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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Esecuzione in forma specificaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 28 gennaio 2026
Nel panorama giuridico italiano, il processo esecutivo rappresenta la fase cruciale in cui il diritto, accertato in una sede di cognizione, trova la sua concreta attuazione qualora il debitore non adempia spontaneamente. Sebbene l'espropriazione forzata (o esecuzione in forma generica) costituisca la forma più comune di esecuzione, volta a soddisfare un credito pecuniario tramite la liquidazione dei beni del debitore, l'ordinamento prevede un insieme di strumenti alternativi noti come esecuzione in forma specifica. L'esecuzione in forma specifica ha lo scopo di far ottenere al creditore, in modo coattivo, esattamente la stessa utilità o il medesimo bene che avrebbe dovuto ricevere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1176 / 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/05/2025
Il giorno 19/05/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1176 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Gianluca Saeva per parte opponente e l'avv. Alessandro Lentini per le parti opposte.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
L'avv. Lentini insiste nella inammissibilità della prova testimoniale espletata per i motivi già addotti.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,05.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 19/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:05 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:45, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1176 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1
residente ad Agrigento, (c.f.: ) nato a [...] il Parte_3 C.F._2
17/02/1978 e residente ad Agrigento, e nata a [...] il [...] e Parte_4
residente a [...], la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di Pt_1
(c.f.: ) nato a [...] il [...], tutti elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Saeva e
Concetta Vetro che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata unitamente a
“ricorso in riassunzione di causa” depositato il 21/12/2023
* ATTORI OPPONENTI - RICORRENTI IN RIASSUNZIONE * contro
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], residente a CP_2 C.F._4
Palermo, e (c.f.: ) nata ad [...] il giorno Parte_5 C.F._5
11/01/1973, residente a Genova, entrambe elettivamente domiciliate in Agrigento, via Salita
Damareta n. 7 presso lo studio dell'avv. Alessandro Lentini che le rappresenta e difende in forza di procure alle liti depositate il 13/09/2021 unitamente alla “comparsa di intervento volontario
2 delle eredi” di (c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._6
21/08/1942 e deceduto ad Agrigento il 05/03/2020
* CONVENUTE OPPOSTE - RESISTENTI IN RIASSUNZIONE *
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma I, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 25 marzo 2019 e Parte_1
proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c. Parte_2
avverso l'atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare notificato il 15 marzo 2019, con il quale intimava di “1) eseguire i lavori disposti dalla ordinanza decisoria Controparte_1 del Tribunale di Agrigento in composizione collegiale n. REP 1994/2015 … depositata in cancelleria il 20 novembre 2015 nel procedimento per reclamo cautelare avente n. RG 1964/2015
e precisamente provvedere alla rimozione del tratto di tubazione sub-orizzontale passante al di sopra della copertura esterna di proprietà dei medesimi e dell'allaccio al pozzetto all'ingresso condominiale nell'edificio sito in Agrigento, via Carrà n. 7, per come indicato dal C.T.U. a pag. 8 della relazione peritale resa nel procedimento R.G. N. 2556/2013 … entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto;
nonché di 2) pagare in favore del recettante gli onorari e le spese per il presente atto di precetto … per complessivi euro 202,20 …” (v. pag. 3 atto di precetto opposto).
La parte opponente ha dedotto: 1) di aver “dato prontamente esecuzione all'ordinanza per cui è causa” e di essere in attesa dell'autorizzazione ad effettuare i lavori su strada pubblica da parte del di Agrigento;
2) di non essere “tenuta alla realizzazione dello scarico e del CP_3 pozzetto cui invece è tenuto anche l'odierno opposto”; 3) “l'inadempimento e la responsabilità del sig. che “non prestava il proprio consenso né alla sottoscrizione Controparte_1 dell'istanza, né alla partecipazione alle spese di allaccio fognario di propria spettanza, non fornendo la documentazione relativa ai propri immobili, necessaria per istruire e definire la pratica” di autorizzazione presentata al Comune di Agrigento;
4) la “ineseguibilità delle opere previste dalla consulenza tecnica d'ufficio”. Quindi, ha chiesto al Tribunale di “1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal
Tribunale … sussistendone i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
2) in subordine, fissare udienza al fine della sospensione della suindicata ordinanza;
3) ritenere e
3 dichiarare l'illegittimità, la nullità, la annullabilità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto;
4) nel merito dichiarare la non eseguibilità degli obblighi di fare di cui al precetto opposto;
5) condannare, il Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 6) con vittoria Controparte_1
di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori”.
Radicatasi la lite, con comparsa depositata il 25 giugno 2019 si costituiva CP_1
contestando specificatamente i motivi di opposizione e domandando al Tribunale di “-
[...]
in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'ordinanza esecutiva …; - nel merito, rigettare l'opposizione a precetto per cui si procede, confermando il diritto del Siracusa a procedere con l'esecuzione dell'obbligo di fare …; - in subordine, si richiede che codesto
Giudice, quale Giudice dell'Esecuzione ex art. 612 Cpc, Voglia emettere ordinanza a mezzo della quale: 1) determini l'esatta portata precettiva dell'obbligo di facere imposto agli odierni opponenti indicando quali sono le opere che essi devono eseguire;
2) laddove … ritenga necessario il previo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative, Voglia provvedervi egli stesso anche a mezzo di nomina di apposito Ausiliare Tecnico;
- condannare controparte al risarcimento per lite temeraria … ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore”.
Rigettata la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza riservata depositata il 13 maggio 2020 il Giudice rilevava l'inammissibilità dell'istanza di nomina di ausiliare tecnico per determinare “l'esatta portata precettiva dell'obbligo di facere”, richiesta da parte convenuta poiché di competenza esclusiva del Giudice dell'esecuzione e ammetteva la prova per testi richiesta dagli opponenti.
Con “comparsa di intervento volontario” depositata il 13 settembre 2021, si costituivano in giudizio e nella qualità di eredi del convenuto CP_2 Parte_5
deceduto ad Agrigento il 05 marzo 2020. Controparte_1
All'udienza del 14 settembre 2021 veniva escusso il teste arch. quindi, le Testimone_1 parti precisavano le conclusioni all'udienza cartolare del 17.01.2022 e veniva fissata l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.
Solo parte opponente provvedeva al deposito di note conclusive.
All'udienza del 05 settembre 2023 il procuratore di parte attrice rappresentava l'avvenuto decesso dell'attore e, conseguentemente, il Giudice dichiarava il giudizio interrotto. Parte_1
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023 , Parte_2 Pt_1
4 e , nella qualità di eredi di , riassumevano il CP_1 Parte_4 Parte_1
giudizio.
Il Giudice con decreto depositato il 22 gennaio 2024 fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, onerando parte ricorrente in riassunzione a notificare alle controparti il ricorso e il decreto.
Con comparsa depositata il 27 aprile 2024 si costituivano nel giudizio riassunto le sig.re e . CP_2 Parte_5
All'udienza di prima trattazione il Giudice rinviava la causa per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.
Solo parte opponente provvedeva al deposito di note conclusive.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da superiore verbale.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Va preliminarmente rilevata la corretta qualificazione della domanda attorea come opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. preventiva all'esecuzione vertendo la stessa sulla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del - oggi delle sue Controparte_1
eredi e - in danno di e (oggi CP_2 Parte_5 Parte_1 Parte_2
e sulla scorta dell'ordinanza decisoria del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Agrigento in composizione collegiale (Rep. 1994/2015) emessa il 17.11.2015, depositata in cancelleria il 20.11.2015 nel procedimento per reclamo cautelare portante R.G. n.
1964/2015.
2.a Mette conto osservare che, trattandosi di opposizione a precetto ex art. 615, comma I,
c.p.c. devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengono al merito della pretesa accertata nell'ordinanza decisoria esecutiva, azionata con il precetto impugnato.
E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente con i mezzi di impugnazione avverso il titolo giudiziale stesso.
Non è infatti consentito che il procedimento di opposizione all'esecuzione degradi ad
5 ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento (Cass. Civ., sez III, n. 24752 del 7 ottobre 2008;
Cass. Civ., sez. III, 9 novembre 2016 n. 22870).
In altri termini, per costante giurisprudenza, è precluso al giudice dell'opposizione
“conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n. 27159/2006; conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza;
al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi verificatisi successivamente alla formazione del titolo e non anche in forza di motivi o di circostanze di merito che avrebbero potuto essere fatte valere nel procedimento di cognizione all'esito del quale il titolo si è formato.
In altri termini ogni questione relativa alla corretta costituzione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione (v. da ultimo: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 02 agosto 2021 n. 22090).
Nel caso in esame è, quindi, evidente che le eccepite contestazioni riguardanti lo specifico obbligo incombente sugli opponenti e la non eseguibilità delle opere previste dalla consulenza tecnica d'ufficio, poiché dovevano costituire oggetto di specifico rilievo e contestazione nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo (e, se del caso, nei gradi successivi), non possono essere esaminati dal Giudice dell'odierno giudizio di opposizione a precetto e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
2.b Con riguardo, invece, ai motivi di opposizione attinenti alle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare statuito nel titolo azionato con il precetto opposto e alla necessaria collaborazione della parte opposta, va precisato che il precetto oggetto del presente giudizio di opposizione - che, ripetesi, trova il suo presupposto in un provvedimento giudiziale di condanna a un obbligo di fare - costituisce atto prodromico e necessario al ricorso ex art. 612 c.p.c. al Giudice dell'Esecuzione per la determinazione delle modalità dell'esecuzione.
Ne consegue che scopo del precetto qui opposto era unicamente quello di invitare la parte obbligata a uno spontaneo adempimento preavvertendola che, in difetto, si sarebbe rivolta al
Giudice dell'Esecuzione, unica autorità preposta alla individuazione e specificazione delle
6 modalità di esecuzione.
La ratio dell'art. 612 c.p.c. è da rinvenirsi nell'esigenza sia, in presenza di provvedimento giudiziale di condanna con mera indicazione generica dell'obbligo da eseguire, di demandare ad altra autorità giurisdizionale l'individuazione delle modalità tecniche con le quali dare piena esecuzione alla sentenza, sia di non lasciare alla discrezionalità del creditore l'esecuzione materiale dell'obbligo.
Ne discende il principio secondo il quale, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare, spetta al Giudice dell'esecuzione, e non al giudice investito dell'opposizione al precetto, verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo.
A tal fine, il Giudice dell'esecuzione, investito della domanda ex art. 612 cpc, sarà chiamato ad interpretare il titolo esecutivo e a determinare le opere da realizzare coattivamente.
Invero, gli opposti hanno, con il precetto (alla pag. 4), ritualmente preavvertito anche il ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare.
Inammissibile, per la medesima ragione, poiché di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione è la domanda formulata in via subordinata dalla parte opposta, volta ad ottenete l'emissione di “ordinanza a mezzo della quale: 1) determini l'esatta portata precettiva dell'obbligo di facere imposto agli odierni opponenti indicando quali sono le opere che essi devono eseguire;
2) laddove … ritenga necessario il previo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative, Voglia provvedervi egli stesso anche a mezzo di nomina di apposito
Ausiliare Tecnico”.
3. La particolarità delle questioni trattate e le problematiche incontrate dagli opponenti in sede di esecuzione volontaria dell'obbligo di fare (autorizzazioni del regolarità CP_3
urbanistica, mancata collaborazione della parte opposta), pur non potendo, come sopra detto, costituire oggetto di valutazione nel merito da parte di questo Giudice, unitamente all'avvenuto rigetto delle domande di parte opponente e di quelle formulate, seppure in via subordinata, dalla parte opposta, costituiscono valido motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni non possono trovare accoglimento le domande di condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulate reciprocamente dalle parti in causa
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo,
7 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1176/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare notificato il 15 marzo 2019;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Agrigento il 19/05/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/05/2025
Il giorno 19/05/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1176 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Gianluca Saeva per parte opponente e l'avv. Alessandro Lentini per le parti opposte.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
L'avv. Lentini insiste nella inammissibilità della prova testimoniale espletata per i motivi già addotti.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,05.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 19/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:05 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:45, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1176 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1
residente ad Agrigento, (c.f.: ) nato a [...] il Parte_3 C.F._2
17/02/1978 e residente ad Agrigento, e nata a [...] il [...] e Parte_4
residente a [...], la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di Pt_1
(c.f.: ) nato a [...] il [...], tutti elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Saeva e
Concetta Vetro che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata unitamente a
“ricorso in riassunzione di causa” depositato il 21/12/2023
* ATTORI OPPONENTI - RICORRENTI IN RIASSUNZIONE * contro
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], residente a CP_2 C.F._4
Palermo, e (c.f.: ) nata ad [...] il giorno Parte_5 C.F._5
11/01/1973, residente a Genova, entrambe elettivamente domiciliate in Agrigento, via Salita
Damareta n. 7 presso lo studio dell'avv. Alessandro Lentini che le rappresenta e difende in forza di procure alle liti depositate il 13/09/2021 unitamente alla “comparsa di intervento volontario
2 delle eredi” di (c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._6
21/08/1942 e deceduto ad Agrigento il 05/03/2020
* CONVENUTE OPPOSTE - RESISTENTI IN RIASSUNZIONE *
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma I, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 25 marzo 2019 e Parte_1
proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c. Parte_2
avverso l'atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare notificato il 15 marzo 2019, con il quale intimava di “1) eseguire i lavori disposti dalla ordinanza decisoria Controparte_1 del Tribunale di Agrigento in composizione collegiale n. REP 1994/2015 … depositata in cancelleria il 20 novembre 2015 nel procedimento per reclamo cautelare avente n. RG 1964/2015
e precisamente provvedere alla rimozione del tratto di tubazione sub-orizzontale passante al di sopra della copertura esterna di proprietà dei medesimi e dell'allaccio al pozzetto all'ingresso condominiale nell'edificio sito in Agrigento, via Carrà n. 7, per come indicato dal C.T.U. a pag. 8 della relazione peritale resa nel procedimento R.G. N. 2556/2013 … entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto;
nonché di 2) pagare in favore del recettante gli onorari e le spese per il presente atto di precetto … per complessivi euro 202,20 …” (v. pag. 3 atto di precetto opposto).
La parte opponente ha dedotto: 1) di aver “dato prontamente esecuzione all'ordinanza per cui è causa” e di essere in attesa dell'autorizzazione ad effettuare i lavori su strada pubblica da parte del di Agrigento;
2) di non essere “tenuta alla realizzazione dello scarico e del CP_3 pozzetto cui invece è tenuto anche l'odierno opposto”; 3) “l'inadempimento e la responsabilità del sig. che “non prestava il proprio consenso né alla sottoscrizione Controparte_1 dell'istanza, né alla partecipazione alle spese di allaccio fognario di propria spettanza, non fornendo la documentazione relativa ai propri immobili, necessaria per istruire e definire la pratica” di autorizzazione presentata al Comune di Agrigento;
4) la “ineseguibilità delle opere previste dalla consulenza tecnica d'ufficio”. Quindi, ha chiesto al Tribunale di “1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal
Tribunale … sussistendone i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
2) in subordine, fissare udienza al fine della sospensione della suindicata ordinanza;
3) ritenere e
3 dichiarare l'illegittimità, la nullità, la annullabilità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto;
4) nel merito dichiarare la non eseguibilità degli obblighi di fare di cui al precetto opposto;
5) condannare, il Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 6) con vittoria Controparte_1
di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori”.
Radicatasi la lite, con comparsa depositata il 25 giugno 2019 si costituiva CP_1
contestando specificatamente i motivi di opposizione e domandando al Tribunale di “-
[...]
in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'ordinanza esecutiva …; - nel merito, rigettare l'opposizione a precetto per cui si procede, confermando il diritto del Siracusa a procedere con l'esecuzione dell'obbligo di fare …; - in subordine, si richiede che codesto
Giudice, quale Giudice dell'Esecuzione ex art. 612 Cpc, Voglia emettere ordinanza a mezzo della quale: 1) determini l'esatta portata precettiva dell'obbligo di facere imposto agli odierni opponenti indicando quali sono le opere che essi devono eseguire;
2) laddove … ritenga necessario il previo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative, Voglia provvedervi egli stesso anche a mezzo di nomina di apposito Ausiliare Tecnico;
- condannare controparte al risarcimento per lite temeraria … ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore”.
Rigettata la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza riservata depositata il 13 maggio 2020 il Giudice rilevava l'inammissibilità dell'istanza di nomina di ausiliare tecnico per determinare “l'esatta portata precettiva dell'obbligo di facere”, richiesta da parte convenuta poiché di competenza esclusiva del Giudice dell'esecuzione e ammetteva la prova per testi richiesta dagli opponenti.
Con “comparsa di intervento volontario” depositata il 13 settembre 2021, si costituivano in giudizio e nella qualità di eredi del convenuto CP_2 Parte_5
deceduto ad Agrigento il 05 marzo 2020. Controparte_1
All'udienza del 14 settembre 2021 veniva escusso il teste arch. quindi, le Testimone_1 parti precisavano le conclusioni all'udienza cartolare del 17.01.2022 e veniva fissata l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.
Solo parte opponente provvedeva al deposito di note conclusive.
All'udienza del 05 settembre 2023 il procuratore di parte attrice rappresentava l'avvenuto decesso dell'attore e, conseguentemente, il Giudice dichiarava il giudizio interrotto. Parte_1
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023 , Parte_2 Pt_1
4 e , nella qualità di eredi di , riassumevano il CP_1 Parte_4 Parte_1
giudizio.
Il Giudice con decreto depositato il 22 gennaio 2024 fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, onerando parte ricorrente in riassunzione a notificare alle controparti il ricorso e il decreto.
Con comparsa depositata il 27 aprile 2024 si costituivano nel giudizio riassunto le sig.re e . CP_2 Parte_5
All'udienza di prima trattazione il Giudice rinviava la causa per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive.
Solo parte opponente provvedeva al deposito di note conclusive.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da superiore verbale.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Va preliminarmente rilevata la corretta qualificazione della domanda attorea come opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. preventiva all'esecuzione vertendo la stessa sulla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del - oggi delle sue Controparte_1
eredi e - in danno di e (oggi CP_2 Parte_5 Parte_1 Parte_2
e sulla scorta dell'ordinanza decisoria del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Agrigento in composizione collegiale (Rep. 1994/2015) emessa il 17.11.2015, depositata in cancelleria il 20.11.2015 nel procedimento per reclamo cautelare portante R.G. n.
1964/2015.
2.a Mette conto osservare che, trattandosi di opposizione a precetto ex art. 615, comma I,
c.p.c. devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengono al merito della pretesa accertata nell'ordinanza decisoria esecutiva, azionata con il precetto impugnato.
E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente con i mezzi di impugnazione avverso il titolo giudiziale stesso.
Non è infatti consentito che il procedimento di opposizione all'esecuzione degradi ad
5 ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento (Cass. Civ., sez III, n. 24752 del 7 ottobre 2008;
Cass. Civ., sez. III, 9 novembre 2016 n. 22870).
In altri termini, per costante giurisprudenza, è precluso al giudice dell'opposizione
“conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n. 27159/2006; conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza;
al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi verificatisi successivamente alla formazione del titolo e non anche in forza di motivi o di circostanze di merito che avrebbero potuto essere fatte valere nel procedimento di cognizione all'esito del quale il titolo si è formato.
In altri termini ogni questione relativa alla corretta costituzione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione (v. da ultimo: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 02 agosto 2021 n. 22090).
Nel caso in esame è, quindi, evidente che le eccepite contestazioni riguardanti lo specifico obbligo incombente sugli opponenti e la non eseguibilità delle opere previste dalla consulenza tecnica d'ufficio, poiché dovevano costituire oggetto di specifico rilievo e contestazione nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo (e, se del caso, nei gradi successivi), non possono essere esaminati dal Giudice dell'odierno giudizio di opposizione a precetto e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
2.b Con riguardo, invece, ai motivi di opposizione attinenti alle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare statuito nel titolo azionato con il precetto opposto e alla necessaria collaborazione della parte opposta, va precisato che il precetto oggetto del presente giudizio di opposizione - che, ripetesi, trova il suo presupposto in un provvedimento giudiziale di condanna a un obbligo di fare - costituisce atto prodromico e necessario al ricorso ex art. 612 c.p.c. al Giudice dell'Esecuzione per la determinazione delle modalità dell'esecuzione.
Ne consegue che scopo del precetto qui opposto era unicamente quello di invitare la parte obbligata a uno spontaneo adempimento preavvertendola che, in difetto, si sarebbe rivolta al
Giudice dell'Esecuzione, unica autorità preposta alla individuazione e specificazione delle
6 modalità di esecuzione.
La ratio dell'art. 612 c.p.c. è da rinvenirsi nell'esigenza sia, in presenza di provvedimento giudiziale di condanna con mera indicazione generica dell'obbligo da eseguire, di demandare ad altra autorità giurisdizionale l'individuazione delle modalità tecniche con le quali dare piena esecuzione alla sentenza, sia di non lasciare alla discrezionalità del creditore l'esecuzione materiale dell'obbligo.
Ne discende il principio secondo il quale, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare, spetta al Giudice dell'esecuzione, e non al giudice investito dell'opposizione al precetto, verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo.
A tal fine, il Giudice dell'esecuzione, investito della domanda ex art. 612 cpc, sarà chiamato ad interpretare il titolo esecutivo e a determinare le opere da realizzare coattivamente.
Invero, gli opposti hanno, con il precetto (alla pag. 4), ritualmente preavvertito anche il ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare.
Inammissibile, per la medesima ragione, poiché di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione è la domanda formulata in via subordinata dalla parte opposta, volta ad ottenete l'emissione di “ordinanza a mezzo della quale: 1) determini l'esatta portata precettiva dell'obbligo di facere imposto agli odierni opponenti indicando quali sono le opere che essi devono eseguire;
2) laddove … ritenga necessario il previo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative, Voglia provvedervi egli stesso anche a mezzo di nomina di apposito
Ausiliare Tecnico”.
3. La particolarità delle questioni trattate e le problematiche incontrate dagli opponenti in sede di esecuzione volontaria dell'obbligo di fare (autorizzazioni del regolarità CP_3
urbanistica, mancata collaborazione della parte opposta), pur non potendo, come sopra detto, costituire oggetto di valutazione nel merito da parte di questo Giudice, unitamente all'avvenuto rigetto delle domande di parte opponente e di quelle formulate, seppure in via subordinata, dalla parte opposta, costituiscono valido motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni non possono trovare accoglimento le domande di condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulate reciprocamente dalle parti in causa
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo,
7 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1176/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare notificato il 15 marzo 2019;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Agrigento il 19/05/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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