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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1983/2023 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Laudando Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_1 Fontana RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.4.23 l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 13.9.19 al 20.10.20 con contratto a tempo indeterminato, formalmente part-time (24 ore settimanali), inquadrato nel livello VI CCNL Confcommercio, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare, previo accertamento del maggior orario osservato come dedotto in ricorso e dell'espletamento di mansioni superiori, al pagamento in proprio favore di complessivi €. 32.617,48, per differenze retributive e tfr, oltre accessori. Parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio eccependo la nullità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, ammettendo, tuttavia, l'omesso pagamento delle ultime retribuzioni attese le difficoltà procurate dalla normativa emergenziale nell'anno 2020. Acquisita la documentazione prodotta ed ammessa la prova per testi articolata in ricorso, all'udienza del 4.7.24, parte istante ometteva di intimare i testi ammessi e limitava la domanda come di seguito: “limita la domanda, anche alla luce della memoria di controparte, alle sole ultime mensilità (da gennaio a ottobre 2020) pacificamente non pagate dalla resistente (come ammesso in memoria) oltre al tfr, il tutto da quantificarsi conformemente al contratto di assunzione (24 ore settimanali, VI liv. CCNL turismo) e tenuto conto di un percepito sino a dicembre 2019 pari a quello indicato nei conteggi originari.”. La scrivente, pertanto, dichiarava preliminarmente parte istante decaduta dalla prova testimoniale e, preso atto della limitazione della domanda, invitava parte istante alla riformulazione dei conteggi tenendo conto dell'inquadramento del ricorrente nel VI liv. CCNL Turismo ConfCommercio e di un orario di lavoro pari a 24 ore settimanali (come da contratto), dovendosi perciò determinare unicamente (alla luce della domanda come limitata in udienza) la retribuzione spettante per i mesi da gennaio a ottobre 2020 e il tfr. All'odierna udienza, acquisiti i conteggi da ultimo elaborati, la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente, risultando agevolmente rintracciabili nel ricorso sia il petitum che la causa petendi. Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue. Può dirsi certo provata (oltre che incontestata) la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta (cfr. Unilav di assunzione da cui si evince data assunzione, orario di lavoro, livello di inquadramento e CCNL applicato). E' altresì pacifico, tra le parti, l'omesso pagamento delle retribuzioni mensili a decorrere dal gennaio 2020 e sino alla cessazione del rapporto avvenuta pacificamente (la circostanza non è contestata) per dimissioni in data 20.10.20. Ne consegue che, limitata la domanda alle sole retribuzioni da gennaio a ottobre 2020 e al tfr e dichiarata parte istante decaduta dalla prova in ordine al plus orario asseritamente osservato ovvero all'espletamento di mansioni superiori, la domanda va senz'altro accolta previa rettifica dei conteggi da ultimo depositati. In tali conteggi, invero, risultano quantificate differenze per ratei di mensilità aggiuntive, ferie, festività e permessi non goduti rispetto alle cui voci non v'è alcuna puntuale domanda di accertamento in ricorso e nemmeno nelle conclusioni. L'omessa puntuale domanda in ricorso anche in ordine a tali emolumenti e la limitazione della domanda come avvenuta all'udienza del 4.7.24, impongono l'espunzione, dai conteggi in ordine allo spettante, di tali voci. Complessivamente, pertanto, competono al ricorrente le somme di €. 7.834,93 a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio ad ottobre 2020 e di €. 774,35 a titolo di tfr. Su tutte le somme riconosciute competono, infine, rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei limiti del valore della domanda come limitata da parte istante e tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 8.609,28, di cui €. 774,35 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna parte convenuta alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in € 2.695,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, il 18.12.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1983/2023 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Laudando Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_1 Fontana RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.4.23 l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 13.9.19 al 20.10.20 con contratto a tempo indeterminato, formalmente part-time (24 ore settimanali), inquadrato nel livello VI CCNL Confcommercio, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare, previo accertamento del maggior orario osservato come dedotto in ricorso e dell'espletamento di mansioni superiori, al pagamento in proprio favore di complessivi €. 32.617,48, per differenze retributive e tfr, oltre accessori. Parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio eccependo la nullità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, ammettendo, tuttavia, l'omesso pagamento delle ultime retribuzioni attese le difficoltà procurate dalla normativa emergenziale nell'anno 2020. Acquisita la documentazione prodotta ed ammessa la prova per testi articolata in ricorso, all'udienza del 4.7.24, parte istante ometteva di intimare i testi ammessi e limitava la domanda come di seguito: “limita la domanda, anche alla luce della memoria di controparte, alle sole ultime mensilità (da gennaio a ottobre 2020) pacificamente non pagate dalla resistente (come ammesso in memoria) oltre al tfr, il tutto da quantificarsi conformemente al contratto di assunzione (24 ore settimanali, VI liv. CCNL turismo) e tenuto conto di un percepito sino a dicembre 2019 pari a quello indicato nei conteggi originari.”. La scrivente, pertanto, dichiarava preliminarmente parte istante decaduta dalla prova testimoniale e, preso atto della limitazione della domanda, invitava parte istante alla riformulazione dei conteggi tenendo conto dell'inquadramento del ricorrente nel VI liv. CCNL Turismo ConfCommercio e di un orario di lavoro pari a 24 ore settimanali (come da contratto), dovendosi perciò determinare unicamente (alla luce della domanda come limitata in udienza) la retribuzione spettante per i mesi da gennaio a ottobre 2020 e il tfr. All'odierna udienza, acquisiti i conteggi da ultimo elaborati, la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente, risultando agevolmente rintracciabili nel ricorso sia il petitum che la causa petendi. Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue. Può dirsi certo provata (oltre che incontestata) la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta (cfr. Unilav di assunzione da cui si evince data assunzione, orario di lavoro, livello di inquadramento e CCNL applicato). E' altresì pacifico, tra le parti, l'omesso pagamento delle retribuzioni mensili a decorrere dal gennaio 2020 e sino alla cessazione del rapporto avvenuta pacificamente (la circostanza non è contestata) per dimissioni in data 20.10.20. Ne consegue che, limitata la domanda alle sole retribuzioni da gennaio a ottobre 2020 e al tfr e dichiarata parte istante decaduta dalla prova in ordine al plus orario asseritamente osservato ovvero all'espletamento di mansioni superiori, la domanda va senz'altro accolta previa rettifica dei conteggi da ultimo depositati. In tali conteggi, invero, risultano quantificate differenze per ratei di mensilità aggiuntive, ferie, festività e permessi non goduti rispetto alle cui voci non v'è alcuna puntuale domanda di accertamento in ricorso e nemmeno nelle conclusioni. L'omessa puntuale domanda in ricorso anche in ordine a tali emolumenti e la limitazione della domanda come avvenuta all'udienza del 4.7.24, impongono l'espunzione, dai conteggi in ordine allo spettante, di tali voci. Complessivamente, pertanto, competono al ricorrente le somme di €. 7.834,93 a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio ad ottobre 2020 e di €. 774,35 a titolo di tfr. Su tutte le somme riconosciute competono, infine, rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei limiti del valore della domanda come limitata da parte istante e tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 8.609,28, di cui €. 774,35 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna parte convenuta alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in € 2.695,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, il 18.12.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma