TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 7827
TAR
Ordinanza collegiale 18 marzo 2026
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Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per silenzio-inadempimento

    Il Collegio ritiene che l'attività richiesta all'Agenzia sia di natura meramente materiale e non provvedimentale, pertanto non sussistono i presupposti per l'azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Viene altresì evidenziato che per ottenere la cancellazione di annotazioni ritenute non legittime sono esperibili azioni avanti al giudice ordinario o il rimedio dell'ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per l'attuazione di sentenze passate in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 7827
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7827
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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