ha l'insufficienza venosa degli arti inferiori. La periziata alla visita medico legale non presentava edemi a carico degli arti inferiori né dispnea, infatti la sua Sat O2 era pari a 98% in aa.
L'avvocato parla di dispnea ma in nessuna delle visite presenti in atti MAI la paziente ha riferito tale sintomo che potesse giustificare l'innalzamento della percentuale.
3. Sistema Psichiatrico: l'Avvocato sostiene che sarebbe stato più corretto considerare il codice
2205 con percentuale pari 25%, secondo quale motivo? Lo stesso si riporta all'unica visita psichiatrica ma nulla giustifica un grado moderato;
infatti la sintomatologia riferita appare di grado lieve. Come già spiegato in corso di ATP alla paziente è stata diagnosticata una sindrome depressiva endoreattiva;
tale diagnosi è inserita al CODICE 2204 con percentuale pari al 10%, da me già sovrastimata al 15% con CODICE 2207.
Il c.t.u. ha quindi ribadito che per la sig.ra l'applicazione della formula riduzionistica Parte_1 di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 60%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- Spese di lite compensate in ragione della complessità dell'accertamento peritale.
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
458/2024, così provvede:
1) dichiara che, non sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla Parte_1 legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971 e per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della ricorrente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 458/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
CI e dall'Avv. NUNZIO FERRANTE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. MARINA OLLA e dall'Avv. LAURA FURCAS, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 – Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/03/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971,
e l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità civile del 60%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) In via principale, ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico che la rende invalida in misura pari o superiore al 74%
a far tempo dalla data della domanda amministrativa o in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; 2) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa;
3) In via subordinata, dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico che la rende invalida in misura pari o superiore al 67% far tempo dalla data della domanda amministrativa on in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; 4) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto all'esenzione parziale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per acquisto farmaci, per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione in materia di prestazioni sanitarie ricollegabile allo stato di invalidità accertato”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u. nominato nella prima fase.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971 e per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Il CTU dott.ssa , richiamato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: “Spondilolistesi: 12%;
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50%;
Nevrosi ansiosa: 15%; Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10: 10% (nel caso specifico visus corretto per cui 5%)”; ed ha quindi concluso nel modo che segue: “Status Invalidità esonero parziale pagamento ticket sanitario: Per la sig.ra l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 60%, pertanto non ha diritto all'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario. Assegno di assistenza: Per la sig.ra l'applicazione della formula riduzionistica di Balthazard consente di Parte_1 quantificare una percentuale invalidante del 60%. La richiesta dell'assegno di assistenza NON È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971”.
In particolare, il c.t.u., in risposta alle osservazioni mosse nell'atto introduttivo, ha chiarito che dopo attenta valutazione della documentazione sanitaria presentata e visita medico legale da me espletata, seguendo le tabelle delle percentuali d'invalidità – Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992
– procedendo per analogia nel caso di patologie non tabellate, ho formulato la seguente diagnosi:
• CODICE 7008 – Spondilolistesi: 12% • CODICE 6442 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50% • CODICE 2207 – Nevrosi ansiosa: 15%
• CODICE 5023 – Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10: 10% (nel caso specifico visus corretto per cui 5%).
Il c.t.u. ha precisato di non aver sottostimato l'incidenza invalidante delle infermità a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiaco e psichiatrico, evidenziando in particolare:
1. Apparato Osteoarticolare: L'avvocato calcola una percentuale del 35% con codice 7010 considerando una diagnosi di artrosi polidistrettuale (tale codice corrisponde ad un'anchilosi del rachide lombare); è una scelta forzata come analogia alle patologie evidenziate nella paziente. La periziata ha una diastasi pubica, cioè una dislocazione del pube che appare più simile per analogia ad una spondilolistesi (spostamento) e non certo all'anchilosi del rachide. L'esame obiettivo da me effettuato in corso di visita medico legale ha evidenziato una dismetria inferiore al cm, la paziente ha riferito lieve sintomatologia algica a carico dei metameri cervicali e dorsali, nulla ha riferito alla palpazione pubica. Nella risposta ai precedenti rilievi effettuati in corso di ATP, l'aver trascritto la visita fisiatrica rappresentava un evidenziare che la stessa a settembre 2022 mostrava un quadro clinico simile a quello che ho evidenziato a dicembre 2023; non c'è stato un peggioramento clinico tale da giustificare un aumento della percentuale invalidante.
2. Apparato Cardiovascolare: le visite cardiologiche in atti permettono di porre diagnosi di
“ipertensione arteriosa, valvulopatia aortica, pregresso episodio di FAP” inserendola in una classe
NYHA seconda;
a livello cardiologico i criteri per valutare il deficit funzionale si basano sulla stadiazione di gravità EF VS (lieve 41-50%, moderato 30-40% e così via); nel caso specifico la periziata presenta una FE pari al 58% di gran lunga superiore al livello lieve;
l'inserimento in classe NYHA seconda è addirittura sovrastimato;
pertanto la diagnosi CODICE 6442 con valutazione del minimo 41% è più che adeguata e giustificabile calcolando anche l'impatto che ha l'insufficienza venosa degli arti inferiori. La periziata alla visita medico legale non presentava edemi a carico degli arti inferiori né dispnea, infatti la sua Sat O2 era pari a 98% in aa.
L'avvocato parla di dispnea ma in nessuna delle visite presenti in atti MAI la paziente ha riferito tale sintomo che potesse giustificare l'innalzamento della percentuale.
3. Sistema Psichiatrico: l'Avvocato sostiene che sarebbe stato più corretto considerare il codice
2205 con percentuale pari 25%, secondo quale motivo? Lo stesso si riporta all'unica visita psichiatrica ma nulla giustifica un grado moderato;
infatti la sintomatologia riferita appare di grado lieve. Come già spiegato in corso di ATP alla paziente è stata diagnosticata una sindrome depressiva endoreattiva;
tale diagnosi è inserita al CODICE 2204 con percentuale pari al 10%, da me già sovrastimata al 15% con CODICE 2207.
Il c.t.u. ha quindi ribadito che per la sig.ra l'applicazione della formula riduzionistica Parte_1 di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 60%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- Spese di lite compensate in ragione della complessità dell'accertamento peritale.
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
458/2024, così provvede:
1) dichiara che, non sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla Parte_1 legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971 e per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della ricorrente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.