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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BONAZZI ELENA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in data
7.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2023 ha chiesto: “1. dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori
e in Quarto (NA) in data 08.08.2000 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio al n. 87 Parte 2 Anno 2000, ordinando allo Stato
Civile del suddetto Comune di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. previa audizione del figlio minore , affidare lo stesso ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento in conformità alla scelta effettuata dal minore nel corso della sua audizione e con le modalità di visita al genitore non collocatario, che verranno stabilite dal Tribunale;
3. nel caso in cui il figlio minore venga collocato presso il Per_1 padre, disporsi che quest'ultimo provvederà interamente al suo mantenimento senza alcun contributo da parte della ricorrente, in considerazione del fatto che in tutti questi anni ha provveduto unicamente lei al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
4. nel caso in cui il figlio minore venga collocato presso la madre, stabilirsi a Per_1 carico del padre l'obbligo della corresponsione della somma di € 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed, in ogni caso, € 200,00 a titolo di contributo per i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La parte ricorrente ha specificato le proprie domande in sede di udienza del 13.02.2024, chiedendo che “confermando la richiesta di cessazione di effetti civili del matrimonio, affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, collocamento del minore presso la madre, visite tra padre e figlio rimesse all'accordo tra il padre e il figlio, e richiesta di assegno di 100,00 euro mensili per il figlio maggiorenne nulla Per_2
pag. 2/8 per il mantenimento di in quanto maggiorenne ed autonoma, ed euro 300,00 Per_3 per il figlio minorenne;
e il 50% delle spese straordinarie mediche non Per_1 coperte dal SSN, scolastiche ed extra-scolastiche”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti, approfondimento di istruttoria consistente nella richiesta di deposito di documentazione reddituale della ricorrente e dei figli maggiorenni, e di accertamento dell'effettivo tenore di vita goduto da , attraverso indagine della Guardia di Finanza. Controparte_1
Ritenuta la stessa matura per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di comparsa conclusionale da parte della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, quando il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione della ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dal momento che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito delle domande avanzate dalla ricorrente, in primo luogo si rileva che nulla dovrà disporre il Collegio in punto di affidamento e collocamento del figlio , Per_1 considerato che in data 5.10.2025 lo stesso ha raggiunto la maggiore età.
Sulla base del certificato di residenza e di stato di famiglia depositato dalla ricorrente, risulta come la stessa sia attualmente convivente con tutti e tre i figli avuti dal matrimonio con il;
ossia (20.10.2003), (6.07.2005), e CP_1 Per_3 Per_2
(5.10.2007). Per_1
pag. 3/8 La ricorrente ha evidenziato che il padre da anni si è disinteressato integralmente dei figli, avendo addossato alla madre dei ragazzi tutti gli oneri di cura e mantenimento degli stessi, omettendo qualsiasi forma di frequentazione con i figli.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40282)
Ebbene, a questo punto giova richiamare i principi ribaditi e chiariti recentemente dalla
Suprema Corte:
- Cassazione n. 29779 del 2020 ha affermato che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni";
- Cassazione n. 17183 del 2020 ha statuito che: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore
pag. 4/8 età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore";
- sempre secondo Cassazione n. 17183 del 2020 "Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: […] d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo
l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. […] Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. […]. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi di una collocazione lavorativa";
-Cassazione n. 11186 del 2020 ha affermato che: "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”.
Per quanto attiene alle condizioni reddituali delle parti, nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente percepisce un reddito mensile di 1350-1.400,00 euro mensili, avendo pag. 5/8 anche proceduto all'acquisto di un immobile mediante richiesta di mutuo. La stessa, difatti, ha dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto pari ad euro 11.700,00.
Per quanto riguarda i due figli maggiorenni, la figlia già presta da anni attività Per_3 lavorativa, ed infatti la ricorrente nulla ha chiesto per il suo mantenimento.
Il figlio attualmente di 20 anni, ha svolto attività lavorativa stagionale Per_2 nell'estate del 2025, percependo un reddito mensile di 1.500,00 euro, trattandosi, tuttavia, di attività a tempo determinato.
Il figlio , invece, è tuttora studente. Per_1
In relazione al resistente, è emerso che lo stesso ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito netto complessivo di 9.000,00 euro.
Dall'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, viene confermata la proprietà da parte del per la quota di 1/6 dell'immobile (civile abitazione) sito a Napoli e la proprietà di CP_1
2 autovetture e di 1 motoveicolo (pag.9 accertamento GdF). Inoltre, è emersa la capacità di di accedere a finanziamenti, tutti regolarmente pagati, utilizzare Controparte_1 carte ricaricabili e, in generale, far fronte ad ogni necessità della vita quotidiana, nonostante il resistente da anni non abbia una posizione lavorativa stabile.
Tutto ciò è indice della capacità lavorativa dello stesso, la quale verosimilmente si estrinseca soprattutto in attività non regolari.
Alla luce delle suddette circostanze, ritiene il Collegio che siano meritevoli di accoglimento le domande della ricorrente, dovendo disporsi a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente con decorrenza dal 18.09.2023, 100,00 euro per il mantenimento del figlio (considerato che lo stesso ha solo 20 anni e si è Per_2 appena affacciato al mondo del lavoro), e 300,00 euro per il figlio , entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, somme annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat.
Il padre, inoltre, dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli e , per tali intendendosi le spese sanitarie non coperte dal Per_2 Per_1 servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche o per lo svolgimento di corsi di formazione, e per il conseguimento della patente di guida. pag. 6/8 L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre ricorrente, che potrà farne richiesta anche senza il consenso del padre dei figli.
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo e seguono la soccombenza del resistente, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 ed , celebrato tra i signori e in Quarto Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
(NA) in data 08.08.2000 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 87 Parte 2
Anno 2000;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DICHIARA , tenuto a versare a con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dal 18.09.2023 un assegno per il mantenimento del figlio di 300,00 Per_1 euro, e per il figlio di 100,00 euro mensili, da versarsi entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese, ed annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli e , per tali intendendosi le spese sanitarie non Per_2 Per_1 coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche o per lo svolgimento di corsi di formazione, e per il conseguimento della patente di guida;
pag. 7/8 DISPONE che l'assegno unico universale per i figli sia percepito al 100% da Pt_1
, che potrà farne richiesta anche senza il consenso di;
[...] Controparte_1
CONDANNA a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 3.600,00, per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Rovigo, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BONAZZI ELENA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in data
7.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2023 ha chiesto: “1. dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori
e in Quarto (NA) in data 08.08.2000 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio al n. 87 Parte 2 Anno 2000, ordinando allo Stato
Civile del suddetto Comune di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. previa audizione del figlio minore , affidare lo stesso ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento in conformità alla scelta effettuata dal minore nel corso della sua audizione e con le modalità di visita al genitore non collocatario, che verranno stabilite dal Tribunale;
3. nel caso in cui il figlio minore venga collocato presso il Per_1 padre, disporsi che quest'ultimo provvederà interamente al suo mantenimento senza alcun contributo da parte della ricorrente, in considerazione del fatto che in tutti questi anni ha provveduto unicamente lei al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
4. nel caso in cui il figlio minore venga collocato presso la madre, stabilirsi a Per_1 carico del padre l'obbligo della corresponsione della somma di € 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed, in ogni caso, € 200,00 a titolo di contributo per i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La parte ricorrente ha specificato le proprie domande in sede di udienza del 13.02.2024, chiedendo che “confermando la richiesta di cessazione di effetti civili del matrimonio, affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, collocamento del minore presso la madre, visite tra padre e figlio rimesse all'accordo tra il padre e il figlio, e richiesta di assegno di 100,00 euro mensili per il figlio maggiorenne nulla Per_2
pag. 2/8 per il mantenimento di in quanto maggiorenne ed autonoma, ed euro 300,00 Per_3 per il figlio minorenne;
e il 50% delle spese straordinarie mediche non Per_1 coperte dal SSN, scolastiche ed extra-scolastiche”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti, approfondimento di istruttoria consistente nella richiesta di deposito di documentazione reddituale della ricorrente e dei figli maggiorenni, e di accertamento dell'effettivo tenore di vita goduto da , attraverso indagine della Guardia di Finanza. Controparte_1
Ritenuta la stessa matura per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di comparsa conclusionale da parte della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, quando il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione della ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dal momento che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito delle domande avanzate dalla ricorrente, in primo luogo si rileva che nulla dovrà disporre il Collegio in punto di affidamento e collocamento del figlio , Per_1 considerato che in data 5.10.2025 lo stesso ha raggiunto la maggiore età.
Sulla base del certificato di residenza e di stato di famiglia depositato dalla ricorrente, risulta come la stessa sia attualmente convivente con tutti e tre i figli avuti dal matrimonio con il;
ossia (20.10.2003), (6.07.2005), e CP_1 Per_3 Per_2
(5.10.2007). Per_1
pag. 3/8 La ricorrente ha evidenziato che il padre da anni si è disinteressato integralmente dei figli, avendo addossato alla madre dei ragazzi tutti gli oneri di cura e mantenimento degli stessi, omettendo qualsiasi forma di frequentazione con i figli.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40282)
Ebbene, a questo punto giova richiamare i principi ribaditi e chiariti recentemente dalla
Suprema Corte:
- Cassazione n. 29779 del 2020 ha affermato che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni";
- Cassazione n. 17183 del 2020 ha statuito che: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore
pag. 4/8 età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore";
- sempre secondo Cassazione n. 17183 del 2020 "Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: […] d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo
l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. […] Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. […]. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi di una collocazione lavorativa";
-Cassazione n. 11186 del 2020 ha affermato che: "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”.
Per quanto attiene alle condizioni reddituali delle parti, nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente percepisce un reddito mensile di 1350-1.400,00 euro mensili, avendo pag. 5/8 anche proceduto all'acquisto di un immobile mediante richiesta di mutuo. La stessa, difatti, ha dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto pari ad euro 11.700,00.
Per quanto riguarda i due figli maggiorenni, la figlia già presta da anni attività Per_3 lavorativa, ed infatti la ricorrente nulla ha chiesto per il suo mantenimento.
Il figlio attualmente di 20 anni, ha svolto attività lavorativa stagionale Per_2 nell'estate del 2025, percependo un reddito mensile di 1.500,00 euro, trattandosi, tuttavia, di attività a tempo determinato.
Il figlio , invece, è tuttora studente. Per_1
In relazione al resistente, è emerso che lo stesso ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito netto complessivo di 9.000,00 euro.
Dall'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, viene confermata la proprietà da parte del per la quota di 1/6 dell'immobile (civile abitazione) sito a Napoli e la proprietà di CP_1
2 autovetture e di 1 motoveicolo (pag.9 accertamento GdF). Inoltre, è emersa la capacità di di accedere a finanziamenti, tutti regolarmente pagati, utilizzare Controparte_1 carte ricaricabili e, in generale, far fronte ad ogni necessità della vita quotidiana, nonostante il resistente da anni non abbia una posizione lavorativa stabile.
Tutto ciò è indice della capacità lavorativa dello stesso, la quale verosimilmente si estrinseca soprattutto in attività non regolari.
Alla luce delle suddette circostanze, ritiene il Collegio che siano meritevoli di accoglimento le domande della ricorrente, dovendo disporsi a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente con decorrenza dal 18.09.2023, 100,00 euro per il mantenimento del figlio (considerato che lo stesso ha solo 20 anni e si è Per_2 appena affacciato al mondo del lavoro), e 300,00 euro per il figlio , entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, somme annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat.
Il padre, inoltre, dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli e , per tali intendendosi le spese sanitarie non coperte dal Per_2 Per_1 servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche o per lo svolgimento di corsi di formazione, e per il conseguimento della patente di guida. pag. 6/8 L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre ricorrente, che potrà farne richiesta anche senza il consenso del padre dei figli.
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo e seguono la soccombenza del resistente, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 ed , celebrato tra i signori e in Quarto Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
(NA) in data 08.08.2000 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 87 Parte 2
Anno 2000;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DICHIARA , tenuto a versare a con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dal 18.09.2023 un assegno per il mantenimento del figlio di 300,00 Per_1 euro, e per il figlio di 100,00 euro mensili, da versarsi entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese, ed annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli e , per tali intendendosi le spese sanitarie non Per_2 Per_1 coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche o per lo svolgimento di corsi di formazione, e per il conseguimento della patente di guida;
pag. 7/8 DISPONE che l'assegno unico universale per i figli sia percepito al 100% da Pt_1
, che potrà farne richiesta anche senza il consenso di;
[...] Controparte_1
CONDANNA a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 3.600,00, per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Rovigo, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8