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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3005/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19121/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014451469 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014451469 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2518/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.07120259014451469000, notificata in data 14-7-2025, contenente le cartelle di pagamento n.07120120019567427000 e n.
07120120098514016000, per complessivi €. 5.586,00, relative a IRPEF 2005 e 2007.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione, nonché
l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso non fondato.
Dalla documentazione in atti si rileva che le cartelle sottostanti l'impugnata intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, unitamente ai successivi atti, validi anche ai fini interruttivi della prescrizione.
La cartella n. 07120120019567427000 è stata ritualmente notificata in data 08/02/2012 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 67086463500-3, la cartella n.07120120098514016000 è stata ritualmente notificata in data 08/05/2012 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n.
67093919046-1. Successivamente è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201300030314000 è stato ritualmente notificato in data 15/03/2013 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 67204355057-0.
Si rileva inoltre che il ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'estratto di ruolo del 11-12-2016, che conteneva le cartelle n. 07120120019567427000 e n. 07120120098514016000, davanti a questa Corte di
Giustizia Tributaria, definito con sentenza di inammissibilità n. 15729/2017. Pertanto non corrisponde al vero l'eccezione di non conoscenza delle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione, le quali erano divenute definitive fin dal 2017.
La sentenza inoltre rappresenta un altro motivo di interruzione della prescrizione che ricordiamo per le imposte in oggetto è di 10 anni.
Pertanto l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19121/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014451469 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014451469 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2518/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.07120259014451469000, notificata in data 14-7-2025, contenente le cartelle di pagamento n.07120120019567427000 e n.
07120120098514016000, per complessivi €. 5.586,00, relative a IRPEF 2005 e 2007.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione, nonché
l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso non fondato.
Dalla documentazione in atti si rileva che le cartelle sottostanti l'impugnata intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, unitamente ai successivi atti, validi anche ai fini interruttivi della prescrizione.
La cartella n. 07120120019567427000 è stata ritualmente notificata in data 08/02/2012 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 67086463500-3, la cartella n.07120120098514016000 è stata ritualmente notificata in data 08/05/2012 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n.
67093919046-1. Successivamente è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201300030314000 è stato ritualmente notificato in data 15/03/2013 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 67204355057-0.
Si rileva inoltre che il ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'estratto di ruolo del 11-12-2016, che conteneva le cartelle n. 07120120019567427000 e n. 07120120098514016000, davanti a questa Corte di
Giustizia Tributaria, definito con sentenza di inammissibilità n. 15729/2017. Pertanto non corrisponde al vero l'eccezione di non conoscenza delle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione, le quali erano divenute definitive fin dal 2017.
La sentenza inoltre rappresenta un altro motivo di interruzione della prescrizione che ricordiamo per le imposte in oggetto è di 10 anni.
Pertanto l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.