Ordinanza collegiale 18 marzo 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15873 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzio Vaccari e Michele Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- dell’illegittimità della inerzia ovvero del silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in ordine all’obbligo di provvedere in riferimento alle istanze di cancellazione dell’annotazione della confisca dal Registro della Imprese di una azienda agricola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. – Il ricorrente ha promosso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana un’azione avverso il silenzio ex art. 31 e 117 c.p.a. nei confronti dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al fine di veder “ accertata l’illegittimità della inerzia ovvero del silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità, in ordine all’obbligo di provvedere in riferimento alle istanze di cancellazione dell’annotazione della confisca dal Registro della Imprese dell’-OMISSIS- e, quindi, accertare l’obbligo dell’ANBSC di provvedere in ordine alle suddette istanze e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine non oltre trenta giorni ”.
2. – Il Tar Toscana, con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a giudicare della controversia, indicando quale Tribunale competente il Tar Lazio, Sede di Roma.
3. – Il ricorrente ha riassunto nei termini di legge la causa avanti all’intestato Tribunale, esponendo, in sintesi:
- che, in data 27 giugno 2019, il Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, in accoglimento parziale dell’istanza della Procura della Repubblica di Siena, disponeva il sequestro dei beni di cui il ricorrente aveva disponibilità diretta ed indiretta ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 159/2011, così come descritti nel decreto di sequestro;
- che, con decreto ex art. 24, d.lgs. n. 159/2011 del 13 novembre 2019, il Tribunale di Firenze disponeva la confisca dei beni già sottoposti a sequestro che si trovavano nella disponibilità diretta e/o indiretta del proposto, nonché dei terzi interessati (moglie, madre e figli del preposto), ad eccezione della partecipazione sociale totalitaria di una società agricola a responsabilità limitata intestata al ricorrente e dei relativi beni costituiti in azienda;
- che il ricorrente presentava appello avverso tale provvedimento di confisca, all’esito del quale la Corte di Appello di Firenze, in data 3 dicembre 2020, riformava parzialmente il decreto impugnato;
- che seguiva un giudizio avanti alla Corte di Cassazione, la quale disponeva il rinvio alla Corte di Appello, sulla cui decisione veniva nuovamente proposto ricorso per Cassazione, la quale nuovamente rinviava alla Corte di appello;
- che, da ultimo, la Corte di Appello di Firenze decideva nuovamente nella veste di giudice del rinvio, ritenendo che i) in atti non vi fossero elementi idonei a giustificare un provvedimento di confisca, con acquisizione a titolo originario da parte dello Stato, di volumi tecnici "accessori" ad immobili principali restituiti al proposto, non risultando che gli stessi fossero stati acquisiti all'interno della "perimetrazione cronologica" della condizione di pericolosità sociale del ricorrente e come illecito accumulo di ricchezza connesso e dipendente da tale condizione, ii) proprio la sintetica motivazione addotta a fondamento della restituzione dei beni immobili (“in buona sostanza non sussiste agli atti prova adeguata della provenienza illecita delle somme impiegate per l'acquisto degli immobili siti nel comune di -OMISSIS- effettuato in epoca antecedente alla perimetrazione della pericolosità” del ricorrente) dimostrava come si fosse verosimilmente trattato di un refuso che doveva essere eliminato, non sussistendo la prova dell'esistenza della consistenza e della allocazione dei suddetti volumi tecnici che debbono comunque seguire la sorte dell'immobile principale;
- che, in particolare, per effetto della predetta sentenza, la Corte di appello disponeva la cancellazione di tutte le annotazioni e trascrizioni relative ai beni non più vincolati;
- che, tuttavia, da una visura camerale effettuata nell’agosto del 2024, il ricorrente si avvedeva che risultava ancora in essere un’annotazione afferente la confisca della “ Ditta individuale -OMISSIS- ”;
- che tale annotazione non sarebbe stata giustificata alla luce del contenuto dei provvedimenti giudiziari succedutisi nel corso degli anni;
- che, di conseguenza, il ricorrente inviava all’Agenzia Nazionale tre istanze con le quali chiedeva “ la asseverazione alla cancellazione della annotazione della confisca afferente la prefata ditta individuale, stante la liberazione degli immobili correlati alla suddetta azienda ”;
- che l’Agenzia Nazionale non riscontrava tali istanze;
- che pertanto al ricorrente non restava altro rimedio che rivolgersi al Tar “ per impugnare l’inerzia/silenzio inadempimento della convenuta ”.
4. – L’Agenzia Nazionale si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
5. – A seguito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il Collegio ha emesso un’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. per rappresentare alle parti un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto l’attività dell’Amministrazione, di cui il ricorrente lamenta l’inerzia, avrebbe carattere materiale e non sarebbe espressione di un potere pubblicistico.
6. – Il ricorrente ha replicato al rilievo del Collegio con memoria del 31 marzo 2026.
7. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile.
7.1. – Il ricorrente sostanzialmente si duole dell’inerzia serbata dall’Agenzia Nazionale per non aver posto in essere le attività necessarie a cancellare le annotazioni, in tesi presenti nel Registro delle Imprese, sui beni riconducibili alla “-OMISSIS-” che erano stati oggetto di un provvedimento di confisca ex d.lgs. n. 159 del 2011, poi revocato dall’Autorità giudiziaria penale.
7.2. – Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, la fattispecie del c.d. silenzio-inadempimento riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato - costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte - l’Amministrazione omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge.
Di conseguenza, l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
Presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di uno specifico obbligo in capo all’Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente ( cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206).
Essendo la funzione del rimedio ex art. 31 e 117 c.p.a. quella di far ottenere al ricorrente un provvedimento esplicito dell’amministrazione, ne restano esclusi non solo i casi di silenzio significativo, ma anche qualora vengano in rilievo obblighi di adempiere che richiedono, per il loro rispetto, un’attività meramente materiale e non provvedimentale ( cfr . Tar Lazio, Sez. II, 22 aprile 2024, n. 7875).
7.3. – Nel caso in esame, l’attività che l’Agenzia Nazionale non avrebbe posto in essere – la cancellazione di una annotazione – ha carattere meramente materiale, non provvedimentale; non è, in particolare, espressione di un potere pubblicistico.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per azionare il rimedio del silenzio ex art. 31 e 117 c.p.a.
7.4. – Non si profila, peraltro, il rischio, paventato dal ricorrente nell’ultima memoria del giudizio, di esser privo di tutela a fronte di un’attività omissiva dell’Agenzia convenuta.
Deve considerarsi infatti, in termini generali, che, oltre alle azioni esperibili avanti al giudice ordinario per ottenere la cancellazione di un’annotazione o trascrizione nei pubblici registri ritenuta non legittima, sul piano amministrativo è previsto il rimedio dell’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice penale passate in giudicato.
8. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. – La peculiarità della controversia e la costituzione solo formale dell’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 marzo 2026 e 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
BE UG, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| BE UG | OB LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.