Sentenza 31 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2026REG.PROV.COLL.
N. 04083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4083 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Begarelli 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 23880/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. NZ IN, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni coniugi appellanti hanno impugnato in primo grado il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha decretato il rigetto delle loro istanze di concessione della cittadinanza italiana.
2. Il Tar ha respinto il gravame, avendo ritenuto che:
- “ l’operato della p.a. sia immune dai vizi dedotti dalle parti.
Avverso la sfavorevole determinazione adottata dalla p.a. le parti deducono, innanzi tutto, che i fatti oggetto della condanna a carico del marito per i reati di reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2-bis, lett. c), d. lgs. 30/4/1992 n. 285, di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e di lesione personale ex artt. 582 e 61, n. 2, c.p., commessi il 28 febbraio 2009, avrebbero perso la loro valenza pregiudizievole a seguito dell’estinzione intervenuta nel 2018 e sostengono in ogni caso di aver maturato negli anni dalla propria presenza sul Territorio Nazionale il diritto all'attribuzione del beneficio della cittadinanza italiana, essendo in possesso dei requisiti necessari per l’acquisto dello status.
VI. - Di contro il Collegio osserva, quanto al d.m. 3 dicembre 2019, oggetto dell’azione caducatoria di cui al ricorso RG n. 2268/2020, che la condotta tenuta dal sig. -OMISSIS- sia stata, per il suo disvalore e la vicinanza temporale al momento della domanda, presa a ragione in considerazione nella valutazione dell’idoneità all’acquisizione dello status, in quanto indicativa di una non compiuta assimilazione da parte dell’interessato dei valori fondamentali del nostro ordinamento.
La condanna disposta nei confronti del richiedente - senza considerare il grave allarme sociale che desta il reato di guida in stato di ebbrezza, che è stato funditus esaminato nella recente sentenza della Sezione n. 10636/2024 - ha tra l’altro ad oggetto fattispecie di reato - resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale - che, oltre a risultare particolarmente rilevanti ai fini della concessione della cittadinanza, perché indicative della mancanza di rispetto delle istituzioni della comunità di cui si aspira a far parte (da questo punto di vista è tutt’altro che irragionevole un giudizio prognostico negativo dell’aspirante cittadino che usa violenza verso e offende un pubblico ufficiale), rientrano, in quanto punite con pena non inferiore nel suo massimo edittale ai tre anni di reclusione, nel novero dei reati automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza persino al coniuge di cittadino, individuati dall’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 (infatti, tale disposizione, dettata in materia di cittadinanza iure matrimonii, in cui il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo, si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie meno tutelata della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa)…. ”;
- “ sia stato correttamente attribuita rilevanza al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo della richiedente con il coniuge coinvolto in una vicenda penalmente rilevante, trattandosi di condizioni suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni di coinvolgimento affettivo-emotivo, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica…
I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, dunque possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana della moglie, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Quindi, il Collegio, anche di contro le doglianze della parte sulla mancata valutazione degli invocati elementi di favore, ritiene che le condotte contestate all’interessata e al coniuge convivente siano state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, senza contare la possibilità dell'acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge ovvero dei benefici in favore dei familiari conviventi previsti dal legislatore.
In altre parole, il diniego adottato, lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo, si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza iure matrimonii ”.
3.1. Con l’atto di appello, il ricorrente -OMISSIS-:
a) eccepisce che:
- “ Il Giudice delle prime cure, nel motivare la decisione di non concedere la cittadinanza e confermando in tal modo la determinazione dell’amministrazione, ha omesso di considerare le circostanze di fatto e la cronologia degli eventi. In particolare, il ricorrente ha avuto una Sentenza nel 2013 per i reati sopra menzionati per i quali, in virtù del decorso del quinquennio dalla pronuncia giudiziale di condanna, è stata dichiarata dal GIP di Modena l’estinzione di tutti i reati e dei connessi effetti penali.
Tale circostanza è stata del tutto ignorata dal Giudice delle prime cure, il quale non ha considerato che l’estinzione del reato e l’assenza di ulteriori condanne esclude qualsiasi ipotesi di recidiva o di abitualità del reato.
Oltre alla singola condanna avvenuta un decennio fa, il ricorrente non è mai stato coinvolto in altri procedimenti penali né destinatario di segnalazioni, elemento che dimostra la sua estraneità a qualsiasi contesto di pericolosità sociale. Nonostante ciò, la sentenza impugnata ha attribuito un peso sproporzionato a un episodio risalente al 2013, senza operare una valutazione adeguata del comportamento successivo o antecedente del ricorrente, né tenere conto del principio di proporzionalità e ragionevolezza che deve guidare l’azione amministrativa e giurisdizionale in materia di cittadinanza ”;
b) formula i seguenti motivi di doglianza:
- eccessività della decisione del Tar - erronea valutazione della pericolosità sociale e irrilevanza del procedimento penale:
sostenendo che il diniego impugnato “ risulta irragionevole in quanto non tiene conto del decorso temporale dei fatti, del percorso di vita successivo del ricorrente né della sua effettiva integrazione nella società italiana. La discrezionalità amministrativa, pur ampia, non è assoluta, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi di adeguatezza, coerenza e proporzionalità ”;
- errata applicazione e interpretazione dell’art. 6, comma 1, della Legge 91/1992:
valutando che “ il ricorrente ha dimostrato una condotta irreprensibile e un solido percorso di integrazione nella società italiana. Non emergono elementi che possano mettere in discussione la sua idoneità a ottenere la cittadinanza.
Infine, è evidente che l’eventuale condanna peraltro per un reato ormai estinto, non può e non deve compromettere il percorso personale del ricorrente. Tale principio è fondamentale per garantire il rispetto della normativa e dei diritti individuali nel processo di concessione della cittadinanza ”.
3.2. Con lo stesso atto d’appello, la moglie appellante, -OMISSIS-:
a) eccepisce che:
- “ appare del tutto inaccettabile che il mero fatto di essere sposati con una persona coinvolta in un procedimento penale possa costituire una sorta di “condanna morale” perpetua, con ripercussioni sui diritti fondamentali della persona e della sua famiglia. Il matrimonio con il Sig. -OMISSIS- non può trasformarsi in uno stigma sociale né in un pregiudizio perenne per la Sig.ra -OMISSIS-, né tantomeno giustificare decisioni amministrative o giudiziarie discriminatorie, come la negazione della cittadinanza o altri diritti fondamentali ai famigliari.
La giustizia, in simili casi, deve non solo riconoscere la totale estraneità della persona ai fatti, ma anche garantire che tale vicenda non abbia ripercussioni ulteriori, proteggendo l’individuo da ogni forma di pregiudizio morale, sociale o amministrativo ”;
b) formula i seguenti motivi di doglianza:
- errata applicazione e interpretazione dell’art. 6, comma 1, della Legge 91/1992:
valutando che il Tar ha fatto “ ricadere sulla coniuge la responsabilità di eventi estranei alla sua condotta personale, legandola in modo arbitrario alle vicende giudiziarie del marito.
La motivazione alla base del rigetto della cittadinanza sembra implicare che la moglie debba essere ritenuta responsabile delle azioni del marito esclusivamente per il legame affettivo, in palese violazione dei principi di autonomia e responsabilità personale. Questa impostazione non solo è irragionevole, ma confligge con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, che escludono qualsiasi forma di responsabilità oggettiva o trasferibile.
Inoltre, una simile argomentazione si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, e con il diritto al rispetto della vita familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
La decisione del Ministero, e successivamente del TAR Lazio, risulta fondata su una distorsione normativa e su una motivazione che non trova alcun supporto giuridico……
La richiesta di cittadinanza dovrebbe pertanto essere valutata esclusivamente sulla base della condotta personale della richiedente, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi costituzionali ”;
- eccesso di potere:
in relazione all’affermazione della sentenza di primo grado che “ l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo familiare, tra cui l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado.
L’idea che la coniuge debba essere privata del diritto alla cittadinanza per evitare che il marito ottenga un presunto “beneficio” appare non solo giuridicamente erronea, ma anche intrinsecamente illogica e discriminatoria. Tale impostazione sembra creare una disparità di trattamento nei confronti della coniuge, impedendole di ottenere un diritto fondato sulla propria condotta personale e non su quella del marito ”;
- sussistenza del fumus boni iuris per la concessione della cittadinanza:
in quanto possiede “ tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il conseguimento della cittadinanza italiana, inclusa l’assenza di precedenti penali a suo carico ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile, senza produrre memorie e depositando il fascicolo del primo grado.
5. In esito alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, con ord. n. 2073/2025, è stata accolta l’istanza cautelare prodotta dai ricorrenti ai fini dell’art. 55, co. 10 c.p.a., “ considerato che la questione richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, per la sussistenza – sotto il profilo del fumus – di aspetti meritevoli di disamina ”.
6. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Come da giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto squisitamente discrezionale di " alta amministrazione ", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” (morale e civile) di colui che lo richiede.
1.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019).
1.3. Ne consegue che nella valutazione articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.
Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini.
In tale giudizio di bilanciamento l’Autorità deve correttamente privilegiare la salvaguardia dell’interesse pubblicistico, pur se a discapito dell’interesse legittimo pretensivo dell’aspirante cittadino, stante il rango indiscutibilmente superiore rivestito dall’interesse dell’ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale.
1.4. Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall’Amministrazione con la ratio del potere attribuitole.
2. Ciò posto, nel caso in esame deve osservarsi, con riferimento alla ricorrente -OMISSIS- che l’impugnato provvedimento omette di operare qualsivoglia valutazione in ordine al suo reale e personale grado di complessivo inserimento sociale.
In tale ottica, il riferimento ai precedenti penali del coniuge non possono essere utili a fondare il diniego, dovendo essere apprezzati nell’ambito della già espressa più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero.
3. Con riferimento invece al coniuge -OMISSIS-, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il diniego costituisce un apprezzamento di merito amministrativo immune da vizi di legittimità, che ha determinato l’Autorità a ritenere non ravvisabile la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
Ne deriva che, nei limiti del già citato sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente.
4.1. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello limitatamente alle doglianze relative alla ricorrente -OMISSIS-, respingendolo per il resto.
4.2. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
5. La particolarità della questione giustifica, infine, la compensazione delle spese del grado, considerata anche l’assenza di difese scritte da parte dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con essa impugnato relativamente all’appellante -OMISSIS-;
- lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC CO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IN | IC CO |
IL SEGRETARIO