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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE AN, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Romagnano Sesia - Piazza Libertà 11 28078 Romagnano Sesia NO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 211/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 185/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 110/2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54/2024 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta ai propri scritti.
1
Resistente: assente all'udienza sebbene avvisata, valgono le controdeduzioni depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 6.11.2024 il Comune di Romagnano Sesia notificava ad
Ricorrente_1 (di seguito ) avvisi di accertamento in rettifica e liquidazione a fini I.M.U. per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 e 2023 in relazione ad unità immobiliari ad uso abitativo cat. A/3 e box cat. C/6, intimando il pagamento degli importi che si rendevano dovuti
- € 7.757,00 per il 2019 - € 7.744,29 per il 2020 - € 7.745,00 per il 2021- € 7.798,21 per il 2022-
€ 7.645,14 per il 2023 oltre sanzioni ed interessi.
In motivazione, l'Amministrazione precisava di poter riconoscere la detrazione di 200 euro specificamente prevista dall'art. 13 co. 10 d.l. 201/11 “per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati”, non l'esenzione a favore degli “alloggi sociali” ai sensi del co. 2 lett. b della stessa norma.
Con ricorso cumulativo tempestivamente proposto, Ricorrente_1 impugnava i cinque atti chiedendo che fossero dichiarati nulli od illegittimi, ovvero comunque annullati e contestualmente accertata “l'inesistenza del diritto del Comune di Romagnano Sesia di procedere al recupero coattivo del maggior importo a titolo di IMU, delle sanzioni e degli interessi.” In via principale e nel merito, eccepiva “violazione dell'art. 2 comma 4 del D.L. 102/2013, conv. in L. n. 124/2013 corrispondente all'art. 13 comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011, conv. in L.
214/2011 per l'anno 2019 e violazione dell'art. 1 comma 741 della L. n. 160/2019 per gli anni
2020-2021-2022-2023”. Richiamata la successione normativa dall'istituzione dell'imposta nel 2012, in sostituzione della precedente I.C.I., la ricorrente si soffermava sul regime degli “alloggi sociali”, secondo la definizione data dal d.m. 22.4.08 art. 1 co. 2° e sulla propria attività istituzionale, statutariamente non commerciale, di “attuazione e gestione” del patrimonio di edilizia sociale destinato ad “assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali”, art. 1 co. 1 l.r. Piemonte n. 3/10.
Dal punto di vista oggettivo, tutte le unità immobiliari oggetto degli accertamenti rientravano nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 co. 7 dello stesso decreto 22.4.08, vale a dire “numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque
2 non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina”, essendo invece irrilevante od inapplicabile il dato di consistenza catastale basata su un diverso criterio comprendente anche le quote dei vani accessori.
Di fatto, tutti gli alloggi e le relative pertinenze erano stati concessi in locazione come
“abitazione principale” dell'assegnatario e della sua famiglia, su assegnazione dello stesso
Comune.
Insisteva, quindi, per il riconoscimento del diritto all'esonero dall'imposizione, invocando a sostegno della propria posizione documenti di prassi ministeriale, le sentenze di merito circa precedenti annualità e varie pronunce della Corte di Cassazione e contestando all'Amministrazione comunale difetto di prova circa i presupposti di fatto e diritto della pretesa impositiva affermata.
In via subordinata, eccepiva “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 472/1997 e succ. modd.” – mancata applicazione del cumulo giuridico sanzionatorio rispetto a precedenti annualità già accertate e decise, con conseguente errore nella determinazione dell'importo eventualmente dovuto.
Il Comune di Romagnano Sesia si costituiva in giudizio per resistere alle domande della ricorrente e chiederne il rigetto.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità di ricorso cumulativo avverso più atti notificati separatamente
Quanto al merito, riaffermava la legittimità del proprio operato
- l'assimilazione degli alloggi sociali all'abitazione principale, disposta a fini esenzione IMU dall'art. 2 co. 4 d.l.102/13 modificato in sede di conversione a far data dal 1.1.14, non aveva modificato il regime di tassazione degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, soggetti ad aliquota ordinaria con detrazione fissa di 200 Euro
- la continuità rispetto alla precedente disciplina - art. 10 d.l. 201/11, co. 2 lett. b. esonero per gli
“alloggi sociali” e co. 10 detrazione per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (CP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica”- portava ad escludere una sovrapposizione/coincidenza fra le due categorie, la stessa definizione di alloggio sociale pareva indefinita 1 - in ogni caso, il consolidamento di due diverse discipline e le stesse stime IFEL sul gettito
IMU per gli immobili assegnati dagli CP ed il valore dell'esenzione per gli alloggi sociali, considerevolmente inferiore, portava a concludere che il legislatore avesse “voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.”
- la possibilità di “azzerare” l'aliquota d'imposta, prevista dal co. 754 dell'art. 1 l.160/19, non era comunque stata utilizzata.
A sostegno della posizione, richiamava varie sentenze, anche di Corti territoriali, e documenti di prassi emanati nel tempo dal Ministero Economia e Finanze
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs n. 472/1997, precisava di aver emesso atti di accertamento in rettifica/liquidazione contestando soltanto “il parziale versamento dell'imposta (differenza tra imposta dovuta e imposta versata)” non anche l'omessa dichiarazione;
per l'effetto, aveva irrogato la sanzione prevista dall' art. 13 d.lgs. 471/97, pari al il 30% di ogni importo non versato.
Il ricorrente replicava con memoria del 29.10.25, contestando l'eccezione preliminare e rilevando che le annualità in contestazione erano soggette ad una disciplina diversa da quella invocata dall'amministrazione, ormai superata;
in secondo luogo, il calcolo delle sanzioni era comunque errato.
Infine, la controversia era discussa e decisa alla pubblica udienza del 25.11.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dal Comune resistente, inammissibilità del ricorso in quanto “cumulativo”,
è infondata.
La proponibilità di un unico ricorso nei confronti di più atti impositivi connessi, ancorché non specificamente prevista dal d.lgs. 546/92, è da tempo ammessa in giurisprudenza;
si veda, al riguardo, la sentenza n.
19666/04 della Suprema Corte secondo la quale “In tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, già ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 e ora dall'art. 29 del d.lg. n. 546 del 1992 e considerato che, nell'ambito del processo tributario, non si pongono limitazioni riguardanti la competenza per valore.”
In seguito, la Corte ha confermato l'orientamento, da ultimo con la sentenza n. 2549/23 nella quale ha precisato che “Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lg. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la
4 risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.”
Nel caso in esame, è pacifico che gli atti impositivi siano riconducibili ad un unico rapporto fra gli stessi soggetti, e che la questione sollevata in giudizio – applicabilità dell'esenzione dell'imposta agli immobili di proprietà della ricorrente, in quanto destinati ad “alloggio sociale” – sia la medesima;
in tal senso, la proposizione di un ricorso cumulativo è legittima, oltre che opportuna evitando ab origine un possibile contrasto di giudicati.
*****
Nel merito, la questione sollevata dalla ricorrente s'inserisce nell'ambito di un ampio contenzioso avviato dagli ex I.A.C.P. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 707 legge n. 147/13 all'art. 13 del d.l. n. 201/11, convertito dalla l. n. 214 del 2011, secondo le quali:
“L'imposta municipale propria non si applica … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il d.l. n.102/13, convertito in legge 124/13, all'art. 2, commi 4 e 5 bis aveva già stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”.
Come noto, il decreto ministeriale cui fanno riferimento entrambi i testi è stato emanato ai fini di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea in ordine agli aiuti concessi dagli Stati e definisce alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'analisi della normativa aveva espresso un primo orientamento giurisprudenziale restrittivo, secondo il quale non si giustificava un'esatta coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex CP e gli alloggi sociali.
Gli elementi valorizzati possono essere riassunti come segue:
- nell'ambito del medesimo contesto normativo il legislatore ha disciplinato autonomamente le due fattispecie, prevedendo espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di
200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
5 (CP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati” e con ciò differenziando gli alloggi ex CP da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del d.l. 201/2011).
- la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. 102/2013 indicava un significativo scostamento tra il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli
CP (circa 600.000 per un introito quantificato in 76 milioni di euro) ed il valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili) stimato in soli 17,5 milioni di euro, con ciò lasciando intendere che il legislatore avesse voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
- l'assimilazione tra gli alloggi assegnati in locazione dagli ex CP e quelli definiti sociali sarebbe preclusa dal principio generale secondo il quale “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass sent. n.
20135/16, n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n. 5933/2013).
Tale orientamento era già stato superato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
23680/20.
Nel caso di specie, il diritto all'esenzione dall'IMU rivendicato da CP CA era stato disconosciuto dai Giudici di merito, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali.
Pronunciandosi sul ricorso, la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata, affermando il principio di cui si è detto circa l'assenza di un vincolo di subordinazione fra dichiarazione ed agevolazione e rinviando parti e causa “alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché esclusa, ai fini della esenzione, la necessità della dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione "ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008", secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707”.
In sostanza, la Corte aveva rinnovato il proprio orientamento ammettendo che l'esenzione dall'imposta potesse essere riconosciuta in relazione a quei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati, che possiedano i requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 2008.
6 Esclusa un'assimilazione generalizzata, l'onere della prova circa lo status delle varie unità immobiliari incombeva sulla parte interessata a fruire dell'esenzione.
Di recente, la Corte ha poi precisato che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.
13 del d.l. n. 201 del 2011 è sufficiente che l'assegnatario abbia adibito l'alloggio sociale ad abitazione principale: dunque non è richiesta alcuna ulteriore prova rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d.m. 22 aprile 2008, dato che in base alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica la residenza anagrafica e la dimora abituale sono obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario - a pena di decadenza dalla stessa assegnazione” - sez. trib., 28/02/2025, n. 5352 2Nel frattempo, come è noto, la l.160/19 aveva innovato la disciplina I.M.U., stabilendo in particolare che
- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
o A/9” (art. 1 co. 740)
- c) sono altresì considerate abitazioni principali:
1) omissis...;
2) omissis...;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale” (art. 1 co. 741).
In sostanza, per le annualità dal 2020 in poi l'esenzione “alloggi sociali” – equiparati alle abitazioni principali – è ancorata a dati oggettivi inerenti alla stessa struttura dell'unità immobiliare assegnata;
ciò che consolida il criterio già affermato dalla Cassazione, superando i vari documenti di prassi e le stesse sentenze invocate dal Comune resistente concernenti l'imposta nella configurazione originaria, ante modifiche intervenute nel 2013 e 2019. 3Nella fattispecie, dalla visura catastale prodotta risulta che tutte le unità immobiliari in contestazione rientrano nei limiti di consistenza indicati dal citato d.m. 22.4.08 art. 1 co.7, non superiore a sei vani compresi i locali accessori cucina e bagno.
Per il resto, non sono in contestazione né la qualificazione delle unità come “edilizia residenziale pubblica”, né il regime di assegnazione in locazione delle abitazioni e delle relative pertinenze, box cat. C/6, alle quali l'esonero si estende ex art. 1 co. 741 lett. b l. 160/19 In definitiva, gli immobili possono essere considerati “alloggi sociali”, come tali meritevoli di esenzione dall'I.M.U.
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso, annullando gli atti impositivi impugnati, assorbita la questione subordinata sulla quantificazione delle sanzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il Ricorso.
Spese a carico di parte Resistente che si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Novara, 25 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
IO EL IA NE
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per l'assistenza tecnica, formazione e ricerca su temi finanziari, fiscali e di sviluppo locale
3 2 Legge finanziaria per il 2020, norma in vigore dal 1.1.20 3 Doc. 9 ricorrente
7
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE AN, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Romagnano Sesia - Piazza Libertà 11 28078 Romagnano Sesia NO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 211/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 185/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 110/2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54/2024 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta ai propri scritti.
1
Resistente: assente all'udienza sebbene avvisata, valgono le controdeduzioni depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 6.11.2024 il Comune di Romagnano Sesia notificava ad
Ricorrente_1 (di seguito ) avvisi di accertamento in rettifica e liquidazione a fini I.M.U. per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 e 2023 in relazione ad unità immobiliari ad uso abitativo cat. A/3 e box cat. C/6, intimando il pagamento degli importi che si rendevano dovuti
- € 7.757,00 per il 2019 - € 7.744,29 per il 2020 - € 7.745,00 per il 2021- € 7.798,21 per il 2022-
€ 7.645,14 per il 2023 oltre sanzioni ed interessi.
In motivazione, l'Amministrazione precisava di poter riconoscere la detrazione di 200 euro specificamente prevista dall'art. 13 co. 10 d.l. 201/11 “per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati”, non l'esenzione a favore degli “alloggi sociali” ai sensi del co. 2 lett. b della stessa norma.
Con ricorso cumulativo tempestivamente proposto, Ricorrente_1 impugnava i cinque atti chiedendo che fossero dichiarati nulli od illegittimi, ovvero comunque annullati e contestualmente accertata “l'inesistenza del diritto del Comune di Romagnano Sesia di procedere al recupero coattivo del maggior importo a titolo di IMU, delle sanzioni e degli interessi.” In via principale e nel merito, eccepiva “violazione dell'art. 2 comma 4 del D.L. 102/2013, conv. in L. n. 124/2013 corrispondente all'art. 13 comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011, conv. in L.
214/2011 per l'anno 2019 e violazione dell'art. 1 comma 741 della L. n. 160/2019 per gli anni
2020-2021-2022-2023”. Richiamata la successione normativa dall'istituzione dell'imposta nel 2012, in sostituzione della precedente I.C.I., la ricorrente si soffermava sul regime degli “alloggi sociali”, secondo la definizione data dal d.m. 22.4.08 art. 1 co. 2° e sulla propria attività istituzionale, statutariamente non commerciale, di “attuazione e gestione” del patrimonio di edilizia sociale destinato ad “assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali”, art. 1 co. 1 l.r. Piemonte n. 3/10.
Dal punto di vista oggettivo, tutte le unità immobiliari oggetto degli accertamenti rientravano nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 co. 7 dello stesso decreto 22.4.08, vale a dire “numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque
2 non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina”, essendo invece irrilevante od inapplicabile il dato di consistenza catastale basata su un diverso criterio comprendente anche le quote dei vani accessori.
Di fatto, tutti gli alloggi e le relative pertinenze erano stati concessi in locazione come
“abitazione principale” dell'assegnatario e della sua famiglia, su assegnazione dello stesso
Comune.
Insisteva, quindi, per il riconoscimento del diritto all'esonero dall'imposizione, invocando a sostegno della propria posizione documenti di prassi ministeriale, le sentenze di merito circa precedenti annualità e varie pronunce della Corte di Cassazione e contestando all'Amministrazione comunale difetto di prova circa i presupposti di fatto e diritto della pretesa impositiva affermata.
In via subordinata, eccepiva “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 472/1997 e succ. modd.” – mancata applicazione del cumulo giuridico sanzionatorio rispetto a precedenti annualità già accertate e decise, con conseguente errore nella determinazione dell'importo eventualmente dovuto.
Il Comune di Romagnano Sesia si costituiva in giudizio per resistere alle domande della ricorrente e chiederne il rigetto.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità di ricorso cumulativo avverso più atti notificati separatamente
Quanto al merito, riaffermava la legittimità del proprio operato
- l'assimilazione degli alloggi sociali all'abitazione principale, disposta a fini esenzione IMU dall'art. 2 co. 4 d.l.102/13 modificato in sede di conversione a far data dal 1.1.14, non aveva modificato il regime di tassazione degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, soggetti ad aliquota ordinaria con detrazione fissa di 200 Euro
- la continuità rispetto alla precedente disciplina - art. 10 d.l. 201/11, co. 2 lett. b. esonero per gli
“alloggi sociali” e co. 10 detrazione per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (CP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica”- portava ad escludere una sovrapposizione/coincidenza fra le due categorie, la stessa definizione di alloggio sociale pareva indefinita 1 - in ogni caso, il consolidamento di due diverse discipline e le stesse stime IFEL sul gettito
IMU per gli immobili assegnati dagli CP ed il valore dell'esenzione per gli alloggi sociali, considerevolmente inferiore, portava a concludere che il legislatore avesse “voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.”
- la possibilità di “azzerare” l'aliquota d'imposta, prevista dal co. 754 dell'art. 1 l.160/19, non era comunque stata utilizzata.
A sostegno della posizione, richiamava varie sentenze, anche di Corti territoriali, e documenti di prassi emanati nel tempo dal Ministero Economia e Finanze
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 12 comma 5 del d.lgs n. 472/1997, precisava di aver emesso atti di accertamento in rettifica/liquidazione contestando soltanto “il parziale versamento dell'imposta (differenza tra imposta dovuta e imposta versata)” non anche l'omessa dichiarazione;
per l'effetto, aveva irrogato la sanzione prevista dall' art. 13 d.lgs. 471/97, pari al il 30% di ogni importo non versato.
Il ricorrente replicava con memoria del 29.10.25, contestando l'eccezione preliminare e rilevando che le annualità in contestazione erano soggette ad una disciplina diversa da quella invocata dall'amministrazione, ormai superata;
in secondo luogo, il calcolo delle sanzioni era comunque errato.
Infine, la controversia era discussa e decisa alla pubblica udienza del 25.11.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dal Comune resistente, inammissibilità del ricorso in quanto “cumulativo”,
è infondata.
La proponibilità di un unico ricorso nei confronti di più atti impositivi connessi, ancorché non specificamente prevista dal d.lgs. 546/92, è da tempo ammessa in giurisprudenza;
si veda, al riguardo, la sentenza n.
19666/04 della Suprema Corte secondo la quale “In tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, già ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 e ora dall'art. 29 del d.lg. n. 546 del 1992 e considerato che, nell'ambito del processo tributario, non si pongono limitazioni riguardanti la competenza per valore.”
In seguito, la Corte ha confermato l'orientamento, da ultimo con la sentenza n. 2549/23 nella quale ha precisato che “Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lg. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la
4 risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.”
Nel caso in esame, è pacifico che gli atti impositivi siano riconducibili ad un unico rapporto fra gli stessi soggetti, e che la questione sollevata in giudizio – applicabilità dell'esenzione dell'imposta agli immobili di proprietà della ricorrente, in quanto destinati ad “alloggio sociale” – sia la medesima;
in tal senso, la proposizione di un ricorso cumulativo è legittima, oltre che opportuna evitando ab origine un possibile contrasto di giudicati.
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Nel merito, la questione sollevata dalla ricorrente s'inserisce nell'ambito di un ampio contenzioso avviato dagli ex I.A.C.P. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 707 legge n. 147/13 all'art. 13 del d.l. n. 201/11, convertito dalla l. n. 214 del 2011, secondo le quali:
“L'imposta municipale propria non si applica … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il d.l. n.102/13, convertito in legge 124/13, all'art. 2, commi 4 e 5 bis aveva già stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”.
Come noto, il decreto ministeriale cui fanno riferimento entrambi i testi è stato emanato ai fini di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea in ordine agli aiuti concessi dagli Stati e definisce alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'analisi della normativa aveva espresso un primo orientamento giurisprudenziale restrittivo, secondo il quale non si giustificava un'esatta coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex CP e gli alloggi sociali.
Gli elementi valorizzati possono essere riassunti come segue:
- nell'ambito del medesimo contesto normativo il legislatore ha disciplinato autonomamente le due fattispecie, prevedendo espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di
200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
5 (CP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati” e con ciò differenziando gli alloggi ex CP da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del d.l. 201/2011).
- la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. 102/2013 indicava un significativo scostamento tra il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli
CP (circa 600.000 per un introito quantificato in 76 milioni di euro) ed il valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili) stimato in soli 17,5 milioni di euro, con ciò lasciando intendere che il legislatore avesse voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
- l'assimilazione tra gli alloggi assegnati in locazione dagli ex CP e quelli definiti sociali sarebbe preclusa dal principio generale secondo il quale “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass sent. n.
20135/16, n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n. 5933/2013).
Tale orientamento era già stato superato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
23680/20.
Nel caso di specie, il diritto all'esenzione dall'IMU rivendicato da CP CA era stato disconosciuto dai Giudici di merito, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali.
Pronunciandosi sul ricorso, la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata, affermando il principio di cui si è detto circa l'assenza di un vincolo di subordinazione fra dichiarazione ed agevolazione e rinviando parti e causa “alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché esclusa, ai fini della esenzione, la necessità della dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione "ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008", secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707”.
In sostanza, la Corte aveva rinnovato il proprio orientamento ammettendo che l'esenzione dall'imposta potesse essere riconosciuta in relazione a quei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati, che possiedano i requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 2008.
6 Esclusa un'assimilazione generalizzata, l'onere della prova circa lo status delle varie unità immobiliari incombeva sulla parte interessata a fruire dell'esenzione.
Di recente, la Corte ha poi precisato che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.
13 del d.l. n. 201 del 2011 è sufficiente che l'assegnatario abbia adibito l'alloggio sociale ad abitazione principale: dunque non è richiesta alcuna ulteriore prova rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d.m. 22 aprile 2008, dato che in base alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica la residenza anagrafica e la dimora abituale sono obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario - a pena di decadenza dalla stessa assegnazione” - sez. trib., 28/02/2025, n. 5352 2Nel frattempo, come è noto, la l.160/19 aveva innovato la disciplina I.M.U., stabilendo in particolare che
- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
o A/9” (art. 1 co. 740)
- c) sono altresì considerate abitazioni principali:
1) omissis...;
2) omissis...;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale” (art. 1 co. 741).
In sostanza, per le annualità dal 2020 in poi l'esenzione “alloggi sociali” – equiparati alle abitazioni principali – è ancorata a dati oggettivi inerenti alla stessa struttura dell'unità immobiliare assegnata;
ciò che consolida il criterio già affermato dalla Cassazione, superando i vari documenti di prassi e le stesse sentenze invocate dal Comune resistente concernenti l'imposta nella configurazione originaria, ante modifiche intervenute nel 2013 e 2019. 3Nella fattispecie, dalla visura catastale prodotta risulta che tutte le unità immobiliari in contestazione rientrano nei limiti di consistenza indicati dal citato d.m. 22.4.08 art. 1 co.7, non superiore a sei vani compresi i locali accessori cucina e bagno.
Per il resto, non sono in contestazione né la qualificazione delle unità come “edilizia residenziale pubblica”, né il regime di assegnazione in locazione delle abitazioni e delle relative pertinenze, box cat. C/6, alle quali l'esonero si estende ex art. 1 co. 741 lett. b l. 160/19 In definitiva, gli immobili possono essere considerati “alloggi sociali”, come tali meritevoli di esenzione dall'I.M.U.
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso, annullando gli atti impositivi impugnati, assorbita la questione subordinata sulla quantificazione delle sanzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il Ricorso.
Spese a carico di parte Resistente che si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Novara, 25 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
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8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per l'assistenza tecnica, formazione e ricerca su temi finanziari, fiscali e di sviluppo locale
3 2 Legge finanziaria per il 2020, norma in vigore dal 1.1.20 3 Doc. 9 ricorrente
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